Articolo 24 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
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22 dicembre 1962
Art. 24. Edifici di speciale importanza artistica

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprieta', restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1689, e 29 giugno 1939, n. 1197 .
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962