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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9288 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18557/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.05.2025
da 1) Parte_1 nato il [...] a [...]ù) cittadino peruviano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], ma domiciliato in Milano, via Lorenteggio n. 37 con l'Avv. BONOMO LORENZO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: venezuelana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Floriana Pica presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RE (MI) il 5/5/2012 (atto n. 8, parte 1, anno 2012) In separazione dei beni.
Con le seguenti figlie: , nata il [...] a [...], e nata il Persona_1 Persona_2
10.10.2017 a Milano.
Pagina 1 di 4 FATTO Con ricorso depositato in data 15.05.2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di disporre l'affido delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento delle stesse presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna e il contributo paterno nel mantenimento delle figlie nella somma mensile di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2025 Parte_2
si è costituita in giudizio e, aderendo alla domanda di separazione e di affido
[...] condiviso, ha chiesto di determinare il contributo paterno nel mantenimento delle figlie nella somma mensile di € 350 per e di € 250 per oltre al 50% delle spese Persona_1 Persona_2 straordinarie, con AUU percepito interamente dalla madre, imponendo altresì al padre di autorizzare le terapie mediche necessarie per (condannandolo al rimborso delle spese in passato Persona_1 sostenute dalla madre per la terapia della minore) e di garantire la partecipazione di entrambe le figlie ad almeno una disciplina sportiva. All'udienza del 4/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno quindi chiesto congiuntamente di procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. al fine di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso e con la mamma;
2. Assegnazione della casa familiare di Via FREIKOFEL n. 16, MILANO, alla madre, che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie minori;
3. salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni padre/figlie avverranno secondo il seguente calendario: weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21.00, con accompagnamento dopo cena presso la casa materna;
nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna, un pomeriggio a settimana (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 dopo cena;
nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino a dopo cena (tendenzialmente il mercoledì e il venerdì). Fino a quando il padre non avrà trovato un immobile in locazione adeguato per ospitare le figlie, tali frequentazioni avverranno senza pernotto con la precisazione che, nel giorno di sabato, il padre prenderà le bambine nel pomeriggio al termine del turno di lavoro;
dopo il reperimento di idonea soluzione abitativa, verrà introdotto il pernotto delle minori presso e con il papà, fermo il calendario sopra riportato. Le vacanze natalizie saranno trascorse dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (per le vacanze 2025: le ragazze trascorreranno con la mamma il 24 dicembre e con il papà il 25 dicembre;
trascorreranno il 31 dicembre con la mamma e l'1 gennaio con il papà, salvo diversi e migliori accordi); le vacanze pasquali (Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e quelle di carnevale saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i ponti (solo per i giorni di venerdì e lunedì) sono di competenza del genitore cui spetta il weekend contiguo;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con le figlie almeno tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4. Contributo paterno al mantenimento delle figlie minori di € 400, 200 per figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
5. Assegno unico universale alla madre in ragione del 100%;
Pagina 2 di 4
6. Il padre si impegna a trasferire la residenza entro la fine di gennaio 2026, anche al fine di consentire alla madre di percepire contributi ed erogazioni pubbliche in considerazione esclusiva del proprio reddito;
7. Le parti concordano che, a prescindere dalla formale intestazione del contratto di locazione, il canone e le utenze relative alla casa familiare saranno a carico della madre;
8. Le parti concordano che le spese mediche pregresse, di cui al decreto ingiuntivo n. 19481/2025 del Giudice di Pace di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura 70% e dalla madre nella misura del 30%;
9. Il papà si impegna a partecipare in maniera fattiva alla vita scolastica e sanitaria delle bambine, dividendosi i compiti con la mamma;
10. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità validi per l'espatrio;
11. Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato (per quanto non depositata) al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis,.51 III c.p.c. Quindi il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Parte_2
RE (MI) il 5/05/2012 (atto n. 8, parte 1, anno 2012);
Pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2026
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.05.2025
da 1) Parte_1 nato il [...] a [...]ù) cittadino peruviano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], ma domiciliato in Milano, via Lorenteggio n. 37 con l'Avv. BONOMO LORENZO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: venezuelana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Floriana Pica presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RE (MI) il 5/5/2012 (atto n. 8, parte 1, anno 2012) In separazione dei beni.
Con le seguenti figlie: , nata il [...] a [...], e nata il Persona_1 Persona_2
10.10.2017 a Milano.
Pagina 1 di 4 FATTO Con ricorso depositato in data 15.05.2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di disporre l'affido delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento delle stesse presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna e il contributo paterno nel mantenimento delle figlie nella somma mensile di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2025 Parte_2
si è costituita in giudizio e, aderendo alla domanda di separazione e di affido
[...] condiviso, ha chiesto di determinare il contributo paterno nel mantenimento delle figlie nella somma mensile di € 350 per e di € 250 per oltre al 50% delle spese Persona_1 Persona_2 straordinarie, con AUU percepito interamente dalla madre, imponendo altresì al padre di autorizzare le terapie mediche necessarie per (condannandolo al rimborso delle spese in passato Persona_1 sostenute dalla madre per la terapia della minore) e di garantire la partecipazione di entrambe le figlie ad almeno una disciplina sportiva. All'udienza del 4/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno quindi chiesto congiuntamente di procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. al fine di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso e con la mamma;
2. Assegnazione della casa familiare di Via FREIKOFEL n. 16, MILANO, alla madre, che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie minori;
3. salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni padre/figlie avverranno secondo il seguente calendario: weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21.00, con accompagnamento dopo cena presso la casa materna;
nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna, un pomeriggio a settimana (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 dopo cena;
nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino a dopo cena (tendenzialmente il mercoledì e il venerdì). Fino a quando il padre non avrà trovato un immobile in locazione adeguato per ospitare le figlie, tali frequentazioni avverranno senza pernotto con la precisazione che, nel giorno di sabato, il padre prenderà le bambine nel pomeriggio al termine del turno di lavoro;
dopo il reperimento di idonea soluzione abitativa, verrà introdotto il pernotto delle minori presso e con il papà, fermo il calendario sopra riportato. Le vacanze natalizie saranno trascorse dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (per le vacanze 2025: le ragazze trascorreranno con la mamma il 24 dicembre e con il papà il 25 dicembre;
trascorreranno il 31 dicembre con la mamma e l'1 gennaio con il papà, salvo diversi e migliori accordi); le vacanze pasquali (Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e quelle di carnevale saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i ponti (solo per i giorni di venerdì e lunedì) sono di competenza del genitore cui spetta il weekend contiguo;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con le figlie almeno tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4. Contributo paterno al mantenimento delle figlie minori di € 400, 200 per figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
5. Assegno unico universale alla madre in ragione del 100%;
Pagina 2 di 4
6. Il padre si impegna a trasferire la residenza entro la fine di gennaio 2026, anche al fine di consentire alla madre di percepire contributi ed erogazioni pubbliche in considerazione esclusiva del proprio reddito;
7. Le parti concordano che, a prescindere dalla formale intestazione del contratto di locazione, il canone e le utenze relative alla casa familiare saranno a carico della madre;
8. Le parti concordano che le spese mediche pregresse, di cui al decreto ingiuntivo n. 19481/2025 del Giudice di Pace di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura 70% e dalla madre nella misura del 30%;
9. Il papà si impegna a partecipare in maniera fattiva alla vita scolastica e sanitaria delle bambine, dividendosi i compiti con la mamma;
10. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità validi per l'espatrio;
11. Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato (per quanto non depositata) al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis,.51 III c.p.c. Quindi il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Parte_2
RE (MI) il 5/05/2012 (atto n. 8, parte 1, anno 2012);
Pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2026
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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