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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, IA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 302-2025 promossa da:
nato a [...] il [...], residente Parte_1
in Bolzano via Fago 6, c.f. rappresentato e difeso, per C.F._1
procura in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Bava del Foro di Genova, c.f.
pec dichiarata e C.F._2 Email_1
dall' Avv. Thomas Wörndle c.f. PEC C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del secondo in Via Raffaello Sernesi, 10 - 39100, ZA (BZ) ricorrente contro
pagina 1 di 25 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in
Largo Porta Nuova n.9 è pure per legge domiciliato convenuto
In punto: vittime del dovere – riconoscimento provvidenze - pagamento
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 19.12.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
(in ricorso)
Piaccia al Tribunale di Bolzano, in Funzione di Giudice Monocratico del
Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione possibilmente su piattaforma CP_2
previa disapplicazione del provvedimento del Controparte_1
04.03.2025 allegato sub 1 condannare il al riconoscimento dello status di vittima Controparte_1
del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 ed ex art. 603 D.Lgs 66/10 in capo al ricorrente per la patologia " linfoma Parte_2
linfoplasmocitico Macroglobulinemia di ” ai fini della CP_3
concessione al medesimo dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , e Controparte_4
conseguentemente condannare il al riconoscimento in Controparte_1
favore del medesimo dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente pagina 2 di 25 1. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva nel 35% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del
01.01.2003;
2. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 27.03.2023, e da valere a vita, e con accessori ex art. 429 c.p.c
3. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza
27.03.2023, e da valere a vita ( o dalla data anche antecedente meglio vista), e con accessori ex art. 429 c.p.c.
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei difensori. di parte convenuta
(in comparsa di costituzione)
Contrariis reiectis,
1. In via principale e pregiudiziale, dichiarare prescritto e, quindi, estinto, il diritto vantato dal ricorrente ai benefici conseguenti al rapporto di vittima del dovere o di soggetto equiparato alle vittime del dovere e dichiarare inammissibile la domanda d'accertamento del relativo rapporto, poiché manca l'interesse ad agire in capo al ricorrente.
2. In subordine, dichiarare prescritte e, quindi, estinte per prescrizione quinquennale, o decennale, le singole provvidenze economiche, tanto la c.d.
pagina 3 di 25 “elargizione speciale”, quanto quelle periodiche, connesse all'eventuale riconoscimento del rapporto giuridico o dello status di vittima del dovere, nonché gli altri benefici domandati.
3. In subordine ancora, dichiarare infondate nel merito comunque tutte le domande del ricorrente.
4. Sempre in subordine, attribuire le provvidenze economiche esclusivamente a decorrere dal 14.06.2023, giorno in cui l'odierno ricorrente presentava istanza per l'erogazione dei benefici per le vittime del dovere, con rivalutazione dal 01.12.2007.
5. In estremo subordine, nel merito e in ogni caso, respingere le quantificazioni delle varie pretese proposte dal ricorrente.
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari integralmente rifusi, con aumento del 30% per l'uso dell'indicazione digitale;
in caso di soccombenza, con spese, competenze e onorari integralmente compensati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15.05.2025 il Tenente Colonnello Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro, il per sentir accertare e dichiarare che la Controparte_1
patologia tumorale che lo ha colpito è ascrivibile ad esposizione a contaminanti quali nano particelle di metalli pesanti in cibo e acqua locali durante le missioni all'estero cui ha partecipato, con conseguente diritto al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere e per sentir pagina 4 di 25 conseguentemente condannare il convenuto alla erogazione delle CP_1
prestazioni elencate nelle conclusioni sopra riportate per esteso.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver prestato servizio ripetutamente in Bosnia Erzegovina, quindi in Afghanistan e in Libano, ove aveva subito esposizione a contaminazione di nanoparticelle di metalli pesanti in cibo e acqua locali.
Il ricorrente descritte le 5 missioni in Teatro Operativo all'estero (circa 8 mesi tra il 2001 e il 2003 in Bosnia;
circa 6 mesi nel 2011 in Afghanistan e 3 mesi in Libano nel 2014) e le condizioni di contaminazione di nanoparticelle di metalli pesanti in cibo e acqua locali, sosteneva che il linfoma linfoplasmocitico macroglobulinemia di fosse conseguenza CP_3
dell'esposizione alla contaminazione alimentare ed affermava quindi il suo diritto al riconoscimento della qualità di equiparato a vittima del dovere ed alle prestazioni richieste nel presente giudizio, ancorchè non gli fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. Rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Il si costituiva tempestivamente in giudizio ed eccepiva Controparte_1
la prescrizione decennale del diritto vantato (vittima del dovere) e comunque la prescrizione dei benefici: decennale della speciale elargizione e quinquennale/decennale del diritto ai ratei dei vari vitalizi periodici;
nel merito contestava la fondatezza della domanda difettando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata;
contestava altresì la sussistenza di qualsiasi presunzione di nesso tra la patologia e lo svolgimento pagina 5 di 25 di missioni all'esterno; contestava infine la sussistenza delle particolari condizioni ambientali e operative. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 9.9.2025, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 19.12.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 20.11.2025.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di prescrizione del diritto all'instaurazione del rapporto giuridico di vittima del dovere.
L'eccezione è infondata.
Vale richiamare l'indirizzo del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui (v. ex multis Cass., 23.5.2024, n. 14501) “La questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi
563-564, L. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio,
pagina 6 di 25 imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”. Ancora più recentemente, Cass.,
10.1.2025, n. 617 ha evidenziato che “La questione concernente la ricomprensione della qualità di vittima del dovere nel novero dello status è stata affrontata dalla Corte con orientamento consolidato che ha preso le mosse con la pronuncia n. 17440/2022, affermativa del principio per cui "la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della
L. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge". Detto arresto è stato confermato da tutta la giurisprudenza di legittimità che successivamente si è pronunciata sul punto, come Cass. n. 37522/2022, n. 3868/2023, n. 7241/2023, n. 9860/2023, n.
11661/2023, n. 33799/2023, n. 36255/2923, n. 36510/2023, n. 9449/2024 n.
15461/2024 ex multis. Il Tribunale non ravvisa ragioni per doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, "una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374
c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità
pagina 7 di 25 dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di
Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)" (Cass. n.
3868/2023). Esiste un orientamento ormai da tempo consolidato nella giurisprudenza, rispetto al quale non si registrano scostamenti successivi.
Non possono valere in senso contrario né il richiamo ad arresti di legittimità risalenti ad epoca anteriore all'affermazione in termini di status della qualità di vittima del dovere né l'invocazione di alcune prese di posizione di giudici di merito, che non offrono argomenti nuovi o non ancora vagliati che possano condurre ad una rimeditazione dei principi affermati.
Eccezione di prescrizione dei singoli benefici conseguenti al rapporto giuridico di “vittima del dovere”.
Speciale elargizione una tantum
Atteso che la patologia in relazione alla quale il ricorrente chiede il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere è stata diagnosticata il 27 marzo 2023, il dies a quo della prescrizione è da rinvenirsi in tale data, con la conseguenza che alcuna prescrizione è ad oggi maturata.
La Suprema Corte ha invero chiarito che il dies a quo della prescrizione decorre dal 23 agosto 2006, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del pagina 8 di 25 2006, quando ovviamente tutti i presupposti per far valere il diritto a tale data ricorrano già («il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum— (già prevista dall'art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) — è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma
565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562. L'articolo 3, comma 3, del citato
d.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del
di una Controparte_5
graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006). Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n. 302 del
1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a
pagina 9 di 25 fatti anteriori alla data del 1°gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti. In seguito, il d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in l. n.
222 del 2007,all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla l. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo — (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale) — dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella l. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 d.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell'anno
2006)» (ordinanza n. 13556 del 2025, cit.).
Nel caso di specie, ancorchè il ricorrente sia stato esposto a contaminazione sin dal 2001, il termine di prescrizione decennale non può decorre dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006), in quanto, a far tempo da tale data, il ricorrente non avrebbe potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare, per eventi anteriori, la speciale elargizione, atteso che solo nel 2023 gli è stata diagnosticata la patologia tumorale.
Il diritto di chiedere la speciale elargizione può essere esercitato dal momento in cui risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata pagina 10 di 25 dalla legge e l'interessato può dunque azionare le proprie pretese, in relazione a un determinato evento lesivo, causalmente ascrivibile a peculiari contesti di rischio e a situazioni riconosciute dall'ordinamento come meritevoli di tutela.
Gli altri benefici
Per gli altri benefici si applica la prescrizione decennale. La prescrizione concerne i singoli ratei. In particolare, la prescrizione estingue il diritto di reclamare i ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa (Cass. Sez, lav.
4.2.2025 n.2658).
Sul punto la Suprema Corte ha preso ripetutamente posizione e il Tribunale intende uniformarsi a tale costante insegnamento. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 36225/2003; n. 5426/2025;
n. 13556/2025) l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal
Ministero è infondata, “avendo questa Corte già affermato che l'assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art.
5, comma 3, l. n. 206/2004, formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali”. E
l'indirizzo costante si riallaccia al precedente di legittimità n. 2563/2016, che ha affrontato la questione della prescrizione dei ratei previdenziali ed assistenziali non liquidati. Si riporta la massima: “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art.
pagina 11 di 25 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.” E si veda anche Cass. n. 17276/2025, in motivazione, che conferma quanto precede con riferimento ad entrambi i vitalizi oggetto di causa: “
2.1. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto. In sostanza, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme;
quello infatti, che rileva, ai fini del termine di prescrizione applicabile è che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa. Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si
pagina 12 di 25 prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 2020, n. 401; Cass. 3 settembre 2020,
n. 18309”).
Merito
La legge 206/2004 ha introdotto specifici benefici per “tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti su territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti …” (art. 1, co.1).
Queste provvidenze sono state successivamente estese a “tutte le vittime del dovere” individuate ai sensi del combinato disposto delle norme di cui all'art. 1 co. 562 – 564 della legge 266/2006.
I commi 562 ss. dell'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006), prevedono:
“562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già' previsti in favore delle vittime della criminalità' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. (45)
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità' permanente in attività di servizio
pagina 13 di 25 o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.”
Come si desume dal co. 562 si è quindi voluta introdurre una normativa di maggiore favore rispetto a quella previgente, e ciò, come disposto dal pagina 14 di 25 successivo art. 2 co. 2 del successivo d.P.R.
7.7.2006 n. 243, Regolamento concernente termini e modalità' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già' previsti in favore delle vittime della criminalità' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, addirittura retroattivamente, ossia per tutti i fatti verificatisi dal
1.1.1961.
A ben vedere poi, i commi 563 e 564 individuano due ipotesi distinte: il comma 563 “a differenza del comma successivo non prevede come necessario il ricorrere di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali” (Cass. S.U. 10792/17); il comma 564 riguarda invece le missioni di qualunque natura e solo per esse è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio “…per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Ex art. 1 comma 1 lett. B e C dPR 7.7.2006 n.243
“
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
pagina 15 di 25 Per giurisprudenza costante e condivisibile, l'aver operato in situazioni e luoghi che evidenzino una continuità fenomenica e cronologica con l'impiego di uranio impoverito integra ' le particolari condizioni ambientali ed operative
' di cui alla suddetta disposizione (cfr. ex multis, da ultimo, Cass n.
9641/2024).
.-.-.-.-
Venendo ora all'esame del caso del Tenente Colonnello , è Parte_1
documentata e pacifica la diagnosi in data 20.03.2023 di linfoma linfoplasmocitico Macroglobulinemia di e la partecipazione a CP_3
cinque missioni in Teatro Operativo all'estero e precisamente: circa 8 mesi tra il 2001 e il 2003 in Bosnia;
circa 6 mesi nel 2011 in Afghanistan;
3 mesi in
Libano nel 2014.
Tanto premesso, la fattispecie ex art. 1 co.564 L. 266/2005 ed ex art. 1 co.1 lett. b) e c) d.P.R. 243/2006 è nel caso di specie pienamente integrata: ricorrono sia il requisito della missione che quello delle particolari condizioni ambientali e operative.
Nulla quaestio in ordine alla ricorrenza del requisito della partecipazione a
“missioni” da parte del ricorrente, che oltre ad essere documentalmente provato, non è oggetto di contestazione da parte del . CP_1
In ordine alla verifica circa la ricorrenza nel caso di specie di “particolari condizioni ambientali e operative” si ritiene che con riferimento alle missioni in Bosnia la situazione ambientale fosse compromessa per effetto di bombardamenti con munizioni a uranio impoverito e che quindi possa pagina 16 di 25 considerarsi provato che, in ragione delle condizioni ambientali nelle quali ha partecipato alle missioni in Bosnia, il ricorrente è stato esposto a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. La pericolosità e la nocività dell'uranio impoverito non sono mai state messe in dubbio dal . CP_1
Tanto premesso, evidenziato altresì che il ricorrente non solo era presente nei luoghi in cui erano presenti gli agenti cancerogeni in ragione del servizio svolto, ma altresì che gli stessi sono penetrati nel suo organismo (dal certificato del Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell'Università degli studi di Torino 4.4.2024 (doc.8 di parte ricorrente) si evince la presenza di metalli pesanti ad azione cancerogena con elevatissimi valori (nanoparticelle di cobalto, ma anche di cromo, nickel, antimonio, titanio, vanadio e molibdeno) compatibili solamente con la permanenza in teatri di guerra), il Tribunale ritiene superfluo l'espletamento di una ctu, per potersi già presumere la sussistenza del richiesto nesso di causalità.
Si tratta di una presunzione relativa, che poteva essere vinta dal ove CP_1
questi avesse prospettato una possibile diversa causa alternativa nella causazione di tale patologia tumorale, allegazione che non si riscontra nelle difese del convenuto.
Tale “presunzione relativa” si deve considerare una oggettiva scelta legislativa, quale chiaramente discende dalla normativa in materia. Il riferimento non va limitato alla normativa generale sulle vittime del dovere e soggetti equiparati, ma va esteso a quella specificatamente prevista per il pagina 17 di 25 personale militare, ovvero l'art. 603 del D.Lvo. 66/20140 (codice dell'Ordinamento Militare), richiamato dal ricorrente (cfr. Cass. n. 28696/20, cfr. Cass. n. 32464/21, in motivazione, v. anche Cass. n. 7409/23, secondo cui,
l'esposizione a fattori di rischio, in particolari condizioni ambientali e operative, fa presumere il nesso di causalità ed incombe sull'Amministrazione di provare l'estraneità alla contaminazione, cioè, il percorso eziologico alternativo;
cfr. da ultimo Cass. e 9641/2024).
Tale norma, come evidenziato dal ricorrente, autorizza una specifica “spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio”:
1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. …
2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma
1 ed entro il limite massimo della spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.466, 20 ottobre pagina 18 di 25 1990, n.302, 23 novembre 1998, n.407 e 3 agosto 2004 n.206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento…”.
Significativo tale ultimo riferimento alla normativa relativa ai benefici previsti ed estesi anche alle vittime del dovere.
Tale articolo dell'ordinamento militare prevede, quindi, una dotazione aggiuntiva di fondi dedicati ai benefici per i militari, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di ricevere, in particolare in quanto sottoposti ad un ulteriore, specifico e particolarmente pericoloso rischio per la loro salute, conseguente ad uno specifico incarico doverosamente da espletare.
In particolare benefici non solo per il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, ma anche di “adeguati indennizzi”, per i militari che “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali” abbiano “contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Del tutto evidente che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela l'esigenza di rispondere al fenomeno di militari colpiti da gravi forme tumorali dopo essere stati esposti per i servizi espletati ad Uranio impoverito.
Ebbene, stando così le cose, ribadito che è principio generale che trova applicazione anche nel caso in esame che ogniqualvolta si affermi la sussistenza di un nesso eziologico tra un'attività o una mansione e una patologia occorre, provarne lo svolgimento da parte del soggetto che si è ammalato e fornire altresì tutti gli elementi di prova indispensabili a dimostrare la nocività dell'attività e della mansione, è anche vero che nel caso pagina 19 di 25 di specie, in base ai documenti agli atti, alle circostanze non contestate da parte convenuta, alla natura della patologia che ha contratto il ricorrente, il nesso causale può assolutamente presumersi.
A ben vedere vi sono prove certe sia dell'attività svolta dal ricorrente (le cinque missioni di cui si è detto), sia delle particolari condizioni ambientali od operative di missione di cui all'art. 6 d.p.r. 7 luglio 2006 n.243 ovvero della nocività dell'ambiente, sicchè considerata la natura tumorale della patologia che ha contratto il ricorrente ben può presumersi la sussistenza del nesso causale.
Lo scrivente aderisce a quella giurisprudenza (Corte d'Appello di Brescia ) che ritiene che “la dizione normativa che attribuisce le provvidenze qualora la malattia si sviluppi dopo che il soggetto si è trovato in “particolari condizioni ambientali ed operative “esclude la necessità , peraltro dal punto di vista scientifico assolutamente impossibile da formulare , che sia richiesta una stretta correlazione causale fra una o più sostanze cancerogene presenti nell'ambiente e la malattia”.
Per poter accedere alle provvidenze previste dalla legge è sufficiente dimostrare l'esposizione agli agenti biologici, chimici e fisici che sono considerati cancerogeni e la presenza , durante il servizio prestato, del soggetto in luoghi in cui erano diffusamente presenti questi elementi dannosi per la salute: la normativa in riferimento a queste specifiche provvidenze è scritta in modo da rendere sufficiente la prova che il soggetto sia stato esposto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre e ordinarie condizioni e che pagina 20 di 25 pertanto vada riconosciuta per questo solo fatto una correlazione con la menomazione subita, soprattutto o quantomeno quando la patologia contratta ha natura tumorale.
Le missioni svolte dal ricorrente in particolare in Bosnia lo hanno certamente esposto come ammesso dalla stessa NATO che dirigeva quelle operazioni all'uranio impoverito che conserva come è noto circa il 60 - 80 % della radioattività dell'uranio naturale e che considerate le sue caratteristiche di metallo pesante possiede e potenzialmente determina una duplice tossicità di tipo radiologico e di tipo chimico. Secondo tutta la letteratura scientifica in materia gli effetti dannosi sull'organismo dipendono per lo più dalla sua penetrazione che può avvenire generalmente in due modi: per ingestione o per inalazione, che normalmente si verificano per il contatto con ambienti contaminati.
Il non contesta l'impiego di uranio impoverito e per quanto riguarda CP_1
i rischi si limita a far riferimento alle valutazioni del Comitato di Verifica per le cause di Servizio che si è occupato del caso del ricorrente, ma la presenza di uranio impoverito nell'area interessata dalle missioni in Bosnia e di conseguenza l'esposizione del ricorrente a tali agenti devono ritenersi pacifiche.
In conclusione quindi, per le considerazioni tutte sin qui svolte, la domanda di parte ricorrente dovrà trovare accoglimento.
Eccezione di mancanza del presupposto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
pagina 21 di 25 L'eccezione non è fondata.
Non esiste pregiudizialità giuridica tra l'ottenimento della causa di servizio
“ordinaria” e l'ottenimento del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
La Cassazione ha chiarito (Cass. 28696/20) che va esclusa “l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, necessario ai fini della sospensione facoltativa del giudizio, tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti, è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività
29. con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sè determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla L.
n. 266 del 2005”
Decorrenza dei benefici
pagina 22 di 25 Eccepisce il l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente di CP_1
vedersi attribuire i richiesti benefici con decorrenza 27.03.2023, ovvero da data anteriore alla proposizione della domanda amministrativa, id est
14.06.2023.
L'eccezione di parte non è condivisibile. CP_1
Una volta riconosciuto che i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere sussistono, i benefici vanno riconosciuti con il solo limiti della prescrizione.
La data di presentazione della domanda amministrativa rileva invece ai fini di interessi e rivalutazione.
Trascorso infatti infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, sorge in capo all'interessato il diritto alla tutela del credito mediante l'applicazione degli interessi legali, per automatica messa in mora dell'Amministrazione debitrice (Così Cass. Sez. lav. 12.11.2003 n.
17047).
Spettano dunque alla parte ricorrente i suddetti accessori, ai sensi dell'art. 16 co. 6 l. 412/91 a decorrere dal giorno in cui si sono verificate le suddette condizioni legali di responsabilità del convenuto e sino al saldo del dovuto.
D'altro canto si applicano i limiti di cumulabilità di rivalutazione ed interessi previsti da tale disciplina (cfr. tra le tante Cass. Sez. lav. 17.04.1999, n.3858).
Spese
Le spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento
(valore di lite dichiarato da parte ricorrente euro 200.000,00), tranne che per la pagina 23 di 25 fase istruttoria che non ha avuto luogo, seguono la regola della soccombenza e verranno distratte a favore dei legali di parte ricorrente antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 302-2025 promossa con ricorso depositato il 15.05.2025 da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disapplicato il provvedimento del 04.03.2025, Controparte_1
accerta e dichiara lo status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 in capo al ricorrente per la patologia " linfoma linfoplasmocitico Parte_1
Macroglobulinemia di Waldersrtorm” ai fini della concessione al medesimo dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiara l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3
Dpr 243/06 tenuto dal , e Controparte_4
condanna il al riconoscimento in favore del medesimo dei Controparte_1
benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente
1. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva nel 35% sulla base del valore di euro
2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.1.2003;
pagina 24 di 25 2. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 27.03.2023;
3. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza
27.03.2023;
Il tutto mediante il pagamento degli interessi e delle addizioni ex art 16 l. 412 del 1991 maturati dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al soddisfo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte CP_1
ricorrente che liquida in euro 8.401,00.- per compensi, oltre ad euro 43 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Bava e dell'avv.Thomas Wörndle antistatari.
Addì, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
IA AR
pagina 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, IA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 302-2025 promossa da:
nato a [...] il [...], residente Parte_1
in Bolzano via Fago 6, c.f. rappresentato e difeso, per C.F._1
procura in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Bava del Foro di Genova, c.f.
pec dichiarata e C.F._2 Email_1
dall' Avv. Thomas Wörndle c.f. PEC C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del secondo in Via Raffaello Sernesi, 10 - 39100, ZA (BZ) ricorrente contro
pagina 1 di 25 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in
Largo Porta Nuova n.9 è pure per legge domiciliato convenuto
In punto: vittime del dovere – riconoscimento provvidenze - pagamento
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 19.12.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
(in ricorso)
Piaccia al Tribunale di Bolzano, in Funzione di Giudice Monocratico del
Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione possibilmente su piattaforma CP_2
previa disapplicazione del provvedimento del Controparte_1
04.03.2025 allegato sub 1 condannare il al riconoscimento dello status di vittima Controparte_1
del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 ed ex art. 603 D.Lgs 66/10 in capo al ricorrente per la patologia " linfoma Parte_2
linfoplasmocitico Macroglobulinemia di ” ai fini della CP_3
concessione al medesimo dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , e Controparte_4
conseguentemente condannare il al riconoscimento in Controparte_1
favore del medesimo dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente pagina 2 di 25 1. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva nel 35% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del
01.01.2003;
2. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 27.03.2023, e da valere a vita, e con accessori ex art. 429 c.p.c
3. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza
27.03.2023, e da valere a vita ( o dalla data anche antecedente meglio vista), e con accessori ex art. 429 c.p.c.
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei difensori. di parte convenuta
(in comparsa di costituzione)
Contrariis reiectis,
1. In via principale e pregiudiziale, dichiarare prescritto e, quindi, estinto, il diritto vantato dal ricorrente ai benefici conseguenti al rapporto di vittima del dovere o di soggetto equiparato alle vittime del dovere e dichiarare inammissibile la domanda d'accertamento del relativo rapporto, poiché manca l'interesse ad agire in capo al ricorrente.
2. In subordine, dichiarare prescritte e, quindi, estinte per prescrizione quinquennale, o decennale, le singole provvidenze economiche, tanto la c.d.
pagina 3 di 25 “elargizione speciale”, quanto quelle periodiche, connesse all'eventuale riconoscimento del rapporto giuridico o dello status di vittima del dovere, nonché gli altri benefici domandati.
3. In subordine ancora, dichiarare infondate nel merito comunque tutte le domande del ricorrente.
4. Sempre in subordine, attribuire le provvidenze economiche esclusivamente a decorrere dal 14.06.2023, giorno in cui l'odierno ricorrente presentava istanza per l'erogazione dei benefici per le vittime del dovere, con rivalutazione dal 01.12.2007.
5. In estremo subordine, nel merito e in ogni caso, respingere le quantificazioni delle varie pretese proposte dal ricorrente.
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari integralmente rifusi, con aumento del 30% per l'uso dell'indicazione digitale;
in caso di soccombenza, con spese, competenze e onorari integralmente compensati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15.05.2025 il Tenente Colonnello Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro, il per sentir accertare e dichiarare che la Controparte_1
patologia tumorale che lo ha colpito è ascrivibile ad esposizione a contaminanti quali nano particelle di metalli pesanti in cibo e acqua locali durante le missioni all'estero cui ha partecipato, con conseguente diritto al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere e per sentir pagina 4 di 25 conseguentemente condannare il convenuto alla erogazione delle CP_1
prestazioni elencate nelle conclusioni sopra riportate per esteso.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver prestato servizio ripetutamente in Bosnia Erzegovina, quindi in Afghanistan e in Libano, ove aveva subito esposizione a contaminazione di nanoparticelle di metalli pesanti in cibo e acqua locali.
Il ricorrente descritte le 5 missioni in Teatro Operativo all'estero (circa 8 mesi tra il 2001 e il 2003 in Bosnia;
circa 6 mesi nel 2011 in Afghanistan e 3 mesi in Libano nel 2014) e le condizioni di contaminazione di nanoparticelle di metalli pesanti in cibo e acqua locali, sosteneva che il linfoma linfoplasmocitico macroglobulinemia di fosse conseguenza CP_3
dell'esposizione alla contaminazione alimentare ed affermava quindi il suo diritto al riconoscimento della qualità di equiparato a vittima del dovere ed alle prestazioni richieste nel presente giudizio, ancorchè non gli fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. Rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Il si costituiva tempestivamente in giudizio ed eccepiva Controparte_1
la prescrizione decennale del diritto vantato (vittima del dovere) e comunque la prescrizione dei benefici: decennale della speciale elargizione e quinquennale/decennale del diritto ai ratei dei vari vitalizi periodici;
nel merito contestava la fondatezza della domanda difettando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata;
contestava altresì la sussistenza di qualsiasi presunzione di nesso tra la patologia e lo svolgimento pagina 5 di 25 di missioni all'esterno; contestava infine la sussistenza delle particolari condizioni ambientali e operative. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 9.9.2025, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 19.12.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 20.11.2025.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di prescrizione del diritto all'instaurazione del rapporto giuridico di vittima del dovere.
L'eccezione è infondata.
Vale richiamare l'indirizzo del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui (v. ex multis Cass., 23.5.2024, n. 14501) “La questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi
563-564, L. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio,
pagina 6 di 25 imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”. Ancora più recentemente, Cass.,
10.1.2025, n. 617 ha evidenziato che “La questione concernente la ricomprensione della qualità di vittima del dovere nel novero dello status è stata affrontata dalla Corte con orientamento consolidato che ha preso le mosse con la pronuncia n. 17440/2022, affermativa del principio per cui "la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della
L. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge". Detto arresto è stato confermato da tutta la giurisprudenza di legittimità che successivamente si è pronunciata sul punto, come Cass. n. 37522/2022, n. 3868/2023, n. 7241/2023, n. 9860/2023, n.
11661/2023, n. 33799/2023, n. 36255/2923, n. 36510/2023, n. 9449/2024 n.
15461/2024 ex multis. Il Tribunale non ravvisa ragioni per doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, "una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374
c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità
pagina 7 di 25 dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di
Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)" (Cass. n.
3868/2023). Esiste un orientamento ormai da tempo consolidato nella giurisprudenza, rispetto al quale non si registrano scostamenti successivi.
Non possono valere in senso contrario né il richiamo ad arresti di legittimità risalenti ad epoca anteriore all'affermazione in termini di status della qualità di vittima del dovere né l'invocazione di alcune prese di posizione di giudici di merito, che non offrono argomenti nuovi o non ancora vagliati che possano condurre ad una rimeditazione dei principi affermati.
Eccezione di prescrizione dei singoli benefici conseguenti al rapporto giuridico di “vittima del dovere”.
Speciale elargizione una tantum
Atteso che la patologia in relazione alla quale il ricorrente chiede il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere è stata diagnosticata il 27 marzo 2023, il dies a quo della prescrizione è da rinvenirsi in tale data, con la conseguenza che alcuna prescrizione è ad oggi maturata.
La Suprema Corte ha invero chiarito che il dies a quo della prescrizione decorre dal 23 agosto 2006, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del pagina 8 di 25 2006, quando ovviamente tutti i presupposti per far valere il diritto a tale data ricorrano già («il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum— (già prevista dall'art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) — è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma
565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562. L'articolo 3, comma 3, del citato
d.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del
di una Controparte_5
graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006). Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n. 302 del
1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a
pagina 9 di 25 fatti anteriori alla data del 1°gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti. In seguito, il d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in l. n.
222 del 2007,all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla l. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo — (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale) — dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella l. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 d.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell'anno
2006)» (ordinanza n. 13556 del 2025, cit.).
Nel caso di specie, ancorchè il ricorrente sia stato esposto a contaminazione sin dal 2001, il termine di prescrizione decennale non può decorre dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006), in quanto, a far tempo da tale data, il ricorrente non avrebbe potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare, per eventi anteriori, la speciale elargizione, atteso che solo nel 2023 gli è stata diagnosticata la patologia tumorale.
Il diritto di chiedere la speciale elargizione può essere esercitato dal momento in cui risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata pagina 10 di 25 dalla legge e l'interessato può dunque azionare le proprie pretese, in relazione a un determinato evento lesivo, causalmente ascrivibile a peculiari contesti di rischio e a situazioni riconosciute dall'ordinamento come meritevoli di tutela.
Gli altri benefici
Per gli altri benefici si applica la prescrizione decennale. La prescrizione concerne i singoli ratei. In particolare, la prescrizione estingue il diritto di reclamare i ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa (Cass. Sez, lav.
4.2.2025 n.2658).
Sul punto la Suprema Corte ha preso ripetutamente posizione e il Tribunale intende uniformarsi a tale costante insegnamento. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 36225/2003; n. 5426/2025;
n. 13556/2025) l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal
Ministero è infondata, “avendo questa Corte già affermato che l'assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art.
5, comma 3, l. n. 206/2004, formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali”. E
l'indirizzo costante si riallaccia al precedente di legittimità n. 2563/2016, che ha affrontato la questione della prescrizione dei ratei previdenziali ed assistenziali non liquidati. Si riporta la massima: “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art.
pagina 11 di 25 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.” E si veda anche Cass. n. 17276/2025, in motivazione, che conferma quanto precede con riferimento ad entrambi i vitalizi oggetto di causa: “
2.1. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto. In sostanza, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme;
quello infatti, che rileva, ai fini del termine di prescrizione applicabile è che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa. Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si
pagina 12 di 25 prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 2020, n. 401; Cass. 3 settembre 2020,
n. 18309”).
Merito
La legge 206/2004 ha introdotto specifici benefici per “tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti su territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti …” (art. 1, co.1).
Queste provvidenze sono state successivamente estese a “tutte le vittime del dovere” individuate ai sensi del combinato disposto delle norme di cui all'art. 1 co. 562 – 564 della legge 266/2006.
I commi 562 ss. dell'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006), prevedono:
“562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già' previsti in favore delle vittime della criminalità' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. (45)
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità' permanente in attività di servizio
pagina 13 di 25 o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.”
Come si desume dal co. 562 si è quindi voluta introdurre una normativa di maggiore favore rispetto a quella previgente, e ciò, come disposto dal pagina 14 di 25 successivo art. 2 co. 2 del successivo d.P.R.
7.7.2006 n. 243, Regolamento concernente termini e modalità' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già' previsti in favore delle vittime della criminalità' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, addirittura retroattivamente, ossia per tutti i fatti verificatisi dal
1.1.1961.
A ben vedere poi, i commi 563 e 564 individuano due ipotesi distinte: il comma 563 “a differenza del comma successivo non prevede come necessario il ricorrere di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali” (Cass. S.U. 10792/17); il comma 564 riguarda invece le missioni di qualunque natura e solo per esse è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio “…per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Ex art. 1 comma 1 lett. B e C dPR 7.7.2006 n.243
“
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
pagina 15 di 25 Per giurisprudenza costante e condivisibile, l'aver operato in situazioni e luoghi che evidenzino una continuità fenomenica e cronologica con l'impiego di uranio impoverito integra ' le particolari condizioni ambientali ed operative
' di cui alla suddetta disposizione (cfr. ex multis, da ultimo, Cass n.
9641/2024).
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Venendo ora all'esame del caso del Tenente Colonnello , è Parte_1
documentata e pacifica la diagnosi in data 20.03.2023 di linfoma linfoplasmocitico Macroglobulinemia di e la partecipazione a CP_3
cinque missioni in Teatro Operativo all'estero e precisamente: circa 8 mesi tra il 2001 e il 2003 in Bosnia;
circa 6 mesi nel 2011 in Afghanistan;
3 mesi in
Libano nel 2014.
Tanto premesso, la fattispecie ex art. 1 co.564 L. 266/2005 ed ex art. 1 co.1 lett. b) e c) d.P.R. 243/2006 è nel caso di specie pienamente integrata: ricorrono sia il requisito della missione che quello delle particolari condizioni ambientali e operative.
Nulla quaestio in ordine alla ricorrenza del requisito della partecipazione a
“missioni” da parte del ricorrente, che oltre ad essere documentalmente provato, non è oggetto di contestazione da parte del . CP_1
In ordine alla verifica circa la ricorrenza nel caso di specie di “particolari condizioni ambientali e operative” si ritiene che con riferimento alle missioni in Bosnia la situazione ambientale fosse compromessa per effetto di bombardamenti con munizioni a uranio impoverito e che quindi possa pagina 16 di 25 considerarsi provato che, in ragione delle condizioni ambientali nelle quali ha partecipato alle missioni in Bosnia, il ricorrente è stato esposto a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. La pericolosità e la nocività dell'uranio impoverito non sono mai state messe in dubbio dal . CP_1
Tanto premesso, evidenziato altresì che il ricorrente non solo era presente nei luoghi in cui erano presenti gli agenti cancerogeni in ragione del servizio svolto, ma altresì che gli stessi sono penetrati nel suo organismo (dal certificato del Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell'Università degli studi di Torino 4.4.2024 (doc.8 di parte ricorrente) si evince la presenza di metalli pesanti ad azione cancerogena con elevatissimi valori (nanoparticelle di cobalto, ma anche di cromo, nickel, antimonio, titanio, vanadio e molibdeno) compatibili solamente con la permanenza in teatri di guerra), il Tribunale ritiene superfluo l'espletamento di una ctu, per potersi già presumere la sussistenza del richiesto nesso di causalità.
Si tratta di una presunzione relativa, che poteva essere vinta dal ove CP_1
questi avesse prospettato una possibile diversa causa alternativa nella causazione di tale patologia tumorale, allegazione che non si riscontra nelle difese del convenuto.
Tale “presunzione relativa” si deve considerare una oggettiva scelta legislativa, quale chiaramente discende dalla normativa in materia. Il riferimento non va limitato alla normativa generale sulle vittime del dovere e soggetti equiparati, ma va esteso a quella specificatamente prevista per il pagina 17 di 25 personale militare, ovvero l'art. 603 del D.Lvo. 66/20140 (codice dell'Ordinamento Militare), richiamato dal ricorrente (cfr. Cass. n. 28696/20, cfr. Cass. n. 32464/21, in motivazione, v. anche Cass. n. 7409/23, secondo cui,
l'esposizione a fattori di rischio, in particolari condizioni ambientali e operative, fa presumere il nesso di causalità ed incombe sull'Amministrazione di provare l'estraneità alla contaminazione, cioè, il percorso eziologico alternativo;
cfr. da ultimo Cass. e 9641/2024).
Tale norma, come evidenziato dal ricorrente, autorizza una specifica “spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio”:
1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. …
2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma
1 ed entro il limite massimo della spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.466, 20 ottobre pagina 18 di 25 1990, n.302, 23 novembre 1998, n.407 e 3 agosto 2004 n.206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento…”.
Significativo tale ultimo riferimento alla normativa relativa ai benefici previsti ed estesi anche alle vittime del dovere.
Tale articolo dell'ordinamento militare prevede, quindi, una dotazione aggiuntiva di fondi dedicati ai benefici per i militari, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di ricevere, in particolare in quanto sottoposti ad un ulteriore, specifico e particolarmente pericoloso rischio per la loro salute, conseguente ad uno specifico incarico doverosamente da espletare.
In particolare benefici non solo per il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, ma anche di “adeguati indennizzi”, per i militari che “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali” abbiano “contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Del tutto evidente che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela l'esigenza di rispondere al fenomeno di militari colpiti da gravi forme tumorali dopo essere stati esposti per i servizi espletati ad Uranio impoverito.
Ebbene, stando così le cose, ribadito che è principio generale che trova applicazione anche nel caso in esame che ogniqualvolta si affermi la sussistenza di un nesso eziologico tra un'attività o una mansione e una patologia occorre, provarne lo svolgimento da parte del soggetto che si è ammalato e fornire altresì tutti gli elementi di prova indispensabili a dimostrare la nocività dell'attività e della mansione, è anche vero che nel caso pagina 19 di 25 di specie, in base ai documenti agli atti, alle circostanze non contestate da parte convenuta, alla natura della patologia che ha contratto il ricorrente, il nesso causale può assolutamente presumersi.
A ben vedere vi sono prove certe sia dell'attività svolta dal ricorrente (le cinque missioni di cui si è detto), sia delle particolari condizioni ambientali od operative di missione di cui all'art. 6 d.p.r. 7 luglio 2006 n.243 ovvero della nocività dell'ambiente, sicchè considerata la natura tumorale della patologia che ha contratto il ricorrente ben può presumersi la sussistenza del nesso causale.
Lo scrivente aderisce a quella giurisprudenza (Corte d'Appello di Brescia ) che ritiene che “la dizione normativa che attribuisce le provvidenze qualora la malattia si sviluppi dopo che il soggetto si è trovato in “particolari condizioni ambientali ed operative “esclude la necessità , peraltro dal punto di vista scientifico assolutamente impossibile da formulare , che sia richiesta una stretta correlazione causale fra una o più sostanze cancerogene presenti nell'ambiente e la malattia”.
Per poter accedere alle provvidenze previste dalla legge è sufficiente dimostrare l'esposizione agli agenti biologici, chimici e fisici che sono considerati cancerogeni e la presenza , durante il servizio prestato, del soggetto in luoghi in cui erano diffusamente presenti questi elementi dannosi per la salute: la normativa in riferimento a queste specifiche provvidenze è scritta in modo da rendere sufficiente la prova che il soggetto sia stato esposto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre e ordinarie condizioni e che pagina 20 di 25 pertanto vada riconosciuta per questo solo fatto una correlazione con la menomazione subita, soprattutto o quantomeno quando la patologia contratta ha natura tumorale.
Le missioni svolte dal ricorrente in particolare in Bosnia lo hanno certamente esposto come ammesso dalla stessa NATO che dirigeva quelle operazioni all'uranio impoverito che conserva come è noto circa il 60 - 80 % della radioattività dell'uranio naturale e che considerate le sue caratteristiche di metallo pesante possiede e potenzialmente determina una duplice tossicità di tipo radiologico e di tipo chimico. Secondo tutta la letteratura scientifica in materia gli effetti dannosi sull'organismo dipendono per lo più dalla sua penetrazione che può avvenire generalmente in due modi: per ingestione o per inalazione, che normalmente si verificano per il contatto con ambienti contaminati.
Il non contesta l'impiego di uranio impoverito e per quanto riguarda CP_1
i rischi si limita a far riferimento alle valutazioni del Comitato di Verifica per le cause di Servizio che si è occupato del caso del ricorrente, ma la presenza di uranio impoverito nell'area interessata dalle missioni in Bosnia e di conseguenza l'esposizione del ricorrente a tali agenti devono ritenersi pacifiche.
In conclusione quindi, per le considerazioni tutte sin qui svolte, la domanda di parte ricorrente dovrà trovare accoglimento.
Eccezione di mancanza del presupposto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
pagina 21 di 25 L'eccezione non è fondata.
Non esiste pregiudizialità giuridica tra l'ottenimento della causa di servizio
“ordinaria” e l'ottenimento del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
La Cassazione ha chiarito (Cass. 28696/20) che va esclusa “l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, necessario ai fini della sospensione facoltativa del giudizio, tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti, è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività
29. con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sè determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla L.
n. 266 del 2005”
Decorrenza dei benefici
pagina 22 di 25 Eccepisce il l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente di CP_1
vedersi attribuire i richiesti benefici con decorrenza 27.03.2023, ovvero da data anteriore alla proposizione della domanda amministrativa, id est
14.06.2023.
L'eccezione di parte non è condivisibile. CP_1
Una volta riconosciuto che i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere sussistono, i benefici vanno riconosciuti con il solo limiti della prescrizione.
La data di presentazione della domanda amministrativa rileva invece ai fini di interessi e rivalutazione.
Trascorso infatti infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, sorge in capo all'interessato il diritto alla tutela del credito mediante l'applicazione degli interessi legali, per automatica messa in mora dell'Amministrazione debitrice (Così Cass. Sez. lav. 12.11.2003 n.
17047).
Spettano dunque alla parte ricorrente i suddetti accessori, ai sensi dell'art. 16 co. 6 l. 412/91 a decorrere dal giorno in cui si sono verificate le suddette condizioni legali di responsabilità del convenuto e sino al saldo del dovuto.
D'altro canto si applicano i limiti di cumulabilità di rivalutazione ed interessi previsti da tale disciplina (cfr. tra le tante Cass. Sez. lav. 17.04.1999, n.3858).
Spese
Le spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento
(valore di lite dichiarato da parte ricorrente euro 200.000,00), tranne che per la pagina 23 di 25 fase istruttoria che non ha avuto luogo, seguono la regola della soccombenza e verranno distratte a favore dei legali di parte ricorrente antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 302-2025 promossa con ricorso depositato il 15.05.2025 da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disapplicato il provvedimento del 04.03.2025, Controparte_1
accerta e dichiara lo status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 in capo al ricorrente per la patologia " linfoma linfoplasmocitico Parte_1
Macroglobulinemia di Waldersrtorm” ai fini della concessione al medesimo dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiara l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3
Dpr 243/06 tenuto dal , e Controparte_4
condanna il al riconoscimento in favore del medesimo dei Controparte_1
benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente
1. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva nel 35% sulla base del valore di euro
2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.1.2003;
pagina 24 di 25 2. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 27.03.2023;
3. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza
27.03.2023;
Il tutto mediante il pagamento degli interessi e delle addizioni ex art 16 l. 412 del 1991 maturati dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al soddisfo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte CP_1
ricorrente che liquida in euro 8.401,00.- per compensi, oltre ad euro 43 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Bava e dell'avv.Thomas Wörndle antistatari.
Addì, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
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