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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1860 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Giovanni Bovio n°385, presso lo studio dell'Avv. Danielle Mastrangelo, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione
attrice
CONTRO
( ) e (c.f. CP CodiceFiscale_2 Controparte_2
), elettivamente domiciliate in Pescara, Via Pugliae n°3, presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Claudia Aurisicchio, che le rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione del nuovo procuratore
convenute
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate nel verbale di udienza del 27 marzo 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato , premesso di essere Parte_1
proprietaria di un appartamento posto al secondo piano, interno 6, dello stabile condominiale situato in Pescara alla via Punta Penna nr. 20, individuato in Catasto
Fabbricati al foglio 19 particella 1907 sub 14, premesso che sul muro perimetrale adiacente al terrazzo lato Sud-Est del vano cucina-tinello del predetto immobile, è posta un'apertura lucifera (luce) del vano bagno dell'adiacente appartamento di proprietà di CP
abitato da , premesso che tale luce, delle dimensioni di circa cm 130 di Controparte_2 larghezza per cm 100 di altezza, era in origine schermata da un'inferriata metallica ancorata al muro, formata da barre metalliche verticali con un interspazio di circa 9 cm e da un pannello metallico fisso con vetri opachi istallato nella parte inferiore dell'apertura a partire dalla soglia, tale da non consentire di inspicere verso il balcone dell'attrice, essendone inibito l'affaccio prospettico in ragione delle peculiari caratteristiche strutturali della luce medesima, lamentando che da parte delle convenute erano stati posti in essere nel luglio
2020 interventi modificativi, ai danni della proprietà attrice, consistiti nella rimozione dell'originaria inferriata e nella sostituzione con un manufatto formato da tubolari metallici con interspazio variabile non ancorato all'interno della muratura dell'apertura medesima, ma fissato agli stipiti con l'utilizzo di viti a pressione, nonché nella rimozione e sostituzione di un pannello di vetro e metallo, che impediva ogni possibilità di veduta e di affaccio prospettico all'interno del balcone di proprietà attrice, con una lamina di plastica opaca interposta tra l'infisso della finestra e la griglia posizionata, deducendo allora che tali interventi avevano determinato una grave compromissione della sicurezza e della privacy dell'attrice, impossibilitata a fruire del proprio terrazzo con l'utilizzo del bagno da parte della convenute, unitamente alla lesione delle norme igienico- sanitarie e alla violazione delle norme circa le emissioni di odori e rumori molesti, tanto ciò premesso, conveniva in giudizio e , chiedendo di : CP Controparte_2
1) accertare e dichiarare l'arbitraria modificazione dello stato dei luoghi in relazione all'apertura lucifera del vano bagno dell'appartamento di proprietà di , abitato CP
da , realizzata ad opera di queste ultime;
2) accertare e dichiarare che tale Controparte_2
modificazione è intervenuta in violazione dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento ex art. 901 e 902 c.c. ; 3) accertare e dichiarare che tale l'arbitrario intervento ha determinato gravi danni a carico dell'attrice e della sua proprietà, tutt'ora sussistenti, consistenti nella compromissione della sicurezza e della privacy dell'immobile della sig.ra
, nella lesione delle norme igienico-sanitarie, nella violazione delle norme circa le Parte_1
emissioni di odori e rumori molesti e nella manifesta lesione del pieno diritto di godimento e fruizione del bene immobile da parte dell'attrice; 4) per l'effetto, condannare le convenute alla immediata riduzione in pristino e contestuale regolarizzazione, secondo la normativa vigente, dell'apertura lucifera oggetto della presente domanda giudiziale;
5) condannare le convenute al risarcimento del danno patito in ragione dell'arbitraria condotta delle parti convenute in giudizio, nella misura che risulterà in corso di causa. Con vittoria delle spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituivano le convenute e CP
, nelle rispettive qualità spiegate, contestando la domanda attorea, Controparte_2 premettendo che l'unità abitativa di proprietà è adiacente quello dell'attrice e il muro CP
nel quale si affaccia la finestra del bagno confina, forma una sorta di angolo ottuso, con la parte di muro nella quale è situata la finestra del vano cucina di proprietà della , Parte_1
premettendo che all'epoca della edificazione dell'intero edificio, risalente all'anno 1963, le due finestre si affacciavano solamente su un chiostro interno del condominio, sino a quando in tempi successivi (ma prima che le parti in causa divenissero ognuna proprietaria delle rispettive unità abitative) venne realizzato un balconcino di pertinenza all'appartamento oggi di proprietà della , ancorato da un lato alla porzione di muro, dell'appartamento Parte_1
sub.14 (oggi della ) e dall'altro al muro dell'appartamento sub.7 (oggi di proprietà Parte_1 della , tanto da non consentire più dall'unità abitativa oggi di proprietà l'affaccio CP CP
sul chiostro menzionato, premettendo che successivamente la dante causa dell'attrice aveva pure realizzato una veranda a copertura del predetto balconcino, condonata in sanatoria nel
2004, salvo diritti di terzi, che aveva finito per oscurare completamente la luce nella stanza da bagno dell'immobile delle convenute, contestando che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, alcuna violazione delle norme civilistiche si era verificata, atteso che, oltre ad essere state riportate in maniera invertita le misure della suddetta apertura (100 cm di larghezza e 130 cm di altezza), la finestra era rimasta invariata dal 1963 a tutt'oggi, deducendo che l'unica opera eseguita aveva riguardato la sostituzione della predetta inferriata con altra nuova, diversa solo esteticamente, tanto da non aver comportato alcun mutamento della situazione preesistente, avendo conservato le fondamentali caratteristiche della precedente, in quanto fissata al muro nell'identica posizione, con finestra interna con apertura battente, deducendo che tale sostituzione si era resa necessaria per motivi di sicurezza e di decoro e che le misure della vecchia inferriata non coincidevano interamente con quelle della finestra perché, come da relazione del proprio ctp, le dimensioni della inferriata erano 100 cm (larghezza) per 100 cm (altezza), lasciando così libero e senza tubolari uno spazio in alto di circa 30 cm, tale da consentire il passaggio di persone, animali, di rumori ed odori, deducendo che l'opera realizzata garantiva maggiore sicurezza e la corretta areazione della stanza da bagno, deducendo che il pannello di plexiglass opaca presenta le stesse dimensioni e svolge analoga funzione della lastra in vetro, fornendo un'adeguata schermatura a vantaggio di entrambe le proprietà, con ancoraggio eseguito rispettando le garanzie di sicurezza senza incidere sulla proprietà altrui, deducendo che in definitiva non erano stati eseguiti lavori di muratura e/o di ampliamento dell'apertura lucifera, tali da consentire, a differenza di quanto accadeva in precedenza, la inspectio e la prospectio dalla stanza da bagno verso il balcone di parte attrice o viceversa, contestando che la veranda realizzata aveva compromesso la corretta areazione della stanza da bagno, in violazione di tutte le norme igienico - sanitarie poste a tutela della salubrità degli ambienti, determinando il convoglio, all'interno della stanza da bagno, di odori ed immissioni di fumo provenienti dalla cucina della , soprattutto nei mesi invernali, quando la veranda Parte_1
viene tenta chiusa, contestando che l'attrice si era fatta lecita di assumere comportamenti di scherno ed irriverenti spruzzando di continuo deodoranti verso la detta inferriata, tanto ciò premesso, chiedevano di accertare e dichiarare, anche a seguito di ctu, la conformità dell'inferriata sostituita dalle convenute nell'immobile di proprietà alle CP
prescrizioni contenute negli artt. da 900 a 902 c.c., di accertare e dichiarare l'insussistenza delle violazioni di legge di diritto contestate e dei conseguenti danni tutti, come indicati nell'atto introduttivo, con conseguente rigetto della domanda, con vittoria delle spese del giudizio.
3) Nel corso del giudizio venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 c.p.c. e, all'esito, veniva disposta ctu ( tesa ad accertare : 1) lo stato dei luoghi;
2) la presenza nel bagno delle convenute di un'apertura finestra, le dimensioni e caratteristiche, nonché ad accertare se la finestra sia presente con tali qualità e fattezze sin dalla data di costruzione del fabbricato e/o dell'appartamento e se permetteva e permette l'affaccio e/o la veduta sul chiostro condominiale ed attualmente sul balcone e sulla veranda dell'attrice ; 3) le dimensioni, la composizione, le misure, la qualità e la tipologia tanto dell'inferriata sostituita che di quella nuova oggetto di causa (quest'ultima compresa dalla schermatura in plexiglass) nelle more apposte dalle convenute sulla finestra del loro bagno e se la seconda mantiene gli stessi standard di sicurezza e privacy della prima;
4) l'originario progetto e costruzione del fabbricato e/o dell'appartamento delle parti in causa, l'esistenza o meno di successive realizzazioni, modifiche o innovazioni edilizie e strutturali, con particolare riguardo al balcone su cui affaccia la finestra delle convenute;
oltre ai quesiti proposti dall'attore).
4) All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5) Mutato il precedente G.I., a seguito di assegnazione della causa, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei doppi termini ex art.190 c.p.c.
6) All'esito della disamina degli atti di causa la domanda attorea non può trovare accoglimento..
7) Invero, con l'atto introduttivo è stata proposta una domanda di regolarizzazione di un'apertura lucifera, sul presupposto che le convenute, mediante la sostituzione della precedente inferriata con una nuova, avrebbero violato i requisiti previsti dall'art.901 c.c.,
(norma dettata in tema di luci) e dall'art.902 c.c. (norma dettata in tema di apertura priva dei requisiti prescritti per le luci). Ciò nondimeno, al lume della disamina dell'elaborato di consulenza redatto dal Ctu nominato Arch. è emerso che nel caso in esame Persona_1
l'oggetto del contendere non costituisce una luce, bensì trattasi di una vera e propria veduta, disciplinata, come tale, dall'art.900 c.c.
8) In relazione allo stato dei luoghi di causa ha premesso il Ctu nominato Arch. Persona_1
che la vertenza riguarda due abitazioni situate nel fabbricato condominiale, di Via Punta
Penna n.20, entrambe poste al secondo piano, ma aventi accesso da vani scala diversi
(individuato, quello di proprietà attrice, in Catasto Fabbricati al foglio 19, part. 1907 sub 14, quello invece di proprietà convenuta in Catasto Fabbricati al foglio 19, part.1907 sub 14). Ha riscontrato che dalla cucina dell'attrice si accede ad un balconcino di 4,7 mq, coperto da una veranda (quella appunto oggetto di condono da parte della dante causa dell'attrice), con copertura di superficie utile di mq 4,86. Ha riscontrato che all'interno del bagno delle convenute è presente una finestra (in sede di sopralluogo, è stata misurata dalla parte del bagno il vano della finestra che all'interno si trova a 118 cm dal pavimento, con dimensioni di circa 119 cm di larghezza per 131 cm di altezza. In risposta al quesito teso ad accertare e descrivere lo stato nonché le dimensioni, la composizione, le misure, la qualità e la tipologia tanto dell'inferriata sostituita che di quella nuova oggetto di causa (quest'ultima compresa della schermatura in plexiglass) nelle more apposte dalle convenute sulla finestra del loro bagno e se la seconda mantiene gli stessi standard di sicurezza e privacy della prima, il Ctu ha riscontrato l'inferriata preesistente, di colore verde e con vetro rotto nella parte inferiore, con ingombro di cm 99,5 di larghezza per 101,5 di altezza (quest'ultima suddivisibile in una parte inferiore di cm 62 con due vetri ed una parte superiore con piccoli profili a sezione tonda. Nella parte inferiore essendo i profili in ferro di circa 2,5 cm si ha che l'altezza di ogni vetro è di circa 28 cm. nella parte superiore gli elementi hanno interspazi di cm. 9 e ogni profilo ha diametro di 8 mm).
9) Ma più nello specifico, l'esperto nominato dal Tribunale ha potuto accertare e rilevare, sulla scorta della planimetria catastale risalente all'anno di realizzazione (1963) del fabbricato condominiale in cui sono ricompresi gli appartamenti delle parti in causa, che l'apertura di cui si controverte ha le caratteristiche di una finestra o veduta, tale da consentire originariamente l'affaccio sul chiostro interno Di conseguenza, ha CP_3
ritenuto che essa non può considerasi una “luce”, in quanto “..se cosi fosse allora dovrebbe trovarsi addirittura a 200 cm da terra (art.901 c.c. punto 2) e avere una grata fissa in metallo con maglie minori di 3 cm. quadri (art.901 c.c. punto 1); però queste condizioni non sono confacenti con la finestra reale..” (cfr. pag.10 relazione peritale). Ha quindi concluso il Ctu che l'apertura è nata come veduta. Ha accertato poi che in epoca successiva e, comunque, entro l'anno 1986 venne realizzato nell'appartamento attoreo (da parte della dante causa della ) un balcone, sul quale si affaccia la finestra delle convenute. Ha Parte_1
accertato che successivamente, il balcone in questione venne trasformato in veranda, oggetto di condono presentato nel 1999 dalla dante causa dell'attrice.
Per cui, per effetto di tali trasformazioni, ne è conseguito che l'apertura della convenuta, che prima si affacciava secondo progetto assentito sul chiostro condominiale, si è venuta a sua volta ad affacciare sul balcone di pertinenza dell'appartamento di proprietà attorea, il quale, di seguito, è stato trasformato in una veranda, oggetto di condono nel 1999. Appare quindi evidente che, per effetto di tale duplice trasformazione, si è venuta a determinare una situazione di disagio (invero non conforme alle più elementari regole progettuali e sanitarie) per entrambe le parti in giudizio, stante l'invitabile, reciproco scambio di odori prodotti da due ambienti, cucina e bagno, appartenenti a due distinte proprietà, concentrati in definitiva in un'area chiusa a veranda.
10) Né il Ctu ha potuto accertare se il balcone in questione, pure presente in una planimetria del
1986 versata in atti dall'attrice, fosse stata opera regolarmente assentita dagli Uffici competenti, non avendo reperito nulla al riguardo presso l'ATER, proprietaria dell'edificio.
11) Sicché, in assenza di altri ed ulteriori elementi di riscontro (che, invero, non sono stati offerti sub judice) su tale aspetto pure di centrale rilevanza, non appare possa presumersi legittimamente assentita l'opera in questione (ovverosia il balcone dell'appartamento di proprietà attrice su cui si affaccia la veduta dell'appartamento di proprietà convenuta), né di conseguenza sarebbe stato possibile accedere ad una richiesta di riduzione in pristino e/o di regolarizzazione di una veduta o di una luce, non potendosi considerare suscettibile di tutela un'opera abusiva. Né appare possibile addivenire a diverse conclusioni sulla scorta del successivo condono della veranda, cui è stato trasformato il balcone, in quanto il condono edilizio, consentendo la sanatoria di alcune irregolarità edilizie mediante il pagamento di una sanzione, attiene unicamente al rapporto di regolarizzazione dell'illecito urbanistico o edilizio intercorrente tra il privato e la P.A., ma non incide sui diritti soggettivi di terzi. Né infine la circostanza per cui le convenute abbiano apposto sulla finestra in questione una inferriata (chiaramente per questioni di privacy) appare possa costituire, anche sulla scorta del relativo assunto difensivo, elemento sufficiente per ravvisare un'accettazione della riduzione del proprio diritto di veduta.
12) Ed infine, sia pure ritenuta assorbita ogni questione, occorre pure rilevare che, stando alle risultanze della ctu svolta, l'attuale inferriata (quella appunto sostituita dalle convenute) ha mantenuto, nel confronto con la precedente, standard di sicurezza e privacy del tutto similari.
13) In questi termini ne consegue il rigetto della domanda. 14) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 1.101 ad euro 5.200, fase studio, fase introduttiva, fase trattazione/istruttoria, fase decisionale, valore minimo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4 co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
15) Alle medesime conclusioni occorre pervenire per quanto attiene le spese di Ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.);
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di Ctu, liquidate come da decreto in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 5 Dicembre 2024
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi