Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 1996
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato (avviso di intimazione) è sindacabile solo per vizi propri, non potendo essere contestate questioni relative all'atto impositivo originario (cartella esattoriale) non impugnato nei termini di legge. La cartella esattoriale era stata notificata nel 2013 e non era stata impugnata.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte ha escluso la prescrizione del credito, ritenendo che la notifica dell'intimazione in data 31/01/2022 abbia interrotto il termine prescrizionale, e che tra tale data e la notifica dell'atto impugnato (16/07/2025) non sia maturato il termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 1996
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1996
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo