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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1220 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PINELLI LIVIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, C.so Strada nuova n.86;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 10/06/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 55, dell'anno 2007; separati consensualmente con decreto di omologa del 08/09/2020;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto tra i signori e Parte_1 Parte_2
in Milano in data 10 Giugno 2007, trascritto in data 18 Luglio
2007 nei registri di stato civile del Comune di Milano al n.
555, parte II, Serie A anno 2007, pag. 128;
- Ordinare al Comune di Milano, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali tra i coniugi;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni
- 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco
rispetto;
- 2) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente
autosufficienti e rinunciano per sé all'assegno di mantenimento;
- 3) le figlie ancora minorenni , nata a [...]_1
in data 9 Settembre 2008 (c.f. ) e C.F._3 Persona_2
nata a [...] in data [...] (c.f.
[...]
vengono affidate congiuntamente come per legge C.F._4
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la
residenza materna ed iscrizione delle stesse sullo stato di
famiglia della madre;
il padre potrà visitarle e tenerle con sé,
previo accordo raggiunto con la RA , con Parte_1
congruo anticipo, due pomeriggi alla settimana,
indicativamente, nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita
da scuola sino alle ore 21, dopo cena, quando il padre avrà cura
di riaccompagnarle presso l'abitazione materna;
il signor
[...]
potrà visitare e tenere con sé le figlie a fine Parte_2
settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino
alla domenica sera alle ore 21, dopo cena, avendo cura di
riaccompagnarle presso l'abitazione materna;
durante le vacanze
natalizie e pasquali le minori trascorreranno le festività con i
genitori ad anni alterni suddividendosi dette vacanze in due
periodi, in particolare, le vacanze natalizie dal 23.12 al 31.12
e dal 01.01 al 6.01, con alternanza annuale delle giornate di
Natale e della vigilia di Natale tra i genitori;
e quelle pasquali
Pag. 2 di 5 dal giovedì Santo al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo
al mercoledì successivo sempre in modalità alternata tra i
genitori, così come tutti i ponti e le festività scolastiche;
relativamente alle vacanze estive il padre potrà trascorrere con
le figlie recandole con sé un periodo di due settimane anche non
consecutive in periodi da definirsi con congruo anticipo con la
madre e comunque da concordarsi entro e non oltre il 30 Maggio
di ogni anno;
- 4) il signor quale coniuge non collocatario Parte_2
si impegna a versare alla RA a titolo di Parte_1
esclusivo mantenimento delle figlie e Persona_1
, in via anticipata, entro il giorno 15 di Persona_2
ciascun mese la somma di € =400,00= (quattrocento/00), pari ad €
200,00 per ciascuna figlia, tramite bonifico bancario, oltre al
rimborso pari al 50% delle spese straordinarie secondo la
regolamentazione posta dal Protocollo del Tribunale di Pavia N.
2023-2016 a vantaggio della RA;
l'assegno Parte_1
di mantenimento sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo;
prima rivalutazione al 15.06.2026;
- 5) i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei
documenti validi per l'espatrio a loro vantaggio ed a vantaggio
delle figlie minorenni, sino alla loro maggiore età.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/04/25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 3 di 5 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 08/09/2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Milano il giorno 10/06/2007 (atto n.55, parte II, serie A, Parte_2
anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1220 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PINELLI LIVIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, C.so Strada nuova n.86;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 10/06/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 55, dell'anno 2007; separati consensualmente con decreto di omologa del 08/09/2020;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto tra i signori e Parte_1 Parte_2
in Milano in data 10 Giugno 2007, trascritto in data 18 Luglio
2007 nei registri di stato civile del Comune di Milano al n.
555, parte II, Serie A anno 2007, pag. 128;
- Ordinare al Comune di Milano, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali tra i coniugi;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni
- 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco
rispetto;
- 2) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente
autosufficienti e rinunciano per sé all'assegno di mantenimento;
- 3) le figlie ancora minorenni , nata a [...]_1
in data 9 Settembre 2008 (c.f. ) e C.F._3 Persona_2
nata a [...] in data [...] (c.f.
[...]
vengono affidate congiuntamente come per legge C.F._4
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la
residenza materna ed iscrizione delle stesse sullo stato di
famiglia della madre;
il padre potrà visitarle e tenerle con sé,
previo accordo raggiunto con la RA , con Parte_1
congruo anticipo, due pomeriggi alla settimana,
indicativamente, nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita
da scuola sino alle ore 21, dopo cena, quando il padre avrà cura
di riaccompagnarle presso l'abitazione materna;
il signor
[...]
potrà visitare e tenere con sé le figlie a fine Parte_2
settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino
alla domenica sera alle ore 21, dopo cena, avendo cura di
riaccompagnarle presso l'abitazione materna;
durante le vacanze
natalizie e pasquali le minori trascorreranno le festività con i
genitori ad anni alterni suddividendosi dette vacanze in due
periodi, in particolare, le vacanze natalizie dal 23.12 al 31.12
e dal 01.01 al 6.01, con alternanza annuale delle giornate di
Natale e della vigilia di Natale tra i genitori;
e quelle pasquali
Pag. 2 di 5 dal giovedì Santo al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo
al mercoledì successivo sempre in modalità alternata tra i
genitori, così come tutti i ponti e le festività scolastiche;
relativamente alle vacanze estive il padre potrà trascorrere con
le figlie recandole con sé un periodo di due settimane anche non
consecutive in periodi da definirsi con congruo anticipo con la
madre e comunque da concordarsi entro e non oltre il 30 Maggio
di ogni anno;
- 4) il signor quale coniuge non collocatario Parte_2
si impegna a versare alla RA a titolo di Parte_1
esclusivo mantenimento delle figlie e Persona_1
, in via anticipata, entro il giorno 15 di Persona_2
ciascun mese la somma di € =400,00= (quattrocento/00), pari ad €
200,00 per ciascuna figlia, tramite bonifico bancario, oltre al
rimborso pari al 50% delle spese straordinarie secondo la
regolamentazione posta dal Protocollo del Tribunale di Pavia N.
2023-2016 a vantaggio della RA;
l'assegno Parte_1
di mantenimento sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo;
prima rivalutazione al 15.06.2026;
- 5) i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei
documenti validi per l'espatrio a loro vantaggio ed a vantaggio
delle figlie minorenni, sino alla loro maggiore età.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/04/25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 3 di 5 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 08/09/2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Milano il giorno 10/06/2007 (atto n.55, parte II, serie A, Parte_2
anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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