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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1007/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1007/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FALVO D'URSO FRANCESCO e dall'Avv. GORI
GIOVANNI;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SANVITALE CARLO e dall'Avv.
SANVITALE FEDERICA;
CONVENUTA
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice, con citazione in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza emessa dal Tribunale di Roma, ha adito il presente Tribunale chiedendo accertarsi che è divenuta proprietaria per usucapione ventennale dell'appezzamento di terreno, in località Ansedonia, di mq.
2.200 circa distinto al catasto terreni del Comune di Orbetello al foglio 110 particella 301, allegando che ha da sempre posseduto detto terreno, il quale è intercluso, potendosi accedere allo stesso solo attraverso il terreno della Società
Costruzioni Immobiliare Ansedonia S.r.l., proprietaria del terreno confinante, che il terreno è stato sempre detenuto dall'attore, che è amministratore della società suddetta, il quale ha provveduto a farvi terrazzamenti in muratura, a tenerlo pulito dagli arbusti che vi crescevano e di fatto annettendolo alla proprietà della Società Costruzioni Immobiliare Ansedonia S.r.l., che ha posseduto il terreno uti dominus per oltre cinquanta anni, sicché è maturata l'usucapione a suo favore.
La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e diritto.
In relazione all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, va dato atto dell'espletamento, in corso di causa a seguito di ordine giudiziale, da parte dell'attore della procedura di mediazione obbligatoria, come da verbale con esito negativo in atti.
Ciò posto, ne merito la domanda attorea è infondata.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione
(cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
E' stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Di conseguenza, la stessa attività di coltivazione del fondo o di cura del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n. 17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n.
1796/2022).
Ciò chiarito, nel caso di specie, la domanda di parte attrice risulta radicalmente generica in punto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda di usucapione, sicché la stessa non può essere accolta.
Invero, l'attore ha sostenuto, a fondamento della propria domanda, di possedere il terreno da sempre e comunque da oltre cinquant'anni, alla stregua di un proprietario.
Nondimeno, tale allegazione è del tutto generica e irrilevante ai fini dell'apprezzamento della fondatezza della domanda, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata.
Inoltre, l'attore ha sostenuto di avere sempre tenuto pulito il terreno da arbusti e di avervi costruito dei terrazzamenti in muratura, elementi che denoterebbero il corpus possessionis e l'animus possidendi, necessari per fondare la domanda di usucapione.
Nondimeno, le suddette allegazioni sono prive di ogni riferimento temporale e anche sul piano contenutistico risultano generiche, nulla essendo specificato sulle modalità di esecuzione delle suddette condotte, né sui caratteri strutturali dei terrazzamenti realizzati, sul loro numero, né sulle modalità e la frequenza con cui il terreno è stato pulito nel corso del tempo.
Peraltro, va osservato che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la stessa pulizia e cura del terreno è condotta che, di per sé, non fonda alcun possesso utile all'usucapione.
Inoltre, la genericità dell'allegata condotta di costruzione di terrazzamenti non consente in alcun modo un giudizio circa l'idoneità della stessa a comportare un chiaro e univoco disconoscimento delle prerogative del proprietario.
Inoltre, la circostanza che il terreno per cui è causa confina con quello della società amministrata dall'attore non consente di inferire l'esercizio per oltre venti anni del possesso utile all'usucapione ad opera di quest'ultimo, trattandosi di una mera conformazione dei luoghi.
Pertanto, la radicale genericità della domanda attorea comporta l'infondatezza della stessa, a prescindere da ogni valutazione circa le prove addotte a sostegno della domanda.
Ad ogni modo, deve osservarsi che i testi richiesti da parte attrice e assunti in corso di causa non hanno fornito elementi decisivi per affermare la fondatezza della domanda attorea, che si ribadisce essere comunque generica in punto di allegazione.
Alla domanda 1) Vero che il Sig. possiede almeno dal 1972 e Parte_1
comunque da oltre 40 anni il terreno di circa mq 2.200 in località Ansedonia, Comune di
Orbetello distinto al foglio 110, particella 301, situato in prossimità della Torre S. Biagio provvedendo a fare terrazzamenti ed a pulire periodicamente il terreno?”, il teste Tes_1
che ha avuto l'attore come cliente, avendo curato la manutenzione
[...]
delle abitazioni di quest'ultimo nel 1972, 1973 o 1974, ha dichiarato “È vero, preciso che non so l'estensione del terreno, lo so in quanto negli anni '70 ci siamo andati per pulirlo e sistemarlo. Negli anni successivi ho visto il andare presso il terreno ma Parte_1
non so cosa ci andava a fare. Lì c'è sempre stato un cancello chiuso, sta lì da cinquant'anni.
ADR: confermo che il cancello sta lì da cinquant'anni, le persone buttavano giù una parte del cancello e della rete ed entravano nella proprietà, quindi il cancello veniva periodicamente riparato, molte volte andavamo noi a ripararlo”.
L'altro teste di parte attrice assunto in corso di causa, fratello Testimone_2
dell'attore, nel rispondere alla suddetta domanda ha riferito “Il terreno era circondato da altri terreni che erano in comunione tra me, mio fratello e le nostre Pt_1
sorelle. I terrazzamenti li ha fatti, ma li ha fatti insieme a me, anche io avevo la possibilità di usare il terreno, passavo attraverso di esso per andare al mare, gli estranei non potevano invece entrarvi perché era recintato. Nessuno provvedeva alla pulizia del terreno”, aggiungendo: “preciso che la recinzione era sui nostri terreni, quelli che circondavano il terreno oggetto della domanda, e presso i nostri terreni c'era un cancello per accedere agli stessi, sul terreno oggetto di domanda non vi era una specifica recinzione o un cancello”.
I testi di parte attrice non hanno riferito elementi fattuali univoci, avendo il teste affermato che il terreno per cui è causa ha un cancello di accesso Tes_1
e che lo stesso è stato posseduto dall'attore che vi ha eseguito terrazzamenti e lo ha tenuto pulito, mentre il teste fratello dell'attore e che è Testimone_2
stato nella compagine della società amministrata dall'attore, ha invece riferito che anche lui ha potuto fare uso del terreno, smentendo la tesi attorea dell'uso esclusivo del terreno per cui è causa, e ha negato che vi sia stato qualcuno che abbia curato la pulizia del terreno, escludendo altresì, smentendo così le dichiarazioni del teste che presso il terreno per cui è causa vi fosse un Tes_1
cancello che chiudesse l'accesso.
Va rilevato che la parte attrice non ha allegato che sul terreno abbia mai installato un cancello, né che lo abbia recintato, sicché le dichiarazioni dei testi su tali punti sono irrilevanti, perché estranee ai fatti allegati dall'attore.
In ogni modo, le discordanze tra i fatti riferiti dai due testi impediscono di ritenere le loro dichiarazioni sufficienti per affermare la fondatezza della domanda attorea.
Inoltre, alla domanda 2) Vero che l'appezzamento di terreno di circa 2.200 mq distinto al foglio 110, particella 301 è circondato per tre lati dalla proprietà della Società
Costruzioni Immobiliare Ansedonia, amministrata dal Sig. e per un lato Parte_1
dal mare con una scogliera?”, il teste ha risposto “È vero, me lo disse Testimone_1
l'attore che la sua società aveva acquistato tali terreni, questo me lo disse dopo gli anni '70 quando avevo eseguito i lavori per il , precisando: “io ho eseguito dei lavori per Parte_1
la società indicata nel capitolo di prova, un paio di anni fa o quattro anni fa circa, su terreni diversi da quelli oggetto di capitolo, quindi conosco la società”.
Il teste ha invece riferito: “Non sono in grado di decifrare i numeri Testimone_2
delle particelle. Nel 2015 vi è stata una divisione ereditaria e la è stata data alla Pt_2 Società Costruzioni Immobiliare Ansedonia, il terreno oggetto della domanda è circondato da tre lati da terreni della suddetta società e dal quarto lato dal mare e questo in conseguenza della divisione del 2015. Fino al 2015 i terreni che confinano con quello oggetto di domanda erano in comunione tra me, mio fratello e le mie sorelle e la società anzidetta che aveva comprato quote del terreno da tre sorelle delle quattro che erano comproprietarie”.
Dunque, mentre il teste ha riferito un fatto sentito dall'attore, sicché la Tes_1
sua deposizione sul punto è irrilevante sul piano probatorio, il teste Parte_1
ha escluso che i terreni attorno a quello per cui è causa siano sempre stati della sola società amministrata dall'attore.
Inoltre, alla domanda “3) Vero che al terreno distinto al foglio 110, particella 301, si è sempre acceduto e si accede esclusivamente attraverso la proprietà della particella 137 attualmente intestata alla Società Costruzioni Immobiliare Ansedonia, amministrata dal
Sig. ”, il teste ha risposto: “Non lo so”, mentre il Parte_1 Testimone_1
teste ha risposto: “E' vero, il terreno della società Costruzioni Testimone_2
Immobiliare Ansedonia è l'unico da cui è possibile accedere al terreno oggetto della domanda”, aggiungendo: “la società Costruzioni Immobiliare Ansedonia la fondai io nel
1973 e i soci eravamo io, mio cognato e mia sorella e attualmente la società appartiene a mio fratello, alla moglie e ai figli e mio fratello è l'amministratore per quanto ne so io. Io ho cessato di essere socio dal 1980 circa”.
Il teste ha confermato che l'accesso al terreno per cui causa avviene Parte_1
dal terreno della società suddetta, ma ha evidenziato che questa appartiene a una pluralità di soggetti, circostanza che pone in dubbio l'esclusività del possesso affermato dall'attore, come già è emerso dall'analisi delle altre risposte fornite dal teste in precedenza.
Ad ogni modo, va osservato che la genericità della domanda attorea ne comporta la reiezione per infondatezza, non potendo le prove offerte dall'attore supplire a tale carenza assertiva, da valutarsi con priorità, sul piano logico, rispetto a quella probatoria.
Le considerazioni svolte rendono superflua l'analisi delle prove offerte dalla parte convenuta.
In conclusione, le domande proposte da parte attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da determinarsi ai sensi dell'art. 15 c.p.c., venendo in rilievo una domanda inerente al diritto di proprietà, sicché, tenuto conto del valore del reddito dominicale del terreno per cui è causa risultante dalla documentazione in atti (0,68 euro: cfr. all. 7 memoria istruttoria di parte attrice), il valore della causa è pari a 136,00 euro.
Va osservato che la parte convenuta ha chiesto la liquidazione delle spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma e conclusosi con la dichiarazione di incompetenza per territorio, all'esito della quale la causa è stata riassunta dinanzi a questo Tribunale.
Va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità “L'ordinanza che dichiara l'incompetenza del Giudice adito ha natura decisoria e, pertanto, il Giudice che la pronuncia ha l'obbligo di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite”
(Cass. Civ. n. 8611/2018).
Pertanto, la statuizione sulle spese del giudizio conclusosi con la dichiarazione di incompetenza deve essere adottata dal Giudice che ha pronunciato tale incompetenza, sicché, nel caso di specie, la stessa ordinanza del Tribunale di
Roma avrebbe dovuto procedere alla liquidazione delle spese del predetto giudizio. Ciò importa l'impossibilità per questo Giudice di liquidare le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, come richiesto da parte convenuta, la cui richiesta va disattesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1007/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 662,00 euro, a titolo di compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Grosseto, 13.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1007/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FALVO D'URSO FRANCESCO e dall'Avv. GORI
GIOVANNI;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SANVITALE CARLO e dall'Avv.
SANVITALE FEDERICA;
CONVENUTA
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice, con citazione in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza emessa dal Tribunale di Roma, ha adito il presente Tribunale chiedendo accertarsi che è divenuta proprietaria per usucapione ventennale dell'appezzamento di terreno, in località Ansedonia, di mq.
2.200 circa distinto al catasto terreni del Comune di Orbetello al foglio 110 particella 301, allegando che ha da sempre posseduto detto terreno, il quale è intercluso, potendosi accedere allo stesso solo attraverso il terreno della Società
Costruzioni Immobiliare Ansedonia S.r.l., proprietaria del terreno confinante, che il terreno è stato sempre detenuto dall'attore, che è amministratore della società suddetta, il quale ha provveduto a farvi terrazzamenti in muratura, a tenerlo pulito dagli arbusti che vi crescevano e di fatto annettendolo alla proprietà della Società Costruzioni Immobiliare Ansedonia S.r.l., che ha posseduto il terreno uti dominus per oltre cinquanta anni, sicché è maturata l'usucapione a suo favore.
La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e diritto.
In relazione all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, va dato atto dell'espletamento, in corso di causa a seguito di ordine giudiziale, da parte dell'attore della procedura di mediazione obbligatoria, come da verbale con esito negativo in atti.
Ciò posto, ne merito la domanda attorea è infondata.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione
(cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
E' stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Di conseguenza, la stessa attività di coltivazione del fondo o di cura del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n. 17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n.
1796/2022).
Ciò chiarito, nel caso di specie, la domanda di parte attrice risulta radicalmente generica in punto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda di usucapione, sicché la stessa non può essere accolta.
Invero, l'attore ha sostenuto, a fondamento della propria domanda, di possedere il terreno da sempre e comunque da oltre cinquant'anni, alla stregua di un proprietario.
Nondimeno, tale allegazione è del tutto generica e irrilevante ai fini dell'apprezzamento della fondatezza della domanda, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata.
Inoltre, l'attore ha sostenuto di avere sempre tenuto pulito il terreno da arbusti e di avervi costruito dei terrazzamenti in muratura, elementi che denoterebbero il corpus possessionis e l'animus possidendi, necessari per fondare la domanda di usucapione.
Nondimeno, le suddette allegazioni sono prive di ogni riferimento temporale e anche sul piano contenutistico risultano generiche, nulla essendo specificato sulle modalità di esecuzione delle suddette condotte, né sui caratteri strutturali dei terrazzamenti realizzati, sul loro numero, né sulle modalità e la frequenza con cui il terreno è stato pulito nel corso del tempo.
Peraltro, va osservato che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la stessa pulizia e cura del terreno è condotta che, di per sé, non fonda alcun possesso utile all'usucapione.
Inoltre, la genericità dell'allegata condotta di costruzione di terrazzamenti non consente in alcun modo un giudizio circa l'idoneità della stessa a comportare un chiaro e univoco disconoscimento delle prerogative del proprietario.
Inoltre, la circostanza che il terreno per cui è causa confina con quello della società amministrata dall'attore non consente di inferire l'esercizio per oltre venti anni del possesso utile all'usucapione ad opera di quest'ultimo, trattandosi di una mera conformazione dei luoghi.
Pertanto, la radicale genericità della domanda attorea comporta l'infondatezza della stessa, a prescindere da ogni valutazione circa le prove addotte a sostegno della domanda.
Ad ogni modo, deve osservarsi che i testi richiesti da parte attrice e assunti in corso di causa non hanno fornito elementi decisivi per affermare la fondatezza della domanda attorea, che si ribadisce essere comunque generica in punto di allegazione.
Alla domanda 1) Vero che il Sig. possiede almeno dal 1972 e Parte_1
comunque da oltre 40 anni il terreno di circa mq 2.200 in località Ansedonia, Comune di
Orbetello distinto al foglio 110, particella 301, situato in prossimità della Torre S. Biagio provvedendo a fare terrazzamenti ed a pulire periodicamente il terreno?”, il teste Tes_1
che ha avuto l'attore come cliente, avendo curato la manutenzione
[...]
delle abitazioni di quest'ultimo nel 1972, 1973 o 1974, ha dichiarato “È vero, preciso che non so l'estensione del terreno, lo so in quanto negli anni '70 ci siamo andati per pulirlo e sistemarlo. Negli anni successivi ho visto il andare presso il terreno ma Parte_1
non so cosa ci andava a fare. Lì c'è sempre stato un cancello chiuso, sta lì da cinquant'anni.
ADR: confermo che il cancello sta lì da cinquant'anni, le persone buttavano giù una parte del cancello e della rete ed entravano nella proprietà, quindi il cancello veniva periodicamente riparato, molte volte andavamo noi a ripararlo”.
L'altro teste di parte attrice assunto in corso di causa, fratello Testimone_2
dell'attore, nel rispondere alla suddetta domanda ha riferito “Il terreno era circondato da altri terreni che erano in comunione tra me, mio fratello e le nostre Pt_1
sorelle. I terrazzamenti li ha fatti, ma li ha fatti insieme a me, anche io avevo la possibilità di usare il terreno, passavo attraverso di esso per andare al mare, gli estranei non potevano invece entrarvi perché era recintato. Nessuno provvedeva alla pulizia del terreno”, aggiungendo: “preciso che la recinzione era sui nostri terreni, quelli che circondavano il terreno oggetto della domanda, e presso i nostri terreni c'era un cancello per accedere agli stessi, sul terreno oggetto di domanda non vi era una specifica recinzione o un cancello”.
I testi di parte attrice non hanno riferito elementi fattuali univoci, avendo il teste affermato che il terreno per cui è causa ha un cancello di accesso Tes_1
e che lo stesso è stato posseduto dall'attore che vi ha eseguito terrazzamenti e lo ha tenuto pulito, mentre il teste fratello dell'attore e che è Testimone_2
stato nella compagine della società amministrata dall'attore, ha invece riferito che anche lui ha potuto fare uso del terreno, smentendo la tesi attorea dell'uso esclusivo del terreno per cui è causa, e ha negato che vi sia stato qualcuno che abbia curato la pulizia del terreno, escludendo altresì, smentendo così le dichiarazioni del teste che presso il terreno per cui è causa vi fosse un Tes_1
cancello che chiudesse l'accesso.
Va rilevato che la parte attrice non ha allegato che sul terreno abbia mai installato un cancello, né che lo abbia recintato, sicché le dichiarazioni dei testi su tali punti sono irrilevanti, perché estranee ai fatti allegati dall'attore.
In ogni modo, le discordanze tra i fatti riferiti dai due testi impediscono di ritenere le loro dichiarazioni sufficienti per affermare la fondatezza della domanda attorea.
Inoltre, alla domanda 2) Vero che l'appezzamento di terreno di circa 2.200 mq distinto al foglio 110, particella 301 è circondato per tre lati dalla proprietà della Società
Costruzioni Immobiliare Ansedonia, amministrata dal Sig. e per un lato Parte_1
dal mare con una scogliera?”, il teste ha risposto “È vero, me lo disse Testimone_1
l'attore che la sua società aveva acquistato tali terreni, questo me lo disse dopo gli anni '70 quando avevo eseguito i lavori per il , precisando: “io ho eseguito dei lavori per Parte_1
la società indicata nel capitolo di prova, un paio di anni fa o quattro anni fa circa, su terreni diversi da quelli oggetto di capitolo, quindi conosco la società”.
Il teste ha invece riferito: “Non sono in grado di decifrare i numeri Testimone_2
delle particelle. Nel 2015 vi è stata una divisione ereditaria e la è stata data alla Pt_2 Società Costruzioni Immobiliare Ansedonia, il terreno oggetto della domanda è circondato da tre lati da terreni della suddetta società e dal quarto lato dal mare e questo in conseguenza della divisione del 2015. Fino al 2015 i terreni che confinano con quello oggetto di domanda erano in comunione tra me, mio fratello e le mie sorelle e la società anzidetta che aveva comprato quote del terreno da tre sorelle delle quattro che erano comproprietarie”.
Dunque, mentre il teste ha riferito un fatto sentito dall'attore, sicché la Tes_1
sua deposizione sul punto è irrilevante sul piano probatorio, il teste Parte_1
ha escluso che i terreni attorno a quello per cui è causa siano sempre stati della sola società amministrata dall'attore.
Inoltre, alla domanda “3) Vero che al terreno distinto al foglio 110, particella 301, si è sempre acceduto e si accede esclusivamente attraverso la proprietà della particella 137 attualmente intestata alla Società Costruzioni Immobiliare Ansedonia, amministrata dal
Sig. ”, il teste ha risposto: “Non lo so”, mentre il Parte_1 Testimone_1
teste ha risposto: “E' vero, il terreno della società Costruzioni Testimone_2
Immobiliare Ansedonia è l'unico da cui è possibile accedere al terreno oggetto della domanda”, aggiungendo: “la società Costruzioni Immobiliare Ansedonia la fondai io nel
1973 e i soci eravamo io, mio cognato e mia sorella e attualmente la società appartiene a mio fratello, alla moglie e ai figli e mio fratello è l'amministratore per quanto ne so io. Io ho cessato di essere socio dal 1980 circa”.
Il teste ha confermato che l'accesso al terreno per cui causa avviene Parte_1
dal terreno della società suddetta, ma ha evidenziato che questa appartiene a una pluralità di soggetti, circostanza che pone in dubbio l'esclusività del possesso affermato dall'attore, come già è emerso dall'analisi delle altre risposte fornite dal teste in precedenza.
Ad ogni modo, va osservato che la genericità della domanda attorea ne comporta la reiezione per infondatezza, non potendo le prove offerte dall'attore supplire a tale carenza assertiva, da valutarsi con priorità, sul piano logico, rispetto a quella probatoria.
Le considerazioni svolte rendono superflua l'analisi delle prove offerte dalla parte convenuta.
In conclusione, le domande proposte da parte attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da determinarsi ai sensi dell'art. 15 c.p.c., venendo in rilievo una domanda inerente al diritto di proprietà, sicché, tenuto conto del valore del reddito dominicale del terreno per cui è causa risultante dalla documentazione in atti (0,68 euro: cfr. all. 7 memoria istruttoria di parte attrice), il valore della causa è pari a 136,00 euro.
Va osservato che la parte convenuta ha chiesto la liquidazione delle spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma e conclusosi con la dichiarazione di incompetenza per territorio, all'esito della quale la causa è stata riassunta dinanzi a questo Tribunale.
Va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità “L'ordinanza che dichiara l'incompetenza del Giudice adito ha natura decisoria e, pertanto, il Giudice che la pronuncia ha l'obbligo di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite”
(Cass. Civ. n. 8611/2018).
Pertanto, la statuizione sulle spese del giudizio conclusosi con la dichiarazione di incompetenza deve essere adottata dal Giudice che ha pronunciato tale incompetenza, sicché, nel caso di specie, la stessa ordinanza del Tribunale di
Roma avrebbe dovuto procedere alla liquidazione delle spese del predetto giudizio. Ciò importa l'impossibilità per questo Giudice di liquidare le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, come richiesto da parte convenuta, la cui richiesta va disattesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1007/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 662,00 euro, a titolo di compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Grosseto, 13.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia