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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
SERENI LI ROBERTO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 718/2020 depositato il 06/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - In Liquidazione - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 35/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 13/02/2020
Atti impositivi:
- IRR.SANZIONI n. TQ9IR5T00004-2019 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della controversia è l'avviso con cui veniva applicata al contribuente la sanzione prevista dall'art
13, comma 4, della legge n. 471 del 1997 per avere indebitamente portato in compensazione un credito IVA
a causa della tardiva presentazione del Modello Iva TR.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo applicabile nel caso di specie la meno grave sanzione prevista dall'art 11 del D.L.vo n. 471/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza va confermata.
E' incontestato che il credito di imposta fosse esistente.
Il mancato riconoscimento della compensazione è quindi imputabile ad un vizio di natura formale ( tardiva presentazione del Modello TR).
Vanno quindi condivise le considerazioni svolte nella sentenza impugnata.
In materia vige il principio della tassatività.
Alla data della violazione il testo del citato articolo 13 testualmente prevedeva “ Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
La norma non prevedeva quindi la fattispecie dell'indebita compensazione per motivi formali.
Tale interpretazione trova conferma nella circostanza che la fattispecie veniva modificata dal D.L.vo n .
158/2015 , che ha introdotto il comma 4, che testualmente prevede " Nel caso di utilizzo di una eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato".
La modifica non sarebbe stata necessaria se la condotta in oggetto fosse già ricompresa nelle ipotesi disciplinate dall'art.13.
Quest'ultima modifica è peraltro entrata in vigore il 1.1.2016 e quindi non è applicabile al caso di specie, stante il principio di irretroattività delle sanzioni
La fattispecie in esame, alla data della condotta, era pertanto riconducibile nell'alveo dell'articolo 11 del D.
Lvo. n. 471/1997 che sanziona "altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto".
Non vi sono altri motivi di gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta l'appello;
condanna l'Ufficio a rifondere le spese di lite del presente grado del contribuente, che liquida in complessivi
€ 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona in data 13 gennaio 2026
Il Presidente Estensoredott. Davide Storti
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
SERENI LI ROBERTO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 718/2020 depositato il 06/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - In Liquidazione - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 35/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 13/02/2020
Atti impositivi:
- IRR.SANZIONI n. TQ9IR5T00004-2019 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della controversia è l'avviso con cui veniva applicata al contribuente la sanzione prevista dall'art
13, comma 4, della legge n. 471 del 1997 per avere indebitamente portato in compensazione un credito IVA
a causa della tardiva presentazione del Modello Iva TR.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo applicabile nel caso di specie la meno grave sanzione prevista dall'art 11 del D.L.vo n. 471/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza va confermata.
E' incontestato che il credito di imposta fosse esistente.
Il mancato riconoscimento della compensazione è quindi imputabile ad un vizio di natura formale ( tardiva presentazione del Modello TR).
Vanno quindi condivise le considerazioni svolte nella sentenza impugnata.
In materia vige il principio della tassatività.
Alla data della violazione il testo del citato articolo 13 testualmente prevedeva “ Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
La norma non prevedeva quindi la fattispecie dell'indebita compensazione per motivi formali.
Tale interpretazione trova conferma nella circostanza che la fattispecie veniva modificata dal D.L.vo n .
158/2015 , che ha introdotto il comma 4, che testualmente prevede " Nel caso di utilizzo di una eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato".
La modifica non sarebbe stata necessaria se la condotta in oggetto fosse già ricompresa nelle ipotesi disciplinate dall'art.13.
Quest'ultima modifica è peraltro entrata in vigore il 1.1.2016 e quindi non è applicabile al caso di specie, stante il principio di irretroattività delle sanzioni
La fattispecie in esame, alla data della condotta, era pertanto riconducibile nell'alveo dell'articolo 11 del D.
Lvo. n. 471/1997 che sanziona "altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto".
Non vi sono altri motivi di gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta l'appello;
condanna l'Ufficio a rifondere le spese di lite del presente grado del contribuente, che liquida in complessivi
€ 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona in data 13 gennaio 2026
Il Presidente Estensoredott. Davide Storti