Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] l'[...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Sbrighi
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Catalano
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/03/1998 in IA TA
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 7 part II serie A anno
1998) e che dall'unione sono nati i figli (19/12/1998, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente), (18/07/2001, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente) e (22/06/2007), hanno dedotto che nel tempo Per_3 sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, ognuno libero di stabilire la propria residenza e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
2. la dimora coniugale ubicata in Livorno alla via Chiarini n. 8, condotta in locazione, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene utilizzata dalla signora e dal figlio attualmente residente;
Parte_1
3. il canone di locazione mensile pari ad euro 518,00 mensili e le utenze domestiche saranno a carico della ricorrente;
4. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri;
MINORENNE Controparte_2
5. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_4 congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, ad eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6. la figlia manterrà prevalentemente la propria collocazione presso l'abitazione dei nonni, ove si trova tutt'ora, libera di scegliere, ove lo ritenesse opportuno, dopo la separazione, di andare a vivere con la madre nella dimora coniugale, oppure con il padre nella sua nuova residenza;
7. data la quasi-maggiore età della figlia, e la lontananza dall'abitazione dei genitori, il diritto di visita del padre e della madre sarà regolato secondo le necessità e le esigenze scolastiche che la minore esporrà ai propri genitori, anche seguendo un criterio di alternanza settimanale per le Festività di
Natale, Capodanno e Pasqua;
8. la figlia, su accordo di entrambi i genitori, trascorrerà le ferie estive separatamente con entrambi i genitori per un periodo che non sarà inferiore a 15 gg. anche non consecutivi.
9. Il padre, per il periodo in cui la figlia continuerà a vivere in Calabria Per_3 presso i nonni materni, corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 300,00 direttamente alla figlia, tramite bonifico versato su carta postepay, da versare entro e non oltre il cinque di ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Qualora, dopo la separazione, la figlia decida di andare a vivere con il padre
2 nella nuova residenza, lo stesso cesserà il versamento del contributo di mantenimento alla figlia e il padre si farà carico in tutto e per tutto delle necessità per il mantenimento della minore, mentre se andrà a vivere con la madre, verserà l'assegno di mantenimento alla signora Pt_2
10. le spese straordinarie, nell'interesse della figlia saranno poste a carico del padre nella misura del 100%.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
29/03/1998 in IA TA (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 7 part II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli 19/12/1998, Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (18/07/2001, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente) e (22/06/2007). Per_3
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, ognuno libero di stabilire la propria residenza e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
3 2. la dimora coniugale ubicata in Livorno alla via Chiarini n. 8, condotta in locazione, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene utilizzata dalla signora e dal figlio attualmente residente;
Parte_1
3. il canone di locazione mensile pari ad euro 518,00 mensili e le utenze domestiche saranno a carico della ricorrente;
4. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri;
MINORENNE Controparte_2
5. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_4 congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, ad eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6. la figlia manterrà prevalentemente la propria collocazione presso l'abitazione dei nonni, ove si trova tutt'ora, libera di scegliere, ove lo ritenesse opportuno, dopo la separazione, di andare a vivere con la madre nella dimora coniugale, oppure con il padre nella sua nuova residenza;
7. data la quasi-maggiore età della figlia, e la lontananza dall'abitazione dei genitori, il diritto di visita del padre e della madre sarà regolato secondo le necessità e le esigenze scolastiche che la minore esporrà ai propri genitori, anche seguendo un criterio di alternanza settimanale per le Festività di
Natale, Capodanno e Pasqua;
8. la figlia, su accordo di entrambi i genitori, trascorrerà le ferie estive separatamente con entrambi i genitori per un periodo che non sarà inferiore a 15 gg. anche non consecutivi.
9. Il padre, per il periodo in cui la figlia continuerà a vivere in Calabria Per_3 presso i nonni materni, corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 300,00 direttamente alla figlia, tramite bonifico versato su carta postepay, da versare entro e non oltre il cinque di ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione
Qualora, dopo la separazione, la figlia decida di andare a vivere con il padre nella nuova residenza, lo stesso cesserà il versamento del contributo di mantenimento alla figlia e il padre si farà carico in tutto e per tutto delle
4 necessità per il mantenimento della minore, mentre se andrà a vivere con la madre, verserà l'assegno di mantenimento alla signora Pt_2
10. le spese straordinarie, nell'interesse della figlia saranno poste a carico del padre nella misura del 100%.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
5