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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2025, n. 26630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26630 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IG nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. CE Maria Marchese di fiducia avverso l’ordinanza in data 2/5/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, IG Cuomo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato l'ordinanza del GIP di Catania del 4 aprile 2025 con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere, tra gli altri, nei confronti di IG AB, perchè indagato per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della BR spa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26630 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 01/07/2025 2 Si contesta all’indagato di avere, in concorso con altri soggetti e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dal 19 giugno 2024, minacciato di gravi ritorsioni AI MA (capo area per la Sicilia orientale) e IO SA (responsabile della filiale di Belpasso), al fine di costringere la BR spa a non recedere dal contratto di facchinaggio con la IF SR, di fatto gestita da IO PO, o comunque a riconoscere una compensazione economica come buona uscita. In particolare, il ricorrente accompagnava AI MA a casa di NO IL, sottoposto a misura cautelare e figlio di NO GI, detenuto perché condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, il quale sollecitava i suoi interlocutori a non interrompere i rapporti con la IF, formulando velate minacce di morte e di fare sparire i mezzi di trasporto della BR se la società avesse proceduto a revocare il contratto di facchinaggio. In seguito, PO IO e AB IG si recavano presso la filiale BR di Belpasso, ove incontravano IO SA e AI MA, e chiedevano con tono minaccioso notizie sul “risarcimento” dovuto alla IF s.r.l. per l’avvenuta risoluzione contrattuale (nella circostanza reiterando minacce e comportamenti intimidatori per influire sulle scelte imprenditoriali e commerciali degli interlocutori e delle società di appartenenza). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'indagato, deducendo quanto segue: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla idoneità estorsiva degli atti posti in essere e all'elemento soggettivo del delitto contestato. Gli indagati hanno agito nella convinzione di esercitare un diritto anche supposto, non considerando come ingiusta la finalità perseguita, che era quella di garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale intercorso tra la società IF SR e la BR spa a tutela dei lavoratori dipendenti. La condotta realizzata avrebbe dovuto più correttamente essere qualificata come violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto non vi sono elementi per ritenere concretizzato il rischio della produzione dell'ingiusto profitto con altrui danno, e la sequenza degli atti sarebbe idonea a integrare soltanto la violenza privata, ma non anche l'ingiusto profitto. In alternativa, il difensore ravvisa nella condotta posta in essere la diversa fattispecie delittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché la BR spa non aveva comunicato tempestivamente la scelta di recedere dal vincolo contrattuale, nonostante si fosse da tempo determinata, e da ciò trae origine la richiesta di risarcimento avanzata dagli indagati, che non è stata peraltro ottenuta. In presenza di un comportamento contrattualmente sleale, la pretesa di ottenere 3 un risarcimento in denaro era giustificabile, in quanto fondata sulla ragionevole, anche se infondata, convinzione di agire nell'esercizio di un diritto. Il Collegio, in sede di qualificazione del fatto, ha ritenuto gli indagati estranei rispetto alla IF e non legittimati ad avanzare pretese nei confronti dei loro interlocutori;
nel contempo, ha affermato che la società apparteneva alla famiglia degli indagati, considerata vicina ad ambienti mafiosi, nella persona di NO GI, detenuto condannato per reati associativi. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente affermato che, quando sia contestata l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. non è possibile configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e detta aggravante comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera estorsiva, senza considerare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno sconfessato questo orientamento, affermando che la circostanza aggravante in parola non è assolutamente incompatibile con il reato di cui all’art. 393 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza di valutazione dei gravi indizi in ordine all’aggravante del metodo mafioso, che il pubblico ministero ha contestato sotto il profilo del metodo mafioso e non dell'agevolazione dell'attività del sodalizio. Il Gip ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di NO GI poiché il quadro indiziario non ha evidenziato una sua compartecipazione nella vicenda;
inoltre NO GI non è più riconducibile ad ambienti di criminalità organizzata e non è mai stato coinvolto nella gestione della società appaltante;
i coindagati NO IL, PO, AB e CO sono incensurati e non sono mai stati coinvolti in dinamiche associative, nonostante le numerose ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti del clan Santapaola. Il timore palesato dalla persona offesa di recarsi a casa di NO è comprensibile ma non risulta sufficiente a qualificare le minacce come aggravate dal metodo mafioso, in quanto NO IL si limitava a rappresentare ad AI il disappunto del padre in ordine alla decisione di non rinnovare il vincolo contrattuale, in ragione dei rapporti di amicizia intercorsi nel passato tra i rispettivi genitori;
in ogni caso, una mera frase non può giustificare una contestazione così gravosa. Anche le persone offese AI e IO hanno sottolineato che diversi incontri con gli indagati sono avvenuti con toni pacati e colloquiali e non hanno mai manifestato particolare preoccupazione in merito agli atteggiamenti minacciosi subìti, invitando i loro interlocutori ad adire le vie legali per quanto riguarda la pretesa risarcitoria. 2.3. Violazione di legge e in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. poiché il Tribunale ha errato nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari e 4 salvaguardabili esclusivamente con la custodia tutelare, sia perché non ricorre il fumus del reato estorsivo, sia perché non sussiste un pericolo di reiterazione del reato o di fuga in quanto la dinamica contrattuale da cui è scaturito il processo si è concretamente definita e due dei soggetti ritenuti pericolosi sono stati rimessi in libertà il 2 agosto 2024 e non hanno avuto un solo contatto con le persone offese. Il ricorrente ricorda che anche la Corte costituzionale ha osservato che la compressione della libertà personale dell'indagato va contenuta entro limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso di specie. 3. Con memoria trasmessa il 9 giugno 2025 l’avv. Marchese ha replicato alle conclusioni scritte del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile poiché propone motivi generici e non consentiti in quanto invocano una diversa ricostruzione dei fatti, osservando che le richieste minacciose formulate dal ricorrente e dai coindagati all'indirizzo delle persone offese non avrebbero avuto efficacia coercitiva, non sarebbero state dirette a perseguire un ingiusto profitto e, comunque, sarebbero state sostenute dalla convinzione di agire nell'esercizio di un proprio diritto. Si tratta di prospettazione difensiva che non trova conforto nelle emergenze processuali e non si confronta con le articolate considerazioni formulate dal Tribunale, che ha respinto le argomentazioni del medesimo tenore formulate con il riesame. 4.1. Con riferimento al contributo materiale svolto da ciascun indagato, i giudici della cautela personale ponevano bene in evidenza che, dopo il mancato rinnovo contrattuale: a) AB IG e CO CE insultavano e minacciavano IO SA dentro il magazzino aziendale;
b) NO IL, unitamente al AB e al CO minacciavano l’AI prospettando gravi conseguenze per la mancata prosecuzione dei rapporti contrattuali, evocando il disappunto del detenuto NO GI per l’interruzione del rapporto contrattuale (con possibile danneggiamento o incendio dei furgoni delle ditte di trasporto); c) PO IO (appena scarcerato) e il AB ripetutamente avevano minacciato AI e IO di compiere ritorsioni aziendali anche sull’attività di consegna, rivendicando un potere di fatto sulle ditte di trasporto su gomma. Le condotte, reiterate nel tempo, apparivano ancor più pericolose ed idonee a perseguire l’obiettivo illecito programmato, atteso che gli indagati alternavano maliziose blandizie ad allusioni e gravi minacce esplicite. 5 4.2. La richiesta di diversa qualificazione giuridica della condotta incontestabilmente ascritta agli indagati è generica e manifestamente infondata. A prescindere dalla prospettazione alternativa, violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che induce a dubitare della ammissibilità della censura, va osservato che il Tribunale ha reso in ordine al giudizio di gravità indiziaria articolata e puntigliosa motivazione e ha valutato e respinto le prospettazioni difensive con argomentazioni corrette e congrue all’emergenze processuali. Con valutazione conforme ai principi ribaditi in materia da questa Corte, è stata esclusa la configurabilità di reati meno gravi, ponendo in evidenza alcuni punti decisivi, come il tenore delle minacce in danno delle persone offese, l’assenza di legittimazione degli autori delle minacce a rappresentare la società e l’ingiustizia della pretesa per l’inesistenza di un diritto legittimamente vantato ad impedire la risoluzione contrattuale. Ed in effetti né AB né NO potevano astrattamente agire in nome e per conto della IF s.r.l. o nell’interesse dei dipendenti, per avanzare alla BR la pretesa al rinnovo del contratto di facchinaggio o quella di stipulare contratti di trasporto con ditte collegate alla IF e le modalità oggettive della richiesta palesano la consapevolezza di agire non nell’esercizio di un diritto, anche solo putativo, ma per perseguire un interesse personale non tutelato dall’ordinamento, avvalendosi di mezzi illeciti. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione ed incorre anche nel vizio di genericità. 4.3. La censura in ordine alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso è manifestamente infondata poiché a pagina 9 dell’ordinanza si espone che, fin dal primo incontro a casa di NO IL, questi ammoniva AI che il mancato rinnovo del contratto non sarebbe stato apprezzato dal padre, detenuto per mafia, in quanto la famiglia doveva sopravvivere e, anche in seguito, le reiterate minacce erano tese ad evocare la forza del vincolo associativo e il coinvolgimento di terzi che avrebbero potuto esporre gli interessi della società e la incolumità personale delle persone offese a grave pregiudizio. Nè va poi trascurato che l'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale 6 aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione. (Sez. 2, n. 2331 del 17/11/2023, dep. 2024, Bianco, Rv. 285817-01). 4.4. Anche il motivo relativo alle esigenze cautelari non si confronta con la motivazione della Corte, che ha ritenuto non superabile la presunzione relativa che scaturisce dalla sussistenza dell'aggravante mafiosa, valorizzando le modalità della condotta, reiterata in un apprezzabile arco di tempo, a riprova della significativa intensità del dolo. Il ricorso non censura in modo specifico dette argomentazioni, limitandosi ad osservare che la vicenda contrattuale si sarebbe ormai risolta, senza considerare che il medesimo analogo atteggiamento prevaricatore potrebbe essere reiterato nell’ambito di altri rapporti contrattuali. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1/7/2025
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, IG Cuomo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato l'ordinanza del GIP di Catania del 4 aprile 2025 con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere, tra gli altri, nei confronti di IG AB, perchè indagato per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della BR spa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26630 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 01/07/2025 2 Si contesta all’indagato di avere, in concorso con altri soggetti e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dal 19 giugno 2024, minacciato di gravi ritorsioni AI MA (capo area per la Sicilia orientale) e IO SA (responsabile della filiale di Belpasso), al fine di costringere la BR spa a non recedere dal contratto di facchinaggio con la IF SR, di fatto gestita da IO PO, o comunque a riconoscere una compensazione economica come buona uscita. In particolare, il ricorrente accompagnava AI MA a casa di NO IL, sottoposto a misura cautelare e figlio di NO GI, detenuto perché condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, il quale sollecitava i suoi interlocutori a non interrompere i rapporti con la IF, formulando velate minacce di morte e di fare sparire i mezzi di trasporto della BR se la società avesse proceduto a revocare il contratto di facchinaggio. In seguito, PO IO e AB IG si recavano presso la filiale BR di Belpasso, ove incontravano IO SA e AI MA, e chiedevano con tono minaccioso notizie sul “risarcimento” dovuto alla IF s.r.l. per l’avvenuta risoluzione contrattuale (nella circostanza reiterando minacce e comportamenti intimidatori per influire sulle scelte imprenditoriali e commerciali degli interlocutori e delle società di appartenenza). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'indagato, deducendo quanto segue: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla idoneità estorsiva degli atti posti in essere e all'elemento soggettivo del delitto contestato. Gli indagati hanno agito nella convinzione di esercitare un diritto anche supposto, non considerando come ingiusta la finalità perseguita, che era quella di garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale intercorso tra la società IF SR e la BR spa a tutela dei lavoratori dipendenti. La condotta realizzata avrebbe dovuto più correttamente essere qualificata come violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto non vi sono elementi per ritenere concretizzato il rischio della produzione dell'ingiusto profitto con altrui danno, e la sequenza degli atti sarebbe idonea a integrare soltanto la violenza privata, ma non anche l'ingiusto profitto. In alternativa, il difensore ravvisa nella condotta posta in essere la diversa fattispecie delittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché la BR spa non aveva comunicato tempestivamente la scelta di recedere dal vincolo contrattuale, nonostante si fosse da tempo determinata, e da ciò trae origine la richiesta di risarcimento avanzata dagli indagati, che non è stata peraltro ottenuta. In presenza di un comportamento contrattualmente sleale, la pretesa di ottenere 3 un risarcimento in denaro era giustificabile, in quanto fondata sulla ragionevole, anche se infondata, convinzione di agire nell'esercizio di un diritto. Il Collegio, in sede di qualificazione del fatto, ha ritenuto gli indagati estranei rispetto alla IF e non legittimati ad avanzare pretese nei confronti dei loro interlocutori;
nel contempo, ha affermato che la società apparteneva alla famiglia degli indagati, considerata vicina ad ambienti mafiosi, nella persona di NO GI, detenuto condannato per reati associativi. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente affermato che, quando sia contestata l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. non è possibile configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e detta aggravante comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera estorsiva, senza considerare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno sconfessato questo orientamento, affermando che la circostanza aggravante in parola non è assolutamente incompatibile con il reato di cui all’art. 393 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza di valutazione dei gravi indizi in ordine all’aggravante del metodo mafioso, che il pubblico ministero ha contestato sotto il profilo del metodo mafioso e non dell'agevolazione dell'attività del sodalizio. Il Gip ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di NO GI poiché il quadro indiziario non ha evidenziato una sua compartecipazione nella vicenda;
inoltre NO GI non è più riconducibile ad ambienti di criminalità organizzata e non è mai stato coinvolto nella gestione della società appaltante;
i coindagati NO IL, PO, AB e CO sono incensurati e non sono mai stati coinvolti in dinamiche associative, nonostante le numerose ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti del clan Santapaola. Il timore palesato dalla persona offesa di recarsi a casa di NO è comprensibile ma non risulta sufficiente a qualificare le minacce come aggravate dal metodo mafioso, in quanto NO IL si limitava a rappresentare ad AI il disappunto del padre in ordine alla decisione di non rinnovare il vincolo contrattuale, in ragione dei rapporti di amicizia intercorsi nel passato tra i rispettivi genitori;
in ogni caso, una mera frase non può giustificare una contestazione così gravosa. Anche le persone offese AI e IO hanno sottolineato che diversi incontri con gli indagati sono avvenuti con toni pacati e colloquiali e non hanno mai manifestato particolare preoccupazione in merito agli atteggiamenti minacciosi subìti, invitando i loro interlocutori ad adire le vie legali per quanto riguarda la pretesa risarcitoria. 2.3. Violazione di legge e in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. poiché il Tribunale ha errato nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari e 4 salvaguardabili esclusivamente con la custodia tutelare, sia perché non ricorre il fumus del reato estorsivo, sia perché non sussiste un pericolo di reiterazione del reato o di fuga in quanto la dinamica contrattuale da cui è scaturito il processo si è concretamente definita e due dei soggetti ritenuti pericolosi sono stati rimessi in libertà il 2 agosto 2024 e non hanno avuto un solo contatto con le persone offese. Il ricorrente ricorda che anche la Corte costituzionale ha osservato che la compressione della libertà personale dell'indagato va contenuta entro limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso di specie. 3. Con memoria trasmessa il 9 giugno 2025 l’avv. Marchese ha replicato alle conclusioni scritte del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile poiché propone motivi generici e non consentiti in quanto invocano una diversa ricostruzione dei fatti, osservando che le richieste minacciose formulate dal ricorrente e dai coindagati all'indirizzo delle persone offese non avrebbero avuto efficacia coercitiva, non sarebbero state dirette a perseguire un ingiusto profitto e, comunque, sarebbero state sostenute dalla convinzione di agire nell'esercizio di un proprio diritto. Si tratta di prospettazione difensiva che non trova conforto nelle emergenze processuali e non si confronta con le articolate considerazioni formulate dal Tribunale, che ha respinto le argomentazioni del medesimo tenore formulate con il riesame. 4.1. Con riferimento al contributo materiale svolto da ciascun indagato, i giudici della cautela personale ponevano bene in evidenza che, dopo il mancato rinnovo contrattuale: a) AB IG e CO CE insultavano e minacciavano IO SA dentro il magazzino aziendale;
b) NO IL, unitamente al AB e al CO minacciavano l’AI prospettando gravi conseguenze per la mancata prosecuzione dei rapporti contrattuali, evocando il disappunto del detenuto NO GI per l’interruzione del rapporto contrattuale (con possibile danneggiamento o incendio dei furgoni delle ditte di trasporto); c) PO IO (appena scarcerato) e il AB ripetutamente avevano minacciato AI e IO di compiere ritorsioni aziendali anche sull’attività di consegna, rivendicando un potere di fatto sulle ditte di trasporto su gomma. Le condotte, reiterate nel tempo, apparivano ancor più pericolose ed idonee a perseguire l’obiettivo illecito programmato, atteso che gli indagati alternavano maliziose blandizie ad allusioni e gravi minacce esplicite. 5 4.2. La richiesta di diversa qualificazione giuridica della condotta incontestabilmente ascritta agli indagati è generica e manifestamente infondata. A prescindere dalla prospettazione alternativa, violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che induce a dubitare della ammissibilità della censura, va osservato che il Tribunale ha reso in ordine al giudizio di gravità indiziaria articolata e puntigliosa motivazione e ha valutato e respinto le prospettazioni difensive con argomentazioni corrette e congrue all’emergenze processuali. Con valutazione conforme ai principi ribaditi in materia da questa Corte, è stata esclusa la configurabilità di reati meno gravi, ponendo in evidenza alcuni punti decisivi, come il tenore delle minacce in danno delle persone offese, l’assenza di legittimazione degli autori delle minacce a rappresentare la società e l’ingiustizia della pretesa per l’inesistenza di un diritto legittimamente vantato ad impedire la risoluzione contrattuale. Ed in effetti né AB né NO potevano astrattamente agire in nome e per conto della IF s.r.l. o nell’interesse dei dipendenti, per avanzare alla BR la pretesa al rinnovo del contratto di facchinaggio o quella di stipulare contratti di trasporto con ditte collegate alla IF e le modalità oggettive della richiesta palesano la consapevolezza di agire non nell’esercizio di un diritto, anche solo putativo, ma per perseguire un interesse personale non tutelato dall’ordinamento, avvalendosi di mezzi illeciti. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione ed incorre anche nel vizio di genericità. 4.3. La censura in ordine alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso è manifestamente infondata poiché a pagina 9 dell’ordinanza si espone che, fin dal primo incontro a casa di NO IL, questi ammoniva AI che il mancato rinnovo del contratto non sarebbe stato apprezzato dal padre, detenuto per mafia, in quanto la famiglia doveva sopravvivere e, anche in seguito, le reiterate minacce erano tese ad evocare la forza del vincolo associativo e il coinvolgimento di terzi che avrebbero potuto esporre gli interessi della società e la incolumità personale delle persone offese a grave pregiudizio. Nè va poi trascurato che l'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale 6 aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione. (Sez. 2, n. 2331 del 17/11/2023, dep. 2024, Bianco, Rv. 285817-01). 4.4. Anche il motivo relativo alle esigenze cautelari non si confronta con la motivazione della Corte, che ha ritenuto non superabile la presunzione relativa che scaturisce dalla sussistenza dell'aggravante mafiosa, valorizzando le modalità della condotta, reiterata in un apprezzabile arco di tempo, a riprova della significativa intensità del dolo. Il ricorso non censura in modo specifico dette argomentazioni, limitandosi ad osservare che la vicenda contrattuale si sarebbe ormai risolta, senza considerare che il medesimo analogo atteggiamento prevaricatore potrebbe essere reiterato nell’ambito di altri rapporti contrattuali. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1/7/2025