Articolo 1097 del Codice civile
Articolo 1096Articolo 1098
Versione
19 aprile 1942
Art. 1097.

(Diritto agli avanzi d'acqua).

Quando l'acqua e' concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di cio' che ne sopravanza, tale uso non puo' variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e' dovuta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente