Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1122/2025 R.G. posta in decisione in data 31/03/2025 e promossa da ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Torano Parte_1
Castello (CS) presso lo studio dell'avv. Iolanda Miracco, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-PARTE ATTRICE contro
CP_1
-PARTE CONVENUTA
OGGETTO: accertamento di paternità
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- disporre un provvedimento di conversione del rito, da ordinario in rito unificato, ex art.473-bis c.p.c., in virtù del principio di fungibilità tra i riti;
e,
- dichiarare la sospensione per pregiudizialità, ex.art.295 c.p.c., del presente giudizio per come disposto dalla Cass. Sez. Un. sent. n.8268/2023, nelle more che venga instaurato e concluso, dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, il procedimento avente ad oggetto l'azione di disconoscimento rispetto al de cuius , presunto padre dell'odierna ricorrente Persona_1 pagina 1 di 4
Deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda attrice.
A tale proposito deve richiamarsi l'ordinanza del 24/03/2025, con cui il Giudice delegato ha così disposto: “Visto l'atto di citazione con cui conviene in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
- accertare che la SI.ra ha intrattenuto una relazione con il SI. Parte_2 CP_1 dalla quale in data 19.09.2002 è nata la SI.ra e, per l'effetto, dichiarare che il SI. Parte_1
è il padre biologico dell'attrice; CP_1
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bisignano (CS) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori di legge e distrazione a favore del procuratore costituito;
Rilevato che nella narrativa dell'atto di citazione la riferiva che “al momento della nascita, Pt_1 non presenziando alla stessa il SI. , in quanto completamente “ignaro” della vicenda, alla CP_1
SI.ra , in attuazione della presunzione legale di paternità, ex, art.231 c.c. il quale recita: “il Pt_1 marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”, è stato automaticamente attribuito il cognome dell'ex marito della SI.ra . E, infatti, sebbene nell'atto di nascita Parte_2
formalmente risulta che il SI. è il padre della SI.ra di fatto ciò non Persona_1 Pt_1
corrisponde a realtà dal momento che, per come affermato dalla SI.ra preso atto dello stato Pt_2 di gravidanza, la stessa ha subito comunicato all'ex marito, ovvero al SI. , che la piccola Pt_1
non era attribuibile al loro rapporto di coniugio soprattutto, in considerazione del fatto che tra Pt_1
i coniugi non intercorrevano più, ormai, da diverso tempo rapporti intimi tali da Parte_3 poter affermare che l'atto di procreazione fosse attribuibile al SI. ”; Pt_1
Osservato che dalla narrazione dell'atto introduttivo non si desume che sia stata preventivamente instaurata una causa di disconoscimento di paternità al fine di rimuovere lo stato di figlia legittima;
Precisato che la causa è stata erroneamente introdotta con la forma dell'atto di citazione nonostante il disposto dell'art. 473-bis C.P.C. e, pertanto, dovrebbe essere emesso un provvedimento di conversione del rito;
Ritenuto, peraltro, che prima di provvedere occorre sollevare la questione sulla improcedibilità dell'odierna azione in assenza della preventiva instaurazione del giudizio di disconoscimento di paternità;
Sottolineato, infatti, che con la sentenza 22 marzo 2023, n. 8268 le Sezioni Unite Civili della pagina 2 di 4 Cassazione hanno enunciato, nell'interesse della legge, a norma dell'art. 363, comma 1, C.P.C., il seguente principio di diritto: «Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.c.»
[recte: c.p.c. - n.d.r.]; la questione meglio esplicitata in premessa, Controparte_2
concedendo termine fino al 31/03/2025 per interloquire sul punto con memoria scritta”.
A fronte di tale rilievo, l'attrice, oltre a chiedere la conversione del rito, così replicava: “Nell'atto introduttivo, per mera dimenticanza, veniva omesso un passaggio molto importante, al fine della ricostruzione dei fatti. Ed, invero, quando si specificava la circostanza che la madre ha reso edotto la parte ricorrente della relazione extraconiugale e, quindi, della paternità biologica del SI. CP_1
non si è, contestualmente, fatto menzione del decesso del SI. , avvenuto in data
[...] Persona_1
15.10.2015 a Cosenza (CS), giusto certificato di morte allegato (all.1), alla presente memoria. Tale omissione, oltre che per mera dimenticanza, scaturiva anche in considerazione del fatto che, essendo ormai deceduto il presunto genitore della ricorrente, conseguentemente, sarebbe venuta meno la pregiudizialità-dipendenza tra l'azione di dichiarazione della paternità e il giudizio di disconoscimento della paternità e, quindi, la paternità biologica si sarebbe accertata direttamente, con le necessarie indagini ematologiche e l'esame del DNA, durante il giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità.
Pertanto, preso atto del fatto che, il giudizio di disconoscimento della paternità, anche in presenza del decesso del presunto padre, costituisce pur sempre un antecedente logico-giuridico rispetto a quello dell'accertamento della paternità naturale –S.C. Ord. N.29843 del 20.11.2024 – in attuazione del
4°com., art.247 c.c. secondo cui: “qualora il presunto padre e/o madre sono morti, l'azione si propone, comunque, nei confronti dei discendenti o ascendenti o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice”. Risulta evidente che, in tale circostanza è di fondamentale importanza effettuare le necessarie verifiche finalizzate ad accertare eventuali ascendenti e/o discendenti del SI. nei cui confronti sarà instaurato il relativo giudizio di Persona_1
disconoscimento”.
Pertanto, l'attrice chiedeva disporsi la sospensione del presente giudizio ex art. 295 C.P.C.
Come è noto, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 C.P.C. può essere disposta quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa pregiudicata (Cass. sez. 6-3, n. 03299/2018,
Olivieri, non massimata).
La Suprema Corte ha sul punto ribadito (sez. 6 – 3, n. 18082/2020, ) che la sospensione Pt_4
prevista dalla citata norma presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro Giudice di una pagina 3 di 4 controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere e che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere pendente (sez. 6 – 3, n. 26716/2019,
. CP_3
Pertanto, tale misura non può essere concessa, poiché pacificamente non risulta pendente alcun procedimento nei riguardi degli eredi del defunto . Persona_1
Stante l'esito del giudizio, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite della parte attrice.
In ordine all'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato si provvede con separato decreto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda;
2) nulla dispone in ordine alle spese di lite di parte attrice;
3) provvede con separato decreto in ordine all'ammissione della parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'01/04/2025
Il Presidente estensore pagina 4 di 4