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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 67. Brevetto di procedimento 1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non esistano patti contrari.
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non esistano patti contrari.
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- 1. La tutela offerta dal copyright all’ingegneriaValentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/ · 5.824379
[…] unitamente all'apporto dato dall'uso del progetto alla produzione dei beni o servizi relativi, oltre che al c.d. prezzo del consenso (ovvero il prezzo che l'autore del progetto avrebbe applicato qualora avesse dato al terzo il proprio consenso [12]). [1] Art. 99 Legge sul diritto d'autore (L.d.A.) n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/legge-n-633-1941-titolo-ii#titolo2; [2] Artt. 45 e 67 codice della proprietà industriale, disponibili qui: https://www.altalex.com/documents/news/2013/04/26/esistenza-ambito-ed-esercizio-dei-diritti-di-proprieta-industriale#capo2; [3] Art. 82 codice della proprietà industriale, […]
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Giurisprudenza • 146
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