Sentenza 19 maggio 1988
Massime • 1
Nel rito del lavoro il conferimento (ex art. 420 cod. proc. civ.) ad un soggetto di procura speciale perché rappresenti una parte nel processo con potere di conciliare e transigere la controversia, non comporta una legittimazione sostanziale del detto procuratore, ne' pertanto una sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.. ( V 5087/86, mass n 447725).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/1988, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1988 |
Testo completo
Nel rito del lavoro il conferimento (ex art. 420 cod. proc. civ.) ad un soggetto di procura speciale perché rappresenti una parte nel processo con potere di conciliare e transigere la controversia, non comporta una legittimazione sostanziale del detto procuratore, ne' pertanto una sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.. ( V 5087/86, mass n 447725).*