Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/1988, n. 3503
CASS
Sentenza 19 maggio 1988

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel rito del lavoro il conferimento (ex art. 420 cod. proc. civ.) ad un soggetto di procura speciale perché rappresenti una parte nel processo con potere di conciliare e transigere la controversia, non comporta una legittimazione sostanziale del detto procuratore, ne' pertanto una sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.. ( V 5087/86, mass n 447725).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/1988, n. 3503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3503
    Data del deposito : 19 maggio 1988

    Testo completo