Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
In relazione ad impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, ove l'incolpato - sul presupposto di una inestricabile interdipendenza tra i fatti per i quali è stato prosciolto e quelli per i quali il giudice disciplinare ha pronunciato la sua condanna - denunzi la contraddittorietà della motivazione per non avere la stessa valutato unitariamente, in tutti i profili, i comportamenti oggetto degli addebiti, è affetto da irrimediabile lacunosità il ricorso per cassazione dal quale non sia consentito evincere il tenore complessivo del capo di incolpazione originario, difettando in tal caso quella "esposizione sommaria dei fatti di causa" che, ai sensi dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., deve, imprescindibilmente, ed a pena di inammissibilità, essere compresa nel contenuto del ricorso introduttivo.
Commentario • 1
- 1. Consiglio Nazionale Forense, procedimento, natura di sentenza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2005, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA DO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato PANNAIN REMO, rappresentato e difeso dall'avvocato FOGLIA MANZILLO FABIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO IL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO, CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE;
- intimati -
avverso la decisione n. 194/04 del Consiglio nazionale forense, depositata il 01/09/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/05 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato IO FOGLIA MANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELLI PRISCOLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio nazionale forense, con la decisione del 28 febbraio - 1 settembre 2004, di cui in epigrafe, rigettando l'impugnazione prodotta dall'Avv. Orlando NA avverso un provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino in data 14 dicembre 2001, e tale provvedimento integralmente confermando, ha sanzionato l'irrogazione al summenzionato Avv. NA della misura disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi nella di lui riscontrata responsabilità in ordine ai fatti oggetto delle quattro seguenti incolpazioni:
a) per aver inviato al sig. TA, a seguito di revoca del mandato, cinque parcelle per un importo di vecchie lire a partire da 4.965.430 a lire 66.895.094;
b) per avere adoperato e sottoscritto nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. nel proc. n. 35 72/96 RGNR a carico di ES IO, frasi ed apprezzamenti gratuiti ed offensivi del decoro e della dignità professionale del magistrato inquirente, accusandolo di viltà, indolenza e comunque di grave mancanza di professionalità;
c) per avere offeso, con la memoria difensiva, l'onore e il prestigio del CO.A. di Aosta, a seguito della citazione per rispondere di addebiti disciplinari nel giudizio promosso a suo carico, affermando che il Consiglio era venuto meno al dovere di imparzialità e di verità, conservando dossier sui singoli iscritti da usare al momento ritenuto opportuno e ancora di usare poteri disciplinari per scopi estranei agli interessi collettivi di categoria, e cioè per impedire la libertà di espressione e le attività associative costituzionalmente garantite, ed infine la seguente frase quello che appare grave nella presente vicenda è soprattutto la palese strumentalizzazione del potere disciplinare effettuata per colpire politicamente chi non la pensa allo stesso modo;
d) per avere, con l'istanza di ricusazione, offeso l'onore e il decoro dell'Avv. Piergiorgio Martinet, presidente del CO.A. di Aosta, alludendo di avere interesse alla causa, con chiaro intento intimidatorio, per scopi elettorali onde eliminare un concorrente;
le offese, poi, venivano estese agli altri componenti del Consiglio. Il Consiglio nazionale forense ha basato la pronuncia resa sulle considerazioni di seguito, testualmente, riportate. "l'avv. NA ha, innanzi tutto, svolto una articolata descrizione sugli aspri contrasti venutisi a creare negli ultimi anni con il Consiglio dell'Ordine di Aosta, contrasti culminati nel luglio del 1999 con l'invio allo stesso avv. NA da parte del Consiglio di un atto di citazione contenente una lunga serie di addebiti di carattere disciplinare cui vanno aggiunti gli esposti presentati dai sig.ri DE LL, AN e TA.
Fatta questa breve premessa, occorre precisare, trattandosi di circostanze rilevanti ai fini della presente decisione, la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati che hanno portato all'incolpazione, riportati nella decisione e negli esposti e confermati, poi, in sede istruttoria.
L'avv. NA, dal canto suo, ha sempre contestato gli addebiti ed ha precisato che non aveva alcuna intenzione di offendere i componenti del Consiglio;
ha aggiunto che le frasi scaturirono da un contesto di profonda tensione esistente all'interno dell'ambiente forense durante e dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio e che il CO.A. di Torino ha preferito attenersi all'oggettività dei dati documentali, senza accertare tuttavia, in alcun modo, le ragioni ed il contesto in cui le frasi vennero profferite, assolvendolo, da un lato, contraddittoriamente dall'accusa di pubblicità personale e condannandolo, dall'altro, per i capi a) e b) del procedimento n. 1/2001 (frasi offensive dell'onore e del prestigio dei componenti del Consiglio).
Per quanto riguarda il procedimento n. 71/99, l'Avv. NA deduce che il CO.A. di Torino si è limitato semplicisticamente a rilevare la sua responsabilità in assenza di riscontro negli atti difensivi. Nel merito, questo Consiglio, rileva che il professionista nell'espletamento della sua attività può manifestare la massima fermezza tanto negli scritti, quanto negli interventi orali, pur sempre, però, nella rigorosa osservanza della norma deontologica della lealtà e probità, che si traduce in comportamenti improntati a prudenza, moderazione, correttezza. Il professionista pertanto che ricorre a frasi ingiuriose in procedimenti giudiziari, viola il dovere deontologico di moderazione nelle proprie reazioni. Il giudice disciplinare è legittimato a valutare e a pronunciarsi circa la correttezza deontologica del comportamento del professionista anche nell'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso in esame, ritiene il Consiglio Nazionale Forense che le frasi utilizzate esulano dal corretto esercizio del diritto di difesa non essendo funzionali alla tutela del diritto rivendicato. La sanzione comminata dalla decisione impugnata è quindi proporzionata ed adeguata alla valutazione complessiva del comportamento dell'avv. NA e alla reiterata violazione dei principi di lealtà, dignità e correttezza. Nè sono state addotte ragioni in grado di attenuare la misura della sanzione che, ove si fosse attestata sulla soglia della censura, sarebbe stata inadeguata per difetto.
L'Avv. Orlando NA ricorre, con sei articolati motivi, per la cassazione della decisione dianzi citata, notificatagli il 23 settembre 2004, e chiede, incidentalmente, la sospensione dell'esecuzione della sanzione come sopra inflittagli. Il ricorso è stato notificato il 19 ottobre 2004 al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino, il quale si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede (ed altresì, inutiliter, nella stessa data, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nonché, il 21 ottobre 2004, al Consiglio nazionale forense, senza che nessuno di tali tre intimati si sia costituito nella presente sede).
Il ricorso è stato notificato, infine, sempre il 19 ottobre 2004, al Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Consiglio nazionale forense, in quanto giudice che ha reso la decisione qui impugnata, non ha titolo a partecipare a questa fase processuale di legittimità, istituita per chiedere la cassazione di detta decisione.
2) Il pubblico ministero è rappresentato nel presente stadio del processo dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, e, di conseguenza, vanno tenute per prive di ragion d'essere le vocationes in ius del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, i quali, fra l'altro, non hanno avuto, e non avrebbero potuto avere, alcun ruolo nel giudizio svoltosi dinanzi al Consiglio nazionale forense.
3) Il ricorso si rivela formalmente privo di quella "esposizione sommaria dei fatti della causa" che, a mente dell'art. 366, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., avrebbe dovuto, imprescindibilmente, ed a pena di inammissibilità, essere compresa nel relativo contenuto. Una ricostruzione sufficientemente completa delle vicende processuali e, addirittura, una individuazione precisa del complesso dei fatti oggetto delle incolpazioni delle quali il ricorrente è stato chiamato a rispondere dinanzi al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino e di quelle per le quali la decisione impugnata ha dichiarato la sua responsabilità, d'altronde, non risultano desumibili dalle, fin troppo articolate, e non è dato comprendere quanto conferenti, deduzioni sviluppate nei diversi motivi di gravame: in proposito, va puntualizzato che l'assenza nel ricorso di elementi che consentano di accertare quale sia stato il tenore complessivo del capo di incolpazione originario è, di per sè sola, sufficiente a determinare una irrimediabile lacunosità dell'atto, perché in questo vengono dedotte la sussistenza di una inestricabile interdipendenza tra i fatti per i quali il ricorrente è stato prosciolto e quelli per i quali il giudice disciplinare ha pronunciato la sua condanna e, quindi, la correlata e conseguente contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata per non avere la stessa valutato unitariamente, in tutti i loro profili, i comportamenti oggetto degli addebiti.
Nel contesto dato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4) La pronuncia di inammissibilità del ricorso assorbe, travolgendola, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare in discorso.
5) Nè il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino, ne' il Consiglio nazionale forense hanno svolto attività difensiva in questa sede, e, pertanto, non si deve provvedere su loro spese. 6) Il pubblico ministero non può essere destinatario di pronuncia sulle spese (cfr., in terminis, ex aliis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 5165 del 12.3.2004).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005