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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16059/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16059/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Pier Filippo Giuggioli e Anna Proto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Via Gabrio Serbelloni, n. 14
Parte attrice opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1
Daniele Mammani e Claudia Bellani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Milano, via Cesare Battisti n. 21
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, rifiutato il contraddittorio su eventuali allegazioni e domande nuove di controparte, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, ACCOGLIERE la presente opposizione e dichiarare che non sussiste il diritto di di procedere e/o continuare nell'azione esecutiva in danno di dichiarando CP_1 Parte_1 nullo e/o illegittimo e/o senza effetto l'atto di precetto opposto per i motivi tutti di cui in narrativa, con travolgimento degli atti esecutivi posti in essere da;
CP_1
IN OGNI CASO, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite e con richiesta di condanna di ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 Cod.proc.civ. CP_1
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: rigettare tutte le domande proposte da nel presente giudizio in quanto manifestamente Parte_1 infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
condannare controparte al rimborso delle spese e competenze di lite, anche ex art. 96 c.p.c. stante l'evidente temerarietà delle domande proposte;
condannare altresì controparte al rimborso delle spese e competenze del giudizio di reclamo R.G. 27775/2023, come disposto dal Tribunale di Milano nell'Ordinanza 20 settembre 2023. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 1. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
11.4.2023 da con cui le è stato intimato il pagamento di € 311.953,16, a titolo di canoni di CP_1
locazione e di affitto, in virtù della sentenza n. 811/2023 della Corte d'appello di Milano.
1.1. A sostegno dell'opposizione ha contestato il diritto di agire in executivis di deducendo CP_1
la carenza di un idoneo titolo esecutivo in capo alla creditrice procedente in ragione della natura meramente dichiarativa della sentenza d'appello, che si limitava ad accertare la misura dei canoni di locazione, da marzo 2020 a luglio 2020, dovuti dalla debitrice, senza alcuna statuizione di condanna.
Ha, in via subordinata, contestato il quantum della pretesa creditoria con riferimento all'importo di €
33.204,05, richiesto a titolo di canoni di affitto, dato che la sentenza non conteneva una espressa previsione di condanna sul punto, facendo esclusivo riferimento ai canoni di locazione e all'importo di
€ 10.000,00, pari alle rate previste nel contratto preliminare di cessione di azienda intercorso tra le parti. Da ultimo, ha eccepito la parziale estinzione della pretesa creditoria, avendo ottenuto, CP_1 in virtù della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emesso dal Tribunale di Milano in data 24.10.2022 nel procedimento di pignoramento presso terzi n. 5393/2022, da lei promossa nei confronti della debitrice e della terza Parte_1
ed il successivo pagamento della somma assegnata, pari ad € 212.630,68, da parte Controparte_2
della terza pignorata.
1.2. Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della sentenza della Corte d'appello e, nel merito, accertarsi l'insussistenza del diritto di credito dell'opposta, con vittoria delle spese di lite.
2. Si è costituita contestando che la sentenza di appello avesse natura meramente CP_1
dichiarativa, avendo riformato parzialmente la sentenza di primo grado che, invero, conteneva una statuizione di condanna, a carico di in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
333.364,50, con la conseguenza che la Corte d'appello si era limitata a rideterminare l'ammontare dovuto, senza revocare la condanna al pagamento. Con riferimento alla contestazione inerente al quantum, osservava che la sentenza d'appello non aveva modificato la statuizione di primo grado in punto canoni di affitto, escludendo solo la riduzione del canone per effetto del c.d. lockdown. Da ultimo, con riferimento alle somme versate da a a seguito del Controparte_2 CP_1
pignoramento mobiliare diretto, ha dedotto che le stesse somme sarebbero state poi oggetto da parte di di due pignoramenti presso terzi (procedure esecutive aventi RGE 6894/2022 e Parte_1
8037/2022), in virtù di un decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di la Parte_1 CP_1
cui udienza per l'assegnazione era stata fissata al mese di settembre 2023. Di conseguenza, alcuna parziale estinzione del credito si sarebbe verificata, ben potendo dette somme essere oggetto di assegnazione nell'ambito delle espropriazioni forzate presso terzi, non ancora concluse.
pagina 2 di 10 2.1. Ha chiesto la reiezione di tutte le domande avanzate da con condanna di Controparte_3 controparte ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c.
3. Con ordinanza del 6.7.2023, confermata in sede di reclamo, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva della Corte d'appello di Milano n. 811/2023 limitatamente all'importo di 212.630,68, ritenendo sussistente il fumus di fondatezza dell'opposizione con riferimento al terzo motivo dedotto.
4. Nei termini di legge le parti hanno depositato le memorie integrative.
4.1. In particolare, in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 e 2 c.p.c., ha reiterato le Parte_1
contestazioni formulate nei precedenti scritti difensivi, specificando che la sentenza di appello fosse di mero accertamento e non di condanna al pagamento delle rate di acquisto di azienda da marzo 2020 al
22 luglio 2020, per complessivi € 60.843,35, in quanto detto importo non era mai stato riconosciuto nella sentenza di primo grado e trovava la sua fonte esclusivamente nella sentenza di secondo grado, che aveva natura meramente dichiarativa.
4.2. La convenuta ha eccepito, con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. la tardività del CP_1
deposito della prima memoria integrativa di controparte, in quanto depositata il 25.8.2024, oltre il termine di 40 giorni, da calcolarsi a ritroso dalla prima udienza fissata per il 5.10.2024, tenuto conto della sospensione feriale, e altresì l'inammissibilità del motivo relativo all'importo di € 60.843,35. Ha, infine, precisato che l'importo corrisposto da a ammontasse ad € Controparte_2 CP_1
211.562,68, poiché la somma di € 1.068,00 era stata versata alla Cancelleria del Tribunale di Milano a titolo di spese per la procedura ex art. 494 c.p.c.
4.3. All'udienza del 5.10.2023, fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., i procuratori hanno chiesto un rinvio in pendenza di trattative.
4.4. All'udienza del 19.12.2023 il Tribunale ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
4.5. All'udienza del 29.10.2024, il procuratore di ha depositato la sentenza n. 8932/2024 del CP_1
Tribunale di Milano, che accoglieva l'opposizione all'esecuzione promossa da Controparte_2 avverso l'atto di precetto notificato da accertando che il credito di nei confronti CP_1 CP_1 di derivante dal provvedimento di assegnazione in data 24.10.2022 e pari ad € Controparte_2
207.213,01, era stato oggetto dell'atto di pignoramento da parte di nella procedura n. Parte_1
6894/2022 R.G.E., promossa relativamente al credito di € 186.752,26, oltre interessi moratori, IVA e spese e, quindi, non fosse esigibile in quanto soggetto al vincolo pignoratizio apposto da Parte_1
Ha, quindi, dedotto la sussistenza di un fatto sopravvenuto (l'accoglimento dell'opposizione a
[...]
precetto proposta da idoneo a dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di estinzione Controparte_2
parziale del credito sollevata da Parte_1
pagina 3 di 10 4.6. Al fine di consentire alle parti di contraddire su detto fatto, è stato concesso un breve rinvio ed è stato autorizzato il deposito di memorie.
Nelle memorie autorizzate ha osservato che la sentenza prodotta non incidesse sul fatto Parte_1 che avesse pacificamente già incassato l'importo di € 212.630,68, né vi era prova o CP_1
allegazione che controparte avesse restituito tale somma, con conseguente illegittimità del precetto in relazione a detto importo. ha, invece, chiesto il rigetto dell'opposizione, con revoca dell'ordinanza di sospensione CP_1
parziale, in quanto l'importo incassato doveva essere restituito in forza della sentenza depositata.
4.7. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 22.1.2025.
5. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività, sollevata da in ordine al deposito CP_1
della prima memoria integrativa, depositata il 25.8.2024 da in quanto il giudizio di Parte_1
opposizione a precetto non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Analogamente deve essere respinta la dedotta inammissibilità dei motivi dedotti da Parte_1 atteso che, com'è noto, le parti, in sede di prima memoria integrativa, possono “precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
La giurisprudenza di legittimità, intervenuta più volte per distinguere tra l'introduzione di una domanda“nuova”, non ammessa se non quale conseguenza delle difese del convenuto, e la “modifica”
o la “precisazione” delle domande già proposte, ammesse entro e non oltre la prima memoria integrativa, ha chiarito che “(…) la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività (…)” (Cass. n. 12310/2015, confermata da SS.UU. 22404/2018). Nel caso di specie, l'opponente con la memoria integrativa ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. si è limitato a precisare l'inidoneità della sentenza d'appello a costituire titolo esecutivo, motivo di opposizione dedotto sin dall'atto introduttivo, anche per il pagamento delle rate di acquisto di azienda da marzo 2020 al 22 luglio 2020.
Da ultimo, e sempre in via preliminare, appare ammissibile l'eccezione sollevata dalla parte convenuta sull'erroneità dell'importo per cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte, richiamando la documentazione versata in atti dalle parti (docc. 6 e 7 parte attrice e 10 parte convenuta). Difatti, dal verbale di pignoramento mobiliare del 2.12.2022 redatto dall'Ufficiale
pagina 4 di 10 Giudiziario si evince che ha consegnato nelle sue mani l'assegno n. 5301300225-00 Controparte_2
pari ad € 211.562,68, corrispondente alla somma precettata, e l'assegno n. 5111391217-10 di €
1.068,00, intestato a , a titolo di imposta di registro. CP_4
6. Ciò premesso, Ritiene il Tribunale che l'opposizione all'esecuzione meriti parziale accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1. Con il primo motivo contesta l'inidoneità della sentenza di secondo grado, Parte_1
sostitutiva di quella di primo grado, a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto, nella prospettazione dell'attore e sulla base del solo dato letterale, avrebbe natura di pronuncia di mero accertamento.
Giova premettere in fatto che, con sentenza n. 2631/2022, il Tribunale di Milano aveva condannato la società al pagamento in favore di dell'importo di € 333.364,50, oltre Parte_1 CP_1
interessi dal dovuto al saldo, a titolo di canoni di affitto e locazione maturati dal 01.03.2020 al
06.10.2020, ritenendo il primo giudice di dover ridurre del 50%, a causa del c.d. lockdown,
l'ammontare del canone di locazione e dell'affitto dell'azienda nel periodo compreso tra l'11 marzo e il
18 maggio 2020. Il Tribunale, inoltre, assumendo l'esistenza di un controcredito della società
[...] per € 120.000,00 (pari agli acconti corrisposti in ragione del contratto preliminare di Parte_1
cessione di azienda stipulato il 04.04.2019 e risolto per fatti concludenti) aveva calcolato le somme ancora dovute dalla conduttrice operando una parziale compensazione dei rispettivi crediti.
La Corte d'appello di Milano, accogliendo parzialmente i motivi di gravame formulati dalla società
ha statuito con la sentenza n. 811/2023 che: “sull'ammontare del canone di affitto di CP_1 azienda e di locazione dell'immobile, […] la cifra stabilita dal momento della sospensione del pagamento (Marzo 2020) a quello della restituzione, (22.7.2020) vada calcolata secondo gli accordi contrattuali (€ 65.000,00 al mese oltre IVA) oltre ad € 10.000,00 (oltre IVA) per il preliminare”, riformando la pronuncia del Tribunale laddove aveva “ritenuto dovuto il canone di locazione dell'immobile per i 69 giorni di chiusura da COVID 19 nella misura del 50%”; sotto altro profilo, la
Corte d'Appello ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel “disporre la restituzione” del corrispettivo mensile previsto a carico di per il preliminare di acquisto dell'azienda, Parte_1 risolto “per fatti concludenti” il 22.7.2020 con la riconsegna a “dell'immobile e del ramo di CP_1 azienda” e con la “accettazione da questa effettuata senza riserve” e ha, anzi, rilevato che il canone mensile o la sua frazione, concordato con il preliminare di compravendita (10.000,00 euro), fosse dovuto sino alla riconsegna del bene, ossia sino al 22.7.2020.
Nel dispositivo la Corte d'Appello di Milano ha “in parziale accoglimento per quanto in motivazione dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in conseguente riforma per quanto di ragione
pagina 5 di 10 della sentenza appellata” così provveduto: “
1. dichiara dovuto per intero il canone di locazione dell'immobile da Marzo 2020 fino alla data del 22.7.2020 di riconsegna del medesimo a 2. CP_1 dichiara non dovuta la restituzione della somma di € 120.000,00 da a e CP_1 Parte_1
dichiara altresì dovuto l'importo mensile di € 10.000,00 o sua frazione da Marzo 2020 al 22.7.2020; 3. rigetta nel resto le domande delle pari;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
6.2. Dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello si evince che il giudice del gravame si è limitato a riformare nel quantum la statuizione di condanna già resa dal giudice di prime cure, riconoscendo in favore della società un maggior credito e ciò, in parte, ritenendo non giustificata la riduzione CP_1 del 50% del canone di locazione per il periodo compreso tra l'11 marzo e il 18 maggio 2020 ed, in parte, ritenendo non operante la parziale compensazione riconosciuta dal Tribunale in relazione all'importo di € 120.000,00 e, anzi, dovute, sino alla restituzione dell'immobile, le rate mensili previste dal preliminare di cessione dell'azienda.
6.3. Nel caso di specie, occorre, dunque, fare applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale quando venga in rilievo il rapporto tra pronuncia di primo grado e pronuncia di appello.
In proposito, sebbene la giurisprudenza con orientamento consolidato abbia affermato che, in virtù del principio sostitutivo della sentenza di appello, quest'ultima configura il nuovo ed unico titolo esecutivo in tutti i casi in cui abbia confermato la sentenza di primo grado assumendo una decisione non in rito ma nel merito, tuttavia quando i due titoli non siano tra di loro incompatibili, comportando la sentenza d'appello una modifica della sentenza di primo grado, al fine di ricostruire la corretta portata della sentenza d'appello può rendersi necessario procedere ad una lettura “combinata” dei due provvedimenti
(cfr. sul punto Cass. n. 2955/2013 nonché Cass. n. 18254/2014 e Cass. n. 29021/2018).
Ne discende che la circostanza che solo ed esclusivamente la sentenza di secondo grado costituisca il titolo esecutivo idoneo a fondare la preannunciata esecuzione non è ostativa ad un'interpretazione del nuovo titolo data dalla combinazione della sentenza di primo grado unitamente a quella d'appello allorquando la sentenza di secondo grado, confermativa (anche solo parzialmente), non riproduca la statuizione di condanna contenuta nella prima.
La parziale riforma della sentenza di primo grado non ha inciso sulla natura della pronuncia (di condanna e non di mero accertamento), ma, in aumento, sull'ammontare del credito per il cui soddisfacimento il creditore può agire in via esecutiva. Tale importo, d'altro canto, può essere agevolmente determinato, con semplici operazioni aritmetiche, sulla base di quanto statuito dal giudice dell'appello.
pagina 6 di 10 Da ultimo, ulteriore conferma della natura di condanna della pronuncia si ha, poi, dalla circostanza che la Corte d'appello, adita ai sensi dell'art. 283 c.p.c., abbia delibato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, con ciò implicitamente confermando la natura di condanna della stessa.
6.4. Pertanto, sulla scorta di dette considerazioni, il primo motivo di opposizione, non merita accoglimento.
6.5. Ne consegue che la sentenza di secondo grado va intesa come confermativa della statuizione di condanna, riformata nell'accertamento del quantum in relazione alle seguenti voci. Nello specifico, la
Corte d'appello (cfr. pagine 11, 12, 13 e 14 della sentenza n. 811/2023) ha disposto la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha disposto la riduzione del canone di locazione dell'immobile nella misura del 50% per i 69 giorni di chiusura da CO 19 (si legga in particolare pagina 12 lett. a) della sentenza di primo grado n. 3958/2022 ove ha condannato “il ricorrente “al Parte_1 pagamento di € 45.499,86 oltre IVA ( € 2.166,66 oltre IVA *21 giorni) cui si sommano € 74.749,77 oltre IVA ( pari ad € € 2.166,66 oltre IVA *69 giorni/2)” (parte sottolineata diretta ad evidenziare la parte oggetto di riforma), nonché nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la restituzione del pagamento corrispettivo mensile versato da per il preliminare di acquisto Parte_1 dell'azienda (si legga pagina 12 della sentenza di primo grado ove ha accertato il diritto alla restituzione del ricorrente del corrispettivo mensile versato in virtù del preliminare citato Parte_1 affermando che “il ricorrente ha formulato domanda di compensazione pro concurrenti quantitatae dei rispettivi debiti e crediti, assumendo l'esistenza di un credito di € 120.000,00 oltre IVA (ovvero €
146.400 IVA inclusa), riveniente dagli acconti pacificamente corrisposti in ragione del contratto preliminare di cessione di azienda stipulato in data 04/04/2019. Ritiene questo Giudice che tale domanda debba trovare accoglimento”).
7. Il secondo motivo di opposizione non è, parimenti, fondato.
7.1. La contestazione inerente all'entità del credito attiene alla voce esposta a titolo di canoni d'affitto nell'atto di precetto.
Invero, dalla lettura della sentenza di secondo grado, è evidente che la Corte d'appello abbia escluso l'applicazione della riduzione del 50% per effetto del c.d. lockdown non solo al canone di locazione bensì anche al canone d'affitto d'azienda, indicato in € 5.000,00 mensili a pagina 12 lett. a) della sentenza di primo grado (ove l'applicazione della riduzione è prevista per ambedue i canoni). Difatti, a pagina 11 la sentenza d'appello prevede che “sull'ammontare del canone di affitto di azienda e di locazione dell'immobile, ritiene la Corte che la cifra stabilita dal momento della sospensione del pagamento (Marzo 2020) a quello della restituzione, (22.7.2020) vada calcolata secondo gli accordi contrattuali (€ 65.000,00 al mese oltre IVA) oltre ad € 10.000,00 (oltre IVA) per il preliminare”.
pagina 7 di 10 L'importo di € 65.000,00 si evince dalla sentenza di primo grado essere così composto: “€ 65.000 oltre
IVA (di cui € 60.000 per locazione ed € 5.000,00 per affitto, oltre IVA) mensili per canoni di locazione
e di affitto” (cfr. pagina 12 sentenza di primo grado).
Pertanto, laddove la Corte d'appello ha accertato come dovuto l'intero importo di € 65.000,00 oltre Iva, ha così facendo riconosciuto l'intera debenza del canone di affitto, che costituisce una delle due voci
(canoni di locazione e di affitto) considerate per determinare l'importo complessivo mensile appena indicato.
In definitiva, l'importo di € 33.204,05, richiesto a titolo di canoni di affitto è stato correttamente esposto dalla in atto di precetto. CP_1
Sotto il profilo del quantum, vanno parimenti disattese le contestazioni relative all'importo di €
60.843,35 per le ragioni esposte nei paragrafi 6.1.e 6.2. nella parte in cui la Corte ha ritenuto non operante la parziale compensazione riconosciuta dal Tribunale in relazione all'importo di € 120.000,00
e, anzi, dovute, sino alla restituzione dell'immobile, le rate mensili previste dal preliminare di cessione dell'azienda.
8. Da ultimo, ritiene il Tribunale che il terzo motivo di opposizione sia fondato.
8.1. Ed, in effetti, non è contestato che abbia pagato, seppur con riserva di Controparte_2 ripetizione, l'importo di € 211.562,68 a - dovendo sul punto darsi atto, come CP_1 documentalmente provato sin dalla costituzione da parte dell'opposta (doc. 10) che il restante importo di € 1.068,00 è stato versato, a titolo di imposta di registro, mediante assegno con beneficiario
[...]
e non la società opposta - , in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito CP_4 dell'espropriazione forzata presso terzi avente R.G.E 5392/2022 (seppur la creditrice abbia CP_1
dovuto agire in executivis azionando detta ordinanza e vi sia stato il pagamento da parte della debitrice nelle mani dell'ufficiale giudiziario onde evitare il pignoramento ai sensi dell'art. Controparte_2
494 c.p.c.).
8.2. Non consente di giungere a diversa conclusione la circostanza che la sentenza n. 8932/2024 del
Tribunale di Milano, prodotta dalla convenuta e di cui non è stato documentato il passaggio in giudicato, abbia accolto l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatole da Controparte_2
sulla base dell'ordinanza di assegnazione sopra citata, dichiarando l'insussistenza del diritto CP_1 dell'odierna opposta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'istituto di credito per la sussistenza di un fatto impeditivo successivo, costituito dal fatto che “il credito di nei CP_1
confronti di , derivante dal provvedimento di assegnazione in data 24.10.2022 e pari Controparte_2
a € 207.213,01, è stato oggetto dell'atto di pignoramento da parte di nella procedura n. Controparte_3
pagina 8 di 10 6894/2022 R.G.E. promossa relativamente al credito di € 186.752,26, oltre interessi moratori, IVA e spese”.
Difatti, detta sentenza non condanna alla restituzione dell'importo ricevuto da CP_1 [...]
né risulta che la convenuta abbia fornito alcuna prova, o anche solo allegato, di aver CP_2
spontaneamente restituito la somma percepita. In assenza di un obbligo restitutorio espresso in sentenza o di una concreta dimostrazione dell'avvenuta restituzione, allo stato risulta comprovato e non contestato che abbia già soddisfatto tale parte del suo credito. CP_1
Diversamente opinando, facendo discendere dall'astratta possibilità di ripetizione da parte di
[...]
il diritto di a procedere esecutivamente anche per detto importo, la società CP_2 CP_1
debitrice opponente si troverebbe esposta al rischio di dover corrispondere nuovamente la medesima somma (essendo la somma stata versata da in quanto obbligata in virtù di ordinanza Controparte_2
di assegnazione di un credito di cui era debitrice nei confronti di . Parte_1
9. Stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite del presente giudizio vanno parzialmente compensate nella misura della metà e per la restante parte vanno poste a carico della convenuta opposta e si liquidano in complessivi € 12.699,00 (€ 25.398/2), per compensi, avuto riguardo ai valori massimi per la fase di studio ed introduttiva - aumentate per la fase cautelare della sospensiva, ma non anche per il procedimento di reclamo incentrato sull'inidoneità della sentenza d'appello a preannunciare l'esecuzione, tenuto conto dell'esito complessivo della giudizio - e ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria e decisionale, oltre € 1.214,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva, se dovuta, e cpa come per legge.
10. Si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione con riferimento ad uno dei tre motivi dedotti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il diritto del creditore a CP_1
procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 811/2023, sottesa all'atto di precetto opposto, limitatamente all'importo di € 211.562,68;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura della metà e condanna parte convenuta opposta alla rifusione dei restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 12.699,00, per pagina 9 di 10 compensi, oltre € 1214 per CU e € 27 per marca, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva, se dovuta, e cpa come per legge.
Milano, 23.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16059/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Pier Filippo Giuggioli e Anna Proto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Via Gabrio Serbelloni, n. 14
Parte attrice opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1
Daniele Mammani e Claudia Bellani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Milano, via Cesare Battisti n. 21
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, rifiutato il contraddittorio su eventuali allegazioni e domande nuove di controparte, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, ACCOGLIERE la presente opposizione e dichiarare che non sussiste il diritto di di procedere e/o continuare nell'azione esecutiva in danno di dichiarando CP_1 Parte_1 nullo e/o illegittimo e/o senza effetto l'atto di precetto opposto per i motivi tutti di cui in narrativa, con travolgimento degli atti esecutivi posti in essere da;
CP_1
IN OGNI CASO, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite e con richiesta di condanna di ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 Cod.proc.civ. CP_1
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: rigettare tutte le domande proposte da nel presente giudizio in quanto manifestamente Parte_1 infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
condannare controparte al rimborso delle spese e competenze di lite, anche ex art. 96 c.p.c. stante l'evidente temerarietà delle domande proposte;
condannare altresì controparte al rimborso delle spese e competenze del giudizio di reclamo R.G. 27775/2023, come disposto dal Tribunale di Milano nell'Ordinanza 20 settembre 2023. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 1. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
11.4.2023 da con cui le è stato intimato il pagamento di € 311.953,16, a titolo di canoni di CP_1
locazione e di affitto, in virtù della sentenza n. 811/2023 della Corte d'appello di Milano.
1.1. A sostegno dell'opposizione ha contestato il diritto di agire in executivis di deducendo CP_1
la carenza di un idoneo titolo esecutivo in capo alla creditrice procedente in ragione della natura meramente dichiarativa della sentenza d'appello, che si limitava ad accertare la misura dei canoni di locazione, da marzo 2020 a luglio 2020, dovuti dalla debitrice, senza alcuna statuizione di condanna.
Ha, in via subordinata, contestato il quantum della pretesa creditoria con riferimento all'importo di €
33.204,05, richiesto a titolo di canoni di affitto, dato che la sentenza non conteneva una espressa previsione di condanna sul punto, facendo esclusivo riferimento ai canoni di locazione e all'importo di
€ 10.000,00, pari alle rate previste nel contratto preliminare di cessione di azienda intercorso tra le parti. Da ultimo, ha eccepito la parziale estinzione della pretesa creditoria, avendo ottenuto, CP_1 in virtù della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emesso dal Tribunale di Milano in data 24.10.2022 nel procedimento di pignoramento presso terzi n. 5393/2022, da lei promossa nei confronti della debitrice e della terza Parte_1
ed il successivo pagamento della somma assegnata, pari ad € 212.630,68, da parte Controparte_2
della terza pignorata.
1.2. Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della sentenza della Corte d'appello e, nel merito, accertarsi l'insussistenza del diritto di credito dell'opposta, con vittoria delle spese di lite.
2. Si è costituita contestando che la sentenza di appello avesse natura meramente CP_1
dichiarativa, avendo riformato parzialmente la sentenza di primo grado che, invero, conteneva una statuizione di condanna, a carico di in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
333.364,50, con la conseguenza che la Corte d'appello si era limitata a rideterminare l'ammontare dovuto, senza revocare la condanna al pagamento. Con riferimento alla contestazione inerente al quantum, osservava che la sentenza d'appello non aveva modificato la statuizione di primo grado in punto canoni di affitto, escludendo solo la riduzione del canone per effetto del c.d. lockdown. Da ultimo, con riferimento alle somme versate da a a seguito del Controparte_2 CP_1
pignoramento mobiliare diretto, ha dedotto che le stesse somme sarebbero state poi oggetto da parte di di due pignoramenti presso terzi (procedure esecutive aventi RGE 6894/2022 e Parte_1
8037/2022), in virtù di un decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di la Parte_1 CP_1
cui udienza per l'assegnazione era stata fissata al mese di settembre 2023. Di conseguenza, alcuna parziale estinzione del credito si sarebbe verificata, ben potendo dette somme essere oggetto di assegnazione nell'ambito delle espropriazioni forzate presso terzi, non ancora concluse.
pagina 2 di 10 2.1. Ha chiesto la reiezione di tutte le domande avanzate da con condanna di Controparte_3 controparte ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c.
3. Con ordinanza del 6.7.2023, confermata in sede di reclamo, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva della Corte d'appello di Milano n. 811/2023 limitatamente all'importo di 212.630,68, ritenendo sussistente il fumus di fondatezza dell'opposizione con riferimento al terzo motivo dedotto.
4. Nei termini di legge le parti hanno depositato le memorie integrative.
4.1. In particolare, in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 e 2 c.p.c., ha reiterato le Parte_1
contestazioni formulate nei precedenti scritti difensivi, specificando che la sentenza di appello fosse di mero accertamento e non di condanna al pagamento delle rate di acquisto di azienda da marzo 2020 al
22 luglio 2020, per complessivi € 60.843,35, in quanto detto importo non era mai stato riconosciuto nella sentenza di primo grado e trovava la sua fonte esclusivamente nella sentenza di secondo grado, che aveva natura meramente dichiarativa.
4.2. La convenuta ha eccepito, con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. la tardività del CP_1
deposito della prima memoria integrativa di controparte, in quanto depositata il 25.8.2024, oltre il termine di 40 giorni, da calcolarsi a ritroso dalla prima udienza fissata per il 5.10.2024, tenuto conto della sospensione feriale, e altresì l'inammissibilità del motivo relativo all'importo di € 60.843,35. Ha, infine, precisato che l'importo corrisposto da a ammontasse ad € Controparte_2 CP_1
211.562,68, poiché la somma di € 1.068,00 era stata versata alla Cancelleria del Tribunale di Milano a titolo di spese per la procedura ex art. 494 c.p.c.
4.3. All'udienza del 5.10.2023, fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., i procuratori hanno chiesto un rinvio in pendenza di trattative.
4.4. All'udienza del 19.12.2023 il Tribunale ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
4.5. All'udienza del 29.10.2024, il procuratore di ha depositato la sentenza n. 8932/2024 del CP_1
Tribunale di Milano, che accoglieva l'opposizione all'esecuzione promossa da Controparte_2 avverso l'atto di precetto notificato da accertando che il credito di nei confronti CP_1 CP_1 di derivante dal provvedimento di assegnazione in data 24.10.2022 e pari ad € Controparte_2
207.213,01, era stato oggetto dell'atto di pignoramento da parte di nella procedura n. Parte_1
6894/2022 R.G.E., promossa relativamente al credito di € 186.752,26, oltre interessi moratori, IVA e spese e, quindi, non fosse esigibile in quanto soggetto al vincolo pignoratizio apposto da Parte_1
Ha, quindi, dedotto la sussistenza di un fatto sopravvenuto (l'accoglimento dell'opposizione a
[...]
precetto proposta da idoneo a dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di estinzione Controparte_2
parziale del credito sollevata da Parte_1
pagina 3 di 10 4.6. Al fine di consentire alle parti di contraddire su detto fatto, è stato concesso un breve rinvio ed è stato autorizzato il deposito di memorie.
Nelle memorie autorizzate ha osservato che la sentenza prodotta non incidesse sul fatto Parte_1 che avesse pacificamente già incassato l'importo di € 212.630,68, né vi era prova o CP_1
allegazione che controparte avesse restituito tale somma, con conseguente illegittimità del precetto in relazione a detto importo. ha, invece, chiesto il rigetto dell'opposizione, con revoca dell'ordinanza di sospensione CP_1
parziale, in quanto l'importo incassato doveva essere restituito in forza della sentenza depositata.
4.7. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 22.1.2025.
5. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività, sollevata da in ordine al deposito CP_1
della prima memoria integrativa, depositata il 25.8.2024 da in quanto il giudizio di Parte_1
opposizione a precetto non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Analogamente deve essere respinta la dedotta inammissibilità dei motivi dedotti da Parte_1 atteso che, com'è noto, le parti, in sede di prima memoria integrativa, possono “precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
La giurisprudenza di legittimità, intervenuta più volte per distinguere tra l'introduzione di una domanda“nuova”, non ammessa se non quale conseguenza delle difese del convenuto, e la “modifica”
o la “precisazione” delle domande già proposte, ammesse entro e non oltre la prima memoria integrativa, ha chiarito che “(…) la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività (…)” (Cass. n. 12310/2015, confermata da SS.UU. 22404/2018). Nel caso di specie, l'opponente con la memoria integrativa ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. si è limitato a precisare l'inidoneità della sentenza d'appello a costituire titolo esecutivo, motivo di opposizione dedotto sin dall'atto introduttivo, anche per il pagamento delle rate di acquisto di azienda da marzo 2020 al 22 luglio 2020.
Da ultimo, e sempre in via preliminare, appare ammissibile l'eccezione sollevata dalla parte convenuta sull'erroneità dell'importo per cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte, richiamando la documentazione versata in atti dalle parti (docc. 6 e 7 parte attrice e 10 parte convenuta). Difatti, dal verbale di pignoramento mobiliare del 2.12.2022 redatto dall'Ufficiale
pagina 4 di 10 Giudiziario si evince che ha consegnato nelle sue mani l'assegno n. 5301300225-00 Controparte_2
pari ad € 211.562,68, corrispondente alla somma precettata, e l'assegno n. 5111391217-10 di €
1.068,00, intestato a , a titolo di imposta di registro. CP_4
6. Ciò premesso, Ritiene il Tribunale che l'opposizione all'esecuzione meriti parziale accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1. Con il primo motivo contesta l'inidoneità della sentenza di secondo grado, Parte_1
sostitutiva di quella di primo grado, a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto, nella prospettazione dell'attore e sulla base del solo dato letterale, avrebbe natura di pronuncia di mero accertamento.
Giova premettere in fatto che, con sentenza n. 2631/2022, il Tribunale di Milano aveva condannato la società al pagamento in favore di dell'importo di € 333.364,50, oltre Parte_1 CP_1
interessi dal dovuto al saldo, a titolo di canoni di affitto e locazione maturati dal 01.03.2020 al
06.10.2020, ritenendo il primo giudice di dover ridurre del 50%, a causa del c.d. lockdown,
l'ammontare del canone di locazione e dell'affitto dell'azienda nel periodo compreso tra l'11 marzo e il
18 maggio 2020. Il Tribunale, inoltre, assumendo l'esistenza di un controcredito della società
[...] per € 120.000,00 (pari agli acconti corrisposti in ragione del contratto preliminare di Parte_1
cessione di azienda stipulato il 04.04.2019 e risolto per fatti concludenti) aveva calcolato le somme ancora dovute dalla conduttrice operando una parziale compensazione dei rispettivi crediti.
La Corte d'appello di Milano, accogliendo parzialmente i motivi di gravame formulati dalla società
ha statuito con la sentenza n. 811/2023 che: “sull'ammontare del canone di affitto di CP_1 azienda e di locazione dell'immobile, […] la cifra stabilita dal momento della sospensione del pagamento (Marzo 2020) a quello della restituzione, (22.7.2020) vada calcolata secondo gli accordi contrattuali (€ 65.000,00 al mese oltre IVA) oltre ad € 10.000,00 (oltre IVA) per il preliminare”, riformando la pronuncia del Tribunale laddove aveva “ritenuto dovuto il canone di locazione dell'immobile per i 69 giorni di chiusura da COVID 19 nella misura del 50%”; sotto altro profilo, la
Corte d'Appello ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel “disporre la restituzione” del corrispettivo mensile previsto a carico di per il preliminare di acquisto dell'azienda, Parte_1 risolto “per fatti concludenti” il 22.7.2020 con la riconsegna a “dell'immobile e del ramo di CP_1 azienda” e con la “accettazione da questa effettuata senza riserve” e ha, anzi, rilevato che il canone mensile o la sua frazione, concordato con il preliminare di compravendita (10.000,00 euro), fosse dovuto sino alla riconsegna del bene, ossia sino al 22.7.2020.
Nel dispositivo la Corte d'Appello di Milano ha “in parziale accoglimento per quanto in motivazione dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in conseguente riforma per quanto di ragione
pagina 5 di 10 della sentenza appellata” così provveduto: “
1. dichiara dovuto per intero il canone di locazione dell'immobile da Marzo 2020 fino alla data del 22.7.2020 di riconsegna del medesimo a 2. CP_1 dichiara non dovuta la restituzione della somma di € 120.000,00 da a e CP_1 Parte_1
dichiara altresì dovuto l'importo mensile di € 10.000,00 o sua frazione da Marzo 2020 al 22.7.2020; 3. rigetta nel resto le domande delle pari;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
6.2. Dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello si evince che il giudice del gravame si è limitato a riformare nel quantum la statuizione di condanna già resa dal giudice di prime cure, riconoscendo in favore della società un maggior credito e ciò, in parte, ritenendo non giustificata la riduzione CP_1 del 50% del canone di locazione per il periodo compreso tra l'11 marzo e il 18 maggio 2020 ed, in parte, ritenendo non operante la parziale compensazione riconosciuta dal Tribunale in relazione all'importo di € 120.000,00 e, anzi, dovute, sino alla restituzione dell'immobile, le rate mensili previste dal preliminare di cessione dell'azienda.
6.3. Nel caso di specie, occorre, dunque, fare applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale quando venga in rilievo il rapporto tra pronuncia di primo grado e pronuncia di appello.
In proposito, sebbene la giurisprudenza con orientamento consolidato abbia affermato che, in virtù del principio sostitutivo della sentenza di appello, quest'ultima configura il nuovo ed unico titolo esecutivo in tutti i casi in cui abbia confermato la sentenza di primo grado assumendo una decisione non in rito ma nel merito, tuttavia quando i due titoli non siano tra di loro incompatibili, comportando la sentenza d'appello una modifica della sentenza di primo grado, al fine di ricostruire la corretta portata della sentenza d'appello può rendersi necessario procedere ad una lettura “combinata” dei due provvedimenti
(cfr. sul punto Cass. n. 2955/2013 nonché Cass. n. 18254/2014 e Cass. n. 29021/2018).
Ne discende che la circostanza che solo ed esclusivamente la sentenza di secondo grado costituisca il titolo esecutivo idoneo a fondare la preannunciata esecuzione non è ostativa ad un'interpretazione del nuovo titolo data dalla combinazione della sentenza di primo grado unitamente a quella d'appello allorquando la sentenza di secondo grado, confermativa (anche solo parzialmente), non riproduca la statuizione di condanna contenuta nella prima.
La parziale riforma della sentenza di primo grado non ha inciso sulla natura della pronuncia (di condanna e non di mero accertamento), ma, in aumento, sull'ammontare del credito per il cui soddisfacimento il creditore può agire in via esecutiva. Tale importo, d'altro canto, può essere agevolmente determinato, con semplici operazioni aritmetiche, sulla base di quanto statuito dal giudice dell'appello.
pagina 6 di 10 Da ultimo, ulteriore conferma della natura di condanna della pronuncia si ha, poi, dalla circostanza che la Corte d'appello, adita ai sensi dell'art. 283 c.p.c., abbia delibato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, con ciò implicitamente confermando la natura di condanna della stessa.
6.4. Pertanto, sulla scorta di dette considerazioni, il primo motivo di opposizione, non merita accoglimento.
6.5. Ne consegue che la sentenza di secondo grado va intesa come confermativa della statuizione di condanna, riformata nell'accertamento del quantum in relazione alle seguenti voci. Nello specifico, la
Corte d'appello (cfr. pagine 11, 12, 13 e 14 della sentenza n. 811/2023) ha disposto la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha disposto la riduzione del canone di locazione dell'immobile nella misura del 50% per i 69 giorni di chiusura da CO 19 (si legga in particolare pagina 12 lett. a) della sentenza di primo grado n. 3958/2022 ove ha condannato “il ricorrente “al Parte_1 pagamento di € 45.499,86 oltre IVA ( € 2.166,66 oltre IVA *21 giorni) cui si sommano € 74.749,77 oltre IVA ( pari ad € € 2.166,66 oltre IVA *69 giorni/2)” (parte sottolineata diretta ad evidenziare la parte oggetto di riforma), nonché nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la restituzione del pagamento corrispettivo mensile versato da per il preliminare di acquisto Parte_1 dell'azienda (si legga pagina 12 della sentenza di primo grado ove ha accertato il diritto alla restituzione del ricorrente del corrispettivo mensile versato in virtù del preliminare citato Parte_1 affermando che “il ricorrente ha formulato domanda di compensazione pro concurrenti quantitatae dei rispettivi debiti e crediti, assumendo l'esistenza di un credito di € 120.000,00 oltre IVA (ovvero €
146.400 IVA inclusa), riveniente dagli acconti pacificamente corrisposti in ragione del contratto preliminare di cessione di azienda stipulato in data 04/04/2019. Ritiene questo Giudice che tale domanda debba trovare accoglimento”).
7. Il secondo motivo di opposizione non è, parimenti, fondato.
7.1. La contestazione inerente all'entità del credito attiene alla voce esposta a titolo di canoni d'affitto nell'atto di precetto.
Invero, dalla lettura della sentenza di secondo grado, è evidente che la Corte d'appello abbia escluso l'applicazione della riduzione del 50% per effetto del c.d. lockdown non solo al canone di locazione bensì anche al canone d'affitto d'azienda, indicato in € 5.000,00 mensili a pagina 12 lett. a) della sentenza di primo grado (ove l'applicazione della riduzione è prevista per ambedue i canoni). Difatti, a pagina 11 la sentenza d'appello prevede che “sull'ammontare del canone di affitto di azienda e di locazione dell'immobile, ritiene la Corte che la cifra stabilita dal momento della sospensione del pagamento (Marzo 2020) a quello della restituzione, (22.7.2020) vada calcolata secondo gli accordi contrattuali (€ 65.000,00 al mese oltre IVA) oltre ad € 10.000,00 (oltre IVA) per il preliminare”.
pagina 7 di 10 L'importo di € 65.000,00 si evince dalla sentenza di primo grado essere così composto: “€ 65.000 oltre
IVA (di cui € 60.000 per locazione ed € 5.000,00 per affitto, oltre IVA) mensili per canoni di locazione
e di affitto” (cfr. pagina 12 sentenza di primo grado).
Pertanto, laddove la Corte d'appello ha accertato come dovuto l'intero importo di € 65.000,00 oltre Iva, ha così facendo riconosciuto l'intera debenza del canone di affitto, che costituisce una delle due voci
(canoni di locazione e di affitto) considerate per determinare l'importo complessivo mensile appena indicato.
In definitiva, l'importo di € 33.204,05, richiesto a titolo di canoni di affitto è stato correttamente esposto dalla in atto di precetto. CP_1
Sotto il profilo del quantum, vanno parimenti disattese le contestazioni relative all'importo di €
60.843,35 per le ragioni esposte nei paragrafi 6.1.e 6.2. nella parte in cui la Corte ha ritenuto non operante la parziale compensazione riconosciuta dal Tribunale in relazione all'importo di € 120.000,00
e, anzi, dovute, sino alla restituzione dell'immobile, le rate mensili previste dal preliminare di cessione dell'azienda.
8. Da ultimo, ritiene il Tribunale che il terzo motivo di opposizione sia fondato.
8.1. Ed, in effetti, non è contestato che abbia pagato, seppur con riserva di Controparte_2 ripetizione, l'importo di € 211.562,68 a - dovendo sul punto darsi atto, come CP_1 documentalmente provato sin dalla costituzione da parte dell'opposta (doc. 10) che il restante importo di € 1.068,00 è stato versato, a titolo di imposta di registro, mediante assegno con beneficiario
[...]
e non la società opposta - , in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito CP_4 dell'espropriazione forzata presso terzi avente R.G.E 5392/2022 (seppur la creditrice abbia CP_1
dovuto agire in executivis azionando detta ordinanza e vi sia stato il pagamento da parte della debitrice nelle mani dell'ufficiale giudiziario onde evitare il pignoramento ai sensi dell'art. Controparte_2
494 c.p.c.).
8.2. Non consente di giungere a diversa conclusione la circostanza che la sentenza n. 8932/2024 del
Tribunale di Milano, prodotta dalla convenuta e di cui non è stato documentato il passaggio in giudicato, abbia accolto l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatole da Controparte_2
sulla base dell'ordinanza di assegnazione sopra citata, dichiarando l'insussistenza del diritto CP_1 dell'odierna opposta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'istituto di credito per la sussistenza di un fatto impeditivo successivo, costituito dal fatto che “il credito di nei CP_1
confronti di , derivante dal provvedimento di assegnazione in data 24.10.2022 e pari Controparte_2
a € 207.213,01, è stato oggetto dell'atto di pignoramento da parte di nella procedura n. Controparte_3
pagina 8 di 10 6894/2022 R.G.E. promossa relativamente al credito di € 186.752,26, oltre interessi moratori, IVA e spese”.
Difatti, detta sentenza non condanna alla restituzione dell'importo ricevuto da CP_1 [...]
né risulta che la convenuta abbia fornito alcuna prova, o anche solo allegato, di aver CP_2
spontaneamente restituito la somma percepita. In assenza di un obbligo restitutorio espresso in sentenza o di una concreta dimostrazione dell'avvenuta restituzione, allo stato risulta comprovato e non contestato che abbia già soddisfatto tale parte del suo credito. CP_1
Diversamente opinando, facendo discendere dall'astratta possibilità di ripetizione da parte di
[...]
il diritto di a procedere esecutivamente anche per detto importo, la società CP_2 CP_1
debitrice opponente si troverebbe esposta al rischio di dover corrispondere nuovamente la medesima somma (essendo la somma stata versata da in quanto obbligata in virtù di ordinanza Controparte_2
di assegnazione di un credito di cui era debitrice nei confronti di . Parte_1
9. Stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite del presente giudizio vanno parzialmente compensate nella misura della metà e per la restante parte vanno poste a carico della convenuta opposta e si liquidano in complessivi € 12.699,00 (€ 25.398/2), per compensi, avuto riguardo ai valori massimi per la fase di studio ed introduttiva - aumentate per la fase cautelare della sospensiva, ma non anche per il procedimento di reclamo incentrato sull'inidoneità della sentenza d'appello a preannunciare l'esecuzione, tenuto conto dell'esito complessivo della giudizio - e ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria e decisionale, oltre € 1.214,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva, se dovuta, e cpa come per legge.
10. Si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione con riferimento ad uno dei tre motivi dedotti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il diritto del creditore a CP_1
procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 811/2023, sottesa all'atto di precetto opposto, limitatamente all'importo di € 211.562,68;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura della metà e condanna parte convenuta opposta alla rifusione dei restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 12.699,00, per pagina 9 di 10 compensi, oltre € 1214 per CU e € 27 per marca, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva, se dovuta, e cpa come per legge.
Milano, 23.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vaghi
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