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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1287/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10599/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005028829000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005028829000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005028829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del direttore pro- tempore, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , in virtù di procura in calce, impugnava la cartella di pagamento n. 08720250005028829000, notificata il 21.3.2025, con la quale gli era stato intimato il pagamento di complessivi € 3.115,01, per omesso versamento di contributo unificato, diritti camerali e tassa automobilistica.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'opposta cartella esattoriale per i seguenti motivi:
- nullità della detta cartella e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
- estinzione del diritto per prescrizione;
- nullità della cartella e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di titolo - mancata notificazione della cartella prodromica all'intimazione di pagamento;
- nullità della cartella e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di motivazione;
- nullità della cartella e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento;
- violazione dello statuto del contribuente.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, fosse dichiarata la nullità dell'opposta cartella e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali e sottesi;
e, in subordine, la rideterminazione di quanto dovuto;
con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come legalmente rappresentata, che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio di questa Corte e, nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso.
Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, va riconosciuta l'incompetenza per territorio di questa Corte, correttamente eccepita dalla convenuta Agenzia e, comunque, rilevabile ex officio.
Ed invero, oggetto di opposizione è una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia di Riscossione di Pisa.
Peraltro, l'atto impositivo è stato recapitato all'indirizzo di Indirizzo_1 Volterra (PI), ove il ricorrente ha la residenza, come dichiarato in ricorso.
Come è noto, l'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, rubricato Competenza per territorio, dispone: «1.Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione».
Dispone l'articolo successivo: «1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
è inderogabile.
2. L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce…….».
Si tratta, in tutta evidenza, di norme speciali, che, come tali, prevalgono sulla normativa processualcivilistica generale, (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 21247 del 13/09/2017, Rv. 645458-01), secondo cui
“La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste. (Nella specie, la S.
C. ha affermato la competenza per territorio della Commissione tributaria provinciale del luogo ove aveva sede il concessionario del servizio di riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento).
2. Non resta, allora, che provvedere alla relativa declaratoria d'incompetenza per territorio, per essere territorialmente competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, innanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nel termine di cui in dispositivo.
La determinazione delle spese di giudizio va riservata al definitivo.
P.Q.M.
iLa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. In composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere territorialmente competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa. . Assegna per la riassunzione il termine di mesi quattro dalla comunicazione della presente sentenza. Spese al definitivo. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026 IL PRESIDENTE EST.
LO NI UN
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10599/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005028829000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005028829000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005028829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del direttore pro- tempore, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , in virtù di procura in calce, impugnava la cartella di pagamento n. 08720250005028829000, notificata il 21.3.2025, con la quale gli era stato intimato il pagamento di complessivi € 3.115,01, per omesso versamento di contributo unificato, diritti camerali e tassa automobilistica.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'opposta cartella esattoriale per i seguenti motivi:
- nullità della detta cartella e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
- estinzione del diritto per prescrizione;
- nullità della cartella e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di titolo - mancata notificazione della cartella prodromica all'intimazione di pagamento;
- nullità della cartella e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di motivazione;
- nullità della cartella e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento;
- violazione dello statuto del contribuente.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, fosse dichiarata la nullità dell'opposta cartella e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali e sottesi;
e, in subordine, la rideterminazione di quanto dovuto;
con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come legalmente rappresentata, che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio di questa Corte e, nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso.
Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, va riconosciuta l'incompetenza per territorio di questa Corte, correttamente eccepita dalla convenuta Agenzia e, comunque, rilevabile ex officio.
Ed invero, oggetto di opposizione è una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia di Riscossione di Pisa.
Peraltro, l'atto impositivo è stato recapitato all'indirizzo di Indirizzo_1 Volterra (PI), ove il ricorrente ha la residenza, come dichiarato in ricorso.
Come è noto, l'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, rubricato Competenza per territorio, dispone: «1.Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione».
Dispone l'articolo successivo: «1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
è inderogabile.
2. L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce…….».
Si tratta, in tutta evidenza, di norme speciali, che, come tali, prevalgono sulla normativa processualcivilistica generale, (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 21247 del 13/09/2017, Rv. 645458-01), secondo cui
“La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste. (Nella specie, la S.
C. ha affermato la competenza per territorio della Commissione tributaria provinciale del luogo ove aveva sede il concessionario del servizio di riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento).
2. Non resta, allora, che provvedere alla relativa declaratoria d'incompetenza per territorio, per essere territorialmente competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, innanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nel termine di cui in dispositivo.
La determinazione delle spese di giudizio va riservata al definitivo.
P.Q.M.
iLa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. In composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere territorialmente competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa. . Assegna per la riassunzione il termine di mesi quattro dalla comunicazione della presente sentenza. Spese al definitivo. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026 IL PRESIDENTE EST.
LO NI UN