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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1192/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 23 gennaio '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte ricorrente nel termine prescritto (vedasi note dep. in data 7 gennaio '25); nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza”
(seppur sostituita, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice / ricorrente ed invece non comparsa parte convenuta / resistente (già dichiarata contumace); preso atto delle istanze ivi svolte e soprattutto delle conclusioni ivi rassegnate / richiamate;
il giudice,
alla luce di quanto sopra (qualificabile come discussione e precisazione delle conclusioni), opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza la cui stesura qui di seguito in calce equivale a lettura.
Verbale di trattazione chiuso formalmente alle ore 13,00 (ultimo controllo a terminale per dep. note scritte e stesura sentenza).
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CIARDI FABRIZIO e dell'avv. GESSA FEDERICA ( ); elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. CIARDI FABRIZIO.
ATTORE/I RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I RESISTENTE (CONTUMACE)
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con nuovo rito semplificato (ex art. 281 decies CPC) in materia di responsabilità contrattuale (prestazioni rese e richiesta di condanna al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte ricorrente, le conclusioni sono state precisate / richiamate (sostanzialmente, confermando quelle rassegnate in atto introduttivo) come da note di trattazione scritta depositate il 7 gennaio '25 e valide per la comparizione all'udienza / trattazione scritta del 23 gennaio '25; per l'effetto, ivi rassegnate, nonché da intendersi qui integralmente trascritte.
- Parte convenuta / resistente, non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha svolto alcuna difesa e non ha rassegnato / precisato conclusione alcuna.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
pagina 2 di 7 Con ricorso datato 24 giugno 2024, depositato il 26 giugno 2025 (e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza) Parte_1
(P.IVA (con il patrocinio dell'avv. Fabrizio CIARDI e Federica GESSA)
[...] P.IVA_1
evocava in giudizio (P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:
“… Accertare e dichiarare l'inadempimento di (P.IVA rispetto alla Controparte_1 P.IVA_2
propria obbligazione di pagamento in favore della Parte_1
e, conseguentemente, condannarla al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €
13.531,63 oltre interessi dal dovuto al saldo ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. …”
Assegnata la causa (cui veniva attribuito l'RG 1192 / 2024) allo scrivente, la prima udienza veniva fissata per l'11 dicembre 2024.
In detta occasione, nessuno si costituiva né compariva per la parte convenuta - resistente;
alla luce di ciò e su istanza dell'attore - ricorrente, veniva dichiarata la contumacia della CP_1
all'esito della stessa udienza, ritenuta la causa prettamente documentale, veniva fissata
[...]
udienza di discussione ex art. 281 sexies CPC al 23 gennaio '25 e disposto lo svolgimento della stessa a mezzo di trattazione scritta.
Ivi compariva per effetto di tempestivo deposito note scritte la sola ricorrente e – alla luce di ciò
- lo scrivente, formalmente ritiratosi in camera di consiglio, emetteva la presente sentenza (la cui stesura in calce al verbale equivale a lettura).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto un profilo fattuale, per comodità di chi legge e per completezza, si riporta proprio testualmente e letteralmente quanto assunto in punto da parte ricorrente / attrice, in particolare, così come esposto in atto introduttivo:
“ (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in (28066) Galliate (NO), Via Dott. Cesare Parma n. 53, ha affidato alla
(studio di consulenza del lavoro ed Pt_1 Parte_1 elaborazione dati) l'incarico avente ad oggetto il servizio di elaborazione e gestione delle buste paga per la propria azienda;
− e la sua socia accomandataria dott.ssa hanno accettato Parte_1 Parte_1 l'incarico e hanno prestato la propria professionalità in favore della Controparte_1 procedendo all'elaborazione dei cedolini paghe, all'elaborazione delle tredicesime, all'elaborazione delle certificazioni uniche, degli F24, delle nuove assunzioni, cessazioni, proroghe contrattuali, trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, distacchi, licenziamenti, fine contratti, all'elaborazione delle autoliquidazioni all'Inail, dell'elaborazione/invio modelli 770 e altre comunicazioni all'Inail (doc. 1);
− in seguito all'operato svolto, ha emesso le seguenti note pro forma Parte_1 pagina 3 di 7 (doc. 2):
• nota n. 225 del 22.3.2023, scaduta il 22.3.2023, per € 2.975,58 iva compresa
• nota n. 475 del 22.5.2023, scaduta il 22.5.2023, per € 1.711,66 iva compresa
• nota n. 656 del 27.7.2023, scaduta il 27.7.2023, per € 1.941,02 iva compresa
• nota n. 793 del 14.9.2023, scadente il 14.9.2023, per € 1.327,36 iva compresa
• nota n. 1018 del 16.11.2023, scadente il 16.11.2023, per € 1.427,40 iva compresa
• nota n. 79 del 19.1.2024, scadente il 19.1.2024, per € 1.649,44 iva compresa
• nota n. 452 del 19.4.2024, scadente il 19.4.2024, per € 2.499,17 iva compresa per un totale di € 13.531,63 (tredicimilacinquecentotrentuno/63)
− alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente l'inadempimento contrattuale della resistente la quale ha ricevuto le prestazioni da parte della Parte_1
e nulla ha corrisposto quale controprestazione;
− nonostante il lasso di tempo
[...] trascorso dalla loro emissione e le numerose richieste effettuate, anche per il tramite dei sottoscritti legali (doc. 3), le suddette note pro forma non sono mai state saldate sebbene l'operato di Parte_1
sia stato svolto diligentemente e neppure l'invio dell'invito a stipulare una
[...] convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ha sortito alcun effetto. …”.
Tutte le circostanze sopra descritte da parte ricorrente e sopra riportate (epurate da qualsiasi espressione valutativa), sono confermate dai riscontri documentali (docc. da 1 a 5, seppure il n° 4 consiste in precedente di merito riguardante caso del tutto analogo e che vede come parte la stessa ricorrente).
Infine e solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta operata dall'odierna parte convenuta – resistente di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il “contegno” della stessa parte convenuta / resistente, seppur a lei fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – l'invito a negoziazione (senza che tutto ciò
– come anzidetto - producesse praticamente reazione alcuna da parte della stessa odierna resistente…); se ciò non può essere un fatto, in assoluto e di per sé, dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di
Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione”
e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito (ex multis, Tribunale di
Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”). Ed ancora:
pagina 4 di 7 Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie CP_3 ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. (Tribunale di Pavia, sez. III, 24 febbraio 2022); e, forse “andando” ancora oltre: Trib. Milano 10 marzo 2023, n. 1899, per il quale “la contumacia di parte convenuta avvalora le ragioni di parte attrice, avendo la prima rinunciato a contestare le affermazioni avverse”. Orientamenti di merito e considerazioni tutte assolutamente condivisi dallo scrivente.
Si aggiunga poi che, come noto, “Il creditore che agisce per il pagamento (in questo caso, analogamente, per l'adempimento) ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca” (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione sezione seconda, Ordinanza n° 21512 /
2019); in altre parole, indiscusso ed indiscutibile è il principio per cui chi agisce per l'altrui mancato adempimento dovrà dimostrare il titolo su cui si fonda il diritto (e – come avvenuto nel caso de quo – il proprio adempimento), mentre toccherà (o, meglio, toccherebbe) all'altra parte (ossia al convenuto / resistente), anche per quello che comunque viene denominato principio di “vicinanza della prova”, il proprio adempimento (… fattispecie mai avvenuta…); ed allora, avendo l'attore provato il proprio titolo e il relativo diritto, le domande svolte dall'avv. devono trovare integrale CP_4
accoglimento.
Infine, ad ulteriore sostegno delle ragioni della è il precedente di merito (pure Parte_1
prodotto quale doc. 4) che vede l'allora giudice di merito accogliere le domande della stessa odierna ricorrente in un caso del tutto analogo (GDP NOVARA – sentenza 122 / 2022).
Alla luce delle considerazioni in fatto e diritto appena svolte, appare doveroso l'integrale accoglimento della attorea domanda, che appare fondata sia sotto il profilo dell'an debeatur (prove documentali, contegno della convenuta, applicazione del principio di “vicinanza della prova”…), sia sotto il profilo del quantum (anche in questo caso, la quantificazione appare ictu oculi coerente coi riscontri documentali e con le risultanze di causa di cui sopra, mentre – è appena il caso di rilevarlo – non vi è alcun elemento avverso che possa anche solo metterla in dubbio).
Proprio in merito all'ultimo argomento (e precipuamente in merito alla quantificazione in fatturazione / note pro forma di parte ricorrente), costante orientamento di Legittimità ha più volte pagina 5 di 7 affermato che la fattura, se proveniente da imprenditore che esercita un'attività commerciale e relativa all'attività di fornitura merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente la stessa attività), rappresenta , non solo idonea “prova scritta” sulla quale basare l'emissione di un decreto ingiuntivo (in tal senso ed ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 13 giugno 2006), ma si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova ma, al più, un mero indizio (in tal senso – ex multis – Cassazione Civile sent. n.
20690/2016). Nel caso de quo, comunque mancando ogni ipotetica contestazione, il valore delle scritture contabili di parte ricorrente va ben oltre il predetto valore indiziario…
__________________________________________
Per quanto riguarda le spese di lite, dato che la domanda attorea è da ritenersi accolta in pari misura rispetto a quella richiesta, la liquidazione andrà parametrata al petitum, con applicazione dello scaglione parametrico tra i 5.200,00= euro e i 26.000,00= euro;
ciò premesso, considerata anche un'attività processuale limitata (tra il resto, l'istruttoria ha visto la sola produzione di documenti e la richiesta in ricorso di mezzi istruttori poi ritenuti superflui), detta liquidazione verrà effettuata applicando i valori minimi, ovverosia in complessivi € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 264,00= in punto esposti (CUIR e diritti forfettizzati, con notifiche a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- Nel merito e in accoglimento delle domante di parte attrice / ricorrente, accertato e dichiarato l'inadempimento di in riferimento alle prestazioni commissionate alla Controparte_1
e dalla stessa rese, per l'effetto Parte_1 condanna la stessa al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € Controparte_1
13.531,63=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore della parte attrice, liquidando le stesse € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di pagina 6 di 7 studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed €
851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 264,00= in punto esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 23 gennaio '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1192/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 23 gennaio '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte ricorrente nel termine prescritto (vedasi note dep. in data 7 gennaio '25); nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza”
(seppur sostituita, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice / ricorrente ed invece non comparsa parte convenuta / resistente (già dichiarata contumace); preso atto delle istanze ivi svolte e soprattutto delle conclusioni ivi rassegnate / richiamate;
il giudice,
alla luce di quanto sopra (qualificabile come discussione e precisazione delle conclusioni), opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza la cui stesura qui di seguito in calce equivale a lettura.
Verbale di trattazione chiuso formalmente alle ore 13,00 (ultimo controllo a terminale per dep. note scritte e stesura sentenza).
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CIARDI FABRIZIO e dell'avv. GESSA FEDERICA ( ); elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. CIARDI FABRIZIO.
ATTORE/I RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I RESISTENTE (CONTUMACE)
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con nuovo rito semplificato (ex art. 281 decies CPC) in materia di responsabilità contrattuale (prestazioni rese e richiesta di condanna al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte ricorrente, le conclusioni sono state precisate / richiamate (sostanzialmente, confermando quelle rassegnate in atto introduttivo) come da note di trattazione scritta depositate il 7 gennaio '25 e valide per la comparizione all'udienza / trattazione scritta del 23 gennaio '25; per l'effetto, ivi rassegnate, nonché da intendersi qui integralmente trascritte.
- Parte convenuta / resistente, non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha svolto alcuna difesa e non ha rassegnato / precisato conclusione alcuna.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
pagina 2 di 7 Con ricorso datato 24 giugno 2024, depositato il 26 giugno 2025 (e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza) Parte_1
(P.IVA (con il patrocinio dell'avv. Fabrizio CIARDI e Federica GESSA)
[...] P.IVA_1
evocava in giudizio (P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:
“… Accertare e dichiarare l'inadempimento di (P.IVA rispetto alla Controparte_1 P.IVA_2
propria obbligazione di pagamento in favore della Parte_1
e, conseguentemente, condannarla al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €
13.531,63 oltre interessi dal dovuto al saldo ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. …”
Assegnata la causa (cui veniva attribuito l'RG 1192 / 2024) allo scrivente, la prima udienza veniva fissata per l'11 dicembre 2024.
In detta occasione, nessuno si costituiva né compariva per la parte convenuta - resistente;
alla luce di ciò e su istanza dell'attore - ricorrente, veniva dichiarata la contumacia della CP_1
all'esito della stessa udienza, ritenuta la causa prettamente documentale, veniva fissata
[...]
udienza di discussione ex art. 281 sexies CPC al 23 gennaio '25 e disposto lo svolgimento della stessa a mezzo di trattazione scritta.
Ivi compariva per effetto di tempestivo deposito note scritte la sola ricorrente e – alla luce di ciò
- lo scrivente, formalmente ritiratosi in camera di consiglio, emetteva la presente sentenza (la cui stesura in calce al verbale equivale a lettura).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto un profilo fattuale, per comodità di chi legge e per completezza, si riporta proprio testualmente e letteralmente quanto assunto in punto da parte ricorrente / attrice, in particolare, così come esposto in atto introduttivo:
“ (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in (28066) Galliate (NO), Via Dott. Cesare Parma n. 53, ha affidato alla
(studio di consulenza del lavoro ed Pt_1 Parte_1 elaborazione dati) l'incarico avente ad oggetto il servizio di elaborazione e gestione delle buste paga per la propria azienda;
− e la sua socia accomandataria dott.ssa hanno accettato Parte_1 Parte_1 l'incarico e hanno prestato la propria professionalità in favore della Controparte_1 procedendo all'elaborazione dei cedolini paghe, all'elaborazione delle tredicesime, all'elaborazione delle certificazioni uniche, degli F24, delle nuove assunzioni, cessazioni, proroghe contrattuali, trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, distacchi, licenziamenti, fine contratti, all'elaborazione delle autoliquidazioni all'Inail, dell'elaborazione/invio modelli 770 e altre comunicazioni all'Inail (doc. 1);
− in seguito all'operato svolto, ha emesso le seguenti note pro forma Parte_1 pagina 3 di 7 (doc. 2):
• nota n. 225 del 22.3.2023, scaduta il 22.3.2023, per € 2.975,58 iva compresa
• nota n. 475 del 22.5.2023, scaduta il 22.5.2023, per € 1.711,66 iva compresa
• nota n. 656 del 27.7.2023, scaduta il 27.7.2023, per € 1.941,02 iva compresa
• nota n. 793 del 14.9.2023, scadente il 14.9.2023, per € 1.327,36 iva compresa
• nota n. 1018 del 16.11.2023, scadente il 16.11.2023, per € 1.427,40 iva compresa
• nota n. 79 del 19.1.2024, scadente il 19.1.2024, per € 1.649,44 iva compresa
• nota n. 452 del 19.4.2024, scadente il 19.4.2024, per € 2.499,17 iva compresa per un totale di € 13.531,63 (tredicimilacinquecentotrentuno/63)
− alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente l'inadempimento contrattuale della resistente la quale ha ricevuto le prestazioni da parte della Parte_1
e nulla ha corrisposto quale controprestazione;
− nonostante il lasso di tempo
[...] trascorso dalla loro emissione e le numerose richieste effettuate, anche per il tramite dei sottoscritti legali (doc. 3), le suddette note pro forma non sono mai state saldate sebbene l'operato di Parte_1
sia stato svolto diligentemente e neppure l'invio dell'invito a stipulare una
[...] convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ha sortito alcun effetto. …”.
Tutte le circostanze sopra descritte da parte ricorrente e sopra riportate (epurate da qualsiasi espressione valutativa), sono confermate dai riscontri documentali (docc. da 1 a 5, seppure il n° 4 consiste in precedente di merito riguardante caso del tutto analogo e che vede come parte la stessa ricorrente).
Infine e solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta operata dall'odierna parte convenuta – resistente di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il “contegno” della stessa parte convenuta / resistente, seppur a lei fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – l'invito a negoziazione (senza che tutto ciò
– come anzidetto - producesse praticamente reazione alcuna da parte della stessa odierna resistente…); se ciò non può essere un fatto, in assoluto e di per sé, dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di
Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione”
e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito (ex multis, Tribunale di
Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”). Ed ancora:
pagina 4 di 7 Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie CP_3 ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. (Tribunale di Pavia, sez. III, 24 febbraio 2022); e, forse “andando” ancora oltre: Trib. Milano 10 marzo 2023, n. 1899, per il quale “la contumacia di parte convenuta avvalora le ragioni di parte attrice, avendo la prima rinunciato a contestare le affermazioni avverse”. Orientamenti di merito e considerazioni tutte assolutamente condivisi dallo scrivente.
Si aggiunga poi che, come noto, “Il creditore che agisce per il pagamento (in questo caso, analogamente, per l'adempimento) ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca” (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione sezione seconda, Ordinanza n° 21512 /
2019); in altre parole, indiscusso ed indiscutibile è il principio per cui chi agisce per l'altrui mancato adempimento dovrà dimostrare il titolo su cui si fonda il diritto (e – come avvenuto nel caso de quo – il proprio adempimento), mentre toccherà (o, meglio, toccherebbe) all'altra parte (ossia al convenuto / resistente), anche per quello che comunque viene denominato principio di “vicinanza della prova”, il proprio adempimento (… fattispecie mai avvenuta…); ed allora, avendo l'attore provato il proprio titolo e il relativo diritto, le domande svolte dall'avv. devono trovare integrale CP_4
accoglimento.
Infine, ad ulteriore sostegno delle ragioni della è il precedente di merito (pure Parte_1
prodotto quale doc. 4) che vede l'allora giudice di merito accogliere le domande della stessa odierna ricorrente in un caso del tutto analogo (GDP NOVARA – sentenza 122 / 2022).
Alla luce delle considerazioni in fatto e diritto appena svolte, appare doveroso l'integrale accoglimento della attorea domanda, che appare fondata sia sotto il profilo dell'an debeatur (prove documentali, contegno della convenuta, applicazione del principio di “vicinanza della prova”…), sia sotto il profilo del quantum (anche in questo caso, la quantificazione appare ictu oculi coerente coi riscontri documentali e con le risultanze di causa di cui sopra, mentre – è appena il caso di rilevarlo – non vi è alcun elemento avverso che possa anche solo metterla in dubbio).
Proprio in merito all'ultimo argomento (e precipuamente in merito alla quantificazione in fatturazione / note pro forma di parte ricorrente), costante orientamento di Legittimità ha più volte pagina 5 di 7 affermato che la fattura, se proveniente da imprenditore che esercita un'attività commerciale e relativa all'attività di fornitura merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente la stessa attività), rappresenta , non solo idonea “prova scritta” sulla quale basare l'emissione di un decreto ingiuntivo (in tal senso ed ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 13 giugno 2006), ma si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova ma, al più, un mero indizio (in tal senso – ex multis – Cassazione Civile sent. n.
20690/2016). Nel caso de quo, comunque mancando ogni ipotetica contestazione, il valore delle scritture contabili di parte ricorrente va ben oltre il predetto valore indiziario…
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Per quanto riguarda le spese di lite, dato che la domanda attorea è da ritenersi accolta in pari misura rispetto a quella richiesta, la liquidazione andrà parametrata al petitum, con applicazione dello scaglione parametrico tra i 5.200,00= euro e i 26.000,00= euro;
ciò premesso, considerata anche un'attività processuale limitata (tra il resto, l'istruttoria ha visto la sola produzione di documenti e la richiesta in ricorso di mezzi istruttori poi ritenuti superflui), detta liquidazione verrà effettuata applicando i valori minimi, ovverosia in complessivi € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 264,00= in punto esposti (CUIR e diritti forfettizzati, con notifiche a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- Nel merito e in accoglimento delle domante di parte attrice / ricorrente, accertato e dichiarato l'inadempimento di in riferimento alle prestazioni commissionate alla Controparte_1
e dalla stessa rese, per l'effetto Parte_1 condanna la stessa al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € Controparte_1
13.531,63=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore della parte attrice, liquidando le stesse € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di pagina 6 di 7 studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed €
851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 264,00= in punto esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 23 gennaio '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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