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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/08/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2344/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Amoruso PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2344 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a MAROCCO il 23/10/1962. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MAINO CHIARA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a SAN GENNARO VESUVIANO Controparte_1 C.F._2
(NA) il 24/12/1958 Con il patrocinio dell'Avv. BIGNOLI ALESSIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per le parti: che l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni
-pronunciare ai sensi dell'art.3, n. 2, lettera b) della L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio (e comunque la cessazione di ogni effetto) celebrato in data 30.01.2002 a Casablanca, e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Busto Arsizio, anno 2002, parte II, serie C, n. 13, tra la Sig.ra Parte_1
(C.F. ), nata a [...], Marocco, il 23.10.1962 e residente a [...] e il Sig. (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._2
Vesuviano (NA), il 24/12/1958 e residente in [...] e conseguentemente
Pag. 1 ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e di provvedere a tutte le ulteriori incombenze;
-escludere qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco;
-spese di giudizio compensate tra le parti.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 30.01.2002 a Casablanca, trascritto nel registro Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Busto Arsizio, anno 2002, parte II, serie C, n. 13. Dall'unione tra le parti non nascevano figli. I coniugi si separavano consensualmente avanti al Tribunale di Busto Arsizio in data 13.07.2010 con decreto di omologa n. cronol. 5517/2010 del 03.09.2010 nel giudizio per separazione consensuale RG 1522/2010. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che aderiva alla domanda di divorzio. All'udienza del 22.5.2025, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., le parti formulavano conclusioni congiunte,. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati decreto di omologa n. cronol. 5517/2010 del 03.09.2010. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto della necessaria pronuncia in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 30.01.2002 a Casablanca, trascritto nel registro Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Busto Arsizio, anno 2002, parte II, serie C, n. 13.
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 31/07/2025
La Presidente Dott.ssa Maria Amoruso Il Giudice est.
Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Amoruso PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2344 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a MAROCCO il 23/10/1962. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MAINO CHIARA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a SAN GENNARO VESUVIANO Controparte_1 C.F._2
(NA) il 24/12/1958 Con il patrocinio dell'Avv. BIGNOLI ALESSIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per le parti: che l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni
-pronunciare ai sensi dell'art.3, n. 2, lettera b) della L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio (e comunque la cessazione di ogni effetto) celebrato in data 30.01.2002 a Casablanca, e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Busto Arsizio, anno 2002, parte II, serie C, n. 13, tra la Sig.ra Parte_1
(C.F. ), nata a [...], Marocco, il 23.10.1962 e residente a [...] e il Sig. (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._2
Vesuviano (NA), il 24/12/1958 e residente in [...] e conseguentemente
Pag. 1 ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e di provvedere a tutte le ulteriori incombenze;
-escludere qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco;
-spese di giudizio compensate tra le parti.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 30.01.2002 a Casablanca, trascritto nel registro Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Busto Arsizio, anno 2002, parte II, serie C, n. 13. Dall'unione tra le parti non nascevano figli. I coniugi si separavano consensualmente avanti al Tribunale di Busto Arsizio in data 13.07.2010 con decreto di omologa n. cronol. 5517/2010 del 03.09.2010 nel giudizio per separazione consensuale RG 1522/2010. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che aderiva alla domanda di divorzio. All'udienza del 22.5.2025, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., le parti formulavano conclusioni congiunte,. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati decreto di omologa n. cronol. 5517/2010 del 03.09.2010. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto della necessaria pronuncia in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 30.01.2002 a Casablanca, trascritto nel registro Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Busto Arsizio, anno 2002, parte II, serie C, n. 13.
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 31/07/2025
La Presidente Dott.ssa Maria Amoruso Il Giudice est.
Dott. Niccolò Bencini
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