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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1159/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Gaetano Aita, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli, alla via L. Da Vinci, n. 27; appellante
E
“ , con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Terraglio, n. 63, cod. Controparte_1 fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio CP_2
da Venezia-Mestre del 4 novembre 2022, rep. n. 44580 – racc. n. 16955, Per_1 dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con il quale elettivamente domicilia in
Cava de' Tirreni, alla via Papa Giovanni XXIII, n. 10, presso lo studio dell'avv. Benedetto
Accarino; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3157/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: in via preliminare 1) accertare e dichiarare che la all'esito della concessione della provvisoria esecuzione CP_1 del decreto ingiuntivo non ha chiesto di procedersi con il tentativo di mediazione obbligatorio con l'effetto che il decreto ingiuntivo va revocato e dichiarato improcedibile e/o inammissibile;
2) accertare e dichiarare … che il procedimento di mediazione non obbligatorio introdotto dal si è concluso con verbale negativo per la mancata Parte_1 partecipazione personale della con l'effetto che il decreto ingiuntivo va CP_1 revocato e dichiarato improcedibile e/o inammissibile 3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della con l'effetto che il decreto ingiuntivo va CP_1 revocato e dichiarato improcedibile e/o inammissibile;
in via principale 4) accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del contratto di finanziamento e delle condizioni economiche, l'inesistenza del diritto di credito, la nullità e l'illegittimità della documentazione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
5) condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze legali del primo e secondo grado di giudizio nei confronti del sottoscritto procuratore anistatario. In via subordinata: 6) accertare e rideterminare il credito della ovvero il saldo contabile con l'esatto dare- CP_1 avere, previa epurazione delle somme illegittimamente addebitate per effetto della nullità del contratto e delle condizioni economiche, della illegittimità del TAEG praticato e dell'applicazione degli interessi di mora e delle spese, commissioni, interessi, non pattuite e della somma di euro 14.112,00 già corrisposta dal sul capitale di € 15.000,00 Parte_1 con l'effetto che il decreto ingiuntivo va revocato e dichiarato improcedibile e/o inammissibile”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: ● non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone e/o non essendo dimostrati i presupposti di legge, e non avendo parte appellante fatta richiesta alcuna;
● accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza di primo grado. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, e/o di revoca o modifica della sentenza impugnata, condannare comunque
2 controparte al pagamento, in favore di della somma di euro 9.895,83 Controparte_1 oltre agli interessi convenzionali di mora, da calcolarsi sulla sola quota capitale, e comunque entro i limiti dei tassi soglia di cui alla L. 108/1996, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
… In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3157/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti della , ex art. Parte_1 Controparte_1
645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 28 aprile 2017, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 530/2017, emesso su ricorso spiegato dalla per ottenere il pagamento dal della somma di euro 9.895,83 CP_1 CP_1 Parte_1 in forza del contratto di credito al consumo n. 800004455058 del 10 ottobre 2007, oltre interessi moratori al tasso convenzionale sul capitale di euro 6.217,07 dalla data della domanda all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava il alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Nel giudizio di appello promosso avverso la predetta sentenza dal con atto di Parte_1 citazione notificato il 14 novembre 2023, nessuna delle parti depositava le note contenenti le proprie istanze e conclusioni né entro il termine perentorio del 3 aprile 2025, né entro quello del 22 maggio 2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione sia dei decreti
(del 18 marzo 2025 e del 24 aprile/6 maggio 2025) con cui era stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., la sostituzione delle udienze del 3 aprile 2025 e del 22 maggio 2025, sia delle precedenti ordinanze (del 30 settembre/3ottobre 2024 e del 10 aprile 2025) con le quali le stesse erano state ab origine fissate.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c..
3 Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il giudice d'appello, quando ricorrono i presupposti per la dichiaratoria di inammissibilità o di estinzione del gravame, deve provvedere con sentenza, trattandosi di pronunce che definiscono il giudizio risolvendo questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, devono rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Ne consegue che, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quando i suddetti provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, gli stessi sono comunque assoggettati alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 c.p.c. e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr., ex ceteris, Cass. 29 maggio 1999, n. 5250; Cass.
27 agosto 2003, n. 12537; Cass. ord. 17 maggio 2007, n. 11434).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., se nessuna delle parti deposita le note contenenti le proprie istanze e conclusioni nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nella fattispecie della qua agitur, il e la non hanno Parte_1 Controparte_1 depositato le note contenenti le proprie istanze e conclusioni né entro il termine perentorio del 3 aprile 2025, né entro quello del 22 maggio 2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione dei decreti (del 18 marzo 2025 e del 24 aprile/6 maggio 2025) con cui era stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., la sostituzione delle udienze del
3 aprile 2025 e del 22 maggio 2025, sia delle precedenti ordinanze (del 30 settembre/3ottobre 2024 e del 10 aprile 2025) con le quali le stesse erano state originariamente fissate, in tal modo provocando la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza di primo grado, ex art. 338 c.p.c..
L'estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c..
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, giacché la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di
4 rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. ord.
30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), trattandosi di una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, dunque, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. ord. 5 dicembre
2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3157/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 14 novembre 2023, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio di gravame;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
5
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1159/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Gaetano Aita, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli, alla via L. Da Vinci, n. 27; appellante
E
“ , con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Terraglio, n. 63, cod. Controparte_1 fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio CP_2
da Venezia-Mestre del 4 novembre 2022, rep. n. 44580 – racc. n. 16955, Per_1 dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con il quale elettivamente domicilia in
Cava de' Tirreni, alla via Papa Giovanni XXIII, n. 10, presso lo studio dell'avv. Benedetto
Accarino; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3157/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: in via preliminare 1) accertare e dichiarare che la all'esito della concessione della provvisoria esecuzione CP_1 del decreto ingiuntivo non ha chiesto di procedersi con il tentativo di mediazione obbligatorio con l'effetto che il decreto ingiuntivo va revocato e dichiarato improcedibile e/o inammissibile;
2) accertare e dichiarare … che il procedimento di mediazione non obbligatorio introdotto dal si è concluso con verbale negativo per la mancata Parte_1 partecipazione personale della con l'effetto che il decreto ingiuntivo va CP_1 revocato e dichiarato improcedibile e/o inammissibile 3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della con l'effetto che il decreto ingiuntivo va CP_1 revocato e dichiarato improcedibile e/o inammissibile;
in via principale 4) accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del contratto di finanziamento e delle condizioni economiche, l'inesistenza del diritto di credito, la nullità e l'illegittimità della documentazione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
5) condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze legali del primo e secondo grado di giudizio nei confronti del sottoscritto procuratore anistatario. In via subordinata: 6) accertare e rideterminare il credito della ovvero il saldo contabile con l'esatto dare- CP_1 avere, previa epurazione delle somme illegittimamente addebitate per effetto della nullità del contratto e delle condizioni economiche, della illegittimità del TAEG praticato e dell'applicazione degli interessi di mora e delle spese, commissioni, interessi, non pattuite e della somma di euro 14.112,00 già corrisposta dal sul capitale di € 15.000,00 Parte_1 con l'effetto che il decreto ingiuntivo va revocato e dichiarato improcedibile e/o inammissibile”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: ● non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone e/o non essendo dimostrati i presupposti di legge, e non avendo parte appellante fatta richiesta alcuna;
● accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza di primo grado. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, e/o di revoca o modifica della sentenza impugnata, condannare comunque
2 controparte al pagamento, in favore di della somma di euro 9.895,83 Controparte_1 oltre agli interessi convenzionali di mora, da calcolarsi sulla sola quota capitale, e comunque entro i limiti dei tassi soglia di cui alla L. 108/1996, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
… In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3157/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti della , ex art. Parte_1 Controparte_1
645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 28 aprile 2017, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 530/2017, emesso su ricorso spiegato dalla per ottenere il pagamento dal della somma di euro 9.895,83 CP_1 CP_1 Parte_1 in forza del contratto di credito al consumo n. 800004455058 del 10 ottobre 2007, oltre interessi moratori al tasso convenzionale sul capitale di euro 6.217,07 dalla data della domanda all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava il alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Nel giudizio di appello promosso avverso la predetta sentenza dal con atto di Parte_1 citazione notificato il 14 novembre 2023, nessuna delle parti depositava le note contenenti le proprie istanze e conclusioni né entro il termine perentorio del 3 aprile 2025, né entro quello del 22 maggio 2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione sia dei decreti
(del 18 marzo 2025 e del 24 aprile/6 maggio 2025) con cui era stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., la sostituzione delle udienze del 3 aprile 2025 e del 22 maggio 2025, sia delle precedenti ordinanze (del 30 settembre/3ottobre 2024 e del 10 aprile 2025) con le quali le stesse erano state ab origine fissate.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c..
3 Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il giudice d'appello, quando ricorrono i presupposti per la dichiaratoria di inammissibilità o di estinzione del gravame, deve provvedere con sentenza, trattandosi di pronunce che definiscono il giudizio risolvendo questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, devono rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Ne consegue che, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quando i suddetti provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, gli stessi sono comunque assoggettati alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 c.p.c. e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr., ex ceteris, Cass. 29 maggio 1999, n. 5250; Cass.
27 agosto 2003, n. 12537; Cass. ord. 17 maggio 2007, n. 11434).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., se nessuna delle parti deposita le note contenenti le proprie istanze e conclusioni nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nella fattispecie della qua agitur, il e la non hanno Parte_1 Controparte_1 depositato le note contenenti le proprie istanze e conclusioni né entro il termine perentorio del 3 aprile 2025, né entro quello del 22 maggio 2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione dei decreti (del 18 marzo 2025 e del 24 aprile/6 maggio 2025) con cui era stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., la sostituzione delle udienze del
3 aprile 2025 e del 22 maggio 2025, sia delle precedenti ordinanze (del 30 settembre/3ottobre 2024 e del 10 aprile 2025) con le quali le stesse erano state originariamente fissate, in tal modo provocando la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza di primo grado, ex art. 338 c.p.c..
L'estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c..
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, giacché la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di
4 rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. ord.
30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), trattandosi di una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, dunque, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. ord. 5 dicembre
2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3157/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 14 novembre 2023, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio di gravame;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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