a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non esistano patti contrari.