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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/08/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1611/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1611/2025 promosso congiuntamente da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE PERI ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
e
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/08/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. PATTI LUCA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RICORRENTI CONGIUNTAMENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti regolarmente comunicati in data
26/04/2025, senza osservaizoni ostative pervenute).
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 e Parte_1 CP_1
hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia
[...] di modifica delle pregresse condizioni giudizialmente stabilite fra le parti.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi modificativi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51
c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi modificativi intervenuti fra le parti, come sopra integralmente riportati e da intendersi qui trascritti;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
pagina 3 di 4 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1611/2025 promosso congiuntamente da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE PERI ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
e
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/08/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. PATTI LUCA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RICORRENTI CONGIUNTAMENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti regolarmente comunicati in data
26/04/2025, senza osservaizoni ostative pervenute).
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 e Parte_1 CP_1
hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia
[...] di modifica delle pregresse condizioni giudizialmente stabilite fra le parti.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi modificativi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51
c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi modificativi intervenuti fra le parti, come sopra integralmente riportati e da intendersi qui trascritti;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
pagina 3 di 4 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4