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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5586 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Parte_1 C.F._1
BROVIDA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COSTANZO BROVIDA;
- attrice -
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MONZA FABIO, elettivamente domiciliato in via Castelfidardo 1BIS, BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. MONZA FABIO;
- convenuta -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.10.2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30992/2020 emesso dal Giudice di Pace di
Milano in favore della chiedendo la revoca del predetto Controparte_1
decreto ingiuntivo, e svolgendo, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della predetta società e con richiesta, stante il valore della domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del Giudice di Pace, la rimessione della controversia alla cognizione del Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita e con Controparte_1
sentenza n. 7581 depositata in data 28 novembre 2022, il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente.
Riassunta la causa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27 gennaio 2023,
ha chiesto al Tribunale adito, in via principale, di accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento di al contratto 4.3.2020, e per l'effetto Controparte_1
dichiarare risolto il contratto medesimo, e dichiarare tenuta e condannare
[...]
a restituire all'attrice l'importo di Euro 6.000,00 versata a titolo di acconto Controparte_1
in data 13.5.2020; in via subordinata, accertare e dichiarare come non dovuto l'importo di
Euro 120,96 esposto nell'allegato 1 alla nota compensi e spese, per le ragioni di cui in narrativa, nonché l'importo di euro 3.470,71 esposto nel medesimo documento, in quanto incongruo e non documentato. Con il favore delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha, in sintesi, dedotto che: - la nulla deve alla Pt_1
società così come non dovuto è l'importo già versato Controparte_1
dall'opponente a titolo di acconto in data 13 maggio 2020, atteso che l'opposta non ha correttamente e diligentemente adempiuto alla propria prestazione e che in ogni caso,
l'importo ingiunto, sommato a quello già versato dall'opponente in data 13 maggio 2020, è del tutto ingiustificato alla luce delle contestazioni sollevate in ordine alla nota spese emessa dalla società opposta, non congrua rispetto all'attività da questa effettivamente svolta;
- in data 4 marzo 2020 l'attrice, sulla base del sospetto di una relazione clandestina del di lei compagno con un'altra donna, incaricava la con decorrenza Controparte_1
immediata, di svolgere indagini ai fini di appurare e verificare la sussistenza di detta relazione, nonché di reperire elementi probatori della stessa;
- dal 4 marzo 2020 fino al 7 maggio 2020, arco temporale durante il quale la società opposta ha svolto le proprie indagini, tra le parti oggi in causa sono intercorsi alcuni contatti telefonici: un paio su iniziativa dell'istituto investigativo, nella persona del dott. che richiedeva Testimone_1
all'opponente informazioni sui soggetti e i luoghi interessati dall'indagine, e un paio su impulso della , finalizzati a sollecitare un preventivo di spesa più specifico rispetto al Pt_1 tariffario sottoscritto con il contratto, e riferito alle indagini che, concretamente ed effettivamente, si stavano svolgendo e a sapere dalla società se le indagini medesime potevano essere efficacemente poste in essere nonostante il primo Decreto del Presidente del
2 Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020, che – adottando misure urgenti per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid 19 – prevedeva forti restrizioni alla libertà di circolazione e movimento per la Regione Lombardia, prescrivendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio medesimo se non per comprovate esigenze lavorative, o di salute, o per situazioni di necessità; - in data 7 maggio 2020, il dott. contattava la RA riferendole testualmente, in ordine alle indagini, di aver Tes_1 Pt_1
“chiuso il cerchio”, e che pertanto era giunto il momento di incontrarsi, fissando un appuntamento per il giorno 13 maggio 2020 alle ore 16,30; - in quella data, l'opponente si recava presso gli uffici della società, ove il dott. le riferiva che lo svolgimento delle Tes_1
indagini era stato molto semplice, invitandola, in prima battuta, a sottoscrivere le carte ex adverso prodotte sub doc. 3, dichiarazioni che la RA , “in preda ad un immaginabile Pt_1 turbamento emotivo, stante la convinzione che le parole del dott. (già nella telefonata del 7 Tes_1 maggio, e ancora durante l'incontro che si stava svolgendo) stavano radicando in lei circa la possibilità di una conferma dei suoi sospetti - sottoscriveva frettolosamente”; - che il svolgeva quindi Tes_1
una rapida illustrazione delle indagini svolte, mostrando all'opponente incomprensibili tracciati di un localizzatore satellitare installato sull'autovettura della donna interessata dall'indagine, alcune fotografie – fatte visionare sullo schermo di un pc, attraverso un pannello di plexiglass – scattate in occasione di un paio di pedinamenti dei soggetti coinvolti,
e la nota compensi e spese, anch'essa mostrata con le medesime modalità delle fotografie, senza che venisse neppure stampata e, meno ancora, consegnata alla e senza anticipare Pt_1 minimamente all'opponente che l'indagine non aveva sortito esito alcuno;
- la suddetta illustrazione si concludeva con la richiesta da parte del di un acconto da effettuarsi a Tes_1
mezzo bonifico come condizione per conoscere l'esito delle indagini, esito che sarebbe stato comunicato il giorno successivo, a bonifico ricevuto;
- la , al fine di evitare di tornare il Pt_1
giorno dopo e, soprattutto, al fine di evitare un'intollerabile attesa fino al giorno successivo per conoscere il suddetto esito, effettuava un bonifico istantaneo;
- l'opponente, alle ore 17,15
– a distanza di tre quarti d'ora dall'inizio dell'incontro - effettuava un bonifico di importo pari a 6.000,00 Euro (doc. 2) e quindi il riferiva alla che dalle indagini non era Tes_1 Pt_1 emerso alcunché, ossia che le stesse non consentivano di confermare i sospetti della medesima;
- che terminato l'incontro, la si allontanava dagli uffici della società opposta Pt_1
e, immediatamente dopo, ricontattava telefonicamente il contestando fermamente Tes_1
3 tutto quanto avvenuto nell'incontro appena conclusosi, e pretendendo che le venissero immediatamente trasmessi i documenti sottoscritti prima che le venisse esplicata l'attività svolta, nonché la nota compensi e spese;
- con due mail del 13 maggio, una delle ore 17,46 e l'altra delle ore 18,42 (doc. 3 attrice) il inviava all'opponente quanto richiestogli;
Tes_1
dopo il suddetto invio, iniziava tra le parti un fitto scambio di corrispondenza, costituito da e- mail di recisa contestazione e di richiesta di chiarimenti e delucidazioni da parte della in Pt_1 ordine all'attività espletata, all'inspiegabile interruzione delle indagini in data 7 maggio 2020,
e a varie voci della nota compensi e spese, e da e-mail di risposta da parte del dott. Tes_1 mai chiare e sempre piuttosto elusive, contenenti richiami a tutto quanto già asseritamente illustrato in sede di incontro (doc. 4); - a fronte della diffida di pagamento ricevuta dalla Pt_1
in data 17 agosto 2020, il 26 agosto 2020, il difensore dell'attrice inviava alla società convenuta l'e-mail che si produce sub doc. 5, con la quale richiedeva alla medesima alcune delucidazioni al fine di valutare il corretto adempimento della prestazione oggetto di contratto da parte della stessa e la correttezza e congruità della nota compensi e spese;
- i documenti prodotti sub doc. 3, (e prodotti altresì dall'esponente sub doc. 3), che per controparte conterrebbero il riconoscimento del debito da parte dell'opponente per un importo pari a euro 7.151,00 oltre
Iva, nonché la ratifica da parte della medesima dell'operato dell'istituto investigativo, sono stati sottoposti all'opponente per la sottoscrizione prima di qualunque relazione sull'attività svolta dalla società e sull'esito della stessa e la li ha sottoscritti dopo una frettolosa Pt_1 lettura, effettuata in preda ad un forte turbamento emotivo, mentre il le riferiva di Tes_1
una riscontrata maggior facilità delle indagini rispetto al previsto, e la interrogava su quali fossero le sue previsioni sull'esito; - se la avesse avuto piena contezza delle Pt_1 dichiarazioni che stava sottoscrivendo, si sarebbe avveduta del fatto che le stesse prevedevano il pagamento dell'intero importo nel termine di 30 giorni da quel momento, e non avrebbe quindi accettato la condizione imposta dal in spregio a quanto le aveva Tes_1
appena fatto sottoscrivere, di effettuare immediatamente, seduta stante, un bonifico di acconto per poter venire a conoscenza dell'esito dell'indagine; - se si vuole sostenere che l'attrice ha consapevolmente sottoscritto i suddetti documenti che prevedevano, tra l'altro, il pagamento dell'intero importo entro 30 giorni, non si spiega la ragione per cui la medesima, dopo aver firmato quanto sopra, abbia provveduto ad un bonifico addirittura “istantaneo”
4 (ossia con accredito immediato in favore della società) di una somma a titolo di acconto, se non con la circostanza (l'unica plausibile) che ciò, lungi dall'essere spontaneo, le sia stato richiesto come condizione indefettibile per conoscere l'esito delle indagini;
- a parte le suddette considerazioni, a dimostrazione del fatto che l'opponente ha sottoscritto i predetti documenti prima di conoscere l'attività espletata dalla società e l'esito da essa raggiunto, vi è la circostanza che solo alla luce dell'esito negativo delle indagini, la prestazione dell'opposta si è rivelata del tutto inadeguata, e quindi contestabile;
- se le suddette carte fossero state sottoposte alla al termine dell'incontro intercorso, dopo una chiara ed esaustiva Pt_1 illustrazione di tutto quanto era dovere del , esito compreso, la stessa Parte_2
avrebbe sollevato le proprie contestazioni – come, in effetti, ha poi immediatamente fatto (cfr. doc. 4 attrice) – senza in alcun modo sottoscrivere alcunché; - che la convenuta ha inesattamente adempiuto all'incarico conferitole e che la nota compensi e spese presentata è del tutto incongrua in relazione all'attività svolta.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Controparte_1 contestando quanto dedotto dalla controparte e deducendo che: - la stessa , nel proprio Pt_1
atto di citazione, ha ammesso di essersi avvalsa delle prestazioni fornite dall'odierna convenuta opposta, con conferimento dell'incarico in data 04.03.2020; - la incaricava, nel Pt_1
marzo 2020, la di svolgere indagini nei confronti del marito Controparte_1
per una probabile relazione intrattenuta con una donna, collega di lavoro e amica comune
(pag. 2 – doc. 1), al fine di reperire informazioni circa una presunta infedeltà matrimoniale;
- in sede di appuntamento, la riferiva che, in passato, si era già rivolta ad altra Agenzia di Pt_1
Investigazioni (nel luglio 2019), al fine di far controllare il coniuge, senza raggiungere alcun esito;
- la , quindi, affidava l'incarico a al fine di Pt_1 Controparte_1
verificare se il marito continuasse ad intrattenere una relazione con altra donna;
- l'attrice riferiva che la presunta amante risiedeva in Milano, Via Pietro Colletta e che era proprietaria
(o, comunque, utilizzava) un'automobile di colore rosso marca Alfa Romeo e che il marito, al momento del conferimento dell'incarico a ovvero nel marzo Controparte_1
2020, viveva da solo in Milano, via Pietro Ogliari e che lei stessa, nell'estate 2019, aveva installato degli apparati di registrazione presso l'abitazione dell'uomo; - la sosteneva Pt_1
che, sulla base di queste “intercettazioni ambientali”, era sicura della sussistenza della
5 relazione tra il coniuge e la suddetta donna, con incontri quotidiani avvenuti al mattino molto presto o la sera tardi e la notte;
- l'intero operato di prendeva Controparte_1
avvio dalle circostanze suddette e il lavoro veniva impostato, tenendo conto di quanto riferito dalla Cliente;
- inoltre, in sede di primo appuntamento e conferimento di mandato, la Pt_1
espressamente dichiarava per iscritto quanto segue: “riconosco son da ora che al termine Pt_1
delle prestazioni concordate, indipendentemente dall'esito delle indagini (che riconosco espressamente trattarsi di obbligazioni di mezzi e non di risultato da parte dell' ) sarà dovuto alla Pt_3 [...]
l'importo di Euro: 45 per ogni agente, indagine, con due/tre agenti, impiegando Controparte_1 due/tre vetture, oltre a spese di vetture, trasporto, pedaggi, pranzi e tutte le altre spese necessarie ed opportune varie, maggiorazioni, festive e notturne e di trasferta” (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta); - fin dall'inizio del rapporto contrattuale, quindi, la dichiarava ed era edotta Pt_1
del fatto che l'odierna convenuta opposta offriva obbligazioni di mezzi e non di risultati, con impegno alla corresponsione di quanto dovuto all'agenzia investigativa, a prescindere dall'esito delle ricerche;
- la dichiarava di essere consapevole di tale circostanza anche Pt_1
nel foglio n. 2 del doc. 1; - al momento del conferimento dell'incarico, l'odierna attrice attribuiva alla la facoltà di organizzare in piena libertà e a Controparte_1
propria discrezione ed insindacabile giudizio l'impiego di mezzi di personale, l'utilizzo di strutture e macchinari e tutto ciò che si rendesse necessario per l'ottimale svolgimento dell'incarico. (sub doc. 1); - la veniva resa edotta del fatto che l' non avrebbe Pt_1 Pt_3
fornito aggiornamenti sull'andamento delle indagini e che gli esiti sarebbero stati forniti in sede di appuntamento finale presso l' ; - al momento del conferimento dell'incarico, Pt_3 sempre in data 04.03.2020, la espressamente approvava, per iscritto, il tariffario in Pt_1
vigore e propostogli dalla con specificazione del costo di ogni Controparte_1 attività a svolgersi. (doc. 2 – fascicolo monitorio); - in ordine alla richiesta di preventivo, così come asseritamente indicato da controparte nel proprio atto di citazione, la convenuta ha contestato quanto dedotto dalla controparte, allegando che al Controparte_1 momento del conferimento dell'incarico, alla luce della particolarità dell'attività che svolge
(azioni di pedinamento), non era in grado di predeterminare la durata delle operazioni, il numero di giorni necessari per l'espletamento del proprio mandato e il numero di agenti e di mezzi che deve impiegare per l'adempimento delle proprie obbligazioni;
- conferito l'incarico, iniziava a dare adempimento al proprio mandato;
- gli Agenti Controparte_1
6 di a seguito di incontro di coordinamento con il Controparte_1 Tes_1
eseguivano un sopralluogo presso gli indirizzi dei soggetti indicati dalla , in data Pt_1
05.03.2020, studiando i luoghi di interesse per le indagini ed eseguendo anche delle simulazioni operative di pedinamento, dovendosi innanzitutto risalire con precisione alla vettura in uso al soggetto, la cui targa non era stata fornita dalla;
- sul posto, venivano Pt_1
rinvenute due vetture rispondenti alle caratteristiche indicate dalla sig.ra in sede di Pt_1 conferimento di incarico e, più precisamente, i seguenti veicoli:
1- Alfa Romeo MITO si colore rossa targata FM 545 MK;
2- Alfa Romeo MITO targata DY 399 WJ, entrambi venivano fotografati e attenzionati;
- in questo frangente e per il tramite Controparte_1
di accessi alle banche dati, riusciva ad individuare il veicolo intestato alla presunta amante del marito della sig.ra , ovvero una Alfa Romeo Mito di colore rosso, tg. DY399WJ; - a Pt_1 seguito di ciò, gli agenti attendevano pazientemente che l'autovettura suddetta rimanesse parcheggiata su pubblica via, in un momento di quiete e il 06.03.2020, alle ore 22.16, si poteva procedere all'installazione di localizzatore GPS;
- nell'eseguire le suddette attività, gli agenti, utilizzando i veicoli di eseguivano i chilometri indicati nella Controparte_1
nota spese allegata sub doc. 6; - accadeva poi che il GPS rimanesse attivo per tutto il periodo del c.d. “primo lockdown”, ovvero da marzo 2020 a inizio maggio 2020; - in queste circostanze, il GPS continuava a funzionare tanto che tutti gli spostamenti del veicolo sui cui risultava applicato venivano tracciati come risulta dai dati in possesso di
[...]
(doc. 7); - è evidente che la lettura dei dati provenienti dal localizzatore Controparte_1
rappresenti un'attività di costante impegno e controllo in tempo reale da parte degli agenti della società investigativa, che sono chiamati ad intervenire tempestivamente in ogni momento, qualora gli spostamenti del soggetto richiesto avessero evidenziato la necessità di eseguire riscontri operativi “esterni”, da effettuarsi sul campo;
- inoltre, alla fine di ogni giornata si rendeva necessario analizzare i dati raccolti, per interpretarli alla luce di quanto richiesto, nelle premesse, all'indagine; - durante tale periodo di osservazione, emergeva sostanzialmente che il veicolo suddetto era utilizzato esclusivamente per spostamenti abituali e legati alle normali necessità quotidiane, oltre che per recarsi in punti dove sono siti supermercati o presso una casa di riposo milanese (in zona Barona) dove, poi, si accertava essere ricoverata la madre della proprietaria del veicolo;
- pertanto, anche durante il periodo
7 di lockdown, era in grado di espletare la propria Controparte_1
obbligazione, verificando gli spostamenti dell'osservata e accertando che non vi fossero movimenti che potessero destare un sospetto di incontro intimo o amoroso con il marito della
; - la disinstallazione del GPS avveniva in data 12.05.2020, come risulta anche dal Pt_1
tracciato poc'anzi prodotto;
- in ogni caso, al termine del periodo di lockdown, gli agenti davano avvio alle investigazioni esterne, sul campo, al fine di riscontrare la congruenza dei dati registrati durante i medi di marzo e aprile con gli effettivi spostamenti della presunta amante del marito della;
- l'osservazione perdurava anche durante il primo weekend di Pt_1
“libertà”, contrariamente a quanto indicato dalla controparte in sede di opposizione;
- gli agenti di verificano, mediante pedinamento, gli spostamenti Controparte_1
dell'uomo e della donna di cui si discute, sia in data 05.05.2020 (dalle 6 ore 07.00 alle ore 10.30
e dalle ore 20.30 alle ore 24.00) sia in data 06.05.2020 (dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore
20.30 alle ore 23.30); - per il pedinamento del marito della Controparte_1
sig.ra , procedeva preliminarmente ad individuare, anche mediante attività di Pt_1 consultazione di banche dati, il motociclo a bordo del quale l'uomo era solito muoversi (tg.
X6SR9J); - nell'eseguire i pedinamenti, veniva data particolare attenzione alle fasce di orario indicate dalla in sede di primo appuntamento;
- l'odierna attrice opponente riferiva, Pt_1
altresì, di incontri con frequenza quotidiana, e del fatto che la presunta amante si sarebbe certamente e sicuramente recata presso l'abitazione dell'uomo in Milano via Pietro Ogliari 4, anche durante il periodo di lockdown;
- che infatti, sia la donna presunta amante che il marito della , lavorano in ambito giornalistico per Class Editori e che per tali ragioni, alla luce Pt_1
anche dell'attività lavorativa svolta, non vi erano limitazioni, per i soggetti attenzionati, agli spostamenti durante il periodo di lockdown;
- pertanto, si Controparte_1
attendeva che, qualora vi fosse effettivamente un legame amoroso tra i pedinati, gli stessi si sarebbero incontrati senza alcun problema, come assicurato dalla cliente signora , o, al Pt_1
più, immediatamente dopo il lungo periodo di lontananza e nei termini indicati dalla stessa
; - ciò non avveniva e i dati del GPS dei giorni successivi al 06.05.2020 (e fino al Pt_1
12.05.2020) non davano evidenza di alcuno spostamento anomalo;
- alla luce di queste circostanze, sulla base anche di un'esperienza trentennale nel Controparte_1
campo in esame, riteneva concluso il proprio incarico, anche al fine di evitare, in capo alla
8 sig.ra , un eccessivo aggravio di costi, interrompendo ogni ulteriore attività; - in data Pt_1
13.05.2020, pertanto, al termine dell'attività svolta dalla la Controparte_1
incontrava nuovamente il Dott. per la relazione circa gli esiti delle indagini Pt_1 Tes_1 svolte dall'odierna convenuta opposta;
- in tale occasione, il relazionava oralmente la Tes_1
su quanto emerso in sede di investigazioni e l'odierna attrice opponente visionava il Pt_1
materiale cine/fotografico raccolto (doc. 3 + doc. 8) e dichiarava per iscritto che “l' ha Pt_3 adempiuto interamente ed esattamente a tutto quanto da me commissionato, alle condizioni economiche concordate” (sub doc. 3 fascicolo monitorio); - la si riconosceva debitrice della somma di Pt_1
€ 7.151,00, oltre IVA da corrispondere entro 30 giorni (sub doc. 3 – pagina 1); - non risulta in alcun modo dimostrata la ricostruzione operata da controparte circa quanto asseritamente avvenuto nell'incontro tra il Dott. e la;
- non risulta che alla Vella sia stata fatta Tes_1 Pt_1
pressione per una sottoscrizione frettolosa dei documenti in esame e che tale sottoscrizione sia avvenuta prima di conoscere l'esito dell'attività espletata;
- non rileva, inoltre, a livello giuridico, l'eventuale turbamento emotivo in cui versava la;
- all'esito dell'incontro, la Pt_1
stessa proponeva, mediante uno scritto di proprio pungo, una dilazione di pagamento Pt_1
di quanto dovuto in due rate, la prima di € 4.500,00 con corresponsione alla data del
13.05.2020 e il saldo di € 4.200,00 da corrispondersi entro la fine del mese di maggio 2020 (doc.
9); - la stessa attrice , poi, in via del tutto autonoma, decideva di procedere a un Pt_1 versamento di € 6.000,00 mediante bonifico immediato;
- non vi era alcuna richiesta in tal senso da parte di né da parte del - a seguito del Controparte_1 Tes_1
suddetto incontro del 13.05.2020, seguiva uno scambio di corrispondenza in cui la Pt_1 richiedeva delle delucidazioni che venivano ampiamente fornite dal di Tes_1 [...]
Controparte_1
La convenuta ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
La causa, la cui istruzione si è esaurita con l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, è stata assunta in decisione all'udienza del 22.10.2024, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Le domande proposte da sono infondate e meritevoli di rigetto, per le ragioni Parte_1
che di seguito si illustrano. 9 Dalla documentazione versata in atti si ricava che, in data 13.5.2020, ha Parte_1
sottoscritto una scrittura privata nella quale la predetta ha dichiarato: “- di essere stata resa edotta di tutto quanto emerso durante le indagini effettuate come concordato in data: da giovedì 5 marzo 2020 a martedì 12 maggio 2020: il presente atto vale anche come integrale ratifica dell'attività effettuata (numero di agenti impiegati, orari, ore, giorni) – riceve relazione verbale di tutte le indagini: la relazione scritta verrà rilasciata dietro il pagamento dell'importo concordato a saldo, solo se richiesta in fatturata a parte secondo tariffario concordato visiona la documentazione fotografica acquisita durante le investigazioni, di cui verrà consegnata copia su USB, dietro il pagamento dell'importo concordato a saldo” e che “alla luce di tutto quanto esposto in relazione virgola dopo aver attentamente esaminato la nota compensi e spese, il cliente , dichiara che l'istituto ha adempiuto Parte_1 interamente ed esattamente a tutto quanto da lui commissionato, alle condizioni economiche concordate, e si impegna a pagare all'istituto l'importo dei servizi sino ad oggi prestati, secondo le tariffe pattuite e le relative spese, di € 7.151,00 […] oltre ad iva entro trenta giorni, e ratifica con il presente atto, integralmente, l'operato sino ad oggi svolto dall'istituto, poiché conforme a quanto concordato, anche dal punto di vista economico, e si dichiara integralmente soddisfatto dell'intero operato dell' ”. Pt_3
In pari data l'attrice ha, inoltre, sottoscritto una richiesta di dilazione del pagamento dovuto in favore della convenuta (doc. 9 comparsa di . Controparte_1
Ciò posto, appare utile rammentare, innanzitutto, che, a mente dell'art. 1988 c.c., “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”, tali dichiarazioni, pertanto, non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma determinano un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare, sub specie facti, l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. III, n.
24451/2020). Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697
c.c., anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (Cass. III, n. 21098/2013).
Nel caso di specie, la ricognizione del credito della convenuta da parte della risulta Pt_1 essere, peraltro, titolata, contendendo l'esplicito riferimento al rapporto giuridico che ne è alla base.
10 Ciò posto, deve altresì osservarsi che la giurisprudenza ha precisato che, nel caso in cui con le dichiarazioni di carattere ricognitivo o promissorio coesistano “con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto”, tale indicazione ha in sostanza natura di confessione, la quale, avendo “valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732, l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione” (Cass. II, n. 9880/2018).
Nell'ipotesi oggetto del contendere non può non evidenziarsi, da una parte, la natura indubbiamente confessoria delle dichiarazioni rese dalla nella dichiarazione dalla stessa Pt_1
sottoscritta – con particolare riferimento alla verifica da parte dell'attrice dell'avvenuto adempimento delle prestazioni da parte della società – e, Controparte_1 dall'altra, l'insussistenza – anche sotto il profilo delle mere allegazioni della stessa attrice, oltre che sotto quello probatorio – di alcuna circostanza idonea a consentire di configurare quell'errore di fatto o quella violenza a fronte delle quali, soltanto, si potrebbero invalidare gli effetti processuali e sostanziali delle dichiarazioni rese dall'attrice in ordine all'avvenuto esatto adempimento, da parte della convenuta, delle obbligazioni dedotte in contratto.
Sul punto si osserva, infatti, che l'attrice si è limitata ad allegare – senza fornirne la prova – di avere sottoscritto il documento in preda a un “turbamento emotivo” connesso all'ansia di conoscere gli esiti dell'indagine condotta dalla convenuta, rispetto ai quali la convenuta le avrebbe comunicato previamente di aver “chiuso il cerchio” (questa la locuzione utilizzata dalla stessa attrice nel corpo dei capitoli della prova per interpello del legale rappresentante della convenuta, dedotti dall'attrice nella memoria n. 2), lasciandole intendere – non è dato capire come – che l'esito delle indagini era stato proficuo.
Nessuna circostanza idonea a far ritenere integrato un errore di fatto sotteso alla sottoscrizione della dichiarazione confessoria, né alcuna violenza in forza della quale la dichiarazione sarebbe stata sottoscritta, è stata dunque dimostrata da . Parte_1
Peraltro, mette conto evidenziare che, al di là delle generiche e non provate doglianze di parte attrice in ordine al fatto di essere stata previamente indotta a firmare tali documenti per conoscere quanto prima l'agognato esito delle investigazioni private e di averli sottoscritti senza verificarne e apprezzarne pienamente il contenuto, deve osservarsi che la stessa Pt_1 non contesta, poi, nella sostanza, di aver effettivamente ricevuto la relazione della
11 in ordine alle investigazioni e ai pedinamenti svolti e all'esito Controparte_1
(negativo) di tali indagini.
L'attrice si duole, piuttosto, di una pretesa insufficienza e inadeguatezza dell'attività investigativa posta in essere da e dell'eccessività del corrispettivo, la cui CP_1
rispondenza al tariffario della convenuta e all'attività da questa prestata è, invece, stata espressamente riconosciuta dall'attrice, sempre mediante la sottoscrizione della scrittura in questione.
A fronte di tali generiche eccezioni e deduzioni attoree e delle ulteriori risultanze processuali in merito all'attività svolta dalla convenuta in adempimento dell'incarico conferitole dalla
, attività ampiamente documentata dalla con le produzioni documentali e Pt_1 CP_1
le allegazioni non contestate in parte qua dall'attrice, deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria della risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento di e, di conseguenza, per l'accoglimento Controparte_1
delle ulteriori domande svolte dall'attrice (di restituzione dell'importo già versato e di non debenza delle ulteriori somme indicate in atti).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia
La natura documentale della controversia comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande spiegate da con l'atto di citazione in riassunzione Parte_1
notificato il 27 gennaio 2023;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 14.02.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Parte_1 C.F._1
BROVIDA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COSTANZO BROVIDA;
- attrice -
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MONZA FABIO, elettivamente domiciliato in via Castelfidardo 1BIS, BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. MONZA FABIO;
- convenuta -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.10.2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30992/2020 emesso dal Giudice di Pace di
Milano in favore della chiedendo la revoca del predetto Controparte_1
decreto ingiuntivo, e svolgendo, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della predetta società e con richiesta, stante il valore della domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del Giudice di Pace, la rimessione della controversia alla cognizione del Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita e con Controparte_1
sentenza n. 7581 depositata in data 28 novembre 2022, il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente.
Riassunta la causa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27 gennaio 2023,
ha chiesto al Tribunale adito, in via principale, di accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento di al contratto 4.3.2020, e per l'effetto Controparte_1
dichiarare risolto il contratto medesimo, e dichiarare tenuta e condannare
[...]
a restituire all'attrice l'importo di Euro 6.000,00 versata a titolo di acconto Controparte_1
in data 13.5.2020; in via subordinata, accertare e dichiarare come non dovuto l'importo di
Euro 120,96 esposto nell'allegato 1 alla nota compensi e spese, per le ragioni di cui in narrativa, nonché l'importo di euro 3.470,71 esposto nel medesimo documento, in quanto incongruo e non documentato. Con il favore delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha, in sintesi, dedotto che: - la nulla deve alla Pt_1
società così come non dovuto è l'importo già versato Controparte_1
dall'opponente a titolo di acconto in data 13 maggio 2020, atteso che l'opposta non ha correttamente e diligentemente adempiuto alla propria prestazione e che in ogni caso,
l'importo ingiunto, sommato a quello già versato dall'opponente in data 13 maggio 2020, è del tutto ingiustificato alla luce delle contestazioni sollevate in ordine alla nota spese emessa dalla società opposta, non congrua rispetto all'attività da questa effettivamente svolta;
- in data 4 marzo 2020 l'attrice, sulla base del sospetto di una relazione clandestina del di lei compagno con un'altra donna, incaricava la con decorrenza Controparte_1
immediata, di svolgere indagini ai fini di appurare e verificare la sussistenza di detta relazione, nonché di reperire elementi probatori della stessa;
- dal 4 marzo 2020 fino al 7 maggio 2020, arco temporale durante il quale la società opposta ha svolto le proprie indagini, tra le parti oggi in causa sono intercorsi alcuni contatti telefonici: un paio su iniziativa dell'istituto investigativo, nella persona del dott. che richiedeva Testimone_1
all'opponente informazioni sui soggetti e i luoghi interessati dall'indagine, e un paio su impulso della , finalizzati a sollecitare un preventivo di spesa più specifico rispetto al Pt_1 tariffario sottoscritto con il contratto, e riferito alle indagini che, concretamente ed effettivamente, si stavano svolgendo e a sapere dalla società se le indagini medesime potevano essere efficacemente poste in essere nonostante il primo Decreto del Presidente del
2 Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020, che – adottando misure urgenti per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid 19 – prevedeva forti restrizioni alla libertà di circolazione e movimento per la Regione Lombardia, prescrivendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio medesimo se non per comprovate esigenze lavorative, o di salute, o per situazioni di necessità; - in data 7 maggio 2020, il dott. contattava la RA riferendole testualmente, in ordine alle indagini, di aver Tes_1 Pt_1
“chiuso il cerchio”, e che pertanto era giunto il momento di incontrarsi, fissando un appuntamento per il giorno 13 maggio 2020 alle ore 16,30; - in quella data, l'opponente si recava presso gli uffici della società, ove il dott. le riferiva che lo svolgimento delle Tes_1
indagini era stato molto semplice, invitandola, in prima battuta, a sottoscrivere le carte ex adverso prodotte sub doc. 3, dichiarazioni che la RA , “in preda ad un immaginabile Pt_1 turbamento emotivo, stante la convinzione che le parole del dott. (già nella telefonata del 7 Tes_1 maggio, e ancora durante l'incontro che si stava svolgendo) stavano radicando in lei circa la possibilità di una conferma dei suoi sospetti - sottoscriveva frettolosamente”; - che il svolgeva quindi Tes_1
una rapida illustrazione delle indagini svolte, mostrando all'opponente incomprensibili tracciati di un localizzatore satellitare installato sull'autovettura della donna interessata dall'indagine, alcune fotografie – fatte visionare sullo schermo di un pc, attraverso un pannello di plexiglass – scattate in occasione di un paio di pedinamenti dei soggetti coinvolti,
e la nota compensi e spese, anch'essa mostrata con le medesime modalità delle fotografie, senza che venisse neppure stampata e, meno ancora, consegnata alla e senza anticipare Pt_1 minimamente all'opponente che l'indagine non aveva sortito esito alcuno;
- la suddetta illustrazione si concludeva con la richiesta da parte del di un acconto da effettuarsi a Tes_1
mezzo bonifico come condizione per conoscere l'esito delle indagini, esito che sarebbe stato comunicato il giorno successivo, a bonifico ricevuto;
- la , al fine di evitare di tornare il Pt_1
giorno dopo e, soprattutto, al fine di evitare un'intollerabile attesa fino al giorno successivo per conoscere il suddetto esito, effettuava un bonifico istantaneo;
- l'opponente, alle ore 17,15
– a distanza di tre quarti d'ora dall'inizio dell'incontro - effettuava un bonifico di importo pari a 6.000,00 Euro (doc. 2) e quindi il riferiva alla che dalle indagini non era Tes_1 Pt_1 emerso alcunché, ossia che le stesse non consentivano di confermare i sospetti della medesima;
- che terminato l'incontro, la si allontanava dagli uffici della società opposta Pt_1
e, immediatamente dopo, ricontattava telefonicamente il contestando fermamente Tes_1
3 tutto quanto avvenuto nell'incontro appena conclusosi, e pretendendo che le venissero immediatamente trasmessi i documenti sottoscritti prima che le venisse esplicata l'attività svolta, nonché la nota compensi e spese;
- con due mail del 13 maggio, una delle ore 17,46 e l'altra delle ore 18,42 (doc. 3 attrice) il inviava all'opponente quanto richiestogli;
Tes_1
dopo il suddetto invio, iniziava tra le parti un fitto scambio di corrispondenza, costituito da e- mail di recisa contestazione e di richiesta di chiarimenti e delucidazioni da parte della in Pt_1 ordine all'attività espletata, all'inspiegabile interruzione delle indagini in data 7 maggio 2020,
e a varie voci della nota compensi e spese, e da e-mail di risposta da parte del dott. Tes_1 mai chiare e sempre piuttosto elusive, contenenti richiami a tutto quanto già asseritamente illustrato in sede di incontro (doc. 4); - a fronte della diffida di pagamento ricevuta dalla Pt_1
in data 17 agosto 2020, il 26 agosto 2020, il difensore dell'attrice inviava alla società convenuta l'e-mail che si produce sub doc. 5, con la quale richiedeva alla medesima alcune delucidazioni al fine di valutare il corretto adempimento della prestazione oggetto di contratto da parte della stessa e la correttezza e congruità della nota compensi e spese;
- i documenti prodotti sub doc. 3, (e prodotti altresì dall'esponente sub doc. 3), che per controparte conterrebbero il riconoscimento del debito da parte dell'opponente per un importo pari a euro 7.151,00 oltre
Iva, nonché la ratifica da parte della medesima dell'operato dell'istituto investigativo, sono stati sottoposti all'opponente per la sottoscrizione prima di qualunque relazione sull'attività svolta dalla società e sull'esito della stessa e la li ha sottoscritti dopo una frettolosa Pt_1 lettura, effettuata in preda ad un forte turbamento emotivo, mentre il le riferiva di Tes_1
una riscontrata maggior facilità delle indagini rispetto al previsto, e la interrogava su quali fossero le sue previsioni sull'esito; - se la avesse avuto piena contezza delle Pt_1 dichiarazioni che stava sottoscrivendo, si sarebbe avveduta del fatto che le stesse prevedevano il pagamento dell'intero importo nel termine di 30 giorni da quel momento, e non avrebbe quindi accettato la condizione imposta dal in spregio a quanto le aveva Tes_1
appena fatto sottoscrivere, di effettuare immediatamente, seduta stante, un bonifico di acconto per poter venire a conoscenza dell'esito dell'indagine; - se si vuole sostenere che l'attrice ha consapevolmente sottoscritto i suddetti documenti che prevedevano, tra l'altro, il pagamento dell'intero importo entro 30 giorni, non si spiega la ragione per cui la medesima, dopo aver firmato quanto sopra, abbia provveduto ad un bonifico addirittura “istantaneo”
4 (ossia con accredito immediato in favore della società) di una somma a titolo di acconto, se non con la circostanza (l'unica plausibile) che ciò, lungi dall'essere spontaneo, le sia stato richiesto come condizione indefettibile per conoscere l'esito delle indagini;
- a parte le suddette considerazioni, a dimostrazione del fatto che l'opponente ha sottoscritto i predetti documenti prima di conoscere l'attività espletata dalla società e l'esito da essa raggiunto, vi è la circostanza che solo alla luce dell'esito negativo delle indagini, la prestazione dell'opposta si è rivelata del tutto inadeguata, e quindi contestabile;
- se le suddette carte fossero state sottoposte alla al termine dell'incontro intercorso, dopo una chiara ed esaustiva Pt_1 illustrazione di tutto quanto era dovere del , esito compreso, la stessa Parte_2
avrebbe sollevato le proprie contestazioni – come, in effetti, ha poi immediatamente fatto (cfr. doc. 4 attrice) – senza in alcun modo sottoscrivere alcunché; - che la convenuta ha inesattamente adempiuto all'incarico conferitole e che la nota compensi e spese presentata è del tutto incongrua in relazione all'attività svolta.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Controparte_1 contestando quanto dedotto dalla controparte e deducendo che: - la stessa , nel proprio Pt_1
atto di citazione, ha ammesso di essersi avvalsa delle prestazioni fornite dall'odierna convenuta opposta, con conferimento dell'incarico in data 04.03.2020; - la incaricava, nel Pt_1
marzo 2020, la di svolgere indagini nei confronti del marito Controparte_1
per una probabile relazione intrattenuta con una donna, collega di lavoro e amica comune
(pag. 2 – doc. 1), al fine di reperire informazioni circa una presunta infedeltà matrimoniale;
- in sede di appuntamento, la riferiva che, in passato, si era già rivolta ad altra Agenzia di Pt_1
Investigazioni (nel luglio 2019), al fine di far controllare il coniuge, senza raggiungere alcun esito;
- la , quindi, affidava l'incarico a al fine di Pt_1 Controparte_1
verificare se il marito continuasse ad intrattenere una relazione con altra donna;
- l'attrice riferiva che la presunta amante risiedeva in Milano, Via Pietro Colletta e che era proprietaria
(o, comunque, utilizzava) un'automobile di colore rosso marca Alfa Romeo e che il marito, al momento del conferimento dell'incarico a ovvero nel marzo Controparte_1
2020, viveva da solo in Milano, via Pietro Ogliari e che lei stessa, nell'estate 2019, aveva installato degli apparati di registrazione presso l'abitazione dell'uomo; - la sosteneva Pt_1
che, sulla base di queste “intercettazioni ambientali”, era sicura della sussistenza della
5 relazione tra il coniuge e la suddetta donna, con incontri quotidiani avvenuti al mattino molto presto o la sera tardi e la notte;
- l'intero operato di prendeva Controparte_1
avvio dalle circostanze suddette e il lavoro veniva impostato, tenendo conto di quanto riferito dalla Cliente;
- inoltre, in sede di primo appuntamento e conferimento di mandato, la Pt_1
espressamente dichiarava per iscritto quanto segue: “riconosco son da ora che al termine Pt_1
delle prestazioni concordate, indipendentemente dall'esito delle indagini (che riconosco espressamente trattarsi di obbligazioni di mezzi e non di risultato da parte dell' ) sarà dovuto alla Pt_3 [...]
l'importo di Euro: 45 per ogni agente, indagine, con due/tre agenti, impiegando Controparte_1 due/tre vetture, oltre a spese di vetture, trasporto, pedaggi, pranzi e tutte le altre spese necessarie ed opportune varie, maggiorazioni, festive e notturne e di trasferta” (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta); - fin dall'inizio del rapporto contrattuale, quindi, la dichiarava ed era edotta Pt_1
del fatto che l'odierna convenuta opposta offriva obbligazioni di mezzi e non di risultati, con impegno alla corresponsione di quanto dovuto all'agenzia investigativa, a prescindere dall'esito delle ricerche;
- la dichiarava di essere consapevole di tale circostanza anche Pt_1
nel foglio n. 2 del doc. 1; - al momento del conferimento dell'incarico, l'odierna attrice attribuiva alla la facoltà di organizzare in piena libertà e a Controparte_1
propria discrezione ed insindacabile giudizio l'impiego di mezzi di personale, l'utilizzo di strutture e macchinari e tutto ciò che si rendesse necessario per l'ottimale svolgimento dell'incarico. (sub doc. 1); - la veniva resa edotta del fatto che l' non avrebbe Pt_1 Pt_3
fornito aggiornamenti sull'andamento delle indagini e che gli esiti sarebbero stati forniti in sede di appuntamento finale presso l' ; - al momento del conferimento dell'incarico, Pt_3 sempre in data 04.03.2020, la espressamente approvava, per iscritto, il tariffario in Pt_1
vigore e propostogli dalla con specificazione del costo di ogni Controparte_1 attività a svolgersi. (doc. 2 – fascicolo monitorio); - in ordine alla richiesta di preventivo, così come asseritamente indicato da controparte nel proprio atto di citazione, la convenuta ha contestato quanto dedotto dalla controparte, allegando che al Controparte_1 momento del conferimento dell'incarico, alla luce della particolarità dell'attività che svolge
(azioni di pedinamento), non era in grado di predeterminare la durata delle operazioni, il numero di giorni necessari per l'espletamento del proprio mandato e il numero di agenti e di mezzi che deve impiegare per l'adempimento delle proprie obbligazioni;
- conferito l'incarico, iniziava a dare adempimento al proprio mandato;
- gli Agenti Controparte_1
6 di a seguito di incontro di coordinamento con il Controparte_1 Tes_1
eseguivano un sopralluogo presso gli indirizzi dei soggetti indicati dalla , in data Pt_1
05.03.2020, studiando i luoghi di interesse per le indagini ed eseguendo anche delle simulazioni operative di pedinamento, dovendosi innanzitutto risalire con precisione alla vettura in uso al soggetto, la cui targa non era stata fornita dalla;
- sul posto, venivano Pt_1
rinvenute due vetture rispondenti alle caratteristiche indicate dalla sig.ra in sede di Pt_1 conferimento di incarico e, più precisamente, i seguenti veicoli:
1- Alfa Romeo MITO si colore rossa targata FM 545 MK;
2- Alfa Romeo MITO targata DY 399 WJ, entrambi venivano fotografati e attenzionati;
- in questo frangente e per il tramite Controparte_1
di accessi alle banche dati, riusciva ad individuare il veicolo intestato alla presunta amante del marito della sig.ra , ovvero una Alfa Romeo Mito di colore rosso, tg. DY399WJ; - a Pt_1 seguito di ciò, gli agenti attendevano pazientemente che l'autovettura suddetta rimanesse parcheggiata su pubblica via, in un momento di quiete e il 06.03.2020, alle ore 22.16, si poteva procedere all'installazione di localizzatore GPS;
- nell'eseguire le suddette attività, gli agenti, utilizzando i veicoli di eseguivano i chilometri indicati nella Controparte_1
nota spese allegata sub doc. 6; - accadeva poi che il GPS rimanesse attivo per tutto il periodo del c.d. “primo lockdown”, ovvero da marzo 2020 a inizio maggio 2020; - in queste circostanze, il GPS continuava a funzionare tanto che tutti gli spostamenti del veicolo sui cui risultava applicato venivano tracciati come risulta dai dati in possesso di
[...]
(doc. 7); - è evidente che la lettura dei dati provenienti dal localizzatore Controparte_1
rappresenti un'attività di costante impegno e controllo in tempo reale da parte degli agenti della società investigativa, che sono chiamati ad intervenire tempestivamente in ogni momento, qualora gli spostamenti del soggetto richiesto avessero evidenziato la necessità di eseguire riscontri operativi “esterni”, da effettuarsi sul campo;
- inoltre, alla fine di ogni giornata si rendeva necessario analizzare i dati raccolti, per interpretarli alla luce di quanto richiesto, nelle premesse, all'indagine; - durante tale periodo di osservazione, emergeva sostanzialmente che il veicolo suddetto era utilizzato esclusivamente per spostamenti abituali e legati alle normali necessità quotidiane, oltre che per recarsi in punti dove sono siti supermercati o presso una casa di riposo milanese (in zona Barona) dove, poi, si accertava essere ricoverata la madre della proprietaria del veicolo;
- pertanto, anche durante il periodo
7 di lockdown, era in grado di espletare la propria Controparte_1
obbligazione, verificando gli spostamenti dell'osservata e accertando che non vi fossero movimenti che potessero destare un sospetto di incontro intimo o amoroso con il marito della
; - la disinstallazione del GPS avveniva in data 12.05.2020, come risulta anche dal Pt_1
tracciato poc'anzi prodotto;
- in ogni caso, al termine del periodo di lockdown, gli agenti davano avvio alle investigazioni esterne, sul campo, al fine di riscontrare la congruenza dei dati registrati durante i medi di marzo e aprile con gli effettivi spostamenti della presunta amante del marito della;
- l'osservazione perdurava anche durante il primo weekend di Pt_1
“libertà”, contrariamente a quanto indicato dalla controparte in sede di opposizione;
- gli agenti di verificano, mediante pedinamento, gli spostamenti Controparte_1
dell'uomo e della donna di cui si discute, sia in data 05.05.2020 (dalle 6 ore 07.00 alle ore 10.30
e dalle ore 20.30 alle ore 24.00) sia in data 06.05.2020 (dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore
20.30 alle ore 23.30); - per il pedinamento del marito della Controparte_1
sig.ra , procedeva preliminarmente ad individuare, anche mediante attività di Pt_1 consultazione di banche dati, il motociclo a bordo del quale l'uomo era solito muoversi (tg.
X6SR9J); - nell'eseguire i pedinamenti, veniva data particolare attenzione alle fasce di orario indicate dalla in sede di primo appuntamento;
- l'odierna attrice opponente riferiva, Pt_1
altresì, di incontri con frequenza quotidiana, e del fatto che la presunta amante si sarebbe certamente e sicuramente recata presso l'abitazione dell'uomo in Milano via Pietro Ogliari 4, anche durante il periodo di lockdown;
- che infatti, sia la donna presunta amante che il marito della , lavorano in ambito giornalistico per Class Editori e che per tali ragioni, alla luce Pt_1
anche dell'attività lavorativa svolta, non vi erano limitazioni, per i soggetti attenzionati, agli spostamenti durante il periodo di lockdown;
- pertanto, si Controparte_1
attendeva che, qualora vi fosse effettivamente un legame amoroso tra i pedinati, gli stessi si sarebbero incontrati senza alcun problema, come assicurato dalla cliente signora , o, al Pt_1
più, immediatamente dopo il lungo periodo di lontananza e nei termini indicati dalla stessa
; - ciò non avveniva e i dati del GPS dei giorni successivi al 06.05.2020 (e fino al Pt_1
12.05.2020) non davano evidenza di alcuno spostamento anomalo;
- alla luce di queste circostanze, sulla base anche di un'esperienza trentennale nel Controparte_1
campo in esame, riteneva concluso il proprio incarico, anche al fine di evitare, in capo alla
8 sig.ra , un eccessivo aggravio di costi, interrompendo ogni ulteriore attività; - in data Pt_1
13.05.2020, pertanto, al termine dell'attività svolta dalla la Controparte_1
incontrava nuovamente il Dott. per la relazione circa gli esiti delle indagini Pt_1 Tes_1 svolte dall'odierna convenuta opposta;
- in tale occasione, il relazionava oralmente la Tes_1
su quanto emerso in sede di investigazioni e l'odierna attrice opponente visionava il Pt_1
materiale cine/fotografico raccolto (doc. 3 + doc. 8) e dichiarava per iscritto che “l' ha Pt_3 adempiuto interamente ed esattamente a tutto quanto da me commissionato, alle condizioni economiche concordate” (sub doc. 3 fascicolo monitorio); - la si riconosceva debitrice della somma di Pt_1
€ 7.151,00, oltre IVA da corrispondere entro 30 giorni (sub doc. 3 – pagina 1); - non risulta in alcun modo dimostrata la ricostruzione operata da controparte circa quanto asseritamente avvenuto nell'incontro tra il Dott. e la;
- non risulta che alla Vella sia stata fatta Tes_1 Pt_1
pressione per una sottoscrizione frettolosa dei documenti in esame e che tale sottoscrizione sia avvenuta prima di conoscere l'esito dell'attività espletata;
- non rileva, inoltre, a livello giuridico, l'eventuale turbamento emotivo in cui versava la;
- all'esito dell'incontro, la Pt_1
stessa proponeva, mediante uno scritto di proprio pungo, una dilazione di pagamento Pt_1
di quanto dovuto in due rate, la prima di € 4.500,00 con corresponsione alla data del
13.05.2020 e il saldo di € 4.200,00 da corrispondersi entro la fine del mese di maggio 2020 (doc.
9); - la stessa attrice , poi, in via del tutto autonoma, decideva di procedere a un Pt_1 versamento di € 6.000,00 mediante bonifico immediato;
- non vi era alcuna richiesta in tal senso da parte di né da parte del - a seguito del Controparte_1 Tes_1
suddetto incontro del 13.05.2020, seguiva uno scambio di corrispondenza in cui la Pt_1 richiedeva delle delucidazioni che venivano ampiamente fornite dal di Tes_1 [...]
Controparte_1
La convenuta ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
La causa, la cui istruzione si è esaurita con l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, è stata assunta in decisione all'udienza del 22.10.2024, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Le domande proposte da sono infondate e meritevoli di rigetto, per le ragioni Parte_1
che di seguito si illustrano. 9 Dalla documentazione versata in atti si ricava che, in data 13.5.2020, ha Parte_1
sottoscritto una scrittura privata nella quale la predetta ha dichiarato: “- di essere stata resa edotta di tutto quanto emerso durante le indagini effettuate come concordato in data: da giovedì 5 marzo 2020 a martedì 12 maggio 2020: il presente atto vale anche come integrale ratifica dell'attività effettuata (numero di agenti impiegati, orari, ore, giorni) – riceve relazione verbale di tutte le indagini: la relazione scritta verrà rilasciata dietro il pagamento dell'importo concordato a saldo, solo se richiesta in fatturata a parte secondo tariffario concordato visiona la documentazione fotografica acquisita durante le investigazioni, di cui verrà consegnata copia su USB, dietro il pagamento dell'importo concordato a saldo” e che “alla luce di tutto quanto esposto in relazione virgola dopo aver attentamente esaminato la nota compensi e spese, il cliente , dichiara che l'istituto ha adempiuto Parte_1 interamente ed esattamente a tutto quanto da lui commissionato, alle condizioni economiche concordate, e si impegna a pagare all'istituto l'importo dei servizi sino ad oggi prestati, secondo le tariffe pattuite e le relative spese, di € 7.151,00 […] oltre ad iva entro trenta giorni, e ratifica con il presente atto, integralmente, l'operato sino ad oggi svolto dall'istituto, poiché conforme a quanto concordato, anche dal punto di vista economico, e si dichiara integralmente soddisfatto dell'intero operato dell' ”. Pt_3
In pari data l'attrice ha, inoltre, sottoscritto una richiesta di dilazione del pagamento dovuto in favore della convenuta (doc. 9 comparsa di . Controparte_1
Ciò posto, appare utile rammentare, innanzitutto, che, a mente dell'art. 1988 c.c., “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”, tali dichiarazioni, pertanto, non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma determinano un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare, sub specie facti, l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. III, n.
24451/2020). Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697
c.c., anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (Cass. III, n. 21098/2013).
Nel caso di specie, la ricognizione del credito della convenuta da parte della risulta Pt_1 essere, peraltro, titolata, contendendo l'esplicito riferimento al rapporto giuridico che ne è alla base.
10 Ciò posto, deve altresì osservarsi che la giurisprudenza ha precisato che, nel caso in cui con le dichiarazioni di carattere ricognitivo o promissorio coesistano “con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto”, tale indicazione ha in sostanza natura di confessione, la quale, avendo “valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732, l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione” (Cass. II, n. 9880/2018).
Nell'ipotesi oggetto del contendere non può non evidenziarsi, da una parte, la natura indubbiamente confessoria delle dichiarazioni rese dalla nella dichiarazione dalla stessa Pt_1
sottoscritta – con particolare riferimento alla verifica da parte dell'attrice dell'avvenuto adempimento delle prestazioni da parte della società – e, Controparte_1 dall'altra, l'insussistenza – anche sotto il profilo delle mere allegazioni della stessa attrice, oltre che sotto quello probatorio – di alcuna circostanza idonea a consentire di configurare quell'errore di fatto o quella violenza a fronte delle quali, soltanto, si potrebbero invalidare gli effetti processuali e sostanziali delle dichiarazioni rese dall'attrice in ordine all'avvenuto esatto adempimento, da parte della convenuta, delle obbligazioni dedotte in contratto.
Sul punto si osserva, infatti, che l'attrice si è limitata ad allegare – senza fornirne la prova – di avere sottoscritto il documento in preda a un “turbamento emotivo” connesso all'ansia di conoscere gli esiti dell'indagine condotta dalla convenuta, rispetto ai quali la convenuta le avrebbe comunicato previamente di aver “chiuso il cerchio” (questa la locuzione utilizzata dalla stessa attrice nel corpo dei capitoli della prova per interpello del legale rappresentante della convenuta, dedotti dall'attrice nella memoria n. 2), lasciandole intendere – non è dato capire come – che l'esito delle indagini era stato proficuo.
Nessuna circostanza idonea a far ritenere integrato un errore di fatto sotteso alla sottoscrizione della dichiarazione confessoria, né alcuna violenza in forza della quale la dichiarazione sarebbe stata sottoscritta, è stata dunque dimostrata da . Parte_1
Peraltro, mette conto evidenziare che, al di là delle generiche e non provate doglianze di parte attrice in ordine al fatto di essere stata previamente indotta a firmare tali documenti per conoscere quanto prima l'agognato esito delle investigazioni private e di averli sottoscritti senza verificarne e apprezzarne pienamente il contenuto, deve osservarsi che la stessa Pt_1 non contesta, poi, nella sostanza, di aver effettivamente ricevuto la relazione della
11 in ordine alle investigazioni e ai pedinamenti svolti e all'esito Controparte_1
(negativo) di tali indagini.
L'attrice si duole, piuttosto, di una pretesa insufficienza e inadeguatezza dell'attività investigativa posta in essere da e dell'eccessività del corrispettivo, la cui CP_1
rispondenza al tariffario della convenuta e all'attività da questa prestata è, invece, stata espressamente riconosciuta dall'attrice, sempre mediante la sottoscrizione della scrittura in questione.
A fronte di tali generiche eccezioni e deduzioni attoree e delle ulteriori risultanze processuali in merito all'attività svolta dalla convenuta in adempimento dell'incarico conferitole dalla
, attività ampiamente documentata dalla con le produzioni documentali e Pt_1 CP_1
le allegazioni non contestate in parte qua dall'attrice, deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria della risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento di e, di conseguenza, per l'accoglimento Controparte_1
delle ulteriori domande svolte dall'attrice (di restituzione dell'importo già versato e di non debenza delle ulteriori somme indicate in atti).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia
La natura documentale della controversia comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande spiegate da con l'atto di citazione in riassunzione Parte_1
notificato il 27 gennaio 2023;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 14.02.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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