Art. 67.
Le attuali scuole pratiche di agricoltura consorziali di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Pierdimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonero', Sant'Ilario Ligure e Scerni sono trasformate in Regie scuole tecniche a indirizzo agrario.
Le attuali scuole industriali o di tirocinio industriali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo industriale od artigiano.
Le attuali scuole commerciali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale.
Le attuali scuole di tirocinio femminili o professionali femminili sono trasformate in Regie scuole professionali femminili.
Le attuali scuole di tirocinio ad orario ridotto e gli attuali laboratori scuola, ove le disponibilita' del loro bilancio lo consentano, possono essere trasformati in scuole tecniche ad indirizzo industriale o altrimenti in scuole di avviamento.
Le altre scuole ed istituti d'istruzione tecnica non contemplati dalla presente legge, costituite come organismi autonomi con particolari compiti, continuano a funzionare con le norme fissate dai rispettivi decreti di istituzione e sotto la vigilanza del Ministero della educazione nazionale.
Le attuali scuole pratiche di agricoltura consorziali di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Pierdimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonero', Sant'Ilario Ligure e Scerni sono trasformate in Regie scuole tecniche a indirizzo agrario.
Le attuali scuole industriali o di tirocinio industriali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo industriale od artigiano.
Le attuali scuole commerciali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale.
Le attuali scuole di tirocinio femminili o professionali femminili sono trasformate in Regie scuole professionali femminili.
Le attuali scuole di tirocinio ad orario ridotto e gli attuali laboratori scuola, ove le disponibilita' del loro bilancio lo consentano, possono essere trasformati in scuole tecniche ad indirizzo industriale o altrimenti in scuole di avviamento.
Le altre scuole ed istituti d'istruzione tecnica non contemplati dalla presente legge, costituite come organismi autonomi con particolari compiti, continuano a funzionare con le norme fissate dai rispettivi decreti di istituzione e sotto la vigilanza del Ministero della educazione nazionale.