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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1996/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15550/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029400718000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2110/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate
SC, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli , in relazione ad intimazione di pagamento n. 071/2025/90294007/18/000 - notificata 16/7/2025 relativamente a cartella esattoriale numero
071/2012/01081043/36/000 che sarebbe stata notificata il 14/02/2013 dell'importo di € 7.928,87, avente ad oggetto “Addizionale Irpef” anno 2005, Ente Impositore: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di
Napoli, eccependone la nullità non avendo mai ricevuto regolare notifica della cartella esattoriale, la decadenza e la prescrizione.
Con controdeduzioni del 5 novembre 2025 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A mente dell'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, infatti, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Dalla documentazione versata in atti si rileva che la cartella n. 07120120108104336 scaturisce da iscrizione a ruolo da avviso di accertamento parziale n. TEKM02638 anno di imposta 2005, notificata in data 14/02/2013 ai sensi dell'art. 140 cpc., non impugnata nei termini previsti dall'art. 21 del D.lgs. 546/92, e, pertanto, divenuta definitiva e che successivamente al ricorrente sono stati notificati l'intimazione n.07120159092103120000 notificata in data 21/05/2016 e l' intimazione n. 07120219017998986000 notificata in data 31/01/2022.
Ne deriva che l'atto impugnato è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito come quelle sollevate nel caso di specie (cfr. Cass. ordinanza n.
3005 del 7 febbraio 2020).
Quanto alla dedotta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, la stessa dal 31/01/2022 data di notifica dell' intimazione n. 07120219017998986000 interruttiva della stessa al 16 luglio 2025 data di notifica dell'atto impugnato non si è verificata.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
500,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00
a favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15550/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029400718000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2110/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate
SC, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli , in relazione ad intimazione di pagamento n. 071/2025/90294007/18/000 - notificata 16/7/2025 relativamente a cartella esattoriale numero
071/2012/01081043/36/000 che sarebbe stata notificata il 14/02/2013 dell'importo di € 7.928,87, avente ad oggetto “Addizionale Irpef” anno 2005, Ente Impositore: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di
Napoli, eccependone la nullità non avendo mai ricevuto regolare notifica della cartella esattoriale, la decadenza e la prescrizione.
Con controdeduzioni del 5 novembre 2025 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A mente dell'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, infatti, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Dalla documentazione versata in atti si rileva che la cartella n. 07120120108104336 scaturisce da iscrizione a ruolo da avviso di accertamento parziale n. TEKM02638 anno di imposta 2005, notificata in data 14/02/2013 ai sensi dell'art. 140 cpc., non impugnata nei termini previsti dall'art. 21 del D.lgs. 546/92, e, pertanto, divenuta definitiva e che successivamente al ricorrente sono stati notificati l'intimazione n.07120159092103120000 notificata in data 21/05/2016 e l' intimazione n. 07120219017998986000 notificata in data 31/01/2022.
Ne deriva che l'atto impugnato è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito come quelle sollevate nel caso di specie (cfr. Cass. ordinanza n.
3005 del 7 febbraio 2020).
Quanto alla dedotta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, la stessa dal 31/01/2022 data di notifica dell' intimazione n. 07120219017998986000 interruttiva della stessa al 16 luglio 2025 data di notifica dell'atto impugnato non si è verificata.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
500,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00
a favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.