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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4582 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di usucapione e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22 giugno 1971 e residente in [...] Contrada Difesa n. 44, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Guarino (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro Viale Ma gna Grecia
n. 249, giusta procura in calce all'atto introduttivo di lite attore
E in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
sede legale in Roma (RM), alla via Enrico Tazzoli n. 6, P.IVA: P.IVA_1
PEC: Email_1
convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , previo Parte_1 esperimento del tentativo di conciliazione, chiamava in giudizio l'odierna convenuta deducendo:
a) che da venticinque anni possiede, in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, gli immobili siti nel Comune di Catanzaro ed identificati al Catasto fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio 91 particella 228 sub. 1,nonché graffato ai seguenti dati identificativi: CF1 (unità abitativa), CF2 (capannone),
AC1 (tettoia) e gli immobili siti nel Comune di Borgia ed identificati al catasto
RGAC n. - Pagina 1 di 3 terreni del Comune di Borgia al foglio 32, particella 5014, e foglio 32, particella
5016;
b) che tali immobili, giusta certificazione catastale ipotecaria ventennale prodotta, risultavano formalmente intestati all'odierna convenuta;
c) che era intenzione dell'attore acquistare la proprietà degli immobili per usucapione sussistendone tutti i presupposti di legge avendo egli, da oltre venti anni, il pieno, pacifico ed ininterrotto possesso degli stessi.
Tanto premesso ricorreva all'adito Tribunale chiedendo che fosse dichiarato, in suo favore, l'intervenuto acquisto per usucapione dei su descritti beni immobili.
2. La convenuta, seppur regolarmente citata non si costituiva in giudizio ed il
Giudice ne dichiarava la contumacia.
Richiesti ed ammessi i mezzi istruttori, veniva espletata la prova per testi e, all'esito della stessa, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 marzo 2025, nella quale parte attrice, discuteva riportandosi agli atti e verbali di causa e chiedeva che la causa fosse decisa ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
3. Nel merito la domanda di usucapione proposta da è Parte_1
fondata e merita accoglimento.
Invero attraverso la prova documentale è emerso che, alla data dell'instaurazione del giudizio, gli immobili oggetto di causa risultavano essere intestati alla convenuta in giudizio, per cui risulta correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria.
Dalla prova testimoniale raccolta, poi, proveniente da soggetti direttamente informati dei fatti, privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato, perciò, dubitare, è stato pienamente dimostrato che l'attore ha posseduto, in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, per venticinque anni, gli immobili indicati nell'atto introduttivo di lite, onde va dichiarato, in conformità alla domanda, l'intervenuto acquisto in suo favore, per usucapione, della proprietà degli stessi.
I testi e , escussi all'udienza del 12 dicembre 2024, Tes_1 Testimone_2
hanno confermato che provvede alla manutenzione Parte_1
ordinaria e straordinaria degli immobili, sui quali esercita i poteri
RGAC n. - Pagina 2 di 3 corrispondenti a quelli del proprietario da oltre vent'anni e viene pubblicamente considerato l'unico e solo proprietario degli stessi.
Pertanto, in ragione delle risultanze probatorie, ritiene il Giudicante che la domanda proposta da parte attrice debba essere accolta perché fondata.
4. La mancata costituzione della convenuta, che non si è opposta alla domanda attorea, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) accerta e dichiara che , C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Crotone (KR) il 22 giugno 1971 e residente in [...] Contrada Difesa n.
44, ha acquistato per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei seguenti immobili: 1) immobili siti nel Comune di Catanzaro ed identificati al Catasto fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio 91 particella
228 sub. 1, nonché graffato ai seguenti dati identificativi: CF1 (unità abitativa),
CF2 (capannone), AC1 (tettoia) e 2) immobili siti nel Comune di Borgia ed identificati al catasto terreni del Comune di Borgia al foglio 32, particella 5014,
e foglio 32, particella 5016;
3) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro – Agenzia del Territorio competente di trascrivere la presente ordinanza nei registri immobiliari e di provvedere alle necessarie variazioni ipo -catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
4) spese irripetibili.
Così deciso in Catanzaro, lì 3 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
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