Art. 286.
(Divieto od obbligo di soggiorno).
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, puo' vietare, o fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in localita' determinate.
La stessa facolta' puo' essere esercitata, anche dal prefetto, quando si tratti di vietare o di fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in una determinata localita', compresa nel territorio della sua provincia.
Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dell'interno.
(Divieto od obbligo di soggiorno).
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, puo' vietare, o fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in localita' determinate.
La stessa facolta' puo' essere esercitata, anche dal prefetto, quando si tratti di vietare o di fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in una determinata localita', compresa nel territorio della sua provincia.
Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dell'interno.