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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 13751/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 26 novembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Lentasio, 8, presso lo studio dell'Avv. Domenico Antonio Rodà, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Michele Borello, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: blocco stipendiale anno 2013 scuola i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno 2013, operato a discapito della ricorrente ai fini della carriera e pensionistici e, per l'effetto, condannare il a attribuire alla docente CP_1 Parte_1
il collocamento nella fascia stipendiale nella fascia 28/34 12 mesi
[...] prima della scadenza indicata dal Controparte_1
nel 31/12/2021 ossia dal 31/12/2020;
[...]
1 2) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione della ricorrente e/o a risarcire il danno subito, corrispondendo l'importo di € 2.101,12 (differenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia Giudiziale;
3) condannare di conseguenza l'Amministrazione convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: 1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa;
2) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 26 novembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del . Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere una insegnante in servizio presso l'Istituto Maxwell di Milano. aveva prestato servizio presso il Parte_1 CP_1 dall'anno scolastico 1992/1993 sino a tutt'oggi, come risultava dallo stato matricolare allegato. La ricorrente aveva conseguito il ruolo dall'anno scolastico 1993/1994 ed era stata in servizio per tutto il periodo successivo sino a tutt'oggi. Nell'anno solare 2013, aveva subìto il blocco della Parte_1 carriera, poi considerato illegittimo dalla Consulta e anche dalla Corte di cassazione. Dalla busta paga prodotta risultava come la ricorrente fosse attualmente collocata in fascia 28 e che tale fascia sarebbe scaduta il 31/12/2028. Dalle buste paga emergeva, inoltre, che la lavoratrice aveva percepito l'aumento collegato alla fascia 28 solamente il 1° gennaio 2022, anziché il 1° gennaio 2021. aveva pertanto subito il ritardo della progressione Parte_1 di 12 mesi, a causa del blocco considerato incostituzionale e illegittimo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
2 All'udienza del 20 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita di essere rigettato. L'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede quanto segue: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», anni questi poi recuperati con il Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013. L'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR n. 122/2013 dispone: «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013». L'art. 9, comma 23, del D.L. cit., costituisce applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo D.L. n. 78/2010: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Il tenore testuale dei due commi considerati (21 e 23 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010), esclude l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013, quindi, non è utile ai fini economici. Conserva però effetti ai fini giuridici. Pertanto, il suo effetto permane (con riferimento al personale docente) ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei cinque anni di anzianità richiesto dall'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 per la
3 partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, senza pretesa di completezza, l'effetto permane ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei cinque anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. n. 165/2001.
2. L'ordinanza della Cassazione invocata da parte ricorrente (Cass., ord., 11 giugno 2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. La motivazione dell'ordinanza prosegue affermando che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_4 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.” Dal CCNL 1994/1997 in poi le retribuzioni dei docenti prevedono, come è noto, aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità, secondo una progressione che prevede sette posizioni o fasce stipendiali (0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità, prevista dall'art. 53 della legge 312/1980, il cui dettato si riferisce unicamente agli insegnanti di religione (art. 66, comma 7, CCNL 1994/1997). Ciò significa che il blocco previsto dall'art. 9 del DL 78/2010 (v. § 1) non può che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
3. L'interpretazione di queste norme, unitamente all'arresto di legittimità ora citato, è già stata oggetto di varie pronunzie di merito, con esisti differenti.
4 Per interpretare ed applicare correttamente le norme, il Tribunale ritiene che si debba considerare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sancito la legittimità costituzionale della disciplina sostanziale in esame (Corte Cost. n.
304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 178/2015; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018) e che la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, nella cui motivazione si legge: “
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” Questi principi non paiono collidere con il principio di proporzionalità ex art. 5 TUE, come rilevato dalla Difesa di parte ricorrente in sede di discussione, secondo il quale le misure adottate non devono essere sproporzionate rispetto allo scopo da raggiungere (ovvero il sacrificio imposto non deve essere eccessivo rispetto al beneficio ottenuto), visto che non pare dimostrabile, neppure in concreto, che il sacrificio imposto non possa essere ragionevolmente esigibile. Né tale normativa pare collidere con l'art. 28 del Trattato di Nizza, che tutela il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro a negoziare collettivamente e di ricorrere ad azioni collettive per tutelare i propri interessi.
4. In conclusione, alla luce del tenore testuale dell'art. 9 commi 21 e 23 del D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
5 5. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla diversità di indirizzo dei precedenti sul tema) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 20 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 26 novembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Lentasio, 8, presso lo studio dell'Avv. Domenico Antonio Rodà, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Michele Borello, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: blocco stipendiale anno 2013 scuola i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno 2013, operato a discapito della ricorrente ai fini della carriera e pensionistici e, per l'effetto, condannare il a attribuire alla docente CP_1 Parte_1
il collocamento nella fascia stipendiale nella fascia 28/34 12 mesi
[...] prima della scadenza indicata dal Controparte_1
nel 31/12/2021 ossia dal 31/12/2020;
[...]
1 2) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione della ricorrente e/o a risarcire il danno subito, corrispondendo l'importo di € 2.101,12 (differenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia Giudiziale;
3) condannare di conseguenza l'Amministrazione convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: 1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa;
2) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 26 novembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del . Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere una insegnante in servizio presso l'Istituto Maxwell di Milano. aveva prestato servizio presso il Parte_1 CP_1 dall'anno scolastico 1992/1993 sino a tutt'oggi, come risultava dallo stato matricolare allegato. La ricorrente aveva conseguito il ruolo dall'anno scolastico 1993/1994 ed era stata in servizio per tutto il periodo successivo sino a tutt'oggi. Nell'anno solare 2013, aveva subìto il blocco della Parte_1 carriera, poi considerato illegittimo dalla Consulta e anche dalla Corte di cassazione. Dalla busta paga prodotta risultava come la ricorrente fosse attualmente collocata in fascia 28 e che tale fascia sarebbe scaduta il 31/12/2028. Dalle buste paga emergeva, inoltre, che la lavoratrice aveva percepito l'aumento collegato alla fascia 28 solamente il 1° gennaio 2022, anziché il 1° gennaio 2021. aveva pertanto subito il ritardo della progressione Parte_1 di 12 mesi, a causa del blocco considerato incostituzionale e illegittimo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
2 All'udienza del 20 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita di essere rigettato. L'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede quanto segue: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», anni questi poi recuperati con il Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013. L'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR n. 122/2013 dispone: «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013». L'art. 9, comma 23, del D.L. cit., costituisce applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo D.L. n. 78/2010: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Il tenore testuale dei due commi considerati (21 e 23 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010), esclude l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013, quindi, non è utile ai fini economici. Conserva però effetti ai fini giuridici. Pertanto, il suo effetto permane (con riferimento al personale docente) ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei cinque anni di anzianità richiesto dall'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 per la
3 partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, senza pretesa di completezza, l'effetto permane ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei cinque anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. n. 165/2001.
2. L'ordinanza della Cassazione invocata da parte ricorrente (Cass., ord., 11 giugno 2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. La motivazione dell'ordinanza prosegue affermando che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_4 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.” Dal CCNL 1994/1997 in poi le retribuzioni dei docenti prevedono, come è noto, aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità, secondo una progressione che prevede sette posizioni o fasce stipendiali (0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità, prevista dall'art. 53 della legge 312/1980, il cui dettato si riferisce unicamente agli insegnanti di religione (art. 66, comma 7, CCNL 1994/1997). Ciò significa che il blocco previsto dall'art. 9 del DL 78/2010 (v. § 1) non può che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
3. L'interpretazione di queste norme, unitamente all'arresto di legittimità ora citato, è già stata oggetto di varie pronunzie di merito, con esisti differenti.
4 Per interpretare ed applicare correttamente le norme, il Tribunale ritiene che si debba considerare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sancito la legittimità costituzionale della disciplina sostanziale in esame (Corte Cost. n.
304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 178/2015; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018) e che la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, nella cui motivazione si legge: “
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” Questi principi non paiono collidere con il principio di proporzionalità ex art. 5 TUE, come rilevato dalla Difesa di parte ricorrente in sede di discussione, secondo il quale le misure adottate non devono essere sproporzionate rispetto allo scopo da raggiungere (ovvero il sacrificio imposto non deve essere eccessivo rispetto al beneficio ottenuto), visto che non pare dimostrabile, neppure in concreto, che il sacrificio imposto non possa essere ragionevolmente esigibile. Né tale normativa pare collidere con l'art. 28 del Trattato di Nizza, che tutela il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro a negoziare collettivamente e di ricorrere ad azioni collettive per tutelare i propri interessi.
4. In conclusione, alla luce del tenore testuale dell'art. 9 commi 21 e 23 del D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
5 5. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla diversità di indirizzo dei precedenti sul tema) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 20 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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