Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini ConSIliere
Dott. Giacomo Rota ConSIliere
Riunita in camera di conSIlio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1312/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ) e CP_1 CodiceFiscale_1 [...]
(nato a [...] il 1°.09.1956, c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi per procura in atti (anche disgiuntamente) dagli Avv.ti
Massimiliano Spadaro e Maria Grazia Rabuazzo (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Margherita Cardillo (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellato
OGGETTO: simulazione contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 10.6.2021 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_2
Catania la germana ed il di lei coniuge onde – premesso che CP_1 Parte_1
addì 13.11.2020 aveva accettato con beneficio d'inventario l'eredità relitta dalla madre (deceduta in San Pietro Clarenza il 16.8.2018) cui erano stati Persona_1
aditi esse ed nonché il fratello , e che dall'inventario Pt_2 CP_1 CP_2
conseguentemente eretto fosse emerso che l'attivo dell'asse ereditario fosse integrato esclusivamente da un minuscolo vigneto di 90 mq (cui era stato attribuito dal cancelliere procedente un valore di stima di € 600,00) sussistendo, per converso, una passività per debiti iscritti nei ruoli esattoriali pari ad € 5.840,87 – sentir dichiarare, in simil guisa emergendo una chiara lesione dei suoi diritti di legittimaria, la simulazione relativa, in quanto nell'uno e nell'altro caso erano state in realtà perfezionate delle donazioni:
- dell'atto pubblico in notar dell'11.12.2003, Rep. 93550, con cui la de Per_2
cuius aveva apparentemente venduto ai convenuti appartamento in San Pietro
Clarenza, c.da Verbum Caro, via S. Sfera n. 5 (censito in Catasto Fabbricati al foglio 2, particella 276 sub. 3, cat. A/2, classe 1, vani 5, rendita € 233,18),
- dell'atto pubblico in notar del 30.01.2004, Rep. 25586, con cui la de Per_3
cuius aveva apparentemente stipulato con gli stessi convenuti contratto c.d. di mantenimento a termini del quale, a corrispettivo dell'attività di assistenza materiale e morale della sua vita natural durante, cui detti convenuti Per_1
apparentemente si obbligavano, la stessa loro trasferiva la nuda Per_1
proprietà della sua abitazione in San Pietro Clarenza, c.da Verbum Caro, via
Timpanaro n. 5 (censita in Catasto Fabbricati al foglio 2, particella 276 sub. 2, cat. A/2, classe 1, vani 5, rendita € 222,08).
Costituendosi in contraddittorio i coniugi e CP_1 Parte_1
negavano di aver mai perfezionato con la de cuius alcuna simulazione contrattuale. In ogni caso, eccepivano la prescrizione della domanda attorea per essere trascorsi ben più di dieci anni dai rogiti anzidetti alla data di notificazione della citazione.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla sua trattazione il primo giudice riteneva che la causa fosse già sufficientemente istruita documentalmente.
E, pertanto raccolte sollecitamente le conclusioni delle parti, posta la causa in decisione considerava:
- che infondata fosse “la tesi di parte convenuta secondo cui la mancata contestuale proposizione da parte dell'attrice dell'azione di riduzione le precluderebbe il riconoscimento dello status di erede legittimario che agisce a tutela dei propri diritti successori (e soprattutto, per la reintegrazione della propria quota di legittima lesa), con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo del regime probatorio (più attenuato) in tema di simulazione e della decorrenza della prescrizione dell'azione di accertamento della simulazione relativa”: infatti, secondo la più recente ed evoluta giurisprudenza di legittimità, “ciò che rileva ai fini della concessione delle agevolazioni probatorie, non è necessariamente l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione, quanto invece l'allegazione a giustificazione della domanda di simulazione della qualità di legittimario e della necessità di addivenire all'accertamento della effettiva natura degli atti simulati, onde garantire il rispetto della quota di legittima, la cui tutela è scuramente offerta dall'azione di riduzione che però non costituisce l'unico strumento che il legislatore accorda al legittimario in vista della tutela delle sue aspettative successorie. È necessario, quindi, che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. Infatti, in tale situazione la lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda (così Cass. n. 15510/2018; Cass. n.
8215/2013)”: e, ciò posto, che “non appare dubbio come l'azione esperita da fondi la propria causa petendi nell'asserita lesione della Parte_2
quota di legittima, a tutela della quale l'attrice si riserva di agire con azione di riduzione. Pertanto, appaiono integrati i presupposti per il riconoscimento in suo favore della veste di “terzo” ai fini dell'art. 1417 c.c.”,
- che per lo stesso motivo dovesse essere parimenti rigettata la sollevata eccezione di prescrizione, “atteso che il termine decennale decorre, nel caso di specie, dall'apertura della successione (avvenuta nel 2018) e non dal compimento dei singoli atti oggetto di contestazione, sicchè la prescrizione risulta essere stata tempestivamente interrotta dall'introduzione del presente giudizio”,
- che, sancito dunque che l'attrice non fosse assoggettata alle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., dovesse darsi atto che la stessa avesse CP_1
saputo fornire “indizi gravi, precisi e concordanti che possono assurgere a prova presuntiva del carattere simulato sia del contratto di compravendita che del contratto di vitalizio e della reale sottostante volontà delle parti di concludere delle donazioni. In particolare, quanto al primo, si rivelano a tal fine rilevanti le seguenti prove indiziarie fornite dall'attrice: a) l'alienazione è stata stipulata per atto pubblico alla presenza di due testimoni, requisito di forma, quest'ultimo, non richiesto dalla legge per la validità sostanziale della compravendita, bensì per l'atto di donazione ai sensi dell'art. 48 L. 89/1913;
b) non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita da parte degli acquirenti. Invero, anche a volere seguire la tesi dei convenuti sulla natura simulata del solo corrispettivo della compravendita e del reale ammontare del prezzo concordato dalle parti (ricostruzione, comunque, non suffragata da alcun elemento probatorio), ciò nondimeno non è stato dimostrato l'effettivo versamento del corrispettivo, essendo irrilevanti a tal fine sia le copie delle matrici degli assegni (che non dimostrano l'avvenuto accreditamento in favore della venditrice), sia la copia della distinta relativa ai predetti assegni, la quale non può assurgere a prova dell'avvenuto accredito delle somme ivi indicate in favore della , atteso Per_1
che, per un verso, dimostra solo l'addebito degli importi sul c/c n.
6250050635/72 del quale non si conosce l'intestatario (e quindi non dimostra che le somme provengano dalla provvista degli acquirenti); per altro verso, da tale estratto si evince che gli assegni siano stati emessi all'ordine della Per_1
ma non che siano stati consegnati alla stessa, atteso che sotto la dicitura (per vero, poco leggibile) “delega per il ritiro” reca la firma di Persona_1
seguita da quella dei coniugi , sicchè non è dimostrato che Persona_4
gli assegni siano stati effettivamente consegnati ed incassati dalla venditrice;
c) né, infine, appare conducente allo scopo di escludere il carattere simulato della compravendita la produzione del contratto di mutuo e le ricevute di pagamento delle quote di ammortamento, che nulla dimostrano se non che gli acquirenti hanno effettivamente ottenuto il trasferimento in proprio favore dell'immobile in questione, circostanza – questa – mai contestata. Alla luce delle superiori argomentazioni e dell'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui al fine di accertare il carattere simulato di un negozio sono elementi presuntivi utili “(…) le condizioni in cui il negozio fu stipulato, i rapporti esistenti tra le parti, l'irrisorietà del prezzo versato o la dichiarazione inserita nell'atto che il prezzo era stato già pagato” (Cass. Civ. 17/06/2021 n.
17390), appare, dunque, evidente che l'atto di compravendita posto in essere tra e la LI ed il genero – odierni convenuti – dissimuli un atto Persona_1
di donazione”,
- che, quanto poi a detto contratto di apparente vitalizio assistenziale, “l'attrice ha fornito importanti prove indiziarie sul carattere simulato di tale contratto, ossia: a) la forma in cui è stato concluso il contratto di vitalizio è l'atto pubblico innanzi alla presenza di due testimoni, forma non richiesta per il contratto atipico, quanto piuttosto per la donazione;
b) seppure la giurisprudenza escluda che il vitaliziante possa essere individuato in più di una persona, nella fattispecie concreta ne sono stati indicati due, ossia la LI ed il genero della de cuius. Di contro, i convenuti non hanno fornito alcuna prova circa l'effettivo contenuto delle prestazioni rese in favore della vitaliziata, che costituiscono il nucleo fondamentale del contratto di vitalizio assistenziale e che sono state individuate (sia pure a mero scopo esemplificativo) nel contratto in contestazione. Invero, non vi è prova che vi sia stata coabitazione con la , né che i convenuti abbiano fornito le Per_1
prestazioni relative al vitto, al vestiario e all'assistenza medica a cui si sono obbligati, non essendo a tal fine sufficienti le produzioni documentali che, tutt'al più, attestano l'assistenza episodica della vitaliziata da parte della LI”.
Tanto avendo ritenuto – e senza omettere di soggiungere che “Pur trattandosi di mera ritenuta conseguenza dell'accoglimento delle domande principali, connessa a future azioni, deve tuttavia escludersi che in questa sede alle statuizioni di accertamento della simulazione relativa degli atti di compravendita e di vitalizio di servizi consegua l'obbligo in capo ai coniugi di restituzione in Persona_4
favore della massa ereditaria degli immobili siti in San Pietro Clarenza, C.da
Verbum Caro, Via Sfera n. 5 e Via Timpanaro n.
5. Si tratta infatti pur sempre di validi trasferimenti a titolo gratuito, pur se eventualmente rilevanti ai fini della riduzione o della collazione. Analogamente, a tale ultimo proposito, deve essere dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda di parte attrice, tesa all'accertamento dell'obbligo di collazione in capo ad atteso che, nel caso di specie, CP_1
non è stata contestualmente proposta alcuna domanda di divisione e che, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione delle norme che disciplinano la collazione;
tale figura giuridica di natura endodivisionale non gode di una propria autonomia funzionale atteso che i coeredi intanto potranno chiedere reciprocamente la collazione delle donazioni ricevute in vita dal de cuius, per ricostruire la massa ereditaria, in quanto abbiano intenzione di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria” - con sentenza n. 3639/2023 del 12.9.2023 così pertanto statuiva finalmente, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Catania:”
P Q M
… a) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la simulazione relativa dell'atto di compravendita del 11.12.2003 (rogito in Notar
rep. 93550, racc. 28.030), giusta il quale la de cuius ha venduto Per_2 Persona_1
ad e l'immobile sito in San Pietro Clarenza, C.da CP_1 Parte_1
Verbum Caro, Via Sfera n. 5, in quanto dissimulante un atto di donazione;
b) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la simulazione relativa del contratto di vitalizio assistenziale del 30.01.2004 (stipulato per atto pubblico in
Notar rep. 25.586, racc. 8657) – con cui i convenuti si sono obbligati Per_3
all'assistenza in favore di a fronte della nuda proprietà dell'immobile Persona_1
sito in San Pietro Clarenza, C.da Verbum Caro, Via Timpanaro n. 5 – siccome dissimulante una donazione;
c) rigetta la domanda di condanna di e CP_1
a restituire i predetti immobili in favore della massa ereditaria;
d) Parte_1
dichiara inammissibile la domanda attorea di accertamento dell'obbligo di collazione in capo ad e) condanna e CP_1 CP_1 Parte_1
, in solido tra loro, alla refusione in favore di delle spese del
[...] Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in €. 5.261,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, ponendole in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato”.
§§§
Avverso tale sentenza i coniugi e interponevano, CP_1 Parte_1
con citazione tempestivamente notificata il 10.10.2023, appello articolato su un motivo principale e due motivi subordinati. Dunque deducendo, in via principale, che – limitandosi ad affermare che “affinché
l'erede possa avvantaggiarsi dello speciale regime probatorio che la legge riserva ai terzi non è necessaria la contestuale proposizione dell'azione di riduzione, bastando solamente la qualità di legittimario leso nella propria quota di legittima, sulla premessa della avvenuta lesione della quota di legittima, in maniera tale che la causa petendi diventi proprio la causa petendi dell'azione, insieme alla simulazione”
- il Tribunale avesse trascurato di considerare che il legittimario che agisca per far valere una sospetta simulazione in grado di incidere sui suoi interessi successori rimanga, comunque, onerato di premettere alla sua domanda di simulazione “il compimento dell'operazione, algebrica e meramente contabile, di addizione del valore netto dei beni relitti dell'asse con il valore delle donazioni stipulate in vita dall'ereditando, al fine di misurare, sulla base di questo valore numerico, il valore della quota di legittima;
indi, egli ha il diritto di chiedere che siano dichiarate inefficaci nei suoi confronti le eventuali disposizioni testamentarie e le donazioni che eccedano il valore della quota disponibile”. In altri termini, il legittimario che a tutela di tale sua qualità formuli domanda di simulazione deve “puntualizzare nella causa petendi non solo che egli è legittimario e quindi titolare di diritti impreteribili a tutela della quota di legittima, ma anche che il fenomeno simulatorio di cui si chiede l'accertamento è astrattamente idoneo a recare pregiudizio ai suoi diritti impreteribili. Questa dimostrazione deve avvenire con l'osservanza delle regole ordinarie di ammissibilità della prova, perché il regime probatorio agevolato può essere invocato solo quando il thema probandum è l'esistenza della simulazione e non l'antecedente logico dell'ammissione al regime probatorio agevolato. Con ciò, egli dovrà allegare, sotto forma di semplice operazione contabile, che l'esclusione, dalla massa di calcolo dell'art. 556 c.c., del cespite coinvolto nella simulazione è idonea a pregiudicare i suoi diritti impreteribili. Questi due fatti storici, oltre ovviamente al fatto storico “esistenza dell'atto simulato e della simulazione”, affermati nella causa petendi e costitutivi del diritto sostanziale azionato, devono essere provati in giudizio, e cospirano nel senso di trasformare il diritto fatto valere in giudizio con l'azione di simulazione, da “diritto a fare accertare la simulazione”,
a “diritto a fare accertare la simulazione in qualità di terzo rispetto al rapporto sostanziale”. Nel caso che ci occupa, parte attrice ha affermato unicamente di non avere ricevuto nulla in donazione dalla madre, e chiede di provare la simulazione degli atti di compravendita e di mantenimento stipulati dalla madre non dimostrando il pregiudizio subito al suo diritto successorio”.
Non potendosi, pertanto, riconoscere che la avesse nella specie Parte_2
agito a tutela dei suoi diritti di legittimaria – ed in vista del successivo esercizio di azione di riduzione – essi appellanti censuravano, inoltre, che fosse stata dal
Tribunale rigettata la loro eccezione di prescrizione decennale della domanda di simulazione contrattuale che la stessa aveva esclusivamente articolato. CP_1
In subordine – e dunque per il caso che fosse rimasto confermato quanto già ritenuto dal Tribunale in ordine alla possibilità per l'appellata di provare anche mediante prova testimoniale o per presunzioni la dedotta simulazione contrattuale – essi appellanti deducevano ulteriormente che le circostanze valorizzate dal primo giudice sul piano presuntivo non si appalesassero, affatto, né gravi né precise né concordanti.
Infatti:
- quanto all'atto pubblico di compravendita in notar dell'11.12.2003, “La Per_2
presenza di 2 testimoni non prova assolutamente che in realtà si voleva stipulare una donazione, in quanto, spesso accadeva (ancora accade) che i notai roganti si facessero assistere dai propri impiegati (che magari avevano redatto materialmente l'atto), in qualità di testimoni, e ciò avveniva più per prassi che per l'intento di integrare un requisito essenziale di forma dell'atto.
Se è vero che i testimoni non sono necessari nella compravendita è pur vero che non sono neppure vietati e niente impediva ai notai di utilizzarli.
Totalmente infondata e sbagliata è poi la valutazione sul pagamento del prezzo di vendita. Si è dimostrato, infatti, come il prezzo reale della vendita era stato stabilito dalle parti in € 75.000,00 e che l'importo sarebbe stato pagato con il ricavato del mutuo che i coniugi avrebbero acceso sulla casa. Infatti, in data 09.01.2004, pochi giorni dopo il rogito e la stipula del mutuo avvenuti in data
11.12.2003, i SI.ri e emettevano in favore di Parte_1 CP_1
8 assegni circolari per un importo complessivo di € 75.000,00, Persona_1
con ciò pagando per intero il prezzo pattuito e dissimulato nella compravendita (All.3). E' opportuno a questo punto spiegare perché all'epoca gli odierni convenuti hanno dovuto simulare il prezzo di acquisto per effettuare il rogito. Nell'anno 1974 la SI.ra aveva effettuato degli abusi edilizi Per_1
sull'immobile di via S. Sfera n. 5 oggetto della controversia, abusi che a seguito della L.47/85 potevano essere oggetto di sanatoria. La SI.ra Per_1
come sempre chiedeva l'aiuto della LI nella presentazione CP_1
della pratica di sanatoria al comune di S. P. Clarenza e il tecnico dell'epoca, per semplificazione, presentava la pratica a nome della LI (All.4). CP_1
Succedeva, quindi, che al momento della richiesta del mutuo per l'acquisto della casa, la banca datrice di mutuo si accorgeva che la richiesta in concessione era stata presentata a nome di altro soggetto diverso dalla proprietaria e si rifiutava di concedere il mutuo, temendo un pregiudizio alla commerciabilità futura del bene e quindi alla garanzia ipotecaria. A quel punto, il consulente finanziario proponeva di fare acquistare la casa ai SI.ri e per una cifra minore simulata e una volta acquistata far Pt_1 CP_1
stipulare il mutuo, in maniera tale che il mutuo lo avrebbe richiesto il proprietario che coincideva con il soggetto che aveva richiesto la sanatoria.
Ecco spiegato perché nell'atto di compravendita non si specifica che il prezzo era stato pagato con il ricavato del mutuo e soprattutto perché si dichiarava un valore minore, vicino a quello catastale. Questa affermazione trova conferma con la stipula del mutuo nella stessa giornata della compravendita, innanzi allo stesso notaio e con garanzia ipotecaria sull'immobile rogato, ma soprattutto con la dazione della somma di € 75.000,00 in favore della venditrice , da parte dei compratori, che elimina qualsiasi dubbio Persona_1
sulla natura onerosa del contratto, tenuto conto che il mutuo è stato sempre pagato dagli odierni appellanti, per come comprovato dalla produzione delle rate di ammortamento (All. 7)”,
- quanto, per converso, all'atto pubblico di vitalizio di servizi in notar del Per_3
30.01.2004, “L'utilizzo dell'atto pubblico per la sua stipula, secondo il G.I., è indice di simulazione. Tale ragionamento è privo di supporto logico-giuridico, infatti, il contratto di vitalizio di servizi, quando ha ad oggetto trasferimenti di diritti reali immobiliari, deve essere stipulato per atto pubblico, avente il contenuto proprio delle cessioni immobiliari, anche per quel che riguarda le dichiarazioni di conformità (catastale, energetica etc). Perciò totalmente errata la valutazione del Tribunale che lo ritiene un contratto atipico stipulabile senza le forme della compravendita, che invece sono necessarie per la trascrizione nei registri immobiliari. Sempre secondo il G.I., seppure la giurisprudenza escluda che il vitaliziante possa essere individuato in più di una persona, nella fattispecie concreta ne sono stati indicati due, ossia la LI ed il genero della de cuius. A prescindere dal fatto che il G.I. non ha indicato alcuna giurisprudenza contraria all'indicazione di 2 vitalizianti, si fa rilevare che per legge non esiste alcun divieto all'indicazione di 2 soggetti obbligati a compiere le prestazioni richieste dal contratto di mantenimento. Anzi nel caso di specie i SI.ri e si impegnano per loro e per i loro eredi o CP_1 Pt_1
aventi causa a prestare l'assistenza richiesta dalla SI.ra , di fatto Persona_1
rendendo ancora più gravosa la loro prestazione. Da questi 2 indizi e dal fatto che a suo dire non vi è prova delle prestazioni rese in favore di , Persona_1
il Giudice di prime cure ha riconosciuto e dichiarato simulato l'atto di mantenimento stipulato. Ma appare pure priva di qualunque fondamento l'affermazione del Giudice secondo il quale non vi è prova della coabitazione, in primo luogo perché tale affermazione è smentita documentalmente, infatti, nel contratto di vitalizio di servizi è ben indicata la residenza della SI.ra
, in via S. Sfera 5 San Pietro Clarenza, che coincide perfettamente Persona_1
con quella dei vitalizianti, e ma soprattutto perché la Pt_1 CP_1 coabitazione non è assolutamente un requisito per la validità di un contratto di mantenimento. Inoltre, totalmente incurante delle evidenze probatorie fornite è altresì l'affermazione del Giudicante secondo cui gli odierni appellanti non hanno provato le prestazioni assistenziali rese in favore della . Invero, Per_1
è stato prodotto il documento di consegna dei presidi respiratori in favore di
, ritirati da (All.6 A), modulo di scelta di terapia Persona_1 CP_1
domiciliare sottoscritto da insieme al modulo di responsabilità CP_1
(All. 6 B), un certificato di PS sottoscritto da (All.7), oltre a CP_1
numerosi certificati medici che testimoniano lo stato di salute della SI.ra
. Quindi, anche tenuto conto che la SInora è deceduta nel 2018, è Persona_1
evidente ed appare provato che, accanto alla madre vi sia sempre la LI
, che si è occupata, insieme al marito, dell'assistenza alla CP_1
madre”; e tutto ciò – si precisava - lo si faceva valere senza che in tal guisa si fosse voluto invertire l'onere probatorio, avendo infatti “il G.I. operato un'illegittima inversione dell'onere della prova, infatti, ha ritenuto di accogliere la domanda attorea sul principio che parte convenuta non ha provato i requisiti per la validità del contratto di mantenimento. In realtà,
l'onere della prova ex art. 2697 c.c. è sempre a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, non fa eccezione la prova della simulazione di un atto, che deve essere data da chi allega la simulazione. La regola dell'art. 2697 non conosce eccezioni in materia, non esistendo presunzioni di simulazione da vincere con la prova contraria circa la sincerità dell'atto. Nel nostro caso la SI.ra , oggi appellata, non prova in alcun modo la Parte_2
simulazione del contratto di mantenimento, nè la mancanza di alcuno dei suoi requisiti, limitandosi a mere illazioni, pertanto, è evidente che tale domanda doveva essere rigettata, anche in assenza di allegazioni di parte convenuta, che invece nel caso in esame sono state fornite”.
E per tutto quanto così riassunto essi coniugi e CP_1 Parte_1
concludevano chiedendo, infine, alla Corte adita di “riformare la sentenza n. 3639/2023 pubblicata in data 12.09.2023 ed emessa dal Tribunale di Catania a definizione del procedimento di cui al N.R.G. 7864/2021, e per l'effetto, in accoglimento di motivi di appello formulati, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) Dichiarare la prescrizione della SI.ra a far valere la simulazione in quanto sono passati più di 10 Parte_2
anni dalla stipula degli atti impugnati, per come meglio esposto in narrativa;
2)
Accertare e dichiarare la regolarità dell'atto di vendita del 11.12.2003 e dei pagamenti effettuati per il prezzo totale di € 75.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in S.P. Clarenza via Sfera n. 5 identificato al NCEU al F. 2, part. 276, sub 3 e per l'effetto; 3) Rigettare la domanda di simulazione avanzata da parte attrice dell'atto di vendita del 11.12.2003 relativo all'immobile di S.P. Clarenza via Sfera n.
5 identificato al NCEU al F. 2, part. 276, sub 2; 4) Accertare e dichiarare la regolarità dell'atto di vitalizio di servizi del 30.01.2004 dell'immobile sito in S.P.
Clarenza via Timpanaro n. 5 identificato al NCEU al F. 2, part. 276, sub 2 e per l'effetto; 5) Rigettare la domanda di simulazione dell'atto di vitalizio di servizi del
30.01.2004 avanzata da parte attrice sull'immobile di S.P. Clarenza via Timpanaro
n. 5 identificato al NCEU al F. 2, part. 276, sub 2; 6) Rigettare la domanda di collazione avanzata dalla SI.ra in quanto avanzata su beni Parte_2
immobili oggetto di trasferimento a carattere oneroso;
7) In subordine, nella denegata ipotesi che venisse dichiarata la simulazione degli atti di acquisto stipulati, imputare in favore di e di , in sede di divisione del CP_1 Parte_1
patrimonio ereditario, la quota di patrimonio disponibile della de cuius Persona_1
pari ad 1/3 dell'intero patrimonio, oltre alla quota spettante alla SI.ra CP_1
per la sua qualità di erede di e pari ad 1/3 della legittima (Si
[...] Persona_1
ponga ad esempio di assegnare ai 2 immobili un valore complessivo di € 150.000,00, la quota libera di € 50.000,00 resterà assegnata al SI. , non Parte_1
soggetto a collazione, la restante somma di € 100.000,00 dovrà essere imputata quanto ad € 33.333,00 alla SI.ra in virtù della sua quota di legittima CP_1
di 1/3). E pertanto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio contestava in ogni sua parte Parte_2
l'impugnazione della sorella e del cognato, chiedendo infine che fosse pertanto rigettata: in particolare obiettando – quanto al subordinato motivo dagli appellanti rivolto a sentir quantomeno escludere che anche detto contratto di vitalizio di servizi fosse stato oggetto di simulazione relativa – di aver “dato prova (si veda documentazione allegata alla memoria ex art. 183 c. 6° n. 2 c.p.c.) che la complessiva situazione patrimoniale della SInora era tale da poter disporre Per_1
di mezzi propri, per provvedere alle proprie eSIenze, così come poi è accaduto allorchè ammalatasi ebbe bisogno di assistenza, che non le è stata fornita dalla LI
e dal genero, in tal senso obbligatisi ed impegnatisi in seno all'atto, ma da una badante esterna, essendosi provveduto al pagamento di vitto, vestiario, medicine e assistenza con denaro della de cuius. Anche tale motivo di appello, di tutta evidenza, non merita dunque accoglimento”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Quanto gli appellanti hanno con la loro impugnazione ritenuto di poter far valere in via principale non appare dotato di pregio, ancorchè non sia in linea di principio smentibile l'affermazione che, nei casi di specie, il legittimario che agisca in giudizio non possa limitarsi ad allegare tale sua qualità ma debba pure far valere che “il fenomeno simulatorio di cui si chiede l'accertamento è astrattamente idoneo a recare pregiudizio ai suoi diritti impreteribili”. Ciò che in realtà – dà atto il collegio -
l'appellata non ha mancato di far valere: perché non si arguisce cosa ci fosse da aggiungere una volta documentato che il relictum fosse nella specie di segno negativo e che essa medesima non fosse stata beneficiaria, a sua volta, di alcuna CP_1
donazione a differenza (mediante la stipula dei contratti di cui si denunciava l'apparenza volta a dissimulare delle donazioni) della sorella.
Soltanto suggestivo può dunque dirsi l'assunto degli appellanti secondo cui l'attore che nei casi di specie intenda ottenere giudiziale declaratoria di simulazione contrattuale rimanga, in tutti i casi, onerato di procedere al sullodato “compimento dell'operazione, algebrica e meramente contabile, di addizione del valore netto dei beni relitti dell'asse con il valore delle donazioni stipulate in vita dall'ereditando, al fine di misurare, sulla base di questo valore numerico, il valore della quota di legittima”: a fortiori ove si consideri che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia - in passato bensì ispirato ad un certo rigore (si affermava, infatti, che “In materia di successione, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore”, così Cass. II 13310/2002) - è stato infine rivisitato a mente del più recente ed evoluto indirizzo interpretativo che sancisce che
“La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo piuttosto che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. II 17926/2020), ovvero che “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cass. II 18199/2020).
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Occorre così passare al vaglio dei due motivi di impugnazione articolati dagli appellanti in via subordinata.
Il primo dei quali non merita di essere atteso.
Ed invero.
Si può anche consentire con gli appellanti che, se non confortato da ulteriori elementi di giudizio, valenza non più che neutra (non essendo ciò imposto ma neppure vietato) vada attribuita al fatto che atto pubblico di compravendita venga rogato con l'assistenza di testimoni. Ribadito tuttavia che, secondo indirizzo stratificato e mai contraddetto della giurisprudenza di legittimità, “Qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento” (ex ceteris
Cass. II 12955/2014), deve pure consentirsi con il primo giudice che gli appellanti nessuna convincente prova abbiano saputo fornire a riscontro dell'assunto di aver regolarmente corrisposto il prezzo della compravendita che avrebbero, nell'occorso, stipulato con la non men che esattamente essendo stato, infatti, affermato che Per_1
tanto non venga ad essere dimostrato né dalla produzione delle summenzionate
“copie delle matrici degli assegni (che non dimostrano l'avvenuto accreditamento in favore della venditrice)” né, tampoco, dalla “copia della distinta relativa ai predetti assegni, la quale non può assurgere a prova dell'avvenuto accredito delle somme ivi indicate in favore della ” , e neanche dalla produzione “del contratto di mutuo Per_1
e delle ricevute di pagamento delle quote di ammortamento, che nulla dimostrano ..”. Tanto meritando di essere dunque ribadito, aggiunge la Corte che, di più, in atti vi è pure prova positiva del fatto che detto prezzo non sia stato realmente corrisposto: in allegato alla sua memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c.) l'odierna appellata ha, infatti, prodotto copia dell'estratto-conto relativo ai movimenti dal 1° dicembre
2003 a tutto il 2004 dell'unico conto corrente bancario al nome della de cuius (acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa con il n. CC0510000311), estratto- conto in cui non v'è traccia di accredito anche soltanto di taluno dei suddetti assegni circolari.
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A diverse conclusioni ritiene la Corte di dover pervenire quanto all'atto pubblico in notar del 30.01.2004, Rep. 25586. Per_3
Dacchè deve, in primo luogo, consentirsi con gli appellanti sia che privo di giuridico pregio sia l'assunto dal primo giudice teso ad accreditare che la giurisprudenza (di cui viene, probabilmente non per caso, omessa alcuna citazione) “escluda che il vitaliziante possa essere individuato in più di una persona”, sia poi che di assai modesta valenza presuntiva sia (non foss'altro perché il compendio oggetto di contratto a titolo oneroso di cui si accerti la simulazione relativa oggettiva viene, anche ove lo stesso contratto non si presti ad integrare una donazione per difetto della forma solenne imposta dall'art. 48 L.N., ad essere comunque assoggettato a riunione fittizia, ex art. 556 c.c., ancorchè non quale donatum ma quale relictum) la circostanza che anche l'atto pubblico in esame sia stato rogato con l'assistenza di testimoni.
Per il resto, il primo giudice riteneva (come s'è visto) decisivo (probabilmente – si può ipotizzare - sviato da quanto aveva un momento prima affermato in relazione all'apparente contratto di compravendita, riguardo al quale va tuttavia ribadito che a ribaltare sugli odierni appellanti l'onere probatorio è stata l'ermeneusi di cui è pure espressione detta Cass. II 12955/2014) il fatto che gli odierni appellanti non avessero
“fornito alcuna prova circa l'effettivo contenuto delle prestazioni rese in favore della vitaliziata, che costituiscono il nucleo fondamentale del contratto di vitalizio assistenziale e che sono state individuate (sia pure a mero scopo esemplificativo) nel contratto in contestazione”, essendo – si precisava – soprattutto mancata la prova che
“vi sia stata coabitazione con la ” e che a questa fossero state fornite “le Per_1
prestazioni relative al vitto, al vestiario e all'assistenza medica a cui si sono obbligati, non essendo a tal fine sufficienti le produzioni documentali che, tutt'al più, attestano l'assistenza episodica della vitaliziata da parte della LI”: con ciò tuttavia – come non a torto obiettato dagli appellanti – dando luogo ad una inammissibile inversione dell'onere della prova della reale sussistenza della simulazione contrattuale allegata e denunciata, in verità, non certo dagli stessi appellanti ma dalla loro controparte.
Né – mette a questo punto conto di precisare – inversione del genere potrebbe ritenersi giustificata dalla considerazione che is qui agit sia nei casi di specie gravato dall'onere di fornire prova negativa di fatti e circostanze (ovvero ed in concreto – avuto riguardo al caso a mani – di provare che la de cuius non abbia, a partire dalla stipula del rogito in esame e sua vita natural durante, ricevuto dalla LI e dal genero le prestazioni assistenziali anzidette): secondo esegesi avvalorata da una giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte, infatti, “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (ex ceteris Cass. III 384/2007); insegnamento che, applicato alla vicenda che ne occupa, vale quanto dire che spettava all'appellata – senza che poi appaia lecito asserire che tanto potesse dar luogo ad onus probandi poco meno che diabolico – provare che la madre non abbia ricevuto, a suo dire, l'assistenza materiale e morale che gli odierni appellanti si obbligavano ad assicurarle mercè il vagliato rogito. Ed in realtà, di tanto evidentemente consapevole – pare di dover soggiungere conclusivamente sul punto – essa ha pure addotto e documentato che la de cuius godesse, a Parte_2
partire dal gennaio del 1995, di pensione di invalidità mensilmente pari a netti €
940,00 circa: circostanza, tuttavia, da sé sola assai poco SInificativa sul piano presuntivo (anche in ragione dell'entità della somma) e cui ben altro rilievo probatorio avrebbe, per converso, potuto e dovuto attribuirsi ove la predetta si fosse al contempo curata di provare (ciò che avrebbe potuto – si ritiene - fare agevolmente) che la sia stata, tostocchè le sue condizioni di salute si deterioravano, assistita Per_1
“da una badante esterna” e che a compensare questa medesima si provvedeva “con denaro della de cuius”.
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Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello interposto in atti dai coniugi e deve essere infine rigettata, in riforma della CP_1 Parte_1
sentenza impugnata, la domanda di accertamento di simulazione relativa oggettiva dell'atto pubblico in notar del 30.01.2004, Rep. 25586, già formulata altresì – Per_3
con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado – da . Parte_2
Ed in ragione della soccombenza reciproca che così infine si registra (pure secondo il finale arresto di Cass.SS.UU. 32061/2022 si ha, infatti, soccombenza reciproca - oltre che nei casi “di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti” – anche in quelli di “parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”) le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per intero tra le parti.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3639/2023 del 12.9.2023 proposto, con citazione del
10.10.2023, dai coniugi e nei confronti di CP_1 Parte_1 Pt_2
- così provvede:
[...] - in parziale accoglimento dell'appello rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di accertamento di simulazione dell'atto pubblico in notar del 30.01.2004, Rep. 25586, già formulata altresì da Per_3 Pt_2
con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado,
[...]
- rigetta nel resto,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di conSIlio del 17.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)