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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 137 /2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati: dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 137 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, vertente tra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti AVINO C.F._1
MA RO e AL IL IM OV;
attore contro
, nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
), residente a [...], sc. H, int. 12; C.F._2 convenuta contumace
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE interveniente necessario
OGGETTO: esecutorietà sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore:
“
1. in accoglimento della presente domanda, di dichiarare, ai sensi dell'art. 797 c.p.c., l'efficacia nella
Repubblica italiana della sentenza del Tribunale ecclesiastico di prima istanza del Vicariato di Roma, resa in data 26.06.2024, divenuta definitiva in quanto non appellata, in data 29.07.2024, e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.11.2024. 2. Conseguentemente, ordinare all'ufficiale dello Stato civile del comune di Palermo, di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63.2, lett. h), del d.P.R. n. 396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica italiana emanata ai sensi dell'art.
8.2 della legge n. 121 del 1985 della sentenza di nullità del matrimonio resa dai tribunali ecclesiastici, nonché quest'ultima sentenza.
3. Dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tra le parti”; per il Procuratore Generale:
“chiede in accoglimento della domanda formulata con l'atto di citazione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 797
c.p.c., l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale ecclesiastico di prima istanza del
Vicariato di Roma, resa in data 26.06.2024, divenuta definitiva il 29.07.2024 e resa esecutiva con decreto del Suprema Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.11.2024, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Palermo di procedere alla susseguente trascrizione della invocata sentenza”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha esposto: a) di aver contratto Parte_1 concordatario in data 5/7/1997 con , dinanzi al ministro di culto cattolico Controparte_1 della parrocchia di S. Francesco di Paola in Palermo;
b) che il matrimonio è stato trascritto presso gli uffici dello stato civile della città di Palermo, ai sensi dell'art. 63.2 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; c) che in data 17/9/2024 è passata in giudicato la sentenza di dichiarazione di nullità del predetto matrimonio, dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal Tribunale Ecclesiastico regionale, non appellata e dichiarata esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in conformità alle leggi canoniche;
d) che i giudici canonici hanno dichiarato la nullità del matrimonio per difetto del consenso matrimoniale e per esclusione della prole da parte dell'uomo; e) di avere interesse, ai fini della produzione degli effetti civili, che tale pronuncia sia delibata nell'ordinamento italiano “in considerazione della quasi totale assenza di vita comune e comunitaria”.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
2. La convenuta , regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_1
3. Con ordinanza del 22/9/2025 è stato disposto l'intervento del P.G. e la parte attrice è stata invitata ad integrare la documentazione prodotta. Quindi, all'udienza in trattazione scritta del
15/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dall'attore nelle note di trattazione depositate in data 4/10/2025.
4. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, del c.d. nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del
18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte di Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico è competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. 5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario celebrato a Palermo, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, ricorreva senz'altro la competenza del
Tribunale Ecclesiastico, che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo in cui è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti.
6. Avanti il giudice italiano non risulta pendente, peraltro, altro procedimento avente lo stesso oggetto.
7. Non sussiste, poi, contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, dovendosi sottolineare, a tal proposito, come non si pongano problemi di tutela dell'affidamento del coniuge incolpevole.
8. È noto, peraltro, che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei bona matrimonii da parte di uno soltanto dei coniugi richiede che tale divergenza sia effettivamente conosciuta dall'altro coniuge, ovvero che non gli sia stata nota a causa della sua negligenza, essendo altrimenti di ostacolo alla delibazione la contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. La violazione di tale principio va esclusa, inoltre, anche se l'altro coniuge si avvale della pronunzia, chiedendo l'esecutività della sentenza delibanda (Cass. 11 giugno 1997, sez. I,
n. 5243; Cass. 7 luglio 1998, sez. I, n. 6590).
9. Nel caso di specie la parte istante ha documentato, mediante la produzione in giudizio della sentenza eccelsiastica, in cui è riportata ampia sintesi delle prove testimoniali assunte dinanzi al
Tribunale Ecclesiastico e delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dalla convenuta
, la piena consapevolezza, da parte di quest'ultima, della divergenza di Controparte_1 vedute circa il bonum matrimonii, consistente, nella vicenda in esame, nella esclusione della prole a norma del can. 1101 par. 2 del C.D.C. Per quanto, infatti, abbia dichiarato di non essere a conoscenza Controparte_1 dell'esclusione della prole («Non mi ha mai detto che non voleva avere figli con me»), al contempo, a domanda sul perché dal matrimonio non siano nati figli, ha dichiarato espressamente: «Non sono nati figli dalla nostra convivenza perché come detto precedentemente io li chiedevo e si rifiutava di Pt_1 accontentarmi. Solo alcune volte vi sono stati rapporti intimi potenzialmente fecondi, ma l'attore immediatamente mi faceva prendere la pillola del giorno dopo».
Peraltro, l'istruttoria svolta nel giudizio ecclesiastico, richiamata in sentenza, ha evidenziato che anche i rapporti intimi pre-matrimoniali erano «sempre accuratamente cautelati per la volontà dell'attore di non avere figli» (cfr. pag. 14 della sentenza ecclesiastica).
10. Va aggiunto, inoltre, che la non menzione della esclusione della prole del matrimonio tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale.
11. Non sfugge poi alla Corte che la convivenza tra le parti è durata oltre tre anni.
Va osservato, tuttavia, che la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione (cfr. Cass., sez.
I, 5 maggio 2021, ord. n. 11791).
Nel caso di specie, pertanto, in cui la convenuta è rimasta contumace, deve escludersi la rilevanza della durata della convivenza.
12. Posto, quindi, che il motivo di nullità non contrasta con l'ordine pubblico italiano, e considerato che in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
13. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico, e la domanda va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
14. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla distribuzione delle spese processuali, alla luce della mancata opposizione da parte della convenuta.
PQM
La Corte, sentiti il Procuratore Generale e il procuratore della parte istante:
- dichiara efficace in Italia la sentenza emessa in data 26 giugno 2024 dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.11.2024, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato a Palermo, in data 5 luglio
1997, tra nato ad [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Palermo dell'anno 1997, atto n. 64, parte II, serie A, Vol. 2147;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Palermo di procedere ai prescritti adempimenti conseguenziali;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di
Appello, il 15/10/2025
Il Consigliere relatore dr.ssa Laura Petitti Il Presidente dr. Giovanni D'Antoni
CORTE DI APPELLO DI MO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati: dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 137 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, vertente tra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti AVINO C.F._1
MA RO e AL IL IM OV;
attore contro
, nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
), residente a [...], sc. H, int. 12; C.F._2 convenuta contumace
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE interveniente necessario
OGGETTO: esecutorietà sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore:
“
1. in accoglimento della presente domanda, di dichiarare, ai sensi dell'art. 797 c.p.c., l'efficacia nella
Repubblica italiana della sentenza del Tribunale ecclesiastico di prima istanza del Vicariato di Roma, resa in data 26.06.2024, divenuta definitiva in quanto non appellata, in data 29.07.2024, e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.11.2024. 2. Conseguentemente, ordinare all'ufficiale dello Stato civile del comune di Palermo, di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63.2, lett. h), del d.P.R. n. 396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica italiana emanata ai sensi dell'art.
8.2 della legge n. 121 del 1985 della sentenza di nullità del matrimonio resa dai tribunali ecclesiastici, nonché quest'ultima sentenza.
3. Dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tra le parti”; per il Procuratore Generale:
“chiede in accoglimento della domanda formulata con l'atto di citazione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 797
c.p.c., l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale ecclesiastico di prima istanza del
Vicariato di Roma, resa in data 26.06.2024, divenuta definitiva il 29.07.2024 e resa esecutiva con decreto del Suprema Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.11.2024, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Palermo di procedere alla susseguente trascrizione della invocata sentenza”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha esposto: a) di aver contratto Parte_1 concordatario in data 5/7/1997 con , dinanzi al ministro di culto cattolico Controparte_1 della parrocchia di S. Francesco di Paola in Palermo;
b) che il matrimonio è stato trascritto presso gli uffici dello stato civile della città di Palermo, ai sensi dell'art. 63.2 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; c) che in data 17/9/2024 è passata in giudicato la sentenza di dichiarazione di nullità del predetto matrimonio, dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal Tribunale Ecclesiastico regionale, non appellata e dichiarata esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in conformità alle leggi canoniche;
d) che i giudici canonici hanno dichiarato la nullità del matrimonio per difetto del consenso matrimoniale e per esclusione della prole da parte dell'uomo; e) di avere interesse, ai fini della produzione degli effetti civili, che tale pronuncia sia delibata nell'ordinamento italiano “in considerazione della quasi totale assenza di vita comune e comunitaria”.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
2. La convenuta , regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_1
3. Con ordinanza del 22/9/2025 è stato disposto l'intervento del P.G. e la parte attrice è stata invitata ad integrare la documentazione prodotta. Quindi, all'udienza in trattazione scritta del
15/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dall'attore nelle note di trattazione depositate in data 4/10/2025.
4. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, del c.d. nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del
18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte di Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico è competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. 5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario celebrato a Palermo, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, ricorreva senz'altro la competenza del
Tribunale Ecclesiastico, che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo in cui è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti.
6. Avanti il giudice italiano non risulta pendente, peraltro, altro procedimento avente lo stesso oggetto.
7. Non sussiste, poi, contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, dovendosi sottolineare, a tal proposito, come non si pongano problemi di tutela dell'affidamento del coniuge incolpevole.
8. È noto, peraltro, che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei bona matrimonii da parte di uno soltanto dei coniugi richiede che tale divergenza sia effettivamente conosciuta dall'altro coniuge, ovvero che non gli sia stata nota a causa della sua negligenza, essendo altrimenti di ostacolo alla delibazione la contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. La violazione di tale principio va esclusa, inoltre, anche se l'altro coniuge si avvale della pronunzia, chiedendo l'esecutività della sentenza delibanda (Cass. 11 giugno 1997, sez. I,
n. 5243; Cass. 7 luglio 1998, sez. I, n. 6590).
9. Nel caso di specie la parte istante ha documentato, mediante la produzione in giudizio della sentenza eccelsiastica, in cui è riportata ampia sintesi delle prove testimoniali assunte dinanzi al
Tribunale Ecclesiastico e delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dalla convenuta
, la piena consapevolezza, da parte di quest'ultima, della divergenza di Controparte_1 vedute circa il bonum matrimonii, consistente, nella vicenda in esame, nella esclusione della prole a norma del can. 1101 par. 2 del C.D.C. Per quanto, infatti, abbia dichiarato di non essere a conoscenza Controparte_1 dell'esclusione della prole («Non mi ha mai detto che non voleva avere figli con me»), al contempo, a domanda sul perché dal matrimonio non siano nati figli, ha dichiarato espressamente: «Non sono nati figli dalla nostra convivenza perché come detto precedentemente io li chiedevo e si rifiutava di Pt_1 accontentarmi. Solo alcune volte vi sono stati rapporti intimi potenzialmente fecondi, ma l'attore immediatamente mi faceva prendere la pillola del giorno dopo».
Peraltro, l'istruttoria svolta nel giudizio ecclesiastico, richiamata in sentenza, ha evidenziato che anche i rapporti intimi pre-matrimoniali erano «sempre accuratamente cautelati per la volontà dell'attore di non avere figli» (cfr. pag. 14 della sentenza ecclesiastica).
10. Va aggiunto, inoltre, che la non menzione della esclusione della prole del matrimonio tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale.
11. Non sfugge poi alla Corte che la convivenza tra le parti è durata oltre tre anni.
Va osservato, tuttavia, che la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione (cfr. Cass., sez.
I, 5 maggio 2021, ord. n. 11791).
Nel caso di specie, pertanto, in cui la convenuta è rimasta contumace, deve escludersi la rilevanza della durata della convivenza.
12. Posto, quindi, che il motivo di nullità non contrasta con l'ordine pubblico italiano, e considerato che in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
13. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico, e la domanda va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
14. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla distribuzione delle spese processuali, alla luce della mancata opposizione da parte della convenuta.
PQM
La Corte, sentiti il Procuratore Generale e il procuratore della parte istante:
- dichiara efficace in Italia la sentenza emessa in data 26 giugno 2024 dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.11.2024, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato a Palermo, in data 5 luglio
1997, tra nato ad [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Palermo dell'anno 1997, atto n. 64, parte II, serie A, Vol. 2147;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Palermo di procedere ai prescritti adempimenti conseguenziali;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di
Appello, il 15/10/2025
Il Consigliere relatore dr.ssa Laura Petitti Il Presidente dr. Giovanni D'Antoni