Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1287
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    La Corte riconosce la propria incompetenza territoriale in base all'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, che individua la competenza territoriale in base alla sede dell'ufficio finanziario o dell'agente della riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato. In questo caso, l'atto è stato emesso dall'Agenzia di Riscossione di Pisa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1287
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1287
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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