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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOLA Parte_1 C.F._1 GIAMPAOLO e dell'avv. MORI VIRGINIA, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Felino, n. 3, presso il difensore avv. MAZZOLA GIAMPAOLO
ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIANI Controparte_1 C.F._2
BEATRICE, elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 16 43121 PARMA, presso il difensore avv. MAGGIANI BEATRICE
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di impugnazione: - dichiarare nulla o revocare o annullare, o come meglio ritenuto, la sentenza n. 743/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Parma, Giudice Dott.ssa Rossana Rizzi, in data 31/08/2022, depositata in Cancelleria in data
01/09/2022 non notificata e così provvedere: - accertare e dichiarare, previo annullamento, per quanto occorrer possa e se ritenuto del decreto ingiuntivo n. 1160/2020 (NRG 1899/2020), emesso dal Giudice di Pace di Parma il 01/07/2020 e depositato in cancelleria in data 02/07/2020 in quanto non è stata provata la debenza delle somme portate dal decreto monitorio medesimo opposto. In ogni caso con condanna del convenuto alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme Controparte_1
precettate in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e pagate dalla signora Pt_1 per evitare l'esecuzione forzata in data 06/08/2020, oltre interessi dalla data del pagamento nella stessa misura rispetto a quella precettata sino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, rifusione del pagina 1 di 9 contributo unificato e marche da bollo, onorari per la difesa oltre spese generali IVA e CPA come per legge tanto per il primo grado di giudizio quanto per il secondo”;
Conclusioni per parte convenuta appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a conferma della sentenza n. 743/22 del Giudice di Pace di Parma -
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 743/2022 del Giudice di Pace di Parma;
- Parte_1
Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.2.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Parma al fine di ottenere la riforma della sentenza n. Controparte_1
743/2022 del Giudice di Pace di Parma, pubblicata in data 1.9.2022, sentenza di rigetto dell'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1160/2020, emesso in data 1.7.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 2.398,24, a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opera professionale CP_1
svolte in suo favore. Si duole l'appellante del fatto che il Giudice di prime cure non ha debitamente considerato che: con riferimento all'importo di euro 318,24, di cui alla fattura 0E, richiesto per
“dichiarazione IVA”, questo era già stato corrisposto alla società AMR S.r.l., società attraverso la quale operava il convenuto e alla quale ella aveva conferito un incarico per la consulenza contabile e fiscale;
per quanto attiene al compenso di euro 2.080,00, di cui alla fattura 1E, per “assistenza alle pratiche legali ex marito ed ex socio compresa udienza con il giudice quale testimone”, difettava prova dell'effettiva esecuzione di tali prestazioni professionali in favore della sig.ra tanto che il Pt_1
convenuto non era nemmeno stato in grado di specificare in cosa questa attività si fosse estrinsecata, né aveva chiarito sulla base di quali tariffe aveva quantificato il suo compenso. Inoltre, egli aveva richiesto di essere remunerato anche per aver reso testimonianza innanzi al Tribunale di Parma in un giudizio che vedeva coinvolta la sig.ra attività per la quale non avrebbe potuto richiedere alcun Pt_1
compenso.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.9.2023 si è costituito nel presente grado del giudizio insistendo per il rigetto dell'appello. Ha allegato l'appellato che nel corso del primo Controparte_1
grado del giudizio era stato provato, anche mediante prova per testi, lo svolgimento di attività di consulenza verso la sig.ra e dalla stessa non remunerata. Ed infatti, egli era stato remunerato Pt_1
unicamente per la tenuta della contabilità e la redazione delle dichiarazioni dei redditi della sig.ra Pt_1
mentre il corrispettivo di cui al decreto ingiuntivo era stato richiesto per la redazione di dichiarazione pagina 2 di 9 IVA per l'anno di imposta 2019, nonché per ulteriore attività di assistenza, che egli era stato chiamato a prestare nei confronti dell'appellante, coinvolta in giudizi civili con il suo ex marito ed il suo ex socio, per i quali era stato necessario fornire molte informazioni ai legali dell'appellante, così come dimostrato dalle numerose telefonate e scambi di e-mail intercorsi tra i professionisti.
Con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 31.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti della sig.ra per l'importo di euro 2.398,24, oltre interessi, di cui euro 318,24 per mancato pagamento di una Pt_1 fattura per “dichiarazione IVA + comunicazione unica”, ed euro 2.080,00 per “assistenza alle due pratiche legali ex marito ed ex socio, compresa udienza con il giudice quale testimone”.
Nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con riferimento all'importo di cui alla prima fattura, la sig.ra ha fatto valere di essersi avvalsa per la tenuta della propria contabilità, Pt_1
nonché per la redazione di documentazione reddituale, dello studio ARM S.r.l., società della quale il dott. si serviva nello svolgimento della propria attività professionale. Ha precisato la sig.ra CP_1
di aver già corrisposto alla Società il compenso dovuto per la redazione della dichiarazione IVA e Pt_1
comunicazione unica, posto che ella aveva concluso con la Società un contratto di prestazione d'opera, che prevedeva la remunerazione dell'attività professionale tramite un compenso mensile commisurato forfettariamente in euro 285,00, oltre IVA. Per quanto attiene all'importo di euro 2.080,00, di cui alla seconda fattura, ha aggiunto l'appellante che alcun compenso poteva essere riconosciuto al professionista per aver adempiuto al suo dovere di rendere testimonianza, mentre, con riferimento alle ulteriori attività di “assistenza alle due pratiche legali ex marito ed ex socio”, l'attività del professionista era consistita nella partecipazione ad un solo colloquio con i suoi legali, della durata di due ore, attività per la quale il professionista non avrebbe avuto diritto ad una remunerazione, rientrando nel suo dovere di informativa verso il cliente.
Originando il presente giudizio d'appello da un'opposizione a decreto ingiuntivo, si applica l'ordinario principio, a mente del quale è il convenuto opposto a dover provare la sussistenza del proprio credito, prova che nel caso che ci occupa è stata offerta.
Ed infatti, per quanto attiene al compenso richiesto per “assistenza alle due pratiche legali ex marito ed ex socio, compresa udienza con il Giudice come testimone”, di cui alla fattura 1E, per il complessivo importo di euro 2.080,00, l'effettivo svolgimento di tale attività è stato provato dall'odierno appellato mediante plurima documentazione, nonché prova per testi.
pagina 3 di 9 Il dott. ha versato in atti molti scambi di e-mail, dai quali si evince che egli fosse in costante CP_1 contatto con i legali della sig.ra per fornire loro tutte le informazioni necessarie sia nell'ambito Pt_1 del contenzioso con l'ex socio, , nonché con l'ex marito, Persona_1 Persona_2
Per quanto attiene all'assistenza prestata alla sig.ra nell'ambito delle plurime vertenze con il sig. Pt_1
il dott. ha prodotto scambi di e-mail risalenti al 2016 e intercorsi tra lui, la sig.ra Per_2 CP_1
l'avv. Cocconcelli e lo studio di commercialisti che seguiva il sig. e la società Pt_1 Per_2
Moia&Gasperi S.n.c. L'intervento del dott. era richiesto in quanto egli, in qualità di CP_1
consulente contabile e fiscale della sig.ra doveva aiutare i legali nelle operazioni di cessione Pt_1
della quota di partecipazione nella società Moia&Gasperi, verificando la veridicità delle informazioni rese dal sig. (v. doc. n. 2, fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Ed infatti, in quello Per_2
stesso scambio di e-mail l'avv. Cocconcelli, rivolgendosi a , commercialista incaricato CP_2
dal sig. chiedeva che la documentazione reddituale della società Moia&Gasperi S.n.c. fosse Per_2
trasmessa direttamente al dott. che veniva qualificato come consulente della sig.ra per CP_1 Pt_1
l'operazione di cessione delle quote societarie. Da queste e-mail risulta inoltre che vi fossero anche contatti telefonici tra il dott. e l'avv. Cocconcelli, nel corso dei quali il dott. aveva CP_1 CP_1
modo di specificare quali documenti servissero per la valutazione della partecipazione societaria e suggeriva strategie per minimizzare i rischi ai quali era esposta la sig.ra Pt_1
Peraltro, non v'è dubbio che la sig.ra fosse a conoscenza dell'operato del dott. essendo Pt_1 CP_1
il suo indirizzo e-mail in “copia conoscenza”. Emerge inoltre che in data 6.7.2016, su sollecitazione dell'avv. Cocconcelli, sia stata la stessa sig.ra a richiedere l'intervento diretto del dott. Pt_1 CP_1 poiché si legge “ciao ti invio questa email che il caro commercialista ha spedito al mio avvocato…Avremo bisogno facessi il totale di ciò che è stato fatturato e quindi quanto mi deve”. Non solo, dalla documentazione agli atti si evince che il dott. sia stato interessato delle vicende CP_1
societarie anche per i mesi successivi, poiché tutte le comunicazioni e-mail attinenti alla società lo vedevano coinvolto, tantoché lo stesso è più volte intervenuto per prestare assistenza alla sig.ra Pt_1
anche modificando il contenuto di una missiva da inviare ai clienti della società Parte_2
Del pari, il dott. è stato coinvolto dalla sig.ra anche con riferimento al contenzioso CP_1 Pt_1
esecutivo da lei instaurato a fronte del mancato pagamento da parte del sig. degli oneri di Per_2
mantenimento. Nell'ambito dell'attività di assistenza stragiudiziale prestata in favore della sig.ra Pt_1
il dott. ha redatto un prospetto per la quantificazione dei versamenti già effettuati dal sig. CP_1
ha esaminato la documentazione depositata nel corso di causa dal sig. ha partecipato Per_2 Per_2
a diversi scambi di e-mail, nonché ad incontri con gli avvocati che assistevano la sig.ra (v. doc. n. Pt_1
4, fascicolo convenuto del I grado del giudizio).
pagina 4 di 9 Si aggiunga altresì che, come allegato dal convenuto, e confermato dai documenti versati in atti, egli ha altresì prestato la propria attività nell'ambito del contenzioso che ha visto coinvolti la sig.ra e l'ex Pt_1 socio, sig. . Anche in questo caso è stata la sig.ra a richiedere l'intervento del dott. Per_1 Pt_1
inviandogli il ricorso introduttivo (v. doc. n. 9, fascicolo convenuto del I grado del giudizio). CP_1
Quale professionista di riferimento della sig.ra egli, prima dell'introduzione del giudizio, ha Pt_1
dovuto non solo rivedere la situazione finanziaria dell'attività commerciale “Urban Concept”, attività che la sig.ra gestiva insieme al sig. , preparando il conto economico, nonché un prospetto Pt_1 Per_1
finanziario dei costi sostenuti dalla sig.ra ma ha tenuto anche contatti diretti con il sig. per Pt_1 Per_1
la gestione dell'intera vicenda, incontrandosi con lui e con i professionisti da quest'ultimo incaricati (v. docc. nn. 10b, 10c, 10e, 10i, 11 fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Peraltro, come emerge dalle e-mail allegate, il dott. ha avuto un ruolo determinante nella composizione bonaria della CP_1
vicenda, consigliando la sig.ra in merito alla condotta da tenere e alle richieste da fare, prendendo Pt_1
parte direttamente alle trattative, nonché collaborando alla redazione del testo finale dell'accordo (v. docc. nn. 10g, 10i, 10l fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Inoltre, anche dopo il raggiungimento di un accordo tra il sig. e la sig.ra il referente per il corretto adempimento Per_1 Pt_1
dello stesso è rimasto il dott. al quale sono state indirizzate tutte le comunicazioni del CP_1
professionista che assisteva il sig. (v. doc. n. 10f, fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Per_1
Il fatto che il dott. abbia prestato assistenza alla sig.ra nelle proprie vicende legali ha CP_1 Pt_1 trovato conferma anche all'esito dell'assunzione della prova per testi.
Ed infatti, la teste sentita all'udienza del 15.9.2021, a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1 quanto all'epoca lavorava presso lo studio di commercialisti e incaricato dal sig. CP_3 CP_4
di seguire le vicende societarie della Urban Concept, ha confermato che il dott. era Per_1 CP_1
stato indicato dalla sig.ra come referente per la gestione del contenzioso, che fu lui a redigere la Pt_1
situazione dei conti e il conto economico del negozio e che, sempre quale incaricato della sig.ra Pt_1
ebbe con lui numerosi scambi di e-mail e telefonate, come da documentazione agli atti.
Lo stesso sentito quale teste all'udienza del 15.9.2021, commercialista del sig. , Testimone_2 Per_1
ha riferito di essersi rapportato con il dott. proprio quale professionista di riferimento della CP_1
sig.ra per la gestione della vertenza relativa alla Urban Concept. Il teste ha aggiunto che, Pt_1 all'epoca, il dott. era il referente della sig.ra per tutti gli aspetti contrattuali e fiscali CP_1 Pt_1
relativi alla vicenda e di aver avuto con lui numerosi contatti, sia tramite e-mail, che telefonici e di aver organizzato almeno due riunioni con il dott. una delle quali anche alla presenza della sig.ra CP_1
Pt_1
pagina 5 di 9 Del pari, lo stesso sig. , sentito quale teste all'udienza del 17.11.2021, ha confermato di essersi Per_1
interfacciato con il dott. quale incaricato della sig.ra per la vicenda Urban Concept, di CP_1 Pt_1
avergli anche consegnato della documentazione utile per la ricostruzione della situazione contabile del negozio, di aver scambiato con lui numerose e-mail, di aver intrattenuto contatti telefonici e di essersi anche incontrato con lui nel suo ufficio proprio per addivenire ad una soluzione della vertenza.
Così come il teste sentito all'udienza del 17.11.2021, ha confermato che la sig.ra le Per_2 Pt_1
indicò il dott. quale suo commercialista e consulente contabile, affinché il commercialista del CP_1
sig. si interfacciasse con lui per le vicende legate alla società Moia&Gasperi. Per_2
Dichiarazioni conformi sono state rese anche dal teste sentito all'udienza del Testimone_3
16.3.2022, a conoscenza dei fatti quale legale della sig.ra nelle vertenze in essere con l'ex socio e Pt_1 con l'ex marito per quanto riguarda l'aspetto societario, il quale ha dato atto di aver partecipato ad una riunione presso lo studio dell'avv. Cocconcelli, alla presenza anche del dott. e della sig.ra CP_1
Ha aggiunto che la riunione aveva la finalità di trovare soluzioni al blocco dei conti correnti della Pt_1
sig.ra seguito ad un pignoramento che aveva subito, e delle strategie che potevano essere adottate Pt_1
con la banca. Ha poi precisato il teste che, nella fase stragiudiziale della vertenza tra la sig.ra e il Pt_1
sig. , il dott. si incontrò con il commercialista del sig. per effettuare una Per_1 CP_1 Per_1
riconciliazione contabile della società e che il dott. effettuò dei conteggi di dare e avere tra i CP_1
soci.
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi, emerge con chiarezza che il dott. ha effettivamente prestato nei confronti della sig.ra la CP_1 Pt_1
propria assistenza, tanto nelle vertenze che l'hanno vista impegnata con il suo ex marito, quanto quelle con l'ex socio, essendo a conoscenza della situazione contabile e finanziaria della sig.ra e delle Pt_1
sue società. Tale attività ha richiesto al dott. un ingente numero di ore di lavoro, come risulta CP_1
dagli scambi di e-mail agli atti, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi e che Tes_3 CP_4
hanno aggiunto di essersi incontrati di persona con il dott. Tale attività di assistenza è stata CP_1
prestata su incarico della sig.ra incarico che è indirettamente desumibile dal fatto che la stessa Pt_1
fosse a conoscenza di tutti gli scambi di e-mail intervenuti tra i propri legali e il dott. nonché CP_1
che abbia partecipato agli incontri avvenuti alla presenza dell'avv. e del dott. Tes_3 CP_4
Si aggiunga che tale attività non può considerarsi ricompresa nell'incarico di consulenza contabile e redazione della documentazione fiscale, come pure allegato dalla sig.ra Ed infatti, sin dal primo Pt_1
grado del giudizio, la sig.ra ha dedotto di aver concluso con AMR S.r.l., società della quale si Pt_1 avvaleva il dott. per offrire i propri servizi, un contratto di prestazione d'opera, che prevedeva CP_1
la corresponsione di un compenso mensile pari ad euro 285,00, più IVA. Di tale contratto non è stata pagina 6 di 9 fornita alcuna prova, ma tale circostanza deve ritenersi pacifica, in quanto mai contestata. Tuttavia, occorre considerare che l'assistenza stragiudiziale prestata dal dott. è attività del tutto CP_1
differente rispetto a quella di tenuta delle scritture contabili e redazione delle dichiarazioni fiscali, attività per la quale era mensilmente remunerato, cosicché per tale prestazione sussiste il diritto del professionista di ottenere un separato compenso.
In mancanza di accordo tra le parti, ai fini della quantificazione del compenso dovuto al dott. CP_1
si deve far riferimento alla previsione di cui all'art. 2233, c.c., che richiama le tariffe o gli usi. In particolare, trova applicazione il disposto di cui all'art. 9, D.L. n. 1/12, che, dopo aver espressamente previsto l'abrogazione delle tariffe per le professioni regolamentate, ha aggiunto che “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Per l'attività prestata dai dottori commercialisti si deve aver riguardo ai parametri di cui al
DM n. 140/12, poiché, in forza della disposizione di cui all'art. 1, “l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso”. In particolare, tenuto conto della tipologia di attività svolta, si può far riferimento, in via analogica, alla previsione di cui all'art. 26, comma I, DM n. 140/12, che prevede una remunerazione per il professionista che svolga attività di consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria, prevedendo che “il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro
8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili”. Tuttavia, occorre considerare che l'applicazione analogica della predetta disposizione non permette di avere come parametro di riferimento il “corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario”, essendosi estrinsecata l'attività di assistenza in una ricostruzione della situazione contabile e finanziaria delle due società facenti capo alla sig.ra (Moia&Gasperi e Urban Concept), nonché nella Pt_1
partecipazione attiva alle trattative per definire tali vicende. Pertanto, più che al corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo del compenso spettante al professionista, si può avere riguardo ai valori risultanti dal prospetto debito/credito relativo ai rapporti di dare e avere tra ex coniugi, dal quale risulta un credito a favore della sig.ra di 98.906,09, nonché ai conteggi finanziari relativi ai rapporti dare e avere tra Pt_1
pagina 7 di 9 ex soci, all'esito dei quali emerge un credito della sig.ra di euro 8.628,68, per un totale di euro Pt_1
107.534,77 (v. docc. nn. 2 e 10b, fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Considerato che il parametro ministeriale per il calcolo del compenso fa riferimento ad una percentuale massima del 2% e che il corrispettivo richiesto dal professionista per tale attività, pari ad euro 2.000,00, è inferiore a tale percentuale, si ritiene che la richiesta del dott. sia del tutto congrua rispetto all'attività CP_1 prestata dal professionista nell'interesse della sig.ra Pt_1
Peraltro, l'effettiva debenza di tale importo non è messa in discussione nemmeno dal fatto che la fattura rechi l'indicazione “assistenza alle due pratiche legali ex marito ed ex socio, compresa udienza con il giudice quale testimone” e che, come fatto valere dalla sig.ra il teste non può certamente ricevere Pt_1
una remunerazione per tale attività. Ed infatti, si rileva che, al di là dell'inesatta descrizione della prestazione indicata in fattura, il compenso richiesto dal dott. è del tutto congruo, in ragione CP_1
dell'attività di assistenza prestata in favore della sig.ra Peraltro, è del tutto plausibile la Pt_1
giustificazione offerta dal sig. , vale a dire che, con la locuzione “attività prestata come Per_1
testimone”, egli non intendeva ottenere una remunerazione per la testimonianza resa innanzi al giudice del lavoro, quanto piuttosto per l'attività di ricostruzione dei rapporti sussistenti tra la sig.ra e il Pt_1
sig. , ricostruzione prodromica alla stessa deposizione. Per_1
Con riferimento invece all'importo di euro 318,24 richiesto per “dichiarazione IVA + comunicazione unica” per l'annualità 2019, come accennato in precedenza, parte attrice appellante sostiene di aver già Contro adempiuto alla propria obbligazione, avendo corrisposto alla società una somma anche superiore rispetto all'importo concordato di mensili euro 258,00. Preme sottolineare che parte attrice non ha mai contestato l'effettiva prestazione di tali servizi da parte del dott. adempimento che deve CP_1
quindi ritenersi pacifico. Alla luce di ciò, sarebbe spettato a parte attrice offrire prova di aver già adempiuto alla sua prestazione, vale a dire di aver già remunerato la prestazione resa dal professionista, rientrando tale circostanza tra i fatti estintivi del diritto di credito. Tuttavia, dalla disamina degli estratti conto agli atti, non vi è traccia del fatto che la sig.ra abbia corrisposto al dott. l'importo Pt_1 CP_1
di cui alla fattura per cui è causa, né parte attrice ha dimostrato che la redazione e trasmissione della dichiarazione IVA e della documentazione unica rientrassero tra i compiti per il quale le parti avevano stabilito un corrispettivo mensile (v. doc. n. 8, fascicolo attrice del I grado del giudizio). Anche in questo caso, in mancanza di un accordo tra le parti in merito all'importo del corrispettivo dovuto al professionista, si deve far riferimento al DM n. 140/12, e, in particolare, all'art. 28, che prevede che per le dichiarazioni IVA al professionista sia dovuto un importo pari ad euro 250,00 e per le altre dichiarazioni e comunicazioni l'importo di euro 100,00, cosicché, anche in questo caso, l'importo richiesto dal professionista appare congruo.
pagina 8 di 9 Da ultimo, non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, tenuto conto che la prestazione di assistenza nelle vertenze contro l'ex socio e l'ex marito della sig.ra
è stata resa dal dott. in continuità dal luglio 2016 e, quanto meno, sino al 13.11.2017, Pt_1 CP_1
data della ultima e-mail agli atti, mentre la richiesta di pagamento, già anticipata alla sig.ra con e- Pt_1
mail del 5.12.2019, è poi stata formalizzata tramite emissione e invio di fattura elettronica nel gennaio
2020, cosicché risulta rispettato il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, c.c. (v. docc. nn. 3, 10 e
12, fascicolo convenuto del I grado del giudizio e doc. n. 2, fascicolo attrice del I grado del giudizio).
Pertanto, deve essere rigettato il presente appello e per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché parte attrice appellante è tenuta a rifondere al convenuto appellato le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.701,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda (detratto il compenso per la fase istruttoria, vertendosi in un giudizio di impugnazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1063/2023, introdotta da nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parma n. Parte_1 Controparte_1
743/2022, pubblicata in data 1.9.2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere ad le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 1.701,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato ex art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parma, 30 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOLA Parte_1 C.F._1 GIAMPAOLO e dell'avv. MORI VIRGINIA, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Felino, n. 3, presso il difensore avv. MAZZOLA GIAMPAOLO
ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIANI Controparte_1 C.F._2
BEATRICE, elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 16 43121 PARMA, presso il difensore avv. MAGGIANI BEATRICE
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di impugnazione: - dichiarare nulla o revocare o annullare, o come meglio ritenuto, la sentenza n. 743/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Parma, Giudice Dott.ssa Rossana Rizzi, in data 31/08/2022, depositata in Cancelleria in data
01/09/2022 non notificata e così provvedere: - accertare e dichiarare, previo annullamento, per quanto occorrer possa e se ritenuto del decreto ingiuntivo n. 1160/2020 (NRG 1899/2020), emesso dal Giudice di Pace di Parma il 01/07/2020 e depositato in cancelleria in data 02/07/2020 in quanto non è stata provata la debenza delle somme portate dal decreto monitorio medesimo opposto. In ogni caso con condanna del convenuto alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme Controparte_1
precettate in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e pagate dalla signora Pt_1 per evitare l'esecuzione forzata in data 06/08/2020, oltre interessi dalla data del pagamento nella stessa misura rispetto a quella precettata sino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, rifusione del pagina 1 di 9 contributo unificato e marche da bollo, onorari per la difesa oltre spese generali IVA e CPA come per legge tanto per il primo grado di giudizio quanto per il secondo”;
Conclusioni per parte convenuta appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a conferma della sentenza n. 743/22 del Giudice di Pace di Parma -
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 743/2022 del Giudice di Pace di Parma;
- Parte_1
Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.2.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Parma al fine di ottenere la riforma della sentenza n. Controparte_1
743/2022 del Giudice di Pace di Parma, pubblicata in data 1.9.2022, sentenza di rigetto dell'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1160/2020, emesso in data 1.7.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 2.398,24, a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opera professionale CP_1
svolte in suo favore. Si duole l'appellante del fatto che il Giudice di prime cure non ha debitamente considerato che: con riferimento all'importo di euro 318,24, di cui alla fattura 0E, richiesto per
“dichiarazione IVA”, questo era già stato corrisposto alla società AMR S.r.l., società attraverso la quale operava il convenuto e alla quale ella aveva conferito un incarico per la consulenza contabile e fiscale;
per quanto attiene al compenso di euro 2.080,00, di cui alla fattura 1E, per “assistenza alle pratiche legali ex marito ed ex socio compresa udienza con il giudice quale testimone”, difettava prova dell'effettiva esecuzione di tali prestazioni professionali in favore della sig.ra tanto che il Pt_1
convenuto non era nemmeno stato in grado di specificare in cosa questa attività si fosse estrinsecata, né aveva chiarito sulla base di quali tariffe aveva quantificato il suo compenso. Inoltre, egli aveva richiesto di essere remunerato anche per aver reso testimonianza innanzi al Tribunale di Parma in un giudizio che vedeva coinvolta la sig.ra attività per la quale non avrebbe potuto richiedere alcun Pt_1
compenso.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.9.2023 si è costituito nel presente grado del giudizio insistendo per il rigetto dell'appello. Ha allegato l'appellato che nel corso del primo Controparte_1
grado del giudizio era stato provato, anche mediante prova per testi, lo svolgimento di attività di consulenza verso la sig.ra e dalla stessa non remunerata. Ed infatti, egli era stato remunerato Pt_1
unicamente per la tenuta della contabilità e la redazione delle dichiarazioni dei redditi della sig.ra Pt_1
mentre il corrispettivo di cui al decreto ingiuntivo era stato richiesto per la redazione di dichiarazione pagina 2 di 9 IVA per l'anno di imposta 2019, nonché per ulteriore attività di assistenza, che egli era stato chiamato a prestare nei confronti dell'appellante, coinvolta in giudizi civili con il suo ex marito ed il suo ex socio, per i quali era stato necessario fornire molte informazioni ai legali dell'appellante, così come dimostrato dalle numerose telefonate e scambi di e-mail intercorsi tra i professionisti.
Con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 31.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti della sig.ra per l'importo di euro 2.398,24, oltre interessi, di cui euro 318,24 per mancato pagamento di una Pt_1 fattura per “dichiarazione IVA + comunicazione unica”, ed euro 2.080,00 per “assistenza alle due pratiche legali ex marito ed ex socio, compresa udienza con il giudice quale testimone”.
Nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con riferimento all'importo di cui alla prima fattura, la sig.ra ha fatto valere di essersi avvalsa per la tenuta della propria contabilità, Pt_1
nonché per la redazione di documentazione reddituale, dello studio ARM S.r.l., società della quale il dott. si serviva nello svolgimento della propria attività professionale. Ha precisato la sig.ra CP_1
di aver già corrisposto alla Società il compenso dovuto per la redazione della dichiarazione IVA e Pt_1
comunicazione unica, posto che ella aveva concluso con la Società un contratto di prestazione d'opera, che prevedeva la remunerazione dell'attività professionale tramite un compenso mensile commisurato forfettariamente in euro 285,00, oltre IVA. Per quanto attiene all'importo di euro 2.080,00, di cui alla seconda fattura, ha aggiunto l'appellante che alcun compenso poteva essere riconosciuto al professionista per aver adempiuto al suo dovere di rendere testimonianza, mentre, con riferimento alle ulteriori attività di “assistenza alle due pratiche legali ex marito ed ex socio”, l'attività del professionista era consistita nella partecipazione ad un solo colloquio con i suoi legali, della durata di due ore, attività per la quale il professionista non avrebbe avuto diritto ad una remunerazione, rientrando nel suo dovere di informativa verso il cliente.
Originando il presente giudizio d'appello da un'opposizione a decreto ingiuntivo, si applica l'ordinario principio, a mente del quale è il convenuto opposto a dover provare la sussistenza del proprio credito, prova che nel caso che ci occupa è stata offerta.
Ed infatti, per quanto attiene al compenso richiesto per “assistenza alle due pratiche legali ex marito ed ex socio, compresa udienza con il Giudice come testimone”, di cui alla fattura 1E, per il complessivo importo di euro 2.080,00, l'effettivo svolgimento di tale attività è stato provato dall'odierno appellato mediante plurima documentazione, nonché prova per testi.
pagina 3 di 9 Il dott. ha versato in atti molti scambi di e-mail, dai quali si evince che egli fosse in costante CP_1 contatto con i legali della sig.ra per fornire loro tutte le informazioni necessarie sia nell'ambito Pt_1 del contenzioso con l'ex socio, , nonché con l'ex marito, Persona_1 Persona_2
Per quanto attiene all'assistenza prestata alla sig.ra nell'ambito delle plurime vertenze con il sig. Pt_1
il dott. ha prodotto scambi di e-mail risalenti al 2016 e intercorsi tra lui, la sig.ra Per_2 CP_1
l'avv. Cocconcelli e lo studio di commercialisti che seguiva il sig. e la società Pt_1 Per_2
Moia&Gasperi S.n.c. L'intervento del dott. era richiesto in quanto egli, in qualità di CP_1
consulente contabile e fiscale della sig.ra doveva aiutare i legali nelle operazioni di cessione Pt_1
della quota di partecipazione nella società Moia&Gasperi, verificando la veridicità delle informazioni rese dal sig. (v. doc. n. 2, fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Ed infatti, in quello Per_2
stesso scambio di e-mail l'avv. Cocconcelli, rivolgendosi a , commercialista incaricato CP_2
dal sig. chiedeva che la documentazione reddituale della società Moia&Gasperi S.n.c. fosse Per_2
trasmessa direttamente al dott. che veniva qualificato come consulente della sig.ra per CP_1 Pt_1
l'operazione di cessione delle quote societarie. Da queste e-mail risulta inoltre che vi fossero anche contatti telefonici tra il dott. e l'avv. Cocconcelli, nel corso dei quali il dott. aveva CP_1 CP_1
modo di specificare quali documenti servissero per la valutazione della partecipazione societaria e suggeriva strategie per minimizzare i rischi ai quali era esposta la sig.ra Pt_1
Peraltro, non v'è dubbio che la sig.ra fosse a conoscenza dell'operato del dott. essendo Pt_1 CP_1
il suo indirizzo e-mail in “copia conoscenza”. Emerge inoltre che in data 6.7.2016, su sollecitazione dell'avv. Cocconcelli, sia stata la stessa sig.ra a richiedere l'intervento diretto del dott. Pt_1 CP_1 poiché si legge “ciao ti invio questa email che il caro commercialista ha spedito al mio avvocato…Avremo bisogno facessi il totale di ciò che è stato fatturato e quindi quanto mi deve”. Non solo, dalla documentazione agli atti si evince che il dott. sia stato interessato delle vicende CP_1
societarie anche per i mesi successivi, poiché tutte le comunicazioni e-mail attinenti alla società lo vedevano coinvolto, tantoché lo stesso è più volte intervenuto per prestare assistenza alla sig.ra Pt_1
anche modificando il contenuto di una missiva da inviare ai clienti della società Parte_2
Del pari, il dott. è stato coinvolto dalla sig.ra anche con riferimento al contenzioso CP_1 Pt_1
esecutivo da lei instaurato a fronte del mancato pagamento da parte del sig. degli oneri di Per_2
mantenimento. Nell'ambito dell'attività di assistenza stragiudiziale prestata in favore della sig.ra Pt_1
il dott. ha redatto un prospetto per la quantificazione dei versamenti già effettuati dal sig. CP_1
ha esaminato la documentazione depositata nel corso di causa dal sig. ha partecipato Per_2 Per_2
a diversi scambi di e-mail, nonché ad incontri con gli avvocati che assistevano la sig.ra (v. doc. n. Pt_1
4, fascicolo convenuto del I grado del giudizio).
pagina 4 di 9 Si aggiunga altresì che, come allegato dal convenuto, e confermato dai documenti versati in atti, egli ha altresì prestato la propria attività nell'ambito del contenzioso che ha visto coinvolti la sig.ra e l'ex Pt_1 socio, sig. . Anche in questo caso è stata la sig.ra a richiedere l'intervento del dott. Per_1 Pt_1
inviandogli il ricorso introduttivo (v. doc. n. 9, fascicolo convenuto del I grado del giudizio). CP_1
Quale professionista di riferimento della sig.ra egli, prima dell'introduzione del giudizio, ha Pt_1
dovuto non solo rivedere la situazione finanziaria dell'attività commerciale “Urban Concept”, attività che la sig.ra gestiva insieme al sig. , preparando il conto economico, nonché un prospetto Pt_1 Per_1
finanziario dei costi sostenuti dalla sig.ra ma ha tenuto anche contatti diretti con il sig. per Pt_1 Per_1
la gestione dell'intera vicenda, incontrandosi con lui e con i professionisti da quest'ultimo incaricati (v. docc. nn. 10b, 10c, 10e, 10i, 11 fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Peraltro, come emerge dalle e-mail allegate, il dott. ha avuto un ruolo determinante nella composizione bonaria della CP_1
vicenda, consigliando la sig.ra in merito alla condotta da tenere e alle richieste da fare, prendendo Pt_1
parte direttamente alle trattative, nonché collaborando alla redazione del testo finale dell'accordo (v. docc. nn. 10g, 10i, 10l fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Inoltre, anche dopo il raggiungimento di un accordo tra il sig. e la sig.ra il referente per il corretto adempimento Per_1 Pt_1
dello stesso è rimasto il dott. al quale sono state indirizzate tutte le comunicazioni del CP_1
professionista che assisteva il sig. (v. doc. n. 10f, fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Per_1
Il fatto che il dott. abbia prestato assistenza alla sig.ra nelle proprie vicende legali ha CP_1 Pt_1 trovato conferma anche all'esito dell'assunzione della prova per testi.
Ed infatti, la teste sentita all'udienza del 15.9.2021, a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1 quanto all'epoca lavorava presso lo studio di commercialisti e incaricato dal sig. CP_3 CP_4
di seguire le vicende societarie della Urban Concept, ha confermato che il dott. era Per_1 CP_1
stato indicato dalla sig.ra come referente per la gestione del contenzioso, che fu lui a redigere la Pt_1
situazione dei conti e il conto economico del negozio e che, sempre quale incaricato della sig.ra Pt_1
ebbe con lui numerosi scambi di e-mail e telefonate, come da documentazione agli atti.
Lo stesso sentito quale teste all'udienza del 15.9.2021, commercialista del sig. , Testimone_2 Per_1
ha riferito di essersi rapportato con il dott. proprio quale professionista di riferimento della CP_1
sig.ra per la gestione della vertenza relativa alla Urban Concept. Il teste ha aggiunto che, Pt_1 all'epoca, il dott. era il referente della sig.ra per tutti gli aspetti contrattuali e fiscali CP_1 Pt_1
relativi alla vicenda e di aver avuto con lui numerosi contatti, sia tramite e-mail, che telefonici e di aver organizzato almeno due riunioni con il dott. una delle quali anche alla presenza della sig.ra CP_1
Pt_1
pagina 5 di 9 Del pari, lo stesso sig. , sentito quale teste all'udienza del 17.11.2021, ha confermato di essersi Per_1
interfacciato con il dott. quale incaricato della sig.ra per la vicenda Urban Concept, di CP_1 Pt_1
avergli anche consegnato della documentazione utile per la ricostruzione della situazione contabile del negozio, di aver scambiato con lui numerose e-mail, di aver intrattenuto contatti telefonici e di essersi anche incontrato con lui nel suo ufficio proprio per addivenire ad una soluzione della vertenza.
Così come il teste sentito all'udienza del 17.11.2021, ha confermato che la sig.ra le Per_2 Pt_1
indicò il dott. quale suo commercialista e consulente contabile, affinché il commercialista del CP_1
sig. si interfacciasse con lui per le vicende legate alla società Moia&Gasperi. Per_2
Dichiarazioni conformi sono state rese anche dal teste sentito all'udienza del Testimone_3
16.3.2022, a conoscenza dei fatti quale legale della sig.ra nelle vertenze in essere con l'ex socio e Pt_1 con l'ex marito per quanto riguarda l'aspetto societario, il quale ha dato atto di aver partecipato ad una riunione presso lo studio dell'avv. Cocconcelli, alla presenza anche del dott. e della sig.ra CP_1
Ha aggiunto che la riunione aveva la finalità di trovare soluzioni al blocco dei conti correnti della Pt_1
sig.ra seguito ad un pignoramento che aveva subito, e delle strategie che potevano essere adottate Pt_1
con la banca. Ha poi precisato il teste che, nella fase stragiudiziale della vertenza tra la sig.ra e il Pt_1
sig. , il dott. si incontrò con il commercialista del sig. per effettuare una Per_1 CP_1 Per_1
riconciliazione contabile della società e che il dott. effettuò dei conteggi di dare e avere tra i CP_1
soci.
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi, emerge con chiarezza che il dott. ha effettivamente prestato nei confronti della sig.ra la CP_1 Pt_1
propria assistenza, tanto nelle vertenze che l'hanno vista impegnata con il suo ex marito, quanto quelle con l'ex socio, essendo a conoscenza della situazione contabile e finanziaria della sig.ra e delle Pt_1
sue società. Tale attività ha richiesto al dott. un ingente numero di ore di lavoro, come risulta CP_1
dagli scambi di e-mail agli atti, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi e che Tes_3 CP_4
hanno aggiunto di essersi incontrati di persona con il dott. Tale attività di assistenza è stata CP_1
prestata su incarico della sig.ra incarico che è indirettamente desumibile dal fatto che la stessa Pt_1
fosse a conoscenza di tutti gli scambi di e-mail intervenuti tra i propri legali e il dott. nonché CP_1
che abbia partecipato agli incontri avvenuti alla presenza dell'avv. e del dott. Tes_3 CP_4
Si aggiunga che tale attività non può considerarsi ricompresa nell'incarico di consulenza contabile e redazione della documentazione fiscale, come pure allegato dalla sig.ra Ed infatti, sin dal primo Pt_1
grado del giudizio, la sig.ra ha dedotto di aver concluso con AMR S.r.l., società della quale si Pt_1 avvaleva il dott. per offrire i propri servizi, un contratto di prestazione d'opera, che prevedeva CP_1
la corresponsione di un compenso mensile pari ad euro 285,00, più IVA. Di tale contratto non è stata pagina 6 di 9 fornita alcuna prova, ma tale circostanza deve ritenersi pacifica, in quanto mai contestata. Tuttavia, occorre considerare che l'assistenza stragiudiziale prestata dal dott. è attività del tutto CP_1
differente rispetto a quella di tenuta delle scritture contabili e redazione delle dichiarazioni fiscali, attività per la quale era mensilmente remunerato, cosicché per tale prestazione sussiste il diritto del professionista di ottenere un separato compenso.
In mancanza di accordo tra le parti, ai fini della quantificazione del compenso dovuto al dott. CP_1
si deve far riferimento alla previsione di cui all'art. 2233, c.c., che richiama le tariffe o gli usi. In particolare, trova applicazione il disposto di cui all'art. 9, D.L. n. 1/12, che, dopo aver espressamente previsto l'abrogazione delle tariffe per le professioni regolamentate, ha aggiunto che “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Per l'attività prestata dai dottori commercialisti si deve aver riguardo ai parametri di cui al
DM n. 140/12, poiché, in forza della disposizione di cui all'art. 1, “l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso”. In particolare, tenuto conto della tipologia di attività svolta, si può far riferimento, in via analogica, alla previsione di cui all'art. 26, comma I, DM n. 140/12, che prevede una remunerazione per il professionista che svolga attività di consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria, prevedendo che “il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro
8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili”. Tuttavia, occorre considerare che l'applicazione analogica della predetta disposizione non permette di avere come parametro di riferimento il “corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario”, essendosi estrinsecata l'attività di assistenza in una ricostruzione della situazione contabile e finanziaria delle due società facenti capo alla sig.ra (Moia&Gasperi e Urban Concept), nonché nella Pt_1
partecipazione attiva alle trattative per definire tali vicende. Pertanto, più che al corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo del compenso spettante al professionista, si può avere riguardo ai valori risultanti dal prospetto debito/credito relativo ai rapporti di dare e avere tra ex coniugi, dal quale risulta un credito a favore della sig.ra di 98.906,09, nonché ai conteggi finanziari relativi ai rapporti dare e avere tra Pt_1
pagina 7 di 9 ex soci, all'esito dei quali emerge un credito della sig.ra di euro 8.628,68, per un totale di euro Pt_1
107.534,77 (v. docc. nn. 2 e 10b, fascicolo convenuto del I grado del giudizio). Considerato che il parametro ministeriale per il calcolo del compenso fa riferimento ad una percentuale massima del 2% e che il corrispettivo richiesto dal professionista per tale attività, pari ad euro 2.000,00, è inferiore a tale percentuale, si ritiene che la richiesta del dott. sia del tutto congrua rispetto all'attività CP_1 prestata dal professionista nell'interesse della sig.ra Pt_1
Peraltro, l'effettiva debenza di tale importo non è messa in discussione nemmeno dal fatto che la fattura rechi l'indicazione “assistenza alle due pratiche legali ex marito ed ex socio, compresa udienza con il giudice quale testimone” e che, come fatto valere dalla sig.ra il teste non può certamente ricevere Pt_1
una remunerazione per tale attività. Ed infatti, si rileva che, al di là dell'inesatta descrizione della prestazione indicata in fattura, il compenso richiesto dal dott. è del tutto congruo, in ragione CP_1
dell'attività di assistenza prestata in favore della sig.ra Peraltro, è del tutto plausibile la Pt_1
giustificazione offerta dal sig. , vale a dire che, con la locuzione “attività prestata come Per_1
testimone”, egli non intendeva ottenere una remunerazione per la testimonianza resa innanzi al giudice del lavoro, quanto piuttosto per l'attività di ricostruzione dei rapporti sussistenti tra la sig.ra e il Pt_1
sig. , ricostruzione prodromica alla stessa deposizione. Per_1
Con riferimento invece all'importo di euro 318,24 richiesto per “dichiarazione IVA + comunicazione unica” per l'annualità 2019, come accennato in precedenza, parte attrice appellante sostiene di aver già Contro adempiuto alla propria obbligazione, avendo corrisposto alla società una somma anche superiore rispetto all'importo concordato di mensili euro 258,00. Preme sottolineare che parte attrice non ha mai contestato l'effettiva prestazione di tali servizi da parte del dott. adempimento che deve CP_1
quindi ritenersi pacifico. Alla luce di ciò, sarebbe spettato a parte attrice offrire prova di aver già adempiuto alla sua prestazione, vale a dire di aver già remunerato la prestazione resa dal professionista, rientrando tale circostanza tra i fatti estintivi del diritto di credito. Tuttavia, dalla disamina degli estratti conto agli atti, non vi è traccia del fatto che la sig.ra abbia corrisposto al dott. l'importo Pt_1 CP_1
di cui alla fattura per cui è causa, né parte attrice ha dimostrato che la redazione e trasmissione della dichiarazione IVA e della documentazione unica rientrassero tra i compiti per il quale le parti avevano stabilito un corrispettivo mensile (v. doc. n. 8, fascicolo attrice del I grado del giudizio). Anche in questo caso, in mancanza di un accordo tra le parti in merito all'importo del corrispettivo dovuto al professionista, si deve far riferimento al DM n. 140/12, e, in particolare, all'art. 28, che prevede che per le dichiarazioni IVA al professionista sia dovuto un importo pari ad euro 250,00 e per le altre dichiarazioni e comunicazioni l'importo di euro 100,00, cosicché, anche in questo caso, l'importo richiesto dal professionista appare congruo.
pagina 8 di 9 Da ultimo, non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, tenuto conto che la prestazione di assistenza nelle vertenze contro l'ex socio e l'ex marito della sig.ra
è stata resa dal dott. in continuità dal luglio 2016 e, quanto meno, sino al 13.11.2017, Pt_1 CP_1
data della ultima e-mail agli atti, mentre la richiesta di pagamento, già anticipata alla sig.ra con e- Pt_1
mail del 5.12.2019, è poi stata formalizzata tramite emissione e invio di fattura elettronica nel gennaio
2020, cosicché risulta rispettato il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, c.c. (v. docc. nn. 3, 10 e
12, fascicolo convenuto del I grado del giudizio e doc. n. 2, fascicolo attrice del I grado del giudizio).
Pertanto, deve essere rigettato il presente appello e per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché parte attrice appellante è tenuta a rifondere al convenuto appellato le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.701,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda (detratto il compenso per la fase istruttoria, vertendosi in un giudizio di impugnazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1063/2023, introdotta da nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parma n. Parte_1 Controparte_1
743/2022, pubblicata in data 1.9.2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere ad le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 1.701,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato ex art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parma, 30 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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