CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1428 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIGGIA NINO Parte_1 C.F._1
FILIPPO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAEDO CP_1 C.F._2
DARIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
e con l'intervento del procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
04/07/2024, non notificata, nel procedimento di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “che voglia la Corte d'appello, in accoglimento della presente
impugnazione, e rigettata ogni avversa deduzione e richiesta, così provvedere:
IN VIA CAUTELARE
1.1) Disporre la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1.2) Riformare la sentenza di primo grado nei capi e punti impugnati e per l'effetto:
2.1) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, in favore della CP_1 OR , la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00)) mensili, o quella maggiore o Parte_1 minore ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento di questa Corte a titolo di assegno divorzile, con adeguamento automatico e annuale all'ISTAT, da bonificarsi anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese direttamente su un conto corrente intestato alla OR;
Parte_1
2.2.) condannare il sig. al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio CP_1 per come verranno quantificate dal Giudicante.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del presente ricorso
3) disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano le medesime istanze istruttorie ritualmente avanzate dalla sig.ra con le Pt_1 memorie ex art. 183, VI° co., n. 2, c.p.c., nonché ex art. 183, VI° co., n. 3, c.p.c. per la prova contraria e nello specifico voglia la S.V. disporre l'assunzione delle prove testimoniali, quella per interpello del sig. nonché il libero interrogatorio della resistente sig.ra CP_1
. Parte_1
Ci si riserva di ulteriormente capitolare su fatti nel frattempo sopravvenuti.”
2 Per parte reclamata
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) Respingersi integralmente l'appello proposto dalla OR perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza;
2) Disporsi l'esclusione dei nuovi documenti prodotti dall'appellante “C. Esposizione debitoria
fiscale al 03.09.2024” e “D. Certificato del dott. ARTHUR del 03.10.2023” per i CP_2
motivi esposti in comparsa di costituzione in appello al punto 4 e comunque perché
inammissibili ex art. 345 c.p.c;
3) Accertarsi e dichiararsi che sono tardive ed inammissibili: a) per i motivi esposti nella
comparsa di costituzione in appello al punto 7.3.4 lettera “a” l'allegazione dell'appellante di
cui all'appello pag. 15 : “… con la nascita negli anni di 4 figli la sig.ra [rectius Parte_2
] e il sig. decisero nell'interesse della famiglia che la moglie si sarebbe Pt_1 CP_1
dedicata interamente alla loro cura e gestione, permettendo invece al marito di dedicarsi
all'attività imprenditoriale” e b) per i motivi esposti al punto 7.3.4 lettera “b” l'allegazione
dell'appellante di cui all'appello pag. 19 “in costanza di affectio maritalis, la OR Pt_1
aveva ceduto la guida della propria attività al sig. , mentre,
[...] CP_1
successivamente, l'età e le condizioni di salute precaria le hanno di fatto impedito di recuperare
la propria posizione e/o di crearne una ex novo.”
IN OGNI CASO
Con espressa richiesta di condanna dell'appellante alla refusione di spese e competenze legali
di lite anche per il grado di appello (oltre spese generali, Iva e cpa).”
3 Per il PG
“Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da rileva non essere dovuto Parte_1
intervento ex art. 70 c.p.c., richiamata sul punto Cass. Sez. 2 n. 6262 del 10/03/2017 (“L'art. 70,
comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di
separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo
matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti
patrimoniali”)”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso del 21 aprile 2021, ha adito il Tribunale di Vicenza CP_1
chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo che, in data 11 gennaio 1986, aveva contratto matrimonio con , da cui erano nati i figli Parte_1
(2 luglio 1986), (9 luglio 1995), (3 gennaio 1998) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(16 marzo 2002) tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Ha Persona_4
aggiunto che, con decreto del 10 giugno 2010, il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione dei coniugi, iniziata come giudiziale e trasformata in consensuale, alle condizioni concordate che prevedevano: l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso la madre, l'assegnazione dell'azienda familiare e di un immobile a CH alla medesima,
l'abitazione coniugale di proprietà del marito restava nella sua disponibilità e la ripartizione delle spese straordinarie per i figli al 50% tra i genitori, con riserva di quantificare l'assegno di mantenimento a carico del padre, poi stabilito con successivo decreto - e su accordo delle parti raggiunto in giudizio - in euro 520,00 mensili complessivi per i figli e , all'epoca Pt_2 Per_4
4 non ancora economicamente indipendenti. Ritenuta dal ricorrente l'assenza di presupposti, anche in ragione del fatto che in sede di separazione la si era dichiarata economicamente Pt_1
autosufficiente ed aveva avuto assegnata l'azienda di famiglia, il ha domandato che non CP_1
venisse riconosciuto alcun assegno divorzile a favore della moglie. Stante, poi, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli (di anni 23) e (di anni 19), ha Pt_2 Per_4
chiesto che venisse dichiarato cessato il suo obbligo di mantenimento nei confronti degli stessi.
2. Con comparsa di risposta del 4 giugno 2021, si è costituita in giudizio , nulla Parte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma, in ragione del fatto che nella realtà non disponeva di alcun reddito da lavoro – né di alcun reddito diverso -
risultava essere disoccupata e gravata da ingenti e diversi debiti, i quali deterioravano sensibilmente la propria, già di per sé precaria, capacità economica e reddituale, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 5.000,00 mensili. Ha evidenziato, infatti, che dopo una vita spesa nel lavoro, nella crescita della famiglia e, soprattutto, nella crescita e nell'accudimento dei ben quattro figli, allo stato risultava essere disoccupata e priva di qualsivoglia assistenza, sia morale sia materiale, da parte del signor . Ha chiesto, CP_1
poi, un contributo al mantenimento del figlio più piccolo a carico del padre di euro Per_4
800,00 mensili, in quanto a differenza di quanto prospettato il giovane era assunto con contratti a termine e con entrate pari a circa 400,00 euro mensili.
3. Sentite le parti all'udienza del 15 giugno 2021, il Presidente del Tribunale, con ordinanza provvisoria ed urgente del 22 giugno 2021, determinava l'obbligo del ricorrente al versamento di un contributo di mantenimento per il figlio di euro 600,00 mensili e disponeva la Per_4
prosecuzione del giudizio, nominando il Giudice istruttore.
5 4. Con sentenza parziale n. 1849/2021, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
5. Veniva istruita, dunque, la causa mediante CTU contabile, affidata al dott. Per_5
al fine di determinare la reale consistenza del patrimonio e dei redditi delle parti.
[...]
6. Con ricorso in corso di causa del 29 novembre 2021 ha chiesto, in CP_1
modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti disposti, la revoca del proprio obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , in quanto il medesimo risultava assunto a tempo Per_4
pieno, seppur con contratto a tempo determinato, fino al mese di ottobre 2022 e, dunque, poteva dirsi ormai inserito nel mondo del lavoro e, con ordinanza del 8 febbraio 2022, il Giudice ha accolto il ricorso e ha revocato il contributo al mantenimento del figlio.
7. Depositata la CTU contabile con successiva nota integrativa aggiornata e precisate le conclusioni da entrambe le parti, con la sentenza n. 1313/2024 il Tribunale di Vicenza, pur ritenendo sussistente l'evidente disparità economica esistente tra le parti, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento a favore della stessa di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale considerando l'ampia capacità patrimoniale della , titolare anche Pt_1
della omonima ditta individuale e la sua piena capacità lavorativa. Allo stesso modo, ritenuta la mancanza di allegazioni relative al contributo familiare dato dalla moglie ed al suo connesso sacrificio professionale, non ha ritenuto possibile riconoscerle il diritto alla percezione di un assegno divorzile neppure sotto il profilo perequativo-compensativo. In ragione di ciò, ha rigettato la domanda di assegno divorzile di e la ha condannata al pagamento delle Parte_1
spese di CTU e delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre alla restituzione di quanto ricevuto per il figlio a titolo di assegno di mantenimento dalla domanda fino all'ordinanza.
6 Il giudizio di appello
8. Con ricorso in appello del 3 settembre 2024 ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione ed ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale.
8.1 Con il primo motivo la reclamante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione di un assegno divorzile a suo favore, sia dal punto di vista assistenziale, che perequativo compensativo, nonostante l'evidente disparità economica esistente tra le parti ed il contributo familiare dato dalla medesima, con connesso sacrificio professionale legato anche all'aver lasciato la conduzione della propria azienda al il quale poi aveva beneficiato della CP_1
fidelizzazione della clientela. Ha dedotto, inoltre, di aver subito, rispetto al giudizio di primo grado, un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche.
8.2 Con il secondo motivo la reclamante ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata,
per aver il Giudice di prime cure valutato la consistenza del patrimonio delle parti sulla base della CTU depositata che, tuttavia, non aveva tenuto conto di numerose spese e costi sostenuti e da sostenere della , delle passività certificate dall'Agenzia delle Entrate e del fatto che il Pt_1
prezzo della cessione delle quote della società “Rifinizione EL CH S.r.l.” non era stato interamente corrisposto alla medesima, stante il deposito della somma di euro 50.000,00 presso il notaio di Vicenza e Bassano. Per_6
8.3 Con il terzo motivo la reclamante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure posto le spese di lite interamente a suo carico, quando invece sarebbe risultato più corretto disporne la compensazione tra le parti, in virtù della natura non
7 peregrina e non manifestamente infondata delle domande avanzate.
8.4 Con il quarto motivo, la reclamante ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure accolto le istanze di interrogatorio formale e prova per testi da lei formulate, da cui sarebbero chiaramente emerse le ragioni che avevano generato nelle parti il notevole divario di risorse economiche e, dunque, il diritto della moglie alla percezione dell'assegno divorzile.
9. Si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto CP_1
dell'istanza di sospensiva e la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, rilevando il passaggio in giudicato del capo “b” della sentenza relativo al suo diritto di ripetizione delle somme versate a controparte per il mantenimento del figlio in Per_4
esecuzione dell'ordinanza presidenziale, oltre all'inammissibilità dei documenti C e D ai sensi dell'art. 345 cpc. Ha, poi, formulato, nel merito, richiesta di rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
10. Con note scritte del 20 gennaio 2025, la reclamante ha dedotto, in relazione alla questione del passaggio in giudicato del capo “b” della sentenza del Tribunale, sollevato dal di aver CP_1
formulato una critica complessiva alla pronuncia impugnata, comprensiva del capo de quo.
11. Sono stati trasmessi gli atti al P.G. per il parere e il medesimo ha ritenuto che vertendo la controversia solo sulla questione dell'assegno divorzile il proprio intervento non era necessario.
12. Rigettata l'istanza di sospensiva formulata la causa è stata rinviata per trattazione all'udienza del 26 maggio 2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
13. Depositate da entrambe le parti le predette note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
8 Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame delle eccezioni e questioni preliminari e dei motivi di impugnazione.
15. Preliminarmente all'esame dei motivi, va rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cpc, sollevata dal reclamato. Nella specie, deve ritenersi correttamente formulato il ricorso in appello da parte di , atteso che le Parte_1
singole censure - attinenti all'erroneità della sentenza per il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della reclamante - sono state sufficientemente sviluppate mediante l'indicazione riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con adeguata indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata.
16. Relativamente, poi, all'eccezione di inammissibilità dei documenti “C” e “D” prodotti dalla reclamante, si ritiene che gli stessi, contenendo anche fatti nuovi, sopravvenuti e successivi alla pronuncia del Tribunale, possano essere ritenuti ammissibili limitatamente alle circostanze nuove.
17. Infine, sulla questione della ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento del figlio da parte del reclamato dalla data del provvedimento presidenziale provvisorio sino Per_4
alla revoca dell'ordinanza del 8 febbraio 2022, non si rinviene alcun motivo di impugnazione sul punto, avendo la menzionato la questione nel punto 3 dell'impugnazione ma solo in Pt_1
relazione alla determinazione delle spese di lite, sicché non può essere oggetto di nuovo esame.
18. Passando all'esame dei motivi, il primo motivo di impugnazione è parzialmente fondato.
Giova premettere che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di
9 legittimità sostiene che: “il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge
richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il
particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio
comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli
ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio” (Cass. Civ. n. 9144/2023).
Da ciò deriva che la valutazione del Giudice in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile deve riguardare, oltre alla verifica della sussistenza del presupposto assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli, l'esistenza di quello perequativo-compensativo, rappresentato dallo squilibrio economico delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, riconducibile all'organizzazione familiare prevista dagli stessi in costanza di matrimonio, per scelte fatte e ruoli assunti, dovendo,
in tal caso, compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, dall'esame del compendio probatorio di primo grado, è emerso che, da un lato, il è proprietario di un patrimonio complessivo di euro 2.621.636,78, costituito da CP_1
beni immobili del valore stimato di euro 346.456,48, da terreni del valore stimato di euro
87.492,48, beni mobili registrati del valore stimato di euro 32.690,00, partecipazioni societarie per euro 2.098.027,93 e conto correnti bancari del valore di euro 56.969,89 e ha goduto, nel
2020, di un reddito annuale di euro 35.445,00 e, nel 2021, di un reddito annuale di euro
36.002,00 (ovvero pari, rispettivamente, ad un'entrata medio netta mensile di euro 2.953,75 ed euro 3.000,16); mentre, dall'altro, la è proprietaria di un patrimonio complessivo di euro Pt_1
953.399,91, calcolato al netto delle passività esistenti (composte da due finanziamenti personali e
10 un mutuo) e costituito da beni immobili del valore di euro 114.221,25, beni mobili registrati del valore di euro 14.680,00, due polizze vita del valore complessivo di euro 18.162,17, giacenza del conto corrente di euro 29.742,28 a titolo di somma pignorata poi svincolata, provento per la cessione della quota societaria di “Rifinizione EL CH S.r.l.” del valore di euro 920.000,00
e saldo del conto corrente di euro 43,88 e ha goduto, nel 2020, di un reddito medio netto mensile di euro 3.449,35 e, nel 2021, del contributo Covid-19 per le aziende di complessivi euro 9.801,00
per l'annualità (cfr. pag. 26 e ss. – relazione peritale e nota integrativa del CTU del 26.7.2023).
Di conseguenza, pur risultando evidente il notevole divario di risorse economico-patrimoniali esistenti tra le parti, deve riconoscersi che la , data l'ampia capienza patrimoniale, possa Pt_1
essere ritenuta in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, in quanto, anche se non dotata di una capacità reddituale proficua, risulta poter contare su adeguate risorse, tutte potenzialmente produttive di rendita, non ritenendo rilevante il nuovo debito registrato nel sub.
doc. C prodotto in appello, in quanto, ammontando alla somma complessiva di euro 37.983,45,
non può ritenersi significativo rispetto alla capacità patrimoniale complessiva della stessa, né,
per la stessa ragione, dimostrativo di un peggioramento della sua situazione economica.
Peraltro, non va trascurato che la , pur risultando afflitta da alcune problematiche di salute, Pt_1
quali disturbi d'ansia ed altre patologie articolari, che certamente necessitano di tempo e cure adeguate, non può ritenersi completamente ed irreversibilmente priva di capacità lavorativa anche in considerazione del fatto che, in quanto titolare della ditta individuale ex familiare personalmente avviata, risulta godere di una professionalità specifica anche se non coltivata in maniera continuativa negli anni (cfr. docc. da 39 a 41 e D, ove si evince che la soffre di Pt_1
disturbi d'ansia con attacchi di panico, di sofferenza neurogena lieve e condroptia femoro rotulea
11 senza però una certificazione di impossibilità di svolgere attività lavorativa).
Da tali risultanze non emerge il requisito dell'inadeguatezza reddituale della reclamante, da cui l'impossibilità di riconoscerle il diritto alla percezione dell'assegno divorzile dal punto di vista assistenziale, come correttamente stabilito dal Tribunale.
Per ciò che attiene, invece, al profilo perequativo-compensativo dell'emolumento, si ritiene che,
nel corso del giudizio, sia stato provato dalla il contributo familiare dato, dal momento Pt_1
che, a seguito del matrimonio, la reclamante, pur avendo fondato la propria azienda di lavorazione delle pelli, ha rinunciato ad occuparsi del lavoro e della società per la quale aveva investito risorse e denaro, al fine di potersi dedicare a tempo pieno alla vita domestica e, in particolare, alla crescita dei quattro figli, permettendo contemporaneamente così al marito di occuparsi in via esclusiva della gestione della società, crescendo professionalmente e coltivando personalmente il rapporto con i clienti, con conseguente aumento di risorse patrimoniali familiari ed anche personali del CP_1
Non va trascurato, poi, che in sede di separazione la reclamante, in quanto genitore collocatario dei figli (di cui i tre più piccoli all'epoca dei fatti avevano, rispettivamente quindici anni , Per_2
dodici anni e otto anni ), risultava maggiormente onerata della gestione e cura Pt_2 Per_4
quotidiana dei ragazzi, potendo eventualmente occuparsi del lavoro poche ore a settimana,
sacrificando, anche in questo caso, le proprie aspirazioni professionali.
Da tali circostanze e considerato anche il fatto che alcuna contestazione specifica sul punto è
stata avanzata dal marito in primo grado, a fronte di specifiche e costanti allegazioni sul punto,
non può che ritenersi provato il sacrificio professionale della reclamante ed il suo contributo familiare, oltre che patrimoniale, dato in corso di matrimonio, da cui il diritto della stessa alla
12 corresponsione dell'assegno divorzile da parte del reclamato sotto il profilo perequativo-
compensativo dell'emolumento.
Alla luce di quanto esposto, accertata la condizione di disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti e tenuto conto del sacrificio professionale della , che dedicandosi alla Pt_1
crescita dei figli ha sacrificato la propria attività professionale favorendo la crescita del marito come imprenditore nel settore della concia, dove poi si è affermato dopo la separazione con ditte proprie, si ritiene che debba essere riconosciuto, il diritto dell'ex moglie alla percezione di un assegno divorzile perequativo-compensativo di euro 400,00 mensili da parte del CP_1
reputando tale somma correttamente parametrata al contributo familiare e patrimoniale dato.
19. Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Invero, esaminando la perizia del dott.
emerge chiaramente che la stessa sia stata espletata con professionalità e diligenza, Per_5
attraverso la canonica analisi delle proprietà immobiliari e mobiliari delle parti, con l'indicazione della stima del rispettivo valore patrimoniale e la ricostruzione di tutti i rapporti finanziari dei coniugi e della loro capacità reddituale, con aggiornamento ai fatti sopravvenuti in corso di causa mediante il deposito della nota integrativa del 26 luglio 2023.
Tuttavia, a detta della reclamante, il CTU avrebbe compiuto alcuni errori nel calcolo delle risorse patrimoniali della medesima, che giustificherebbero la sua richiesta di rinnovo della perizia avanzata con memoria del 20 gennaio 2025. In particolare, secondo la tesi della reclamante, il dott. avrebbe omesso di considerare, nell'individuazione della capacità patrimoniale Per_5
complessiva della moglie, le numerose spese e costi che la medesima aveva dovuto sostenere per il pagamento di professionisti incaricati della tutela del suo patrimonio e le passività certificate dall'Agenzia delle Entrate della somma complessiva di euro 80.744,85, oltre ad aver valutato
13 pienamente il provento per la cessione della quota societaria della “Rifinizione EL CH
S.r.l.”, sebbene la somma di euro 50.000,00 fosse in realtà ancora in deposito presso il Notaio
e non nelle disponibilità della reclamante. Persona_7
Ebbene, in relazione alle prime due lamentele, va rilevato che alcuna allegazione tempestiva e specifica dei costi sostenuti e del debito de quo era stata mai stata prodotta dalla reclamante,
sicché non risultava di fatto possibile per il CTU, né accertarli, nè quantificarli (cfr. pag. 22 e ss.
– relazione peritale, ove può leggersi, sul debito verso l'Agenzia delle Entrate, che era stato prodotto esclusivamente: “un avviso bonario dell'agenzia delle entrate relativo alla
dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 per un importo di € 63.899,85 non dettagliato e per il
quale non si è potuto evincere a quale tributo fosse riferito e se effettivamente dovuto”).
Quanto poi, alla questione del provento per la cessione della quota societaria predetta, si ritiene corretto il ragionamento del CTU di calcolare la cifra complessiva della cessione e si rileva che,
in ogni caso, dato l'ammontare della somma complessiva maturata, pari ad euro 900.000,00, il deposito (e, quindi, il mancato incasso) di euro 50.000,00 presso il Notaio , non può Per_6
essere reputato rilevante ai fini dell'identificazione della capacità patrimoniale della . Pt_1
Peraltro, va rilevato che le prime due doglianze erano state sollevate anche in sede di osservazioni dal CTP della , cui il CTU aveva prontamente risposto e chiarito che, Pt_1
trattandosi di allegazioni tardive non potevano essere considerate dallo stesso (cfr. pag. 7 nota integrativa CTU, ove può leggersi: “il dr. inoltre chiede che si tenga conto delle spese Per_8
pagate dalla OR ai professionisti che la assistono (tra cui la parcella del dr. Pt_1 Per_8
stesso) nonché passività certificate dall'agenzia delle entrate per € 80.744,85. Il sottoscritto
ritiene che tale documentazione non sia utilizzabile in quanto prodotta tardivamente ed essendo
14 la presente nota integrativa destinata a rispondere puntualmente solo a quanto disposto dal
Giudice”).
In ragione di quanto sopra, non si rinviene alcun errore nella consulenza d'ufficio svolta, essendo state rispettate le norme ed i principi cardine del contraddittorio da parte dell'ausiliario del
Collegio che, come esposto, ha proceduto ad un esame accurato, corretto e rigoroso ed ha risposto compitamente a tutte le osservazioni dei CTP. In ogni caso si osserva che, anche considerando tali ulteriori esborsi il patrimonio della resta sempre altamente capiente e Pt_1
quindi non vi sarebbe comunque spazio per il riconoscimento dell'assegno sotto il profilo assistenziale
20. Il terzo motivo di impugnazione è assorbito, in quanto, data la riforma della sentenza impugnata, il Collegio procederà anche alla rideterminazione delle spese di lite e di CTU.
21. Anche il quarto motivo deve ritenersi assorbito, stante l'accoglimento parziale del primo e quindi il riconoscimento del diritto della alla percezione di un assegno divorzile. Pt_1
Conclusioni e spese di lite
22. Va, dunque, parzialmente accolto il reclamo proposto, disponendo, in modifica della sentenza impugnata, l'obbligo di al versamento di un assegno divorzile sotto il CP_1
profilo perequativo-compensativo di euro 400,00 mensili a favore di . Parte_1
23. Considerato l'esito del giudizio, con valutazione unitaria in merito al primo e al secondo grado e sussistendo reciproca soccombenza parziale sulle rispettive domande formulate, si ritiene che le spese di lite di entrambi i gradi debbano essere interamente compensate tra le stesse.
24. Allo stesso modo le spese di CTU, in ragione dei risultati cui è pervenuta, vanno poste in via solidale a carico delle parti, con ripartizione interna al 50%.
15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
a) Dispone l'obbligo di al versamento a favore di della somma di CP_1 Parte_1
euro 400,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità della domanda in primo grado (giugno 2021),
somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT (dal giugno 2022).
b) Compensa le spese di lite del primo grado di giudizio, con condanna di alla CP_1
restituzione a di quanto dalla stessa versatogli in ragione della condanna di lei al Parte_1
pagamento delle stesse in esecuzione della sentenza impugnata.
c) Pone le spese di CTU contabile, come liquidate in primo grado, a carico delle parti in via solidale, con ripartizione interna al 50%, con condanna di alla restituzione a CP_1
di quanto dalla stessa versato a lui o al consulente a tale titolo. Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1428 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIGGIA NINO Parte_1 C.F._1
FILIPPO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAEDO CP_1 C.F._2
DARIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
e con l'intervento del procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
04/07/2024, non notificata, nel procedimento di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “che voglia la Corte d'appello, in accoglimento della presente
impugnazione, e rigettata ogni avversa deduzione e richiesta, così provvedere:
IN VIA CAUTELARE
1.1) Disporre la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1.2) Riformare la sentenza di primo grado nei capi e punti impugnati e per l'effetto:
2.1) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, in favore della CP_1 OR , la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00)) mensili, o quella maggiore o Parte_1 minore ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento di questa Corte a titolo di assegno divorzile, con adeguamento automatico e annuale all'ISTAT, da bonificarsi anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese direttamente su un conto corrente intestato alla OR;
Parte_1
2.2.) condannare il sig. al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio CP_1 per come verranno quantificate dal Giudicante.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del presente ricorso
3) disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano le medesime istanze istruttorie ritualmente avanzate dalla sig.ra con le Pt_1 memorie ex art. 183, VI° co., n. 2, c.p.c., nonché ex art. 183, VI° co., n. 3, c.p.c. per la prova contraria e nello specifico voglia la S.V. disporre l'assunzione delle prove testimoniali, quella per interpello del sig. nonché il libero interrogatorio della resistente sig.ra CP_1
. Parte_1
Ci si riserva di ulteriormente capitolare su fatti nel frattempo sopravvenuti.”
2 Per parte reclamata
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) Respingersi integralmente l'appello proposto dalla OR perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza;
2) Disporsi l'esclusione dei nuovi documenti prodotti dall'appellante “C. Esposizione debitoria
fiscale al 03.09.2024” e “D. Certificato del dott. ARTHUR del 03.10.2023” per i CP_2
motivi esposti in comparsa di costituzione in appello al punto 4 e comunque perché
inammissibili ex art. 345 c.p.c;
3) Accertarsi e dichiararsi che sono tardive ed inammissibili: a) per i motivi esposti nella
comparsa di costituzione in appello al punto 7.3.4 lettera “a” l'allegazione dell'appellante di
cui all'appello pag. 15 : “… con la nascita negli anni di 4 figli la sig.ra [rectius Parte_2
] e il sig. decisero nell'interesse della famiglia che la moglie si sarebbe Pt_1 CP_1
dedicata interamente alla loro cura e gestione, permettendo invece al marito di dedicarsi
all'attività imprenditoriale” e b) per i motivi esposti al punto 7.3.4 lettera “b” l'allegazione
dell'appellante di cui all'appello pag. 19 “in costanza di affectio maritalis, la OR Pt_1
aveva ceduto la guida della propria attività al sig. , mentre,
[...] CP_1
successivamente, l'età e le condizioni di salute precaria le hanno di fatto impedito di recuperare
la propria posizione e/o di crearne una ex novo.”
IN OGNI CASO
Con espressa richiesta di condanna dell'appellante alla refusione di spese e competenze legali
di lite anche per il grado di appello (oltre spese generali, Iva e cpa).”
3 Per il PG
“Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da rileva non essere dovuto Parte_1
intervento ex art. 70 c.p.c., richiamata sul punto Cass. Sez. 2 n. 6262 del 10/03/2017 (“L'art. 70,
comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di
separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo
matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti
patrimoniali”)”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso del 21 aprile 2021, ha adito il Tribunale di Vicenza CP_1
chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo che, in data 11 gennaio 1986, aveva contratto matrimonio con , da cui erano nati i figli Parte_1
(2 luglio 1986), (9 luglio 1995), (3 gennaio 1998) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(16 marzo 2002) tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Ha Persona_4
aggiunto che, con decreto del 10 giugno 2010, il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione dei coniugi, iniziata come giudiziale e trasformata in consensuale, alle condizioni concordate che prevedevano: l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso la madre, l'assegnazione dell'azienda familiare e di un immobile a CH alla medesima,
l'abitazione coniugale di proprietà del marito restava nella sua disponibilità e la ripartizione delle spese straordinarie per i figli al 50% tra i genitori, con riserva di quantificare l'assegno di mantenimento a carico del padre, poi stabilito con successivo decreto - e su accordo delle parti raggiunto in giudizio - in euro 520,00 mensili complessivi per i figli e , all'epoca Pt_2 Per_4
4 non ancora economicamente indipendenti. Ritenuta dal ricorrente l'assenza di presupposti, anche in ragione del fatto che in sede di separazione la si era dichiarata economicamente Pt_1
autosufficiente ed aveva avuto assegnata l'azienda di famiglia, il ha domandato che non CP_1
venisse riconosciuto alcun assegno divorzile a favore della moglie. Stante, poi, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli (di anni 23) e (di anni 19), ha Pt_2 Per_4
chiesto che venisse dichiarato cessato il suo obbligo di mantenimento nei confronti degli stessi.
2. Con comparsa di risposta del 4 giugno 2021, si è costituita in giudizio , nulla Parte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma, in ragione del fatto che nella realtà non disponeva di alcun reddito da lavoro – né di alcun reddito diverso -
risultava essere disoccupata e gravata da ingenti e diversi debiti, i quali deterioravano sensibilmente la propria, già di per sé precaria, capacità economica e reddituale, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 5.000,00 mensili. Ha evidenziato, infatti, che dopo una vita spesa nel lavoro, nella crescita della famiglia e, soprattutto, nella crescita e nell'accudimento dei ben quattro figli, allo stato risultava essere disoccupata e priva di qualsivoglia assistenza, sia morale sia materiale, da parte del signor . Ha chiesto, CP_1
poi, un contributo al mantenimento del figlio più piccolo a carico del padre di euro Per_4
800,00 mensili, in quanto a differenza di quanto prospettato il giovane era assunto con contratti a termine e con entrate pari a circa 400,00 euro mensili.
3. Sentite le parti all'udienza del 15 giugno 2021, il Presidente del Tribunale, con ordinanza provvisoria ed urgente del 22 giugno 2021, determinava l'obbligo del ricorrente al versamento di un contributo di mantenimento per il figlio di euro 600,00 mensili e disponeva la Per_4
prosecuzione del giudizio, nominando il Giudice istruttore.
5 4. Con sentenza parziale n. 1849/2021, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
5. Veniva istruita, dunque, la causa mediante CTU contabile, affidata al dott. Per_5
al fine di determinare la reale consistenza del patrimonio e dei redditi delle parti.
[...]
6. Con ricorso in corso di causa del 29 novembre 2021 ha chiesto, in CP_1
modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti disposti, la revoca del proprio obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , in quanto il medesimo risultava assunto a tempo Per_4
pieno, seppur con contratto a tempo determinato, fino al mese di ottobre 2022 e, dunque, poteva dirsi ormai inserito nel mondo del lavoro e, con ordinanza del 8 febbraio 2022, il Giudice ha accolto il ricorso e ha revocato il contributo al mantenimento del figlio.
7. Depositata la CTU contabile con successiva nota integrativa aggiornata e precisate le conclusioni da entrambe le parti, con la sentenza n. 1313/2024 il Tribunale di Vicenza, pur ritenendo sussistente l'evidente disparità economica esistente tra le parti, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento a favore della stessa di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale considerando l'ampia capacità patrimoniale della , titolare anche Pt_1
della omonima ditta individuale e la sua piena capacità lavorativa. Allo stesso modo, ritenuta la mancanza di allegazioni relative al contributo familiare dato dalla moglie ed al suo connesso sacrificio professionale, non ha ritenuto possibile riconoscerle il diritto alla percezione di un assegno divorzile neppure sotto il profilo perequativo-compensativo. In ragione di ciò, ha rigettato la domanda di assegno divorzile di e la ha condannata al pagamento delle Parte_1
spese di CTU e delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre alla restituzione di quanto ricevuto per il figlio a titolo di assegno di mantenimento dalla domanda fino all'ordinanza.
6 Il giudizio di appello
8. Con ricorso in appello del 3 settembre 2024 ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione ed ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale.
8.1 Con il primo motivo la reclamante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione di un assegno divorzile a suo favore, sia dal punto di vista assistenziale, che perequativo compensativo, nonostante l'evidente disparità economica esistente tra le parti ed il contributo familiare dato dalla medesima, con connesso sacrificio professionale legato anche all'aver lasciato la conduzione della propria azienda al il quale poi aveva beneficiato della CP_1
fidelizzazione della clientela. Ha dedotto, inoltre, di aver subito, rispetto al giudizio di primo grado, un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche.
8.2 Con il secondo motivo la reclamante ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata,
per aver il Giudice di prime cure valutato la consistenza del patrimonio delle parti sulla base della CTU depositata che, tuttavia, non aveva tenuto conto di numerose spese e costi sostenuti e da sostenere della , delle passività certificate dall'Agenzia delle Entrate e del fatto che il Pt_1
prezzo della cessione delle quote della società “Rifinizione EL CH S.r.l.” non era stato interamente corrisposto alla medesima, stante il deposito della somma di euro 50.000,00 presso il notaio di Vicenza e Bassano. Per_6
8.3 Con il terzo motivo la reclamante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure posto le spese di lite interamente a suo carico, quando invece sarebbe risultato più corretto disporne la compensazione tra le parti, in virtù della natura non
7 peregrina e non manifestamente infondata delle domande avanzate.
8.4 Con il quarto motivo, la reclamante ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure accolto le istanze di interrogatorio formale e prova per testi da lei formulate, da cui sarebbero chiaramente emerse le ragioni che avevano generato nelle parti il notevole divario di risorse economiche e, dunque, il diritto della moglie alla percezione dell'assegno divorzile.
9. Si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto CP_1
dell'istanza di sospensiva e la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, rilevando il passaggio in giudicato del capo “b” della sentenza relativo al suo diritto di ripetizione delle somme versate a controparte per il mantenimento del figlio in Per_4
esecuzione dell'ordinanza presidenziale, oltre all'inammissibilità dei documenti C e D ai sensi dell'art. 345 cpc. Ha, poi, formulato, nel merito, richiesta di rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
10. Con note scritte del 20 gennaio 2025, la reclamante ha dedotto, in relazione alla questione del passaggio in giudicato del capo “b” della sentenza del Tribunale, sollevato dal di aver CP_1
formulato una critica complessiva alla pronuncia impugnata, comprensiva del capo de quo.
11. Sono stati trasmessi gli atti al P.G. per il parere e il medesimo ha ritenuto che vertendo la controversia solo sulla questione dell'assegno divorzile il proprio intervento non era necessario.
12. Rigettata l'istanza di sospensiva formulata la causa è stata rinviata per trattazione all'udienza del 26 maggio 2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
13. Depositate da entrambe le parti le predette note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
8 Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame delle eccezioni e questioni preliminari e dei motivi di impugnazione.
15. Preliminarmente all'esame dei motivi, va rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cpc, sollevata dal reclamato. Nella specie, deve ritenersi correttamente formulato il ricorso in appello da parte di , atteso che le Parte_1
singole censure - attinenti all'erroneità della sentenza per il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della reclamante - sono state sufficientemente sviluppate mediante l'indicazione riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con adeguata indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata.
16. Relativamente, poi, all'eccezione di inammissibilità dei documenti “C” e “D” prodotti dalla reclamante, si ritiene che gli stessi, contenendo anche fatti nuovi, sopravvenuti e successivi alla pronuncia del Tribunale, possano essere ritenuti ammissibili limitatamente alle circostanze nuove.
17. Infine, sulla questione della ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento del figlio da parte del reclamato dalla data del provvedimento presidenziale provvisorio sino Per_4
alla revoca dell'ordinanza del 8 febbraio 2022, non si rinviene alcun motivo di impugnazione sul punto, avendo la menzionato la questione nel punto 3 dell'impugnazione ma solo in Pt_1
relazione alla determinazione delle spese di lite, sicché non può essere oggetto di nuovo esame.
18. Passando all'esame dei motivi, il primo motivo di impugnazione è parzialmente fondato.
Giova premettere che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di
9 legittimità sostiene che: “il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge
richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il
particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio
comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli
ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio” (Cass. Civ. n. 9144/2023).
Da ciò deriva che la valutazione del Giudice in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile deve riguardare, oltre alla verifica della sussistenza del presupposto assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli, l'esistenza di quello perequativo-compensativo, rappresentato dallo squilibrio economico delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, riconducibile all'organizzazione familiare prevista dagli stessi in costanza di matrimonio, per scelte fatte e ruoli assunti, dovendo,
in tal caso, compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, dall'esame del compendio probatorio di primo grado, è emerso che, da un lato, il è proprietario di un patrimonio complessivo di euro 2.621.636,78, costituito da CP_1
beni immobili del valore stimato di euro 346.456,48, da terreni del valore stimato di euro
87.492,48, beni mobili registrati del valore stimato di euro 32.690,00, partecipazioni societarie per euro 2.098.027,93 e conto correnti bancari del valore di euro 56.969,89 e ha goduto, nel
2020, di un reddito annuale di euro 35.445,00 e, nel 2021, di un reddito annuale di euro
36.002,00 (ovvero pari, rispettivamente, ad un'entrata medio netta mensile di euro 2.953,75 ed euro 3.000,16); mentre, dall'altro, la è proprietaria di un patrimonio complessivo di euro Pt_1
953.399,91, calcolato al netto delle passività esistenti (composte da due finanziamenti personali e
10 un mutuo) e costituito da beni immobili del valore di euro 114.221,25, beni mobili registrati del valore di euro 14.680,00, due polizze vita del valore complessivo di euro 18.162,17, giacenza del conto corrente di euro 29.742,28 a titolo di somma pignorata poi svincolata, provento per la cessione della quota societaria di “Rifinizione EL CH S.r.l.” del valore di euro 920.000,00
e saldo del conto corrente di euro 43,88 e ha goduto, nel 2020, di un reddito medio netto mensile di euro 3.449,35 e, nel 2021, del contributo Covid-19 per le aziende di complessivi euro 9.801,00
per l'annualità (cfr. pag. 26 e ss. – relazione peritale e nota integrativa del CTU del 26.7.2023).
Di conseguenza, pur risultando evidente il notevole divario di risorse economico-patrimoniali esistenti tra le parti, deve riconoscersi che la , data l'ampia capienza patrimoniale, possa Pt_1
essere ritenuta in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, in quanto, anche se non dotata di una capacità reddituale proficua, risulta poter contare su adeguate risorse, tutte potenzialmente produttive di rendita, non ritenendo rilevante il nuovo debito registrato nel sub.
doc. C prodotto in appello, in quanto, ammontando alla somma complessiva di euro 37.983,45,
non può ritenersi significativo rispetto alla capacità patrimoniale complessiva della stessa, né,
per la stessa ragione, dimostrativo di un peggioramento della sua situazione economica.
Peraltro, non va trascurato che la , pur risultando afflitta da alcune problematiche di salute, Pt_1
quali disturbi d'ansia ed altre patologie articolari, che certamente necessitano di tempo e cure adeguate, non può ritenersi completamente ed irreversibilmente priva di capacità lavorativa anche in considerazione del fatto che, in quanto titolare della ditta individuale ex familiare personalmente avviata, risulta godere di una professionalità specifica anche se non coltivata in maniera continuativa negli anni (cfr. docc. da 39 a 41 e D, ove si evince che la soffre di Pt_1
disturbi d'ansia con attacchi di panico, di sofferenza neurogena lieve e condroptia femoro rotulea
11 senza però una certificazione di impossibilità di svolgere attività lavorativa).
Da tali risultanze non emerge il requisito dell'inadeguatezza reddituale della reclamante, da cui l'impossibilità di riconoscerle il diritto alla percezione dell'assegno divorzile dal punto di vista assistenziale, come correttamente stabilito dal Tribunale.
Per ciò che attiene, invece, al profilo perequativo-compensativo dell'emolumento, si ritiene che,
nel corso del giudizio, sia stato provato dalla il contributo familiare dato, dal momento Pt_1
che, a seguito del matrimonio, la reclamante, pur avendo fondato la propria azienda di lavorazione delle pelli, ha rinunciato ad occuparsi del lavoro e della società per la quale aveva investito risorse e denaro, al fine di potersi dedicare a tempo pieno alla vita domestica e, in particolare, alla crescita dei quattro figli, permettendo contemporaneamente così al marito di occuparsi in via esclusiva della gestione della società, crescendo professionalmente e coltivando personalmente il rapporto con i clienti, con conseguente aumento di risorse patrimoniali familiari ed anche personali del CP_1
Non va trascurato, poi, che in sede di separazione la reclamante, in quanto genitore collocatario dei figli (di cui i tre più piccoli all'epoca dei fatti avevano, rispettivamente quindici anni , Per_2
dodici anni e otto anni ), risultava maggiormente onerata della gestione e cura Pt_2 Per_4
quotidiana dei ragazzi, potendo eventualmente occuparsi del lavoro poche ore a settimana,
sacrificando, anche in questo caso, le proprie aspirazioni professionali.
Da tali circostanze e considerato anche il fatto che alcuna contestazione specifica sul punto è
stata avanzata dal marito in primo grado, a fronte di specifiche e costanti allegazioni sul punto,
non può che ritenersi provato il sacrificio professionale della reclamante ed il suo contributo familiare, oltre che patrimoniale, dato in corso di matrimonio, da cui il diritto della stessa alla
12 corresponsione dell'assegno divorzile da parte del reclamato sotto il profilo perequativo-
compensativo dell'emolumento.
Alla luce di quanto esposto, accertata la condizione di disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti e tenuto conto del sacrificio professionale della , che dedicandosi alla Pt_1
crescita dei figli ha sacrificato la propria attività professionale favorendo la crescita del marito come imprenditore nel settore della concia, dove poi si è affermato dopo la separazione con ditte proprie, si ritiene che debba essere riconosciuto, il diritto dell'ex moglie alla percezione di un assegno divorzile perequativo-compensativo di euro 400,00 mensili da parte del CP_1
reputando tale somma correttamente parametrata al contributo familiare e patrimoniale dato.
19. Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Invero, esaminando la perizia del dott.
emerge chiaramente che la stessa sia stata espletata con professionalità e diligenza, Per_5
attraverso la canonica analisi delle proprietà immobiliari e mobiliari delle parti, con l'indicazione della stima del rispettivo valore patrimoniale e la ricostruzione di tutti i rapporti finanziari dei coniugi e della loro capacità reddituale, con aggiornamento ai fatti sopravvenuti in corso di causa mediante il deposito della nota integrativa del 26 luglio 2023.
Tuttavia, a detta della reclamante, il CTU avrebbe compiuto alcuni errori nel calcolo delle risorse patrimoniali della medesima, che giustificherebbero la sua richiesta di rinnovo della perizia avanzata con memoria del 20 gennaio 2025. In particolare, secondo la tesi della reclamante, il dott. avrebbe omesso di considerare, nell'individuazione della capacità patrimoniale Per_5
complessiva della moglie, le numerose spese e costi che la medesima aveva dovuto sostenere per il pagamento di professionisti incaricati della tutela del suo patrimonio e le passività certificate dall'Agenzia delle Entrate della somma complessiva di euro 80.744,85, oltre ad aver valutato
13 pienamente il provento per la cessione della quota societaria della “Rifinizione EL CH
S.r.l.”, sebbene la somma di euro 50.000,00 fosse in realtà ancora in deposito presso il Notaio
e non nelle disponibilità della reclamante. Persona_7
Ebbene, in relazione alle prime due lamentele, va rilevato che alcuna allegazione tempestiva e specifica dei costi sostenuti e del debito de quo era stata mai stata prodotta dalla reclamante,
sicché non risultava di fatto possibile per il CTU, né accertarli, nè quantificarli (cfr. pag. 22 e ss.
– relazione peritale, ove può leggersi, sul debito verso l'Agenzia delle Entrate, che era stato prodotto esclusivamente: “un avviso bonario dell'agenzia delle entrate relativo alla
dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 per un importo di € 63.899,85 non dettagliato e per il
quale non si è potuto evincere a quale tributo fosse riferito e se effettivamente dovuto”).
Quanto poi, alla questione del provento per la cessione della quota societaria predetta, si ritiene corretto il ragionamento del CTU di calcolare la cifra complessiva della cessione e si rileva che,
in ogni caso, dato l'ammontare della somma complessiva maturata, pari ad euro 900.000,00, il deposito (e, quindi, il mancato incasso) di euro 50.000,00 presso il Notaio , non può Per_6
essere reputato rilevante ai fini dell'identificazione della capacità patrimoniale della . Pt_1
Peraltro, va rilevato che le prime due doglianze erano state sollevate anche in sede di osservazioni dal CTP della , cui il CTU aveva prontamente risposto e chiarito che, Pt_1
trattandosi di allegazioni tardive non potevano essere considerate dallo stesso (cfr. pag. 7 nota integrativa CTU, ove può leggersi: “il dr. inoltre chiede che si tenga conto delle spese Per_8
pagate dalla OR ai professionisti che la assistono (tra cui la parcella del dr. Pt_1 Per_8
stesso) nonché passività certificate dall'agenzia delle entrate per € 80.744,85. Il sottoscritto
ritiene che tale documentazione non sia utilizzabile in quanto prodotta tardivamente ed essendo
14 la presente nota integrativa destinata a rispondere puntualmente solo a quanto disposto dal
Giudice”).
In ragione di quanto sopra, non si rinviene alcun errore nella consulenza d'ufficio svolta, essendo state rispettate le norme ed i principi cardine del contraddittorio da parte dell'ausiliario del
Collegio che, come esposto, ha proceduto ad un esame accurato, corretto e rigoroso ed ha risposto compitamente a tutte le osservazioni dei CTP. In ogni caso si osserva che, anche considerando tali ulteriori esborsi il patrimonio della resta sempre altamente capiente e Pt_1
quindi non vi sarebbe comunque spazio per il riconoscimento dell'assegno sotto il profilo assistenziale
20. Il terzo motivo di impugnazione è assorbito, in quanto, data la riforma della sentenza impugnata, il Collegio procederà anche alla rideterminazione delle spese di lite e di CTU.
21. Anche il quarto motivo deve ritenersi assorbito, stante l'accoglimento parziale del primo e quindi il riconoscimento del diritto della alla percezione di un assegno divorzile. Pt_1
Conclusioni e spese di lite
22. Va, dunque, parzialmente accolto il reclamo proposto, disponendo, in modifica della sentenza impugnata, l'obbligo di al versamento di un assegno divorzile sotto il CP_1
profilo perequativo-compensativo di euro 400,00 mensili a favore di . Parte_1
23. Considerato l'esito del giudizio, con valutazione unitaria in merito al primo e al secondo grado e sussistendo reciproca soccombenza parziale sulle rispettive domande formulate, si ritiene che le spese di lite di entrambi i gradi debbano essere interamente compensate tra le stesse.
24. Allo stesso modo le spese di CTU, in ragione dei risultati cui è pervenuta, vanno poste in via solidale a carico delle parti, con ripartizione interna al 50%.
15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
a) Dispone l'obbligo di al versamento a favore di della somma di CP_1 Parte_1
euro 400,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità della domanda in primo grado (giugno 2021),
somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT (dal giugno 2022).
b) Compensa le spese di lite del primo grado di giudizio, con condanna di alla CP_1
restituzione a di quanto dalla stessa versatogli in ragione della condanna di lei al Parte_1
pagamento delle stesse in esecuzione della sentenza impugnata.
c) Pone le spese di CTU contabile, come liquidate in primo grado, a carico delle parti in via solidale, con ripartizione interna al 50%, con condanna di alla restituzione a CP_1
di quanto dalla stessa versato a lui o al consulente a tale titolo. Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
16