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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/09/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 71 / 2017 R.G
Udienza del 24/09/2025.
Sono presenti l'Avv. GIOVANNI MAZZIA per delega dell'Avv. MAZZIA ROSANNA per l'attore e per l'Avv. CHIARELLI GIOVANNI Controparte_1
FRANCESCO PAOLO anche per delega dell'Avv. Avv. CIMINO GIOVANNI per l'Ing.
. Persona_1
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in primo grado, iscritta al n. 71/2017 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Avv. Giovanni Mazzia, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dell'Avv. Rosanna Mazzia
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Persona_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giovanni Cimino
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Giovanni Francesco Paolo Chiarelli
CONVENUTI
NONCHÈ
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_3 P.IVA_3
e Direttore Generale Dott. e del Dirigente Dott. , Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mara Mandrè e Patrizia Gallo
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Trebisacce, l'Ing. e la esponendo: Persona_1 Controparte_2
- che con delibera assembleare del gennaio 2012, aveva affidato alla ditta convenuta l'appalto per i lavori di regimazione delle acque pluviali sui fabbricati n. 3 e n. 5 del residence e aveva nominato l'Ing. quale direttore dei lavori;
Persona_1 - che l'Ing. aveva accettato l'incarico e si era impegnato a redigere le opportune Per_1
certificazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori ed alla corretta esecuzione degli stessi da parte della ditta appaltatrice;
- che la ditta – Lavori edili aveva eseguito solo in parte le lavorazioni Controparte_1
commissionategli e i lavori erano stati ultimati con la messa in opera delle piastrelle e la gettata di cemento per il rinforzo relativo al fabbricato n. 3 dall'impresa Comedil;
- che ciò nonostante la ditta , pur non avendo eseguito tutte le Controparte_1
lavorazioni, aveva richiesto il pagamento anche dei lavori effettuati dalla ditta Comedil e, in ogni caso, somme sproporzionate rispetto al lavoro effettivamente svolto;
- che l'Amministratore del Condominio aveva corrisposto alla ditta convenuta un primo acconto di Euro 4.400,00 in data 24.04.2012 ed un secondo acconto di Euro 2.750,00 in data 26.06.2012, a mezzo bonifico, per un totale di Euro 7.150,00 iva inclusa;
- che tali versamenti erano stati effettuati su indicazione del direttore dei lavori, Ing.
, che aveva predisposto lo stato di avanzamento dei lavori, certificandone la Per_1 veridicità e l'effettuazione secondo le regole dell'arte;
- che da un sopralluogo svolto dall'Amministratore del Condominio e da una successiva analisi e valutazione delle lavorazioni eseguite, era emersa una sproporzione notevole CP_ tra i lavori effettuati e quanto incassato dalla;
- che, in particolare, dalla relazione e valutazione effettuata da un tecnico incaricato dal
, era emersa una differenza pari ad Euro 3.781,36 a credito del condominio;
Parte_1
- che, pertanto, il direttore dei lavori aveva certificato una quantificazione dei lavori non corrispondenti al compenso dovuto alla ditta esecutrice;
- che con missiva a firma dell'Amministratore, il aveva provveduto a Parte_1
contestare formalmente i lavori per il costo esorbitante degli stessi rispetto a quanto effettivamente eseguito, ma sia la ditta che il direttore dei lavori avevano inteso rispondere e si erano rivelati inutili i vari tentativi di risolvere la vertenza in via bonaria.
L'attore ha, quindi, concluso chiedendo al Giudice di Pace di Trebisacce di: “Accertare i lavori effettivamente svolti dalla e per l'effetto dichiarare l'incongruità tra il CP_1 prezzo pagato dall'amministratore comunale e l'effettivo valore delle lavorazioni eseguite dalla ditta convenuta e conseguentemente condannare la alla restituzione di CP_1 quanto indebitamente percepito che si quantifica in € 3.781,36 con interessi e maggior danno da svalutazione monetaria o in quella somma minore o maggiore che risulterà comunque dovuta;
accertare e dichiarare la responsabilità del direttore dei lavori, ing.
per non aver eseguito correttamente le prestazioni cui è tenuto in virtù del Persona_1 conferimento dell'incarico e conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti e quantificati in euro 1.200,00, o a quella maggiore o minore somma che risulterà comunque dovuta, o in subordine equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
La si è costituita in giudizio impugnando e Controparte_2
contestando le avverse deduzioni e richieste. In particolare, la convenuta ha evidenziato:
- che il le aveva affidato l'esecuzione di lavori di regimazione delle acque Parte_1
pluviali relativamente ai fabbricati n. 3 e n. 5, ritenuti necessari ed urgenti a seguito di una vicenda giudiziaria da cui era derivata un'ordinanza di sgombero degli immobili in questione;
- che già nel febbraio 2012 il tecnico incaricato dal in una relazione tecnica Parte_1
aveva indicato la necessità di eseguire la regimentazione delle acque superficiali e bianche, indicando tecniche, tempi e modalità di realizzazione dei lavori e stabilendo l'importo per l'esecuzione in Euro 10.000,00 più iva;
- che successivamente alla conclusione delle opere, la ditta , unitamente all'Ing. CP_1
, in considerazione dei problemi e disagi patiti per tutta la pregressa vicenda Per_1
giudiziaria, per puro spirito di magnanimità, avevano deciso di operare una riduzione del costo indicato nella relazione tecnica del febbraio 2012, fissando un ultimo prezzo pari ad Euro 7.150,00 oltre iva.
Tanto premesso, la ditta ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace CP_1 adito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda, nonchè
l'infondatezza della domanda, avendo la stessa eseguito tutte le opere che le erano state commissionate.
Pertanto, la ha concluso chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare Controparte_2
l'incompetenza per valore;
b) Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione per il mancato previo esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132/2014 convertito nella L. 162/2014; c) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutti i motivi sopraesposti da intendersi qui integralmente trascritti;
d) nel merito, rigettare l'avversa domanda di restituzione della somma di € 3.781,36 per assenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti previsti dalla legge e meglio eccepiti in atti;
e) nel merito, rigettare l'avversa domanda di risarcimento del danno per tutte le ragioni sopra esposte da intendersi qui ritrascritte, perché infondata in fatto e indirizzo, vista l'assenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti previsti dalla legge e meglio eccepiti in atti, del requisito dell'inadempimento, nonché dell'imputabilità dello stesso alla
f) sempre nel merito, rigettare ogni altra avversa Controparte_2
domanda perché infondata in fatto e in diritto e non supportata da alcun idoneo elemento probatorio;
g) sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui si riscontri una discordanza tra quanto realizzato e quanto commissionato, vorrà l'Ill.mo Giudice di Pace adito, atteso che le opere realizzate sono state oggetto di verifica ed accettazione da parte del Direttore dei lavori Ing. , dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla ditta Per_1
convenuta manlevandola e tenendola indenne da qualsivoglia avversa richiesta, con condanna esclusiva del Direttore dei Lavori Ing. ; h) condannare, altresì, Persona_1
l'odierna attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cap e spese forfettarie ex art. 15 D.M.
5.10.1994 n. 585, del presente giudizio, con distrazione di spese ex art 93
c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
L'Ing. , costituendosi in giudizio, ha impugnato e contestato tutte le Persona_1
deduzioni, argomentazioni e richieste ex adverso prospettate e in particolare ha rappresentato:
- che il Tribunale di Castrovillari, tra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012, aveva accertato l'instabilità strutturale di due corpi di fabbrica facenti parte del complesso residenziale di maggior consistenza denominato “ ” e aveva disposto Parte_1
lo sgombro delle palazzine;
- che pertanto il lo aveva incaricato dell'individuazione delle cause e dei Parte_1
relativi rimedi, della redazione del computo metrico estimativo, del coordinamento della sicurezza e del collaudo delle opere;
- che a seguito dell'assemblea del 18.02.2012, i lavori di consolidamento del terreno erano stati affidati alla ditta di Trapani, mentre quelli per la regimentazione delle CP_6
acque piovane alla ditta , di Terranova, per un corrispettivo di Euro Controparte_7
10.000,00;
- che successivamente l'appaltante aveva deciso di sostituire la ditta aggiudicataria dei lavori connessi alla regimentazione delle acque reflue con la ditta Controparte_2
la quale, in un primo momento, aveva mantenuto invariato il prezzo
[...]
dell'appalto poi, considerato il disagio patito dagli appaltanti e gli esosi costi già sostenuti per il consolidamento, aveva applicato un forte sconto, portando ad Euro 7.150,00 (oltre iva) il corrispettivo per i lavori eseguiti;
- che egli non era intervenuto in alcun modo nella trattativa condotta dai contraenti e che una volta terminati i lavori, egli aveva relazionato sulle opere poste in essere, certificandone il collaudo e permettendo ai condomini di riaccedere in sicurezza alle proprie abitazioni.
L'Ing. ha eccepito, quindi, l'improcedibilità della domanda per il mancato invito alla Per_1 negoziazione assistita, l'incompetenza per valore del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva, la parziale nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda di risarcimento del danno, la decadenza dall'azione per difformità tra le opere appaltate e quelle eseguite, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese attoree ed ha chiesto, altresì, il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia del terzo,
[...]
, con cui ha stipulato apposita polizza professionale. Controparte_8
Tanto premesso, ha così concluso: “
1. Preliminarmente accertare il mancato invito alla negoziazione assistita, per come previsto dall'art. 3 D.L. 162/2014, e, per l'effetto, dichiarare la improcedibilità della domanda attorea;
2. Sempre in via preliminare, accertare il reale valore della causa azionata, in considerazione dell'intero importo del contratto di appalto, del quale viene contestata la pattuizione del corrispettivo dei lavori commissionati, ascendente all'importo di € 7.150,00= e, conseguentemente, dichiarare la incompetenza per valore del giudice adito in favore del Tribunale di Castrovillari, con ogni consequenzialità di legge;
3. Salve e impregiudicate le su richiamate eccezioni, accertare, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell'ing. , verificato che non è parte del contratto Persona_1
sottostante la domanda azionata e, conseguentemente, deliberarne la sua estromissione dal giudizio;
4. sempre in via preliminare accertare la genericità della domanda attorea relativa al risarcimento del danno, indeterminato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto deliberarne la nullità; Gradatamente, in caso di rigetto dell'eccezioni preliminari su esplicitate, nel merito, 5. Accertare l'infondatezza della domanda attore, in fatto e in diritto,
e, conseguentemente, delibarne il suo totale rigetto.
6. Con vittoria delle spese e competente tutte del giudizio”.
Con provvedimento del 20.07.2015, il Giudice ha assegnato un termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita. Successivamente, all'udienza dell'11.12.2015 – preso atto del fallimento della procedura di negoziazione assistita – ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la chiamata in causa del terzo,
[...]
per come richiesto dal convenuto Ing. . Controparte_9 Persona_1 Con comparsa di costituzione depositata in data 14.03.2016, si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, Controparte_3
l'improponibilità/inammissibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, l'incompetenza per valore del giudice adito, la carenza di legittimazione passiva del proprio assicurato, Ing. , nonché l'intervenuta Per_1
decadenza dalla garanzia dei vizi ai sensi degli artt. 1665 ss. c.c. e in via gradata, si è associata a quanto dedotto dal convenuto Ing. sulla infondatezza e pretestuosità Per_1
delle pretese risarcitorie attoree, evidenziando la sussistenza di una franchigia di polizza che avrebbe lasciato in ogni caso a carico dell'assicurato le conseguenze di un accoglimento anche parziale della domanda.
In conclusione, la ha chiesto: “nel rito ed in via pregiudiziale, accertare Controparte_3
e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; sempre nel rito ed in via preliminare, dichiarare la domanda attorea improponibile e/o inammissibile per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell'art. 7 c.p.c.; sempre in via preliminare, accertata la sussistenza di una franchigia minima di polizza pari ad euro 1.000,00 disporre l'immediata estromissione della dal presente Controparte_3
giudizio per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
in via gradata e preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia dei vizi ai sensi degli artt. 1665
e ss. c.c.; nel merito ed in via meramente subordinata, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in ogni caso, ed in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea accertare e dichiarare l'operatività della garanzia alle condizioni contrattualmente pattuite, nei limiti di scoperto, franchigia e massimale previsti e per l'effetto ritenuta la totale estraneità della concludente dalla presente controversia disporre la condanna alle spese in favore della inutilmente Controparte_3 evocata in giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Il Giudice di Pace di Trebisacce, con sentenza n. 698 del 31.10.2016, ha dichiarato la propria incompetenza per valore.
Il con atto di citazione depositato in data 13.01.2017, ha Parte_1 Parte_1 riassunto la causa innanzi all'intestato Tribunale, reiterando tutte le proprie richieste e difese. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, l'Ing. e la Persona_1 Controparte_2
nonché la terza chiamata, reiterando sostanzialmente le proprie
[...] Controparte_3
eccezioni, deduzioni e difese.
L'istruttoria è stata esperita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti e prova testimoniale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata e debba essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo deve rilevarsi che al fine di ottenere la restituzione del prezzo che sostiene di aver pagato ingiustamente, l'attore avrebbe dovuto allegare in modo preciso i lavori commissionati e il corrispettivo pattuito, specificando se questo fosse stato determinato a corpo e cioè in una somma fissa e invariabile - che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore - (Cass. Sez. 1, 07/06/2012, n. 9246) o a misura.
Nel caso di specie, invece, non si comprende in alcun modo quali fossero i lavori pattuiti, non avendo l'attore dedotto alcunchè in merito se non in modo del tutto generico, così che non è possibile verificare la conformità a questi dei lavori effettivamente eseguiti, né vi è alcun riferimento alle modalità di determinazione del prezzo.
Il contenuto del contratto d'appalto, peraltro, non è stato provato neanche per via testimoniale;
invero, alla domanda su quali fossero i lavori commissionati alla ditta convenuta i testi escussi non hanno saputo riferire nulla: in particolare, il teste Tes_1
ha risposto di essere al corrente dei lavori per aver letto le delibere dell'assemblea e
[...] il contratto d'appalto (mai prodotto in atti), ma non è stato in grado di riferire quali fossero i lavori oggetto del contratto d'appalto.
Ne consegue che l'attore non ha assolto gli oneri di allegazione e prova sullo stesso gravanti in ordine al contenuto del contratto di cui ha allegato l'inadempimento, né di allegazione specifica dell'inadempimento.
Chi agisce in giudizio, non può proporre infatti la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).
In secondo luogo deve ritenersi che nel caso di specie vi sia stata, da parte della committente, non già una mera presa in consegna dell'opera, ma una vera e propria accettazione della stessa, avendo l'odierno attore ricevuto senza riserve l'opera e provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo pattuito;
ciò in applicazione del principio secondo cui l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".
Il Tribunale ritiene che nella specie la ricezione senza riserve dell'opera e il pagamento integrale del prezzo integrino accettazione tacita avendo il committente espresso per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera (Sez. 2, Sentenza n. 15711 del 21/06/2013; conf. Sez. 1,
Sentenza n. 19019 del 31/07/2017).
L'accettazione dell'opera da parte del committente, nonostante i pretesi vizi palesi, costituiti ad avviso dell'attore della parziale esecuzione dell'opera, è infatti desumibile dall'avvenuta accettazione senza riserve dell'opera e dall'integrale pagamento in data 26.06.2012.
Nel caso in esame deve, quindi, ritenersi che il contegno dell'appaltante – che ha contestato i pretesi vizi palesi consistenti nella mancata esecuzione di una parte dell'opera solo a distanza di circa un anno dalla consegna (consegna avvenuta senza alcuna rimostranza e senza alcuna verifica) – abbia dimostrato in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata, presupponendo necessariamente la volontà di accettarla, essendo incompatibile con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente.
A quanto premesso consegue il rigetto delle domande dell'attore, che esime dall'esame della domanda di garanzia proposta nei confronti della terza chiamata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice, anche con riguardo a quelle della terza chiamata in garanzia dal convenuto Per_1 poiché la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste sono risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
Le spese di lite sono determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.147 del 13/08/2022; in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in base ai valori minimi, stante la non complessità della controversia, in € 2.540,00 (fase di studio: € 460,00; fase introduttiva: €
389,00; fase istruttoria: € 840,00, fase decisionale: € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 71/2017 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte dall'attore;
2. CONDANNA il a rimborsare a Parte_1 Per_1
le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale,
[...]
oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA il a rimborsare a Parte_1 [...]
e spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Francesco Paolo Chiarelli, dichiaratosene anticipatario;
4. CONDANNA IL CONDOMINIO “ ” a rimborsare a Parte_1 [...] le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso CP_3
professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 24/9/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 71 / 2017 R.G
Udienza del 24/09/2025.
Sono presenti l'Avv. GIOVANNI MAZZIA per delega dell'Avv. MAZZIA ROSANNA per l'attore e per l'Avv. CHIARELLI GIOVANNI Controparte_1
FRANCESCO PAOLO anche per delega dell'Avv. Avv. CIMINO GIOVANNI per l'Ing.
. Persona_1
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in primo grado, iscritta al n. 71/2017 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Avv. Giovanni Mazzia, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dell'Avv. Rosanna Mazzia
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Persona_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giovanni Cimino
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Giovanni Francesco Paolo Chiarelli
CONVENUTI
NONCHÈ
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_3 P.IVA_3
e Direttore Generale Dott. e del Dirigente Dott. , Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mara Mandrè e Patrizia Gallo
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Trebisacce, l'Ing. e la esponendo: Persona_1 Controparte_2
- che con delibera assembleare del gennaio 2012, aveva affidato alla ditta convenuta l'appalto per i lavori di regimazione delle acque pluviali sui fabbricati n. 3 e n. 5 del residence e aveva nominato l'Ing. quale direttore dei lavori;
Persona_1 - che l'Ing. aveva accettato l'incarico e si era impegnato a redigere le opportune Per_1
certificazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori ed alla corretta esecuzione degli stessi da parte della ditta appaltatrice;
- che la ditta – Lavori edili aveva eseguito solo in parte le lavorazioni Controparte_1
commissionategli e i lavori erano stati ultimati con la messa in opera delle piastrelle e la gettata di cemento per il rinforzo relativo al fabbricato n. 3 dall'impresa Comedil;
- che ciò nonostante la ditta , pur non avendo eseguito tutte le Controparte_1
lavorazioni, aveva richiesto il pagamento anche dei lavori effettuati dalla ditta Comedil e, in ogni caso, somme sproporzionate rispetto al lavoro effettivamente svolto;
- che l'Amministratore del Condominio aveva corrisposto alla ditta convenuta un primo acconto di Euro 4.400,00 in data 24.04.2012 ed un secondo acconto di Euro 2.750,00 in data 26.06.2012, a mezzo bonifico, per un totale di Euro 7.150,00 iva inclusa;
- che tali versamenti erano stati effettuati su indicazione del direttore dei lavori, Ing.
, che aveva predisposto lo stato di avanzamento dei lavori, certificandone la Per_1 veridicità e l'effettuazione secondo le regole dell'arte;
- che da un sopralluogo svolto dall'Amministratore del Condominio e da una successiva analisi e valutazione delle lavorazioni eseguite, era emersa una sproporzione notevole CP_ tra i lavori effettuati e quanto incassato dalla;
- che, in particolare, dalla relazione e valutazione effettuata da un tecnico incaricato dal
, era emersa una differenza pari ad Euro 3.781,36 a credito del condominio;
Parte_1
- che, pertanto, il direttore dei lavori aveva certificato una quantificazione dei lavori non corrispondenti al compenso dovuto alla ditta esecutrice;
- che con missiva a firma dell'Amministratore, il aveva provveduto a Parte_1
contestare formalmente i lavori per il costo esorbitante degli stessi rispetto a quanto effettivamente eseguito, ma sia la ditta che il direttore dei lavori avevano inteso rispondere e si erano rivelati inutili i vari tentativi di risolvere la vertenza in via bonaria.
L'attore ha, quindi, concluso chiedendo al Giudice di Pace di Trebisacce di: “Accertare i lavori effettivamente svolti dalla e per l'effetto dichiarare l'incongruità tra il CP_1 prezzo pagato dall'amministratore comunale e l'effettivo valore delle lavorazioni eseguite dalla ditta convenuta e conseguentemente condannare la alla restituzione di CP_1 quanto indebitamente percepito che si quantifica in € 3.781,36 con interessi e maggior danno da svalutazione monetaria o in quella somma minore o maggiore che risulterà comunque dovuta;
accertare e dichiarare la responsabilità del direttore dei lavori, ing.
per non aver eseguito correttamente le prestazioni cui è tenuto in virtù del Persona_1 conferimento dell'incarico e conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti e quantificati in euro 1.200,00, o a quella maggiore o minore somma che risulterà comunque dovuta, o in subordine equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
La si è costituita in giudizio impugnando e Controparte_2
contestando le avverse deduzioni e richieste. In particolare, la convenuta ha evidenziato:
- che il le aveva affidato l'esecuzione di lavori di regimazione delle acque Parte_1
pluviali relativamente ai fabbricati n. 3 e n. 5, ritenuti necessari ed urgenti a seguito di una vicenda giudiziaria da cui era derivata un'ordinanza di sgombero degli immobili in questione;
- che già nel febbraio 2012 il tecnico incaricato dal in una relazione tecnica Parte_1
aveva indicato la necessità di eseguire la regimentazione delle acque superficiali e bianche, indicando tecniche, tempi e modalità di realizzazione dei lavori e stabilendo l'importo per l'esecuzione in Euro 10.000,00 più iva;
- che successivamente alla conclusione delle opere, la ditta , unitamente all'Ing. CP_1
, in considerazione dei problemi e disagi patiti per tutta la pregressa vicenda Per_1
giudiziaria, per puro spirito di magnanimità, avevano deciso di operare una riduzione del costo indicato nella relazione tecnica del febbraio 2012, fissando un ultimo prezzo pari ad Euro 7.150,00 oltre iva.
Tanto premesso, la ditta ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace CP_1 adito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda, nonchè
l'infondatezza della domanda, avendo la stessa eseguito tutte le opere che le erano state commissionate.
Pertanto, la ha concluso chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare Controparte_2
l'incompetenza per valore;
b) Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione per il mancato previo esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132/2014 convertito nella L. 162/2014; c) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutti i motivi sopraesposti da intendersi qui integralmente trascritti;
d) nel merito, rigettare l'avversa domanda di restituzione della somma di € 3.781,36 per assenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti previsti dalla legge e meglio eccepiti in atti;
e) nel merito, rigettare l'avversa domanda di risarcimento del danno per tutte le ragioni sopra esposte da intendersi qui ritrascritte, perché infondata in fatto e indirizzo, vista l'assenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti previsti dalla legge e meglio eccepiti in atti, del requisito dell'inadempimento, nonché dell'imputabilità dello stesso alla
f) sempre nel merito, rigettare ogni altra avversa Controparte_2
domanda perché infondata in fatto e in diritto e non supportata da alcun idoneo elemento probatorio;
g) sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui si riscontri una discordanza tra quanto realizzato e quanto commissionato, vorrà l'Ill.mo Giudice di Pace adito, atteso che le opere realizzate sono state oggetto di verifica ed accettazione da parte del Direttore dei lavori Ing. , dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla ditta Per_1
convenuta manlevandola e tenendola indenne da qualsivoglia avversa richiesta, con condanna esclusiva del Direttore dei Lavori Ing. ; h) condannare, altresì, Persona_1
l'odierna attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cap e spese forfettarie ex art. 15 D.M.
5.10.1994 n. 585, del presente giudizio, con distrazione di spese ex art 93
c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
L'Ing. , costituendosi in giudizio, ha impugnato e contestato tutte le Persona_1
deduzioni, argomentazioni e richieste ex adverso prospettate e in particolare ha rappresentato:
- che il Tribunale di Castrovillari, tra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012, aveva accertato l'instabilità strutturale di due corpi di fabbrica facenti parte del complesso residenziale di maggior consistenza denominato “ ” e aveva disposto Parte_1
lo sgombro delle palazzine;
- che pertanto il lo aveva incaricato dell'individuazione delle cause e dei Parte_1
relativi rimedi, della redazione del computo metrico estimativo, del coordinamento della sicurezza e del collaudo delle opere;
- che a seguito dell'assemblea del 18.02.2012, i lavori di consolidamento del terreno erano stati affidati alla ditta di Trapani, mentre quelli per la regimentazione delle CP_6
acque piovane alla ditta , di Terranova, per un corrispettivo di Euro Controparte_7
10.000,00;
- che successivamente l'appaltante aveva deciso di sostituire la ditta aggiudicataria dei lavori connessi alla regimentazione delle acque reflue con la ditta Controparte_2
la quale, in un primo momento, aveva mantenuto invariato il prezzo
[...]
dell'appalto poi, considerato il disagio patito dagli appaltanti e gli esosi costi già sostenuti per il consolidamento, aveva applicato un forte sconto, portando ad Euro 7.150,00 (oltre iva) il corrispettivo per i lavori eseguiti;
- che egli non era intervenuto in alcun modo nella trattativa condotta dai contraenti e che una volta terminati i lavori, egli aveva relazionato sulle opere poste in essere, certificandone il collaudo e permettendo ai condomini di riaccedere in sicurezza alle proprie abitazioni.
L'Ing. ha eccepito, quindi, l'improcedibilità della domanda per il mancato invito alla Per_1 negoziazione assistita, l'incompetenza per valore del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva, la parziale nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda di risarcimento del danno, la decadenza dall'azione per difformità tra le opere appaltate e quelle eseguite, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese attoree ed ha chiesto, altresì, il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia del terzo,
[...]
, con cui ha stipulato apposita polizza professionale. Controparte_8
Tanto premesso, ha così concluso: “
1. Preliminarmente accertare il mancato invito alla negoziazione assistita, per come previsto dall'art. 3 D.L. 162/2014, e, per l'effetto, dichiarare la improcedibilità della domanda attorea;
2. Sempre in via preliminare, accertare il reale valore della causa azionata, in considerazione dell'intero importo del contratto di appalto, del quale viene contestata la pattuizione del corrispettivo dei lavori commissionati, ascendente all'importo di € 7.150,00= e, conseguentemente, dichiarare la incompetenza per valore del giudice adito in favore del Tribunale di Castrovillari, con ogni consequenzialità di legge;
3. Salve e impregiudicate le su richiamate eccezioni, accertare, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell'ing. , verificato che non è parte del contratto Persona_1
sottostante la domanda azionata e, conseguentemente, deliberarne la sua estromissione dal giudizio;
4. sempre in via preliminare accertare la genericità della domanda attorea relativa al risarcimento del danno, indeterminato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto deliberarne la nullità; Gradatamente, in caso di rigetto dell'eccezioni preliminari su esplicitate, nel merito, 5. Accertare l'infondatezza della domanda attore, in fatto e in diritto,
e, conseguentemente, delibarne il suo totale rigetto.
6. Con vittoria delle spese e competente tutte del giudizio”.
Con provvedimento del 20.07.2015, il Giudice ha assegnato un termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita. Successivamente, all'udienza dell'11.12.2015 – preso atto del fallimento della procedura di negoziazione assistita – ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la chiamata in causa del terzo,
[...]
per come richiesto dal convenuto Ing. . Controparte_9 Persona_1 Con comparsa di costituzione depositata in data 14.03.2016, si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, Controparte_3
l'improponibilità/inammissibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, l'incompetenza per valore del giudice adito, la carenza di legittimazione passiva del proprio assicurato, Ing. , nonché l'intervenuta Per_1
decadenza dalla garanzia dei vizi ai sensi degli artt. 1665 ss. c.c. e in via gradata, si è associata a quanto dedotto dal convenuto Ing. sulla infondatezza e pretestuosità Per_1
delle pretese risarcitorie attoree, evidenziando la sussistenza di una franchigia di polizza che avrebbe lasciato in ogni caso a carico dell'assicurato le conseguenze di un accoglimento anche parziale della domanda.
In conclusione, la ha chiesto: “nel rito ed in via pregiudiziale, accertare Controparte_3
e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; sempre nel rito ed in via preliminare, dichiarare la domanda attorea improponibile e/o inammissibile per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell'art. 7 c.p.c.; sempre in via preliminare, accertata la sussistenza di una franchigia minima di polizza pari ad euro 1.000,00 disporre l'immediata estromissione della dal presente Controparte_3
giudizio per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
in via gradata e preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia dei vizi ai sensi degli artt. 1665
e ss. c.c.; nel merito ed in via meramente subordinata, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in ogni caso, ed in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea accertare e dichiarare l'operatività della garanzia alle condizioni contrattualmente pattuite, nei limiti di scoperto, franchigia e massimale previsti e per l'effetto ritenuta la totale estraneità della concludente dalla presente controversia disporre la condanna alle spese in favore della inutilmente Controparte_3 evocata in giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Il Giudice di Pace di Trebisacce, con sentenza n. 698 del 31.10.2016, ha dichiarato la propria incompetenza per valore.
Il con atto di citazione depositato in data 13.01.2017, ha Parte_1 Parte_1 riassunto la causa innanzi all'intestato Tribunale, reiterando tutte le proprie richieste e difese. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, l'Ing. e la Persona_1 Controparte_2
nonché la terza chiamata, reiterando sostanzialmente le proprie
[...] Controparte_3
eccezioni, deduzioni e difese.
L'istruttoria è stata esperita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti e prova testimoniale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata e debba essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo deve rilevarsi che al fine di ottenere la restituzione del prezzo che sostiene di aver pagato ingiustamente, l'attore avrebbe dovuto allegare in modo preciso i lavori commissionati e il corrispettivo pattuito, specificando se questo fosse stato determinato a corpo e cioè in una somma fissa e invariabile - che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore - (Cass. Sez. 1, 07/06/2012, n. 9246) o a misura.
Nel caso di specie, invece, non si comprende in alcun modo quali fossero i lavori pattuiti, non avendo l'attore dedotto alcunchè in merito se non in modo del tutto generico, così che non è possibile verificare la conformità a questi dei lavori effettivamente eseguiti, né vi è alcun riferimento alle modalità di determinazione del prezzo.
Il contenuto del contratto d'appalto, peraltro, non è stato provato neanche per via testimoniale;
invero, alla domanda su quali fossero i lavori commissionati alla ditta convenuta i testi escussi non hanno saputo riferire nulla: in particolare, il teste Tes_1
ha risposto di essere al corrente dei lavori per aver letto le delibere dell'assemblea e
[...] il contratto d'appalto (mai prodotto in atti), ma non è stato in grado di riferire quali fossero i lavori oggetto del contratto d'appalto.
Ne consegue che l'attore non ha assolto gli oneri di allegazione e prova sullo stesso gravanti in ordine al contenuto del contratto di cui ha allegato l'inadempimento, né di allegazione specifica dell'inadempimento.
Chi agisce in giudizio, non può proporre infatti la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).
In secondo luogo deve ritenersi che nel caso di specie vi sia stata, da parte della committente, non già una mera presa in consegna dell'opera, ma una vera e propria accettazione della stessa, avendo l'odierno attore ricevuto senza riserve l'opera e provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo pattuito;
ciò in applicazione del principio secondo cui l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".
Il Tribunale ritiene che nella specie la ricezione senza riserve dell'opera e il pagamento integrale del prezzo integrino accettazione tacita avendo il committente espresso per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera (Sez. 2, Sentenza n. 15711 del 21/06/2013; conf. Sez. 1,
Sentenza n. 19019 del 31/07/2017).
L'accettazione dell'opera da parte del committente, nonostante i pretesi vizi palesi, costituiti ad avviso dell'attore della parziale esecuzione dell'opera, è infatti desumibile dall'avvenuta accettazione senza riserve dell'opera e dall'integrale pagamento in data 26.06.2012.
Nel caso in esame deve, quindi, ritenersi che il contegno dell'appaltante – che ha contestato i pretesi vizi palesi consistenti nella mancata esecuzione di una parte dell'opera solo a distanza di circa un anno dalla consegna (consegna avvenuta senza alcuna rimostranza e senza alcuna verifica) – abbia dimostrato in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata, presupponendo necessariamente la volontà di accettarla, essendo incompatibile con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente.
A quanto premesso consegue il rigetto delle domande dell'attore, che esime dall'esame della domanda di garanzia proposta nei confronti della terza chiamata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice, anche con riguardo a quelle della terza chiamata in garanzia dal convenuto Per_1 poiché la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste sono risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
Le spese di lite sono determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.147 del 13/08/2022; in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in base ai valori minimi, stante la non complessità della controversia, in € 2.540,00 (fase di studio: € 460,00; fase introduttiva: €
389,00; fase istruttoria: € 840,00, fase decisionale: € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 71/2017 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte dall'attore;
2. CONDANNA il a rimborsare a Parte_1 Per_1
le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale,
[...]
oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA il a rimborsare a Parte_1 [...]
e spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Francesco Paolo Chiarelli, dichiaratosene anticipatario;
4. CONDANNA IL CONDOMINIO “ ” a rimborsare a Parte_1 [...] le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso CP_3
professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 24/9/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso