Decreto cautelare 12 giugno 2023
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Sentenza breve 3 ottobre 2023
Sentenza 10 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2025
Improcedibile
Sentenza breve 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 11/03/2026, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01962/2026REG.PROV.COLL.
N. 07730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7730 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 2909 del 10 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere EF IN;
Udito l’avvocato Sebastiano Russo per delega dell’avv. Teresa Billiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento del provvedimento a firma del presidente della commissione medica in data 6 aprile 2023, recante la non idoneità del signor -OMISSIS- all’ammissione all’accademia aeronautica, in relazione al concorso per il reclutamento di 105 allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’accademia aeronautica – 2023, specialità pilota; giudizio di inidoneità psicofisica basato sulla seguente diagnosi: “ encodroma femore distale dx in attuale follow up clinico strumentale ”.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’interessato ha lamentato l’erroneità del giudizio escludente, atteso che, a suo avviso, l’alterazione ossea in questione (qualificabile come un encondroma, ovverosia una proliferazione cartilaginea a insorgenza midollare, localizzata all’interno di un osso, che non è andata incontro al normale processo di ossificazione encondrale), non comportando alterazioni della struttura della matrice ossea in maniera sistemica, rientrerebbe tra le neoplasie benigne, le quali non rientrano tra le cause di inidoneità di cui all’articolo 586 d.P.R. n. 90 del 2010, comma 1 lettera n), numero 2.
3. Il primo giudice ha disposto verificazione, chiedendo di “ accertare quali siano le condizioni dell’apparato locomotore inferiore del ricorrente e se il candidato sia affetto dalla causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale, sulla base della disciplina applicabile alla procedura selettiva in esame. ”
3.1. L’organo verificatore, all’esito della propria disamina, ha confermato la correttezza del giudizio dell’Amministrazione, giudicando la patologia di specie come lesione tumorale benigna – la quale solo raramente può trasformarsi in una forma maligna assumendo la connotazione di condrosarcoma – che, pur non richiedendo nessun trattamento, ma soltanto un follow-up clinico-strumentale nel tempo, è comunque caratterizzata da una formazione cistica nell’ambito di un tessuto presente nella struttura ossea del femore destro in posizione distale; tale condizione clinica determina una maggiore probabilità di fragilità della diafisi femorale interessata, soprattutto a seguito di sollecitazioni derivanti dall’esercizio fisico, e rientra pertanto tra le imperfezioni del richiamato art. 586, commi 1, lettera n), e 2, d.P.R. n. 90 del 2010.
4. Il T.a.r., con la sentenza n.-OMISSIS-(resa dopo che una sua prima decisione sulla vicenda, assunta con la sentenza breve n. 14599 del 3 ottobre 2023, era stata annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza 2 luglio 2024, n. 5855, per il mancato rispetto di adeguati termini a difesa rispetto alle risultanze della verificazione), ha condiviso il citato esito della verificazione, incentrato sulla maggiore probabilità di fragilità della diafisi femorale interessata soprattutto a seguito di sollecitazioni derivanti dall’esercizio fisico (rientrandosi così nell’ambito delle imperfezioni del richiamato art. 586, comma 1, lettera n), d.P.R. n. 90 del 2010), e ha quindi ritenuto che la valutazione escludente operata dalla commissione di concorso non presentasse alcuna evidenza di macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà e irragionevolezza; di conseguenza, ha respinto il ricorso, compensando fra le parti le spese di lite.
5. L’interessato ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, affidato ad un unico motivo esteso da pagina 18 a pagina 26 del gravame.
6. In data 9 ottobre 2025 si è costituito per resistere con comparsa di stile il Ministero della difesa.
7. Con ordinanza n. 3913 del 28 ottobre 2025 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare, considerato che: <<.... non sussistono, ex art. 96, comma 1, c.p.a., i presupposti per la sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza in quanto: a) le censure poste a base del gravame non appaiono sostenute da adeguato fumus boni iuris tenuto conto: i) delle norme costitutive del micro ordinamento di settore (artt. 635, comma 1, lett. c), e 640, comma 1, c.m., artt. 579, comma 1, 580, comma 1, 583, commi 1 e 2, 586, comma 1, lett. n) e cc) e comma 2, r.m.); ii) del consolidato indirizzo giurisprudenziale su di esse basato (ex plurimis Cons. Stato, sez. I, parere n. 1123 del 2023; sez. IV, n. 1720 del 2020) secondo cui l’idoneità richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie funzionali ma richiede una particolare prestanza psico fisica ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche particolari dell’impiego operativo che ben può essere impedita da semplici imperfezioni e alterazioni organiche di carattere non patologico, il cui riscontro è riservato alle valutazioni espresse dagli organi sanitari militari in sede di reclutamento, ex se insindacabili nel merito, salvo che non trasmodino nella abnormità, atteso che le relative controversie non rientrano nei tassativi casi di giurisdizione di merito sanciti dall’art. 134 c.p.a.; b) il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile è stato solo genericamente richiamato. Ritenuta l’opportunità di riservare al definitivo la regolazione delle spese di lite relative alla presente fase, salvo eventuale rinuncia al gravame >>.
8. In data 22 febbraio 2026 è stata depositata nota difensiva con la quale l’appellante ha dichiarato di rinunciare al presente gravame, chiedendo dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate.
9. Sulle difese e conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
10. Osserva il Collegio che il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. Invero, sebbene l’atto di rinuncia non sia rispettoso delle formalità e dei termini di cui ai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a., nondimeno dal tenore e dal contenuto dello stesso emerge con evidenza il sopravvenire della carenza di interesse dell’appellante rispetto alla decisione nel merito della causa. E in tal senso occorre concludere ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
11. Ricorrono eccezionali ragioni - desumibili dalla natura della controversia e dalla sostanziale assenza di attività difensiva da parte della intimata Amministrazione - per disporre la compensazione delle spese di lite (anche) del presente grado, fermo restando l’onere del contributo unificato a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), dichiara improcedibile il giudizio di appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
EF IN, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF IN | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.