Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 61
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità della sanzione meno grave ex art. 11 D.L.vo 471/1997

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che alla data della violazione, la fattispecie dell'indebita compensazione per motivi formali non fosse espressamente disciplinata dall'art. 13 del D.L.vo 471/1997, ma rientrasse nell'alveo dell'art. 11 dello stesso decreto. La successiva modifica normativa (D.L.vo 158/2015) che ha introdotto una sanzione specifica per l'indebita compensazione non era applicabile retroattivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 61
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 61
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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