CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente
CI MA, EL
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Asso - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136/2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Tributi del Comune di Asso (CO), notificava in data 18/03/2025 alla Società Ricorrente_1 srl, nella sua qualità di utilizzatrice degli immobili siti nel Comune di Asso, avviso di accertamento per mancato pagamento della TASI per l'anno d'imposta 2019, oltre sanzioni ed interessi.
Avverso l'avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso eccependo:
a) la prescrizione dell'imposta per decorrenza del quinquennio dal termine di scadenza del pagamento dell'imposta 2019;
b) l'assenza del presupposto impositivo, atteso che la Ricorrente_1 non avrebbe mai posseduto e/o occupato gli immobili oggetto di accertamento.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento.
L'Ente impositore si costituiva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza e legittimità del proprio operato, e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Con riguardo al primo motivo, il comma 161 dell'art. 1 della legge 296/2006 per i tributi locali prevede che
“... Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Nella specie, poichè l'imposta TASI 2019 avrebbe dovuto essere pagata in due rate con scadenza 16 giugno
2019 e 16 dicembre 2019 (ex art. 9 comma 3 D. Lgs. 23/2011 così come richiamato dall'art. 1 comma 688
Legge 147/2013), il quinquennio scadeva il 31 dicembre 2024, oltre gli ulteriori 84 giorni della proroga di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27.
Pertanto, il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio sscadeva il 25 marzo 2025, con la conseguenza che la notifica eseguita in data 18 marzo 2025 è tempestiva.
Quanto al sedcondo motivo, come è noto, secondo la normativa TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) - abrogata a decorrere dal l° gennaio 2020 con L. 160/2019, a norma del comma 669 dell'art. 1 L. 147/2013 (pure abrogato) - nella forma ratione temporis applicabile alla specie: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale... ”.
Il successivo comma 671 prevedeva altresì che “La TASI è dovuta da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo le unità imniobiliari di cui ai commi precedenti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”. La ricorrente afferma che la TASI relativa all'immobile da lei occupato ed utilizzato, sito in Indirizzo_1
, non sarebbe di sua competenza in quanto non in suo possesso o detenzione.
Tuttavia, nel corso dell'istruttoria e' stato accertato anche documentalmente che le unità immobiliari oggetto dell'accertamento TASI impugnato dalla ricorrente sono in diretto uso alla società Ricorrente_1 S.r.l., che in quegli immobili ha la propria sede amministrativa ed ivi svolge la propria attività.
In particolare, tale diretto possesso e detenzione le deriva dall'atto di conferimento del ramo d'azienda pervenutole da Manifattura di Società_2 S.r.l. (già Società_1 S.p.A.) che quell'immobile deteneva in virtù di contratto di leasing.
La Corte pertanto ritiene che la legittimazione passiva della TASI, secondo quanto espressamente disposto dai commi da 669 a 671 dell'art. 1 L. 147/2013, risulti a carico proprio della ricorrente.
Gia' peraltro, in analoghi contenziosi relativi ad anni pregressi (2017 e 2018), questa Corte ha rigettato il ricorso della Ricorrente_1 S.r.l. che e' stata condannata, con sentenze ormai passata in cosa giudicata, al pagamento degli importi a titolo di TASI riferita ai medesimi immobili oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza di legge.
P.Q.M.
La CGT così provvede:
rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese di lite del resistente, liquidate in euro 1500,00 oltre accessori.
Como, 14.1.2026
Il Presidente Il Giudice relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari dr. Marco Mancini
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente
CI MA, EL
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Asso - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136/2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Tributi del Comune di Asso (CO), notificava in data 18/03/2025 alla Società Ricorrente_1 srl, nella sua qualità di utilizzatrice degli immobili siti nel Comune di Asso, avviso di accertamento per mancato pagamento della TASI per l'anno d'imposta 2019, oltre sanzioni ed interessi.
Avverso l'avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso eccependo:
a) la prescrizione dell'imposta per decorrenza del quinquennio dal termine di scadenza del pagamento dell'imposta 2019;
b) l'assenza del presupposto impositivo, atteso che la Ricorrente_1 non avrebbe mai posseduto e/o occupato gli immobili oggetto di accertamento.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento.
L'Ente impositore si costituiva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza e legittimità del proprio operato, e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Con riguardo al primo motivo, il comma 161 dell'art. 1 della legge 296/2006 per i tributi locali prevede che
“... Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Nella specie, poichè l'imposta TASI 2019 avrebbe dovuto essere pagata in due rate con scadenza 16 giugno
2019 e 16 dicembre 2019 (ex art. 9 comma 3 D. Lgs. 23/2011 così come richiamato dall'art. 1 comma 688
Legge 147/2013), il quinquennio scadeva il 31 dicembre 2024, oltre gli ulteriori 84 giorni della proroga di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27.
Pertanto, il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio sscadeva il 25 marzo 2025, con la conseguenza che la notifica eseguita in data 18 marzo 2025 è tempestiva.
Quanto al sedcondo motivo, come è noto, secondo la normativa TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) - abrogata a decorrere dal l° gennaio 2020 con L. 160/2019, a norma del comma 669 dell'art. 1 L. 147/2013 (pure abrogato) - nella forma ratione temporis applicabile alla specie: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale... ”.
Il successivo comma 671 prevedeva altresì che “La TASI è dovuta da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo le unità imniobiliari di cui ai commi precedenti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”. La ricorrente afferma che la TASI relativa all'immobile da lei occupato ed utilizzato, sito in Indirizzo_1
, non sarebbe di sua competenza in quanto non in suo possesso o detenzione.
Tuttavia, nel corso dell'istruttoria e' stato accertato anche documentalmente che le unità immobiliari oggetto dell'accertamento TASI impugnato dalla ricorrente sono in diretto uso alla società Ricorrente_1 S.r.l., che in quegli immobili ha la propria sede amministrativa ed ivi svolge la propria attività.
In particolare, tale diretto possesso e detenzione le deriva dall'atto di conferimento del ramo d'azienda pervenutole da Manifattura di Società_2 S.r.l. (già Società_1 S.p.A.) che quell'immobile deteneva in virtù di contratto di leasing.
La Corte pertanto ritiene che la legittimazione passiva della TASI, secondo quanto espressamente disposto dai commi da 669 a 671 dell'art. 1 L. 147/2013, risulti a carico proprio della ricorrente.
Gia' peraltro, in analoghi contenziosi relativi ad anni pregressi (2017 e 2018), questa Corte ha rigettato il ricorso della Ricorrente_1 S.r.l. che e' stata condannata, con sentenze ormai passata in cosa giudicata, al pagamento degli importi a titolo di TASI riferita ai medesimi immobili oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza di legge.
P.Q.M.
La CGT così provvede:
rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese di lite del resistente, liquidate in euro 1500,00 oltre accessori.
Como, 14.1.2026
Il Presidente Il Giudice relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari dr. Marco Mancini