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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3695/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio – scioglimento
del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MARSELLA ERMINIO come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/07/2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Maruggio (TA) in data 19/02/2016 con , che dalla Controparte_1
loro unione era nato il figlio il 23.04.2016 e che il Tribunale di Taranto aveva Per_1
omologato la loro separazione con decreto n .10826/2019 del 07.11.2019, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
La ricorrente, inoltre, dava atto del totale disinteresse del nei confronti del figlio CP_1
minore sia in termini economici che nell'esercizio del diritto di visita e chiedeva che fossero modificate le condizioni della separazione e, in particolare, che fosse disposto l'affido esclusivo del figlio in suo favore e che venisse aumentato l'importo dell'assegno che avrebbe dovuto versare a titolo di concorso al suo mantenimento, nella CP_1
misura complessiva di euro 350,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Nominato il Giudice istruttore, adottati i provvedimenti provvisori con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 05.03.2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ciò premesso, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione n. 10826/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in data 07.11.2019.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della
2 separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Passando all'esame del merito, è opportuno rilevare che la deroga al principio generale dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., deve ritenersi giustificata solo allorquando essa corrisponda al perseguimento del superiore interesse del minore da valutarsi non in termini meramente astratti e ipotetici, bensì avuto riguardo di un interesse specifico e concreto.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere ispirata da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione civile sez. I, 01/08/2023, n.23333; in senso
conforme Cassazione civile sez. I, 03/01/2017, n.27; a tal proposito la Suprema Corte
ha recentemente statuito che tale scelta, comportando l'esercizio esclusivo da parte di un solo genitore della responsabilità genitoriale sui figli, eccezion fatta per le decisioni di maggiore interesse per il minore che continuano ad essere assunte di comune accordo anche da entrambe i genitori, deve altresì essere sorretta non solo dalla verifica sulla idoneità ad assolvere il ruolo genitoriale, ma anche e soprattutto dalla valutazione delle conseguenze che la scelta del regime di affidamento produrrà nel breve e nel lungo periodo sulla vita dei figli (Cass., civ. sez. I, ord. n. 21425 del 6.07.2022).
3 Facendo applicazione dei principi esposti, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo di alla madre, confermando con riguardo al diritto Per_1
di visita del alle condizioni stabilite in sede di separazione confluite nel decreto CP_1
di omologa n. 10826/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in data 07.11.2019.
Infatti, il disinteresse mostrato dal per l'effettivo esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale assunto dallo stesso,
rimasto contumace nel giudizio, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale ed è tale da poter giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla , Pt_1
eccezion fatta che per le scelte più importanti relative alla salute, alla istruzione, alla educazione del figlio minore che continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambe i genitori.
Dalle dichiarazioni rese dai teste escussi e in data Testimone_1 Testimone_2
27.11.2024 è emersa infatti la totale incuranza del rispetto ai bisogni materiali e CP_1
di assistenza del piccolo , rispetto alle cui esigenze pare aver sempre e solo Per_1
provveduto la anche grazie all'aiuto economico ed il supporto fornito dai propri Pt_1
familiari.
Con riguardo al diritto di mantenimento, tenuto conto delle capacità patrimoniali delle parti nonché delle esigenze di vita e relazionali del piccolo , appare congruo Per_1
confermare l'importo dell'assegno periodico che dovrà corrispondere alla CP_1
, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, nella misura di euro 300,00, Pt_1
oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie così come regolamentate dal protocollo in vigore presso il Tribunale.
A tal proposito è opportuno inoltre osservare che il convenuto, rimanendo contumace,
4 nulla ha inteso dedurre in ordine alle avverse istanze.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 12/07/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/02/2016 nel Comune
di Maruggio (TA) da , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...], trascritto negli Controparte_1
atti dello stato civile del Comune di Maruggio, dell'anno 2016, parte I, numero 1;
2. AFFIDA il figlio minore nato in [...] il [...], in Persona_2
via esclusiva alla madre, confermando il diritto di visita del padre secondo le statuizioni concordate in sede di separazione e confluite nel decreto di omologa n. 10826/2019
emesso dal Tribunale di Taranto in data 07.11.2019.;
3. PONE a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di CP_1 Pt_1
concorso al mantenimento del figlio minore , l'assegno periodico mensile di euro Per_1
300,00, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie;
4. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
5 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3695/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio – scioglimento
del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MARSELLA ERMINIO come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/07/2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Maruggio (TA) in data 19/02/2016 con , che dalla Controparte_1
loro unione era nato il figlio il 23.04.2016 e che il Tribunale di Taranto aveva Per_1
omologato la loro separazione con decreto n .10826/2019 del 07.11.2019, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
La ricorrente, inoltre, dava atto del totale disinteresse del nei confronti del figlio CP_1
minore sia in termini economici che nell'esercizio del diritto di visita e chiedeva che fossero modificate le condizioni della separazione e, in particolare, che fosse disposto l'affido esclusivo del figlio in suo favore e che venisse aumentato l'importo dell'assegno che avrebbe dovuto versare a titolo di concorso al suo mantenimento, nella CP_1
misura complessiva di euro 350,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Nominato il Giudice istruttore, adottati i provvedimenti provvisori con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 05.03.2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ciò premesso, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione n. 10826/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in data 07.11.2019.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della
2 separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Passando all'esame del merito, è opportuno rilevare che la deroga al principio generale dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., deve ritenersi giustificata solo allorquando essa corrisponda al perseguimento del superiore interesse del minore da valutarsi non in termini meramente astratti e ipotetici, bensì avuto riguardo di un interesse specifico e concreto.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere ispirata da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione civile sez. I, 01/08/2023, n.23333; in senso
conforme Cassazione civile sez. I, 03/01/2017, n.27; a tal proposito la Suprema Corte
ha recentemente statuito che tale scelta, comportando l'esercizio esclusivo da parte di un solo genitore della responsabilità genitoriale sui figli, eccezion fatta per le decisioni di maggiore interesse per il minore che continuano ad essere assunte di comune accordo anche da entrambe i genitori, deve altresì essere sorretta non solo dalla verifica sulla idoneità ad assolvere il ruolo genitoriale, ma anche e soprattutto dalla valutazione delle conseguenze che la scelta del regime di affidamento produrrà nel breve e nel lungo periodo sulla vita dei figli (Cass., civ. sez. I, ord. n. 21425 del 6.07.2022).
3 Facendo applicazione dei principi esposti, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo di alla madre, confermando con riguardo al diritto Per_1
di visita del alle condizioni stabilite in sede di separazione confluite nel decreto CP_1
di omologa n. 10826/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in data 07.11.2019.
Infatti, il disinteresse mostrato dal per l'effettivo esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale assunto dallo stesso,
rimasto contumace nel giudizio, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale ed è tale da poter giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla , Pt_1
eccezion fatta che per le scelte più importanti relative alla salute, alla istruzione, alla educazione del figlio minore che continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambe i genitori.
Dalle dichiarazioni rese dai teste escussi e in data Testimone_1 Testimone_2
27.11.2024 è emersa infatti la totale incuranza del rispetto ai bisogni materiali e CP_1
di assistenza del piccolo , rispetto alle cui esigenze pare aver sempre e solo Per_1
provveduto la anche grazie all'aiuto economico ed il supporto fornito dai propri Pt_1
familiari.
Con riguardo al diritto di mantenimento, tenuto conto delle capacità patrimoniali delle parti nonché delle esigenze di vita e relazionali del piccolo , appare congruo Per_1
confermare l'importo dell'assegno periodico che dovrà corrispondere alla CP_1
, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, nella misura di euro 300,00, Pt_1
oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie così come regolamentate dal protocollo in vigore presso il Tribunale.
A tal proposito è opportuno inoltre osservare che il convenuto, rimanendo contumace,
4 nulla ha inteso dedurre in ordine alle avverse istanze.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 12/07/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/02/2016 nel Comune
di Maruggio (TA) da , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...], trascritto negli Controparte_1
atti dello stato civile del Comune di Maruggio, dell'anno 2016, parte I, numero 1;
2. AFFIDA il figlio minore nato in [...] il [...], in Persona_2
via esclusiva alla madre, confermando il diritto di visita del padre secondo le statuizioni concordate in sede di separazione e confluite nel decreto di omologa n. 10826/2019
emesso dal Tribunale di Taranto in data 07.11.2019.;
3. PONE a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di CP_1 Pt_1
concorso al mantenimento del figlio minore , l'assegno periodico mensile di euro Per_1
300,00, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie;
4. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
5 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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