Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1145/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g 1145/2019 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 dall'Avv. Mario Setragno nello studio del quale in Casale Monferrato, via della Biblioteca n.4, è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
(cod. fisc., P.IVA in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Maria Matino nello studio della quale in via delle Mantellate n.8 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni rese all'udienza del 5 novembre 2024
Per parte attrice opponente: In via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria, a favore del Tribunale di Vercelli e, per l'effetto, annullare dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, per l'ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, accertata l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, revocare il decreto ingiuntivo opposto, infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento e condanna della convenuta opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà della lite promossa ex adverso.
Per parte convenuta opposta: In via preliminare, rigetti la domanda di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.6134/2018, sollevata da per l'eccepita incompetenza del Parte_1
Giudice adito, essendo tale eccezione infondata in fatto e in diritto alla luce dei motivi dedotti e
illustrati da in comparsa di risposta. Nel merito, in via principale rigetti Controparte_1
l'opposizione promossa da essendo le eccezioni e le domande da essa dedotte, anche ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., del tutto infondate, confermando quindi per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Firenze n.6134/2018; in via subordinata: condanni al pagamento Parte_1
a favore di della diversa somma ritenuta all'esito di causa congrua, anche Controparte_1 in via equitativa, in virtù di tutte le prestazioni svolte dalla società esponente a beneficio dell'attrice opponente. Vittoria di spese e onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione al D.I. n 6134/2018 Parte_1 emesso dal Tribunale di Firenze il 23/12/2018 con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 10.019,86 oltre interessi legali e spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha eccepito:
l'incompetenza del Tribunale di Firenze e la competenza del Tribunale di Vercelli (che ha accorpato il Tribunale di Monferrato) in virtù della clausola n. 13 del contratto stipulato dalle parti ( doc.2) sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Casale di Monferrato per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il concessionario e la concedente;
l'inesistenza del credito di cui alla fattura n. 62/2017 posta a fondamento della pretesa creditoria;
il contratto di concessione esclusiva di rivendita in virtù del quale la concessionaria si obbligava a comprare i prodotti della concedente ( depuratori di acque reflue, impianti ad osmosi, impianti di lavaggio self service ed accessori) ed a rivenderli nella zona di competenza;
l'emissione ingiustificata della fattura posta a fondamento del procedimento monitorio, in quanto riferita a servizi non richiesti e non provati e per corrispettivi unilateralmente applicati e alla cessione di beni e materiali mai ordinati stante l'inidoneità del ddt allegato dove gli stessi beni non vengono indicati;
l'esclusione, per accordo tra le parti, del montaggio della pista coperta, del tamponamento del locale tecnico e della struttura in ES., dal contratto di vendita dell'impianto ( doc.11) che invece erano ad esclusivo carico di CP_1
Part il pregresso contenzioso davanti al Tribunale di Vercelli promosso da e il decreto ingiuntivo del 4/6/2018 ottenuto dalla stessa di € 9.599,43 nei confronti dell'opposta che al tempo non aveva eccepito alcun credito in compensazione, provvedendo al saldo del credito, e la pretestuosità dell'odierno contenzioso instaurato solo sei mesi dopo davanti al Tribunale di Firenze.
si è costituita in giudizio, deducendo: Controparte_1
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale in quanto il credito si fonda su prestazioni di assistenza e consulenza tecnico commerciale diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui al contratto di commercializzazione dei prodotti che, pertanto non è applicabile al caso in esame N.R.G. 1145/2019
l'applicazione alle le attività di verifica e consulenza per analogia delle tariffe applicate da Parte_1 per i sopralluoghi ed i collaudi eseguiti nell'ambito del rapporto contrattuale di vendita in esclusiva;
il pagamento del debito da parte di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vercelli senza alcuna eccezione di compensazione, trattandosi di rapporti diversi tra le parti e la lettera del 23 ottobre 2017 nella quale l'opposta faceva presente all'opponente della necessità di incontrarsi per definire dare/avere in riferimento agli interventi fatti prima;
Tutto quanto sopra dedotto, l'opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 3/7/2019 la causa è stata istruita documentalmente e con assunzione di prova per testi e interrogatorio formale. Con decreto del 22/12/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace che, espletati gli incombenti istruttori, l'ha trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024, assegnando alle parti i termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
1.L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze, tempestivamente sollevata dall'attore nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, è infondata.
Invero, “la determinazione della competenza deve essere effettuata sempre in base al reale contenuto della domanda principale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge.” ( Cass. Civ. n.8858/2024)
Nel caso in esame, la domanda svolta dalla convenuta opposta con l'introduzione del procedimento monitorio è volta al riconoscimento di un credito derivante dalla dedotta attività di assistenza e consulenza tecnico-commerciale prospettata come estranea ed ulteriore rispetto all'oggetto del contratto stipulato tra le parti in quanto relativa a prestazioni diverse eseguite al di fuori della zona di esclusiva ivi prevista delle province di Genova, La Spezia e dell'isola della Sardegna ( doc. 4). Il procedimento monitorio instaurato davanti al Tribunale di Firenze , infatti, si fonda sulla dedotta attività di consulenza svolta dalla ricorrente presso distributori siti nelle province di Pisa e Firenze;
di conseguenza, non è applicabile, al caso in esame, la clausola relativa alla determinazione del foro convenzionale di cui all'art. 13 del contratto di concessione di esclusiva di rivendita stipulato tra le parti il 23.3.2015 e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze quale foro della persona giuridica convenuta.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Occorre richiamare il principio secondo cui la proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisce nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, ma dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal N.R.G. 1145/2019
creditore opposto, laddove, invece, il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto (Cass. n. 24815/05) . Quanto al riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente gravanti sulle parti nei giudizi in materia contrattuale, è consolidato nella giurisprudenza della SC l'orientamento per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26- 01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Nel caso in esame, a fronte delle specifiche contestazioni della parte attrice opponente, la convenuta opposta non ha assolto all'onere a proprio carico in merito ad un accordo tra le parti avente ad oggetto le prestazioni assistenza e di consulenza tecnico commerciale a fronte del pagamento di un corrispettivo né dell'effettiva prestazione dei servizi di consulenza in favore dell'oppponente. Invero, parte opposta ha prodotto documenti ( doc.2) , costituiti dalle mail intercorse con la parte opponente in merito a visite e sopralluoghi eseguiti presso impianti nelle province di Pisa e Firenze, che, per la loro genericità, non sono idonei a provare l'esecuzione di “servizi di consulenza”; da tale documentazione infatti non è emersa né la natura delle attività né che le stesse fossero state svolte ad esclusivo vantaggio dell'opponente e non è stato provato alcun accordo in merito ad un eventuale compenso pattuito. Dall'esame testimoniale è emerso che i sopralluoghi indicati nella fattura n. 62/17 erano finalizzati, nell'interesse di entrambe le parti, alla potenziale vendita di impianti di lavaggio ai titolari delle stazioni di servizio, diversi dalle compagnie petrolifere, tramite la concessionaria e, solo in un caso, il sopralluogo era finalizzato alla partecipazione della ad Pt_1 Con una gara d'appalto indetta da per l'impianto di Prato;
in tale ultima circostanza la teste ha anche precisato che “qualora avessimo vinto la gara, avremmo affidato ad sia il montaggio Controparte_1 che la manutenzione e assistenza tecnica per 12 mesi e avremmo riconosciuto alla stessa una percentuale sulla vendita effettuata” e che “gli accordi non erano stati messi per iscritto, si tratta di una prassi che regolarmente adottiamo. Solo a seguito dell'esito della gara e precisamente solo in caso di esito positivo gli accordi vengono formalizzati”.
Part Prive di fondamento sono anche le richieste di pagamento per l'acquisto di componenti che avrebbe mancato di fornire per l'impianto di Cascina, in quanto nessuna obbligazione in tal senso risulta essere stata assunta dall'opponente, mentre dal consuntivo relativo all'impianto di Cascina ( doc. 3 parte opposta) risulta che le opere relative al montaggio della struttura della pista coperta, il tamponamento del locale tecnico eseguito in opera e della struttura della pista coperta il tamponamento del locale tecnico e della struttura portale in E.S. erano ad esclusivo carico di
Controparte_1
Vi è anche da rilevare che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vercelli su ricorso della società opponente, l'opposta ha provveduto al pagamento delle somme ingiunte senza alcuna riserva od eccezione non potendosi ritenere significativa, in questo senso, la N.R.G. 1145/2019
nota del 23 ottobre 2017 ( doc. 4) con la quale l'opposta si riferisce , genericamente, “agli interventi fatti prima dalla senza tuttavia specificare nè di quali interventi si Controparte_3 trattasse né per quali importi.
Sulla base di quanto sopra detto, l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 6134/2018 del Tribunale di Firenze.
3. Non sussistono i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., non essendo provato l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave, che non è desumibile dal mero accertamento della infondatezza della domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte attrice con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di riferimento, sulla base del nir e ai valori medi per tutte le fasi del giudizio.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta così provvede:
A) ACCOGLIE l'opposizione promossa e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 6134/2018 emesso dal Tribunale di Firenze il 23/12/2018;
B) RIGETTA la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
C) CONDANNA lla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 12 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace dott.ssa Roberta Giordano