Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/06/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
P.U. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
SENTENZA EX ART. 80 CCII
Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Andrea Turturro,
Contr vista la relazione del professionista nominato dall'
richiamato, in punto di ammissibilità, il decreto di apertura della procedura del 28.3.2025 ove si legge:
“rilevato che attualmente avente sede Controparte_2 in Arezzo Via Ricasoli n.3 Cod. Fiscale ha depositato ricorso per concordato minore P.IVA_1 per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 74 ss. CCIII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che il ricorrente possa essere accedere alla procedura, trattandosi di associazione culturale che non svolge, neppure in via di fatto, attività commerciale, come tale non assoggettabile al LG (art. 2, comma 1, lett. c) CCII);
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento;
rilevato che è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
b)
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
aver beneficiato della esdebitazione già due volte;
aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);
considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura.
rilevato che la proposta prevede:
• il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
• il soddisfacimento nella misura del 5,07%% dei creditori chirografari;
ritenuto che
non sia necessaria la nomina del Commissario, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 78, comma 2-bis, CCII” dato atto che, in data 10.4.2025, la proposta di concordato è stata integrata per tenere conto della presenza di un ulteriore creditore chirografario;
vista la relazione del professionista nominato dall'OCC - corredata dalle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione di legge ai creditori - da cui risulta la approvazione del concordato
(un voto espresso;
gli altri due creditori chirografari non si sono espressi e pertanto sono conteggiati quali voti positivi ex art. 79, comma 3, CCII);
rilevato che: i) non risultano contestazioni da parte dei creditori;
ii) il piano risulta ammissibile e fattibile;
ritenuto, pertanto, che il concordato minore possa essere omologato;
rammentato che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCIII;
OMOLOGA
Il concordato minore presentato da Controparte_2 attualmente avente sede in Arezzo Via Ricasoli n.3 Cod. Fiscale P.IVA_1
DISPONE
- che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- che il professionista nominato dall'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale;
DISPONE
- che la presente sentenza venga pubblicata per gg. 30 sul sito dell'intestato Tribunale a cura della Cancelleria;
- che il professionista nominato dall'OCC la trasmetta a mezzo PEC a tutti i creditori;
DICHIARA
Chiusa la procedura.
Si comunichi.
Arezzo, 3 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Turturro