Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 19.06.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice dott. Luca Giani Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 612-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 06.05.2025
DA
(C.F.-P.I.: ), in persona del suo Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. , con sede legale in Aosta (AO), Controparte_1 Regione Borgnalle n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mazzi (C.F.:
) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1 predetto difensore in Torino, Via A. Avogadro n. 11 (Pec:
– Fax: 011.54.61.58), giusta procura agli atti Email_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.IVA: ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_2 in Milano, Via Riccardo Lombardi n. 19/6
RESISTENTE (CONTUMACE)
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria; rilevato in fatto che:
SEZIONE II CIVILE
• con ricorso depositato in data 06.05.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta;
• fissata udienza per la data del 17.06.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 14.05.2025 a mezzo pec a cura della Cancelleria.
Osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Milano, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale adito e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Trattasi di impresa in forma di consorzio avente ad oggetto la seguente attività commerciale:
“attività di logistica, autotrasporto merci per conto terzi” come da visura camerale agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che tale onere probatorio non è stato assolto da parte convenuta, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento;
peraltro, si consideri che dall'ultimo bilancio depositato presso il RI risalente all'esercizio
2022, risulta comunque il superamento delle soglie dimensionali come da prospetto riepilogativo che segue:
ATTIVO
DEBITI
ANNO PATRIMONIALE ex (anche non scaduti) CP_3 art. 2424 c.c.
SOGLIE 300.000 200.000 500.000
2022 2.045.899 5.082.321 1.809.165
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che parte ricorrente vanta crediti per un importo superiore ad € 30.000. E segnatamente l'ammontare del credito di parte ricorrente risulta pari ad euro 61.128,44 in forza di precetto notificato in data 17.12.2024 (doc. 3 fasc. ricorrente) fondato su d.i.; alla posta creditoria di parte ricorrente deve poi essere sommata l'esposizione debitoria verso l'Erario, si consideri infatti che dalla informativa dell'Agenzia delle Entrate del 08.05.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria risulta un debito complessivo di euro 211.655,65 di cui solo euro 48.124,41 oggetto di rateizzazione.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è, infatti, la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro
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riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: 1) dalla mancata opposizione del d.i. emesso in favore della parte ricorrente;
2) dal precetto vanamente intimato alla debitrice;
3) dai pignoramenti presso terzi che hanno avuto esito negativo (Cfr. doc.ti 5-6-7 e 8 fasc. ricorrente);
4) dalla pendenza di procedura esecutiva mobiliare promossa da altro creditore (RGE
8041/2024 Trib. Milano);
5) dall'esposizione debitoria verso l'Erario;
6) nonché, dal mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2022, adempimento al quale vi sarebbe tenuta ex lege;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Milano, via
[...] P.IVA_2
Riccardo Lombardi n. 19/6; 2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015; 3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore il dott. , soggetto in possesso dei requisiti di cui Persona_1 all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 12.11.2025 alle ore 11.00 (modalità di celebrazione udienza: ordinaria - in presenza) davanti al giudice delegato dott.
Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203
CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo
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studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 19.06.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
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