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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1714/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Martella giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tribulato giusta procura separata inserita nel fascicolo telematico. RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Maria Cammaroto giusta procura generale alle liti per atto del Notaio dott. rep. Persona_1
37875 del 22.03.2024. RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento e crediti da lavoro
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 26.03.2024 riferiva di aver prestato attività Parte_2 lavorativa in favore della società a far data dal 15.02.2023, senza regolare Controparte_1 contratto, e successivamente regolarizzata in data 07.04.2023, mediante la stipula di un contratto a tempo determinato part-time di 4 h al giorno, con scadenza il 07.07.2023, successivamente prorogato.
Esponeva che, contrariamente ai termini contrattuali, aveva svolto attività lavorativa di 7 h al giorno, sebbene le ore extra venissero corrisposte solo sotto forma di straordinario. Assumeva che, pur trattandosi, nella sostanza, di un rapporto di lavoro a tempo pieno, lo stesso era stato ingiustificatamente parametrato su un rapporto part-time da 4 h, con tutte le conseguenziali irregolarità contributive.
Sottolineava, ancora, che in data 02.11.2023, in seguito a malattia documentata, ella si era dovuta assentare dal lavoro fino alla data dell' 11.11.2023 e solo al suo rientro la società le aveva comunicato oralmente l'avvenuto licenziamento a far data dal 07.11.2023, in ragione di un presunto mancato rinnovo del contratto, con successiva impugnativa dello stesso, giusta PEC del 21.11.2023.
Tutto ciò premesso, chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 15.02.2023 al 07.04.2023 con orario full-time da 7 h al giorno (non part-time da 4h); di accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro;
di condannare, per l'effetto, la società convenuta alla regolarizzazione della sua posizione, con la rettificazione delle buste paga e dei contributi parametrati sul rapporto di lavoro subordinato full-time da 7h al giorno per il suindicato periodo nonché al pagamento delle retribuzioni non percepite, con interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
di condannare la società alla reintegra ed al pagamento in suo favore della somma di euro
25.000,00, o a quella maggiore o minore somma ritenuta all'esito del giudizio, a titolo di differenze retributive, retribuzioni non corrisposte e risarcimento del danno, nonché alla regolarizzazione della proprio posizione previdenziale. Spese vinte.
Con memoria depositata in data 06.09.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso.
Deduceva che la ricorrente non aveva prestato alcuna attività lavorativa a far data dal
15.02.2023, ma solo dal 08.04.2023, mediante la stipula di un contratto a tempo determinato
2 part-time con scadenza al 07.07.2023, prorogato alla scadenza dapprima al 30.09.2023, poi al
31.10.2023 e in ultimo al 07.11.2023.
Riferiva, inoltre, che, nell'intero periodo, la prestazione lavorativa era stata resa con modalità part-time orizzontale al 60% per 24 ore settimanali da martedì a domenica e che si era proceduto alla corresponsione del trattamento retributivo della relativa qualifica contrattuale, nonché di ogni maggiorazione retributiva dovuta a titolo di lavoro supplementare/straordinario, festivo, domenicale e notturno, per le ferie e le spettanze di fine rapporto.
Evidenziava, infine, che la ricorrente, successivamente alla scadenza dell'ultima proroga, peraltro dalla stessa sottoscritta, aveva richiesto di potere continuare a svolgere la propria attività lavorativa e che il datore di lavoro aveva rifiutato per la dedotta scadenza contrattuale e per la mancata volontà di concedere ulteriori proroghe o rinnovi contrattali.
Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
All'udienza del 18.09.2024, il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che si costituiva con memoria depositata in data 02.01.2025 con la quale, preso atto CP_2 della domanda formulata nei propri confronti, si riservava di procedere, all'esito del giudizio, al recupero della contribuzione. Evidenziava, inoltre, che la ricorrente aveva percepito, in conseguenza della dichiarata cessazione dell'attività lavorativa, l'indennità di disoccupazione
Naspi, incompatibile con la chiesta reintegra, e di cui si riservava la richiesta di ripetizione.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e interrogatorio formale. Concesso alle parti termine per note difensive, l'udienza del 15.07.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
2.- Anzitutto, la ricorrente afferma la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo pieno intercorso tra le parti, in assenza di contratto, dal 15.02.2023 al 7.04.2023.
Orbene, sul punto giova premettere, in punto di diritto, che ,per quanto concerne il periodo non regolarizzato, oltre alla prova dei termini quantitativi della prestazione l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato richiede la dimostrazione della previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, dell'attribuzione di determinate mansioni, nonché dell'esistenza di un collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali, atteso che i suddetti elementi costituiscono indici rivelatori (cfr. Cass. n.
15631/2018), seppur sussidiari e non determinanti, della natura subordinata del rapporto (cfr.,
3 ex multis, Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 29646/2018; Cass. n. 3594/2011; Cass. n. 5534/2003;
Cass. n. 4036/2000). In ogni caso, è comunque necessario che emerga ciò che costituisce l'essenza precipua del vincolo di subordinazione, ossia la soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr., tra le tante, Cass. n. 1555/2020;
Cass. n. 11653/2018; Cass. n. 24561/2013; Cass. n. 2728/2010; Cass. n. 7966/2006).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la prova non può dirsi raggiunta.
Dalle testimonianze acquisite non sono, infatti, emersi elementi probatori idonei a confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti tra il 15.02.2023 e il 07.04.2023, né la fondatezza degli orari di lavoro indicati dalla lavoratrice.
La testimonianza di (ud. 05.03.2025) è risultata estremamente generica e Testimone_1 imprecisa: “è vero che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente a far data dal 15.02.2023. percorrevamo la stessa strada insieme in macchina, la ricorrente si recava al lavoro e io dai miei nonni in Via Giovanni Di Giovanni;
la accompagnavo e poi andavo dai miei nonni;
la accompagnavo al lavoro, non ricordo la via, se non ricordo male vicino al Bingo Planet, vicino alla Gazzetta del Sud;
non frequento il Bingo Planet”.
Orbene, la testimonianza risulta anche scarsamente attendibile. Invero, la circostanza riferita dalla teste, secondo cui essa era solita accompagnare la ricorrente sul posto di lavoro, mal si concilia con la scarsa memoria manifestata circa l'esatta ubicazione del luogo di lavoro medesimo.
Anche testimonianza di (ud. 07.05.2025) è risultata molto generica: “è vero Testimone_2 che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente a far data dal 15.02.2023, io ho iniziato a lavorarvi dal 2006 e tutt' oggi vi lavoro.”
Irrilevante è, inoltre, sotto il profilo probatorio, la testimonianza di (ud. Testimone_3
19.06.2025): “Confermo, lo so in quanto mi chiedeva di sostituirla presso Parte_1 il ristorante “Rosso Divino” in cui lavorava poiché doveva prendere impegno presso CP_1
; io l' ho sostituita”.
[...]
Trattasi, invero, di testimonianza de relato de parte actoris, avente rilevanza probatoria nulla.
Sul punto, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la
4 rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa.
Le testimonianze, complessivamente valutate, risultano pertanto irrilevanti, frammentarie e generiche e non consentono di ritenere provate le circostanze dedotte da parte ricorrente in ordine a periodi ed orari lavorativi. Nessuna indicazione è stata peraltro fornita dalla ricorrente su mansioni svolte e retribuzione percepita nel periodo non regolarizzato.
La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
3.- Parimenti infondata è la domanda volta a ottenere l'accertamento del fatto che il rapporto di lavoro si fosse sempre svolto a tempo pieno (e non part-time).
Orbene, giova premettere sul pino generale che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c.
Avuto riguardo al caso in esame, parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, mentre la resistente ha fornito prova dell'esistenza di un contratto di lavoro part-time, con la previsione di clausole elastiche aventi a oggetto lo svolgimento di prestazioni supplementari.
Quanto alle testimonianze, anche in tal caso, esse risultano generiche, imprecise e irrilevanti.
Invero, la teste , alla domanda “vero è che la ricorrente dalla data del Testimone_1
15.02.2023 sino al 2 novembre 2023 ha sempre continuato a prestare la stessa attività lavorativa a tempo pieno e senza soluzione di continuità per non meno di 7 h al giorno per non meno di 6 giorni la settimana” così rispondeva: “confermo, lo so perché ne parlavamo giornalmente con la ricorrente.”
Trattasi di testimonianza de relato de parte actoris, priva, pertanto, di rilevanza probatoria.
La testimonianza di risulta generica e imprecisa: “Confermo, ne sono al Testimone_3 corrente in quanto vedevo la ricorrente uscire di casa intorno alle ore 18,00 e mi capitava di andarla a prendere al lavoro presso , quando finivo di lavorare al ristorante e CP_1
5 aspettavo presso il Bingo che la ricorrente finisse di lavorare;
andavo intorno alle ore 2,00 a volte 3,00 di notte;
io finivo di lavorare intorno alle 24,30”.
La testimonianza in esame non consente di ritenere raggiunta la prova circa lo svolgimento a tempo pieno del rapporto di lavoro. Infatti, la circostanza che la teste andasse a prendere la ricorrente sul posto di lavoro in tarda notte risulta pienamente compatibile con la previsione, in seno al contratto, dello svolgimento di lavoro notturno.
Nessun elemento di rilievo è stato fornito dall'altra teste escussa, : “Vero che Testimone_2 la ricorrente dalla data del 15.02.2023 sino al 2 novembre 2023 ha sempre continuato a prestare la stessa attività lavorativa a tempo pieno e senza soluzione di continuità per non meno di 7 h al giorno per non meno di 6 giorni la settimana. ADR: Confermo;
ci incrociavamo in sala;
io essendo in part finivo prima;
lei continuava avendo turni diversi;
gli orari di 7 h al giorno della ricorrente, non sempre gli stessi di inizio e fine”.
La deposizione risulta oltremodo generica, non essendo determinati con certezza né periodi né orari di lavoro effettivamente svolti.
4.- Passando ad esaminare la domanda concernente l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del licenziamento e conseguenziale reintegra, deve anzitutto, rilevarsi che, secondo l'indirizzo sposato dalla giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il lavoratore che invoca i rimedi contro il licenziamento illegittimo ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento, essendo a carico del datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo (già Cass. n. 18523/2011).
Ebbene, nel caso in oggetto, la prova del licenziamento non può considerarsi raggiunta.
Sul punto, la teste , alla domanda:” Vero che la stessa si è dovuta assentare Testimone_4 dal lavoro per malattia dalla data del 2.11 e fino alla data del 11.11.2023 e che solo al suo rientro (anticipato nonostante la sua non completa guarigione) in data 12.11.2023, la società comunicava - oralmente l'avvenuto licenziamento “, ha così risposto: “E' vero, lo so in quanto
è andata in malattia, è rientrata in data 12.11 23 e poi non è più rientrata;
ho saputo che è stata licenziata;
mi è stato riferito da colleghi e abbiamo chiesto in sala”.
Trattasi, nella specie, di un teste "de relato", che depone su circostanze che ha appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza di tale deposizione, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del
6 convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass. n. 569/2015).
E nella fattispecie in esame, difettano quegli elementi ulteriori idonei ad avvalorare la credibilità del teste de relato.
Insufficienti risultano, infatti, le dichiarazioni rese da e , Testimone_1 Testimone_3 trattandosi di testimonianze de relato de parte actoris, come tali prive di rilievo probatorio.
Più nel dettaglio, la prima ha affermato: “lo so perché sono andata a fare visita alla ricorrente che stava male e ho saputo del licenziamento ovvero che da un giorno all' altro non vi ha più lavorato in quanto riferito dalla stessa ricorrente”.
Anche la seconda teste escussa ha affermato: “confermo, lo so in quanto la ricorrente me lo ha riferito;
so che ha avuto una dermatite”.
5.- La rilevata carenza probatoria nei termini sopra esposti rende superfluo ogni ulteriore accertamento ed impone l'integrale rigetto del ricorso.
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della resistente
[...] come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto CP_1 conto della natura e del valore indeterminabile della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate e della durata infratriennale del giudizio.
Tale condanna non è impedita dall'ammissione della ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello Stato (delibera n. 788/2024), poiché, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione,
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa. (Cass. n.
25653/2020).
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 26.03.2024 nei confronti di dell' Controparte_1 CP_2
7 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 che liquida in complessivi euro 4.628,50 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- compensa le spese di giudizio nei confronti dell' CP_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 16 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
Parte_ Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Elvira Calcagno, in tirocinio.
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