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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13057/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13057/2020 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto responsabilità dell'appaltatore promossa da
(C.F. P.I.: ), con sede in Monno (BS), Via Parte_1 P.IVA_1
Tonale, 10, in persona del legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Guido Volpi del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia
(BS), Via Aldo Moro, n. 34,
PARTE ATTRICE
contro
(P. IVA CF , con sede in Milano (MI), Via Del Gonfalone n.3, in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore.
contumace
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di appalto.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attore: come in atto di citazione ed in note conclusive
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2020, , Parte_3
premesso di aver stipulato con la convenuta contratto d'appalto avente ad oggetto la CP_1
ristrutturazione del proprio immobile sito in Vezza d'Oglio, domandava il risarcimento dei danni cagionati dalla convenuta al proprio edificio nel corso dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
A sostegno di tali pretese la società attrice deduceva che:
era proprietaria di un immobile sito in Vezza d'Oglio in via Dante Alighieri, n.15; le odierne Pt_1
parti processuali avevano stipulato contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile; nel corso dell'esecuzione del contratto venivano danneggiati i serramenti ed il parquet posato in edificio;
parte attrice si rivolgeva alla società SR di Niardo per la riparazione dei predetti danni;
le opere di ripristino venivano quantificate in € 53.520,00; detto preventivo veniva inoltrato dall'attore alla convenuta a mezzo e-mail 17.06.2017; con raccomandata del 28.09.2019 parte attrice
Contr intimava alla convenuta di provvedere al risarcimento dei danni;
rimaneva inerte;
successivamente l'attrice contattava l'assicurazione della convenuta ( , nella persona Controparte_2
del liquidatore incaricato, istruendolo sui fatti oggetto di sinistro;
con pec del 15.06.2020 l'attrice invitava TT SS.ni alla stipula di convenzione negoziale assistita;
tale tentativo rimaneva privo di riscontro.
Tanto premesso, la società attrice, rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Alla prima udienza il giudice, verificata la regolarità della notificazione dichiarava la contumacia della società convenuta e assegnava alle parti termini ex art 183 VI comma cpc.
Alla successiva udienza il giudice ammetteva le prove per interpello e per testi, delegando il GOP per l'assunzione.
All'esito dell'istruttoria orale il GOP rimetteva il fascicolo al Giudice Istruttore.
pagina 2 di 7 Alla successiva udienza il giudice accoglieva l'istanza di esibizione della perizia redatta dall'ing.
formulata dall'attore nei confronti di Per_1 Controparte_3
Alla successiva udienza il giudice, rilevato che la causa era matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc.
Alla successiva udienza il giudice rilevava la necessità di riaprire l'istruttoria orale per sentire i testi regolarmente citati, ma non comparsi.
All'udienza del 26.11.2025 il giudice, all'esito dell'istruttoria orale ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni.
MOTIVI
Preliminarmente bisogna osservare che come parte attrice e parte convenuta abbiano stipulato contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di Vezza d'Oglio. Il contratto aveva ad oggetto, fra l'altro, la prestazione di montaggio e smontaggio dei ponteggi, strumentale all'esecuzione die lavori. Ciò risulta evidente dal comportamento delle parti successivo alla denuncia del danno asserito dall'attore (doc. 4 e 5), nonché della perizia effettuata dall'Ing. per Persona_2 [...]
(doc. prodotto al 11.15.2023), la quale dà atto dell'esistenza del contratto di appalto fra le CP_3
parti.
Per tali motivi risulta provata l'esistenza del titolo giustificativo della domanda formulata dall'attrice.
Qualificazione della domanda
Contr Parte attrice, nel presente giudizio, chiede che venga condannata al risarcimento dei danni cagionati nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. In particolare, tali danni,
riguarderebbero i serramenti ed il parquet posato nell'edificio, come meglio quantificati nel doc. 3
dell'atto di citazione. Il tutto per l'importo complessivo di € 53.520,00.
La richiesta attorea deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'appaltatore ex art. 1668 cc.
Tale domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 3 di 7 Sull'an
Parte attrice ha correttamente allegato la presenza di danni presso il proprio immobile sito in Vezza
d'Oglio. Ciò risulta palese sia dalle fotografie prodotte con l'atto di citazione (doc. 2) e con la memoria n 2 (docc. 1-8); sia dalla perizia dell'ing. . In particolare, di questa rilevano le pagg.
6-9 che Per_1
descrivono e documentano i danni all'immobile con relativa documentazione fotografica, nonché gli interventi necessari per il ripristino. Del resto, la perizia prodotta da parte attrice deve reputarsi pienamente attendibile posto che è stata redatta da un soggetto terzo rispetto al presente giudizio
(l' ) per conto di una società assicuratrice, pure, estranea al presente giudizio. A Persona_3
contrario non sono sufficientemente documentati gli altri danni portati dal preventivo di cui doc. 3,
posto che le dichiarazioni del teste appaiono generiche con riguardo agli specifici danni subiti Tes_1
dall'immobile dell'attrice.
Per tali motivi va dichiarata l'esistenza dei danni sui serramenti delle porte finestre come identificati nella perizia dell'ing. . Per_1
Sul nesso di causalità
Contr Anzitutto risulta ampiamente dimostrata la responsabilità di rispetto ai danni lamentati dall'attore.
Ciò risulta dalle dichiarazioni rese a suo tempo dal capo cantiere (doc. 9). In tale Parte_4
documento questi riconosceva di aver provocato dei danni ai serramenti ed al parquet in seguito al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi. Invero, tali dichiarazioni vengono meglio specificate nel corso dell'istruttoria orale. In tale sede il assumeva la responsabilità dei danni mostrati dalle Tes_1
fotografie prodotte con memoria n.2 di parte attrice.
Invero, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste posto che questi era dipendente della società convenuta e che attualmente lavora presso altra società di montaggio dei ponteggi. A ciò si aggiunga che le sue dichiarazioni sono coerenti con i documenti probatori prodotti e, le sue dichiarazioni, appaiono prive di contraddizioni.
pagina 4 di 7 Per tali motivi risulta dimostrato che i vizi lamentati dall'attore siano conseguenza immediata e diretta dell'azione colposa degli operari di V&S.
Sul quantum
Parte attrice produce un preventivo per il ripristino dello status quo ante al danneggiamento ad opera della società SR, per il valore di complessivi € 53.520,00 (doc. 3). Tuttavia, detta liquidazione non trova conferma nella perizia dell'ing. . Per_1
La perizia prodotta da parte attrice quantifica i danni subiti dalla in € 19.520,00. Pt_1
La differenza di importi fra il preventivo (doc. 3) e la perizia deriva dalla quantificazione dei danni effettivamente riscontrati da parte del perito, applicando i medesimi costi unitari presenti nel preventivo.
Del resto, la perizia risulta più aderente al dato concreto posto che, a differenza del preventivo,
quantifica il risarcimento sulla base dei danni effettivamente esistenti al momento del sopralluogo e riscontrati dal perito.
Per tali motivi il danno oggetto di controversia viene liquidato in € 19.520,00.
In definitiva parte convenuta dovrà essere condannata a pagare nei confronti dell'attrice la somma di €
19.520,00 a titolo di risarcimento del danno.
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
Con riguardo alle spese processuali non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Parte convenuta deve essere condannata a rifondere parte attrice le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum ed in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase decisoria per la quale si applicano i parametri minimi, attesa la natura della decisione ex art 281 sexies cpc e la contumacia.
Responsabilità aggravata pagina 5 di 7 Deve essere rigettata la domanda di responsabilità aggravata proposta dall'attrice.
Anzitutto si osserva come già il dato letterale dell'art. 96 cpc è sufficiente ad escludere la responsabilità
aggravata. Di fatti questi richiede che la parte abbia “agito o resistito”. Tali comportamenti processuali necessitano rispettivamente nell'instaurazione del processo, ovvero nella costituzione in giudizio.
Tuttavia, tali comportamenti sono incompatibili con la decisione della parte di non costituirsi in giudizio.
Tanto è sufficiente a rigettare la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata.
A ciò si aggiunga che parte attrice con note conclusive depositate il 29.04.2024, chiede che la Pt_1
convenuta sia condannata a risarcire ad i danni derivanti da responsabilità aggravata ex art 96 Pt_1
c.p.c. posto che la convenuta non si sarebbe presentata al tentativo di negoziazione assistita contravvenendo all'avvertimento ex art. 4 Legge n. 162/2014 per cui “mancata risposta all'invito entro
trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del
giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del
codice di procedura civile.
Rileva questo giudice che la norma sopra riportata non si esprime in termini imperativi di causa-effetto,
demandando al giudice la valutazione sull'esistenza di responsabilità aggravata. Di fatti, la mancata risposta costituisce solo un indice sintomatico apprezzabile dal giudice ai fini di condannare al risarcimento.
A ciò si aggiunga che l'art. 4 della Legge n. 162/2014 ha quale ratio la tutela “bene della giustizia”
quale bene limitato, valorizzando così il ruolo deflattivo della negoziazione assistita.
Di fatti, la mancata risposta all'invito a negoziare per poi costituirsi nel giudizio di merito comporta un aggravio in capo all'amministrazione della giustizia, di tal che il legislatore ha previsto che la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita costituisca indice del dolo/colpa in capo al soccombente.
pagina 6 di 7 Tuttavia, quanto descritto non riguarda il caso di specie, non potendosi identificare alcun dolo/colpa nell'attività di parte convenuta. Di fatti, l'attrice non allega elementi ulteriori che possano essere valutati congiuntamente al merco comportamento extra-processuale (di per sé insufficiente).
In virtù delle ragioni esposte deve essere rigettata la domanda di responsabilità aggravata ex art 96 cpc e art. 4 Legge n. 162/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda dell'attore,
condanna al pagamento nei confronti di della CP_1 Parte_3
somma di € 19.520,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile di proprietà di Pt_1
nel corso dei lavori oggetto del contratto d'appalto fra e Parte_3
, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_1
condanna a rifondere a le spese di lite che si CP_1 Parte_3
liquidano in € 585,30 per anticipazioni € 4.227,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA e
CPA di legge;
rigetta la domanda attorea di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Brescia, 9 dicembre 2025.
Il giudice
LA D'SI
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13057/2020 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto responsabilità dell'appaltatore promossa da
(C.F. P.I.: ), con sede in Monno (BS), Via Parte_1 P.IVA_1
Tonale, 10, in persona del legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Guido Volpi del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia
(BS), Via Aldo Moro, n. 34,
PARTE ATTRICE
contro
(P. IVA CF , con sede in Milano (MI), Via Del Gonfalone n.3, in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore.
contumace
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di appalto.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attore: come in atto di citazione ed in note conclusive
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2020, , Parte_3
premesso di aver stipulato con la convenuta contratto d'appalto avente ad oggetto la CP_1
ristrutturazione del proprio immobile sito in Vezza d'Oglio, domandava il risarcimento dei danni cagionati dalla convenuta al proprio edificio nel corso dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
A sostegno di tali pretese la società attrice deduceva che:
era proprietaria di un immobile sito in Vezza d'Oglio in via Dante Alighieri, n.15; le odierne Pt_1
parti processuali avevano stipulato contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile; nel corso dell'esecuzione del contratto venivano danneggiati i serramenti ed il parquet posato in edificio;
parte attrice si rivolgeva alla società SR di Niardo per la riparazione dei predetti danni;
le opere di ripristino venivano quantificate in € 53.520,00; detto preventivo veniva inoltrato dall'attore alla convenuta a mezzo e-mail 17.06.2017; con raccomandata del 28.09.2019 parte attrice
Contr intimava alla convenuta di provvedere al risarcimento dei danni;
rimaneva inerte;
successivamente l'attrice contattava l'assicurazione della convenuta ( , nella persona Controparte_2
del liquidatore incaricato, istruendolo sui fatti oggetto di sinistro;
con pec del 15.06.2020 l'attrice invitava TT SS.ni alla stipula di convenzione negoziale assistita;
tale tentativo rimaneva privo di riscontro.
Tanto premesso, la società attrice, rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Alla prima udienza il giudice, verificata la regolarità della notificazione dichiarava la contumacia della società convenuta e assegnava alle parti termini ex art 183 VI comma cpc.
Alla successiva udienza il giudice ammetteva le prove per interpello e per testi, delegando il GOP per l'assunzione.
All'esito dell'istruttoria orale il GOP rimetteva il fascicolo al Giudice Istruttore.
pagina 2 di 7 Alla successiva udienza il giudice accoglieva l'istanza di esibizione della perizia redatta dall'ing.
formulata dall'attore nei confronti di Per_1 Controparte_3
Alla successiva udienza il giudice, rilevato che la causa era matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc.
Alla successiva udienza il giudice rilevava la necessità di riaprire l'istruttoria orale per sentire i testi regolarmente citati, ma non comparsi.
All'udienza del 26.11.2025 il giudice, all'esito dell'istruttoria orale ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni.
MOTIVI
Preliminarmente bisogna osservare che come parte attrice e parte convenuta abbiano stipulato contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di Vezza d'Oglio. Il contratto aveva ad oggetto, fra l'altro, la prestazione di montaggio e smontaggio dei ponteggi, strumentale all'esecuzione die lavori. Ciò risulta evidente dal comportamento delle parti successivo alla denuncia del danno asserito dall'attore (doc. 4 e 5), nonché della perizia effettuata dall'Ing. per Persona_2 [...]
(doc. prodotto al 11.15.2023), la quale dà atto dell'esistenza del contratto di appalto fra le CP_3
parti.
Per tali motivi risulta provata l'esistenza del titolo giustificativo della domanda formulata dall'attrice.
Qualificazione della domanda
Contr Parte attrice, nel presente giudizio, chiede che venga condannata al risarcimento dei danni cagionati nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. In particolare, tali danni,
riguarderebbero i serramenti ed il parquet posato nell'edificio, come meglio quantificati nel doc. 3
dell'atto di citazione. Il tutto per l'importo complessivo di € 53.520,00.
La richiesta attorea deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'appaltatore ex art. 1668 cc.
Tale domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 3 di 7 Sull'an
Parte attrice ha correttamente allegato la presenza di danni presso il proprio immobile sito in Vezza
d'Oglio. Ciò risulta palese sia dalle fotografie prodotte con l'atto di citazione (doc. 2) e con la memoria n 2 (docc. 1-8); sia dalla perizia dell'ing. . In particolare, di questa rilevano le pagg.
6-9 che Per_1
descrivono e documentano i danni all'immobile con relativa documentazione fotografica, nonché gli interventi necessari per il ripristino. Del resto, la perizia prodotta da parte attrice deve reputarsi pienamente attendibile posto che è stata redatta da un soggetto terzo rispetto al presente giudizio
(l' ) per conto di una società assicuratrice, pure, estranea al presente giudizio. A Persona_3
contrario non sono sufficientemente documentati gli altri danni portati dal preventivo di cui doc. 3,
posto che le dichiarazioni del teste appaiono generiche con riguardo agli specifici danni subiti Tes_1
dall'immobile dell'attrice.
Per tali motivi va dichiarata l'esistenza dei danni sui serramenti delle porte finestre come identificati nella perizia dell'ing. . Per_1
Sul nesso di causalità
Contr Anzitutto risulta ampiamente dimostrata la responsabilità di rispetto ai danni lamentati dall'attore.
Ciò risulta dalle dichiarazioni rese a suo tempo dal capo cantiere (doc. 9). In tale Parte_4
documento questi riconosceva di aver provocato dei danni ai serramenti ed al parquet in seguito al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi. Invero, tali dichiarazioni vengono meglio specificate nel corso dell'istruttoria orale. In tale sede il assumeva la responsabilità dei danni mostrati dalle Tes_1
fotografie prodotte con memoria n.2 di parte attrice.
Invero, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste posto che questi era dipendente della società convenuta e che attualmente lavora presso altra società di montaggio dei ponteggi. A ciò si aggiunga che le sue dichiarazioni sono coerenti con i documenti probatori prodotti e, le sue dichiarazioni, appaiono prive di contraddizioni.
pagina 4 di 7 Per tali motivi risulta dimostrato che i vizi lamentati dall'attore siano conseguenza immediata e diretta dell'azione colposa degli operari di V&S.
Sul quantum
Parte attrice produce un preventivo per il ripristino dello status quo ante al danneggiamento ad opera della società SR, per il valore di complessivi € 53.520,00 (doc. 3). Tuttavia, detta liquidazione non trova conferma nella perizia dell'ing. . Per_1
La perizia prodotta da parte attrice quantifica i danni subiti dalla in € 19.520,00. Pt_1
La differenza di importi fra il preventivo (doc. 3) e la perizia deriva dalla quantificazione dei danni effettivamente riscontrati da parte del perito, applicando i medesimi costi unitari presenti nel preventivo.
Del resto, la perizia risulta più aderente al dato concreto posto che, a differenza del preventivo,
quantifica il risarcimento sulla base dei danni effettivamente esistenti al momento del sopralluogo e riscontrati dal perito.
Per tali motivi il danno oggetto di controversia viene liquidato in € 19.520,00.
In definitiva parte convenuta dovrà essere condannata a pagare nei confronti dell'attrice la somma di €
19.520,00 a titolo di risarcimento del danno.
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
Con riguardo alle spese processuali non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Parte convenuta deve essere condannata a rifondere parte attrice le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum ed in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase decisoria per la quale si applicano i parametri minimi, attesa la natura della decisione ex art 281 sexies cpc e la contumacia.
Responsabilità aggravata pagina 5 di 7 Deve essere rigettata la domanda di responsabilità aggravata proposta dall'attrice.
Anzitutto si osserva come già il dato letterale dell'art. 96 cpc è sufficiente ad escludere la responsabilità
aggravata. Di fatti questi richiede che la parte abbia “agito o resistito”. Tali comportamenti processuali necessitano rispettivamente nell'instaurazione del processo, ovvero nella costituzione in giudizio.
Tuttavia, tali comportamenti sono incompatibili con la decisione della parte di non costituirsi in giudizio.
Tanto è sufficiente a rigettare la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata.
A ciò si aggiunga che parte attrice con note conclusive depositate il 29.04.2024, chiede che la Pt_1
convenuta sia condannata a risarcire ad i danni derivanti da responsabilità aggravata ex art 96 Pt_1
c.p.c. posto che la convenuta non si sarebbe presentata al tentativo di negoziazione assistita contravvenendo all'avvertimento ex art. 4 Legge n. 162/2014 per cui “mancata risposta all'invito entro
trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del
giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del
codice di procedura civile.
Rileva questo giudice che la norma sopra riportata non si esprime in termini imperativi di causa-effetto,
demandando al giudice la valutazione sull'esistenza di responsabilità aggravata. Di fatti, la mancata risposta costituisce solo un indice sintomatico apprezzabile dal giudice ai fini di condannare al risarcimento.
A ciò si aggiunga che l'art. 4 della Legge n. 162/2014 ha quale ratio la tutela “bene della giustizia”
quale bene limitato, valorizzando così il ruolo deflattivo della negoziazione assistita.
Di fatti, la mancata risposta all'invito a negoziare per poi costituirsi nel giudizio di merito comporta un aggravio in capo all'amministrazione della giustizia, di tal che il legislatore ha previsto che la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita costituisca indice del dolo/colpa in capo al soccombente.
pagina 6 di 7 Tuttavia, quanto descritto non riguarda il caso di specie, non potendosi identificare alcun dolo/colpa nell'attività di parte convenuta. Di fatti, l'attrice non allega elementi ulteriori che possano essere valutati congiuntamente al merco comportamento extra-processuale (di per sé insufficiente).
In virtù delle ragioni esposte deve essere rigettata la domanda di responsabilità aggravata ex art 96 cpc e art. 4 Legge n. 162/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda dell'attore,
condanna al pagamento nei confronti di della CP_1 Parte_3
somma di € 19.520,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile di proprietà di Pt_1
nel corso dei lavori oggetto del contratto d'appalto fra e Parte_3
, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_1
condanna a rifondere a le spese di lite che si CP_1 Parte_3
liquidano in € 585,30 per anticipazioni € 4.227,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA e
CPA di legge;
rigetta la domanda attorea di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Brescia, 9 dicembre 2025.
Il giudice
LA D'SI
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 7 di 7