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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/06/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.2726 /2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2726 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Prof. Avv. Parte_1
Tomasino Andrea, presso il cui studio in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 16
elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, in persona Controparte_1
del suo Capo pro-tempore dr. , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
agli atti, da funzionario delegato, elettivamente domiciliato al Corso G. Garibaldi (Pal.
Amato), Salerno
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 n. 2786/2359A emessa in data 18/01/2021 dall' e Controparte_1
notificata a mezzo servizio postale in data 05/03/2021
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 19
giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. “Amministratore Unico dal Parte_1
14/04/2014 al 07/11/2018 della ” chiedeva che fosse, Parte_2 Controparte_3
in via cautelare, sospesa l'esecutività e, nel merito, annullata e/o revocata l'ordinanza ingiunzione n. 2786/2359A, emessa in data 18/01/2021 dall' Controparte_1
di e notificata il 5/3/2021, con cui era ingiunto di provvedere al
[...] CP_1
pagamento della somma di € 50.825,00 (di cui, Euro 35,00 per spese) ,come sanzione amministrativa per le violazioni di legge accertate con verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00000/2019-408-01 del 20/02/2019, consistenti nell'avere utilizzato irregolarmente, in mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, numero 6 lavoratori, trovati in abiti da lavoro e a ciò intenti presso il cantiere sito in (zona industriale) per la realizzazione di un nuovo CP_1
centro commerciale “La Fabbrica”, in qualità di operai-elettricisti, per differenti periodi. In tale circostanza, con verbale a parte, fu adottato anche il provvedimento di sospensione dell'attività che venne poi revocato in data 25/09/2018, a seguito dell'assunzione dei sei lavoratori trovati “a nero”.
Deduceva il ricorrente, la carenza, contraddittorietà e genericità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la mancata indicazione nel verbale unico di accertamento degli esiti dettagliati dell'indagine eseguita dagli ispettori, l'insufficienza delle fonti di prova indicate nel verbale, la mancanza di elementi concomitanti idonei a suffragare l'utilizzazione dei sei lavoratori, come lavoratori subordinati, nonché
l'improcedibilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per l'intervenuto
Part Fallimento della . Controparte_3
Nel merito lamentava altresì l'insussistenza della violazione contestata, in quanto le 6
unità lavorative eseguivano prestazioni sporadiche e occasionali, senza alcun vincolo né rispetto di orario di lavoro, prendendo accordi, peraltro, con il sig. Sig. Pt_3
che ne verificava la disponibilità lavorativa, con conseguente non imputabilità
[...]
al ricorrente stesso, per la carenza dell'elemento soggettivo necessario ad integrare l'illecito amministrativo, della violazione contestata.
Infine, lamentava che, avendo provveduto, successivamente alla verifica effettuata dagli ispettori, alla regolarizzazione delle posizioni lavorative contestate mediante le comunicazioni obbligatorie di assunzione, doveva considerarsi cessata la materia del contendere.
Con comparsa depositata in data 4/10/2021, si costituiva l' Controparte_1
eccependo l'infondatezza dell'impugnazione della quale chiedeva il
[...]
rigetto, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva.
All'udienza ex art. 27-ter c.p.c. del 19 Giugno 2024, la causa, istruita mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale, verificato il tempestivo deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, era decisa. Preliminarmente parte ricorrente deduce che l'ordinanza-ingiunzione impugnata sarebbe illegittima in quanto priva della motivazione.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge chiaramente come l'Amministrazione
resistente abbia rispettato il requisito della motivazione di cui all'articolo 3 della Legge
n. 241 del 1990: l'ordinanza ingiunzione n. 2786/2359A rinviene la sua motivazione mediante il rinvio “per relationem” al rapporto n. 2358 del 18/02/2019, redatto dagli
Ispettori del lavoro, i quali hanno accertato la violazione contestata in sede di primo accesso alla , ritenendo fondato quanto accertato nel predetto verbale di Pt_4
primo accesso ispettivo n. 161-160 del 20/09/2018.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l'Amministrazione ha indicato nel provvedimento sanzionatorio le ragioni, di fatto e di diritto, sottese alla sua emanazione mediante rinvio ad altri atti già loro noti, (verbale unico di accertamento n. SA00000/2019-408-01 del 20/2/2019), nonché in modo puntuale la violazione commessa, cioè il “aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato” e le norme che si assumono violate (norme violate: art. 3 D.L.22/02/2002
convertito nella Legge 23/04/202 n 73, come modificato e integrato dall'art. 4 Legge
04/11/2010 n 183).
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20189/08, ha chiarito che “il suddetto obbligo (di motivazione) deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e' ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre
2003, n. 16203)”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, consegue che tale motivo di opposizione è
infondato e va rigettato.
Parimenti è da rigettarsi la doglianza relativa alla nullità e/o illegittimità del Verbale
Unico di accertamento e notificazione (e di ogni altro atto connesso), propedeutici alle
Ordinanza di Ingiunzione, in quanto l'atto presupposto risulta, non solo conosciuto al ricorrente (notificato in data 6/03/2019), ma anche completo ed idoneo ad integrare,
direttamente o indirettamente, gli elementi essenziali e indispensabili della motivazione dell'atto impositivo previsti dalla legge.
Ulteriormente destituite di fondamento sono le doglianze relative all'improcedibilità
e/o inefficacia dell'atto impugnato, sia per l'intervenuto fallimento della , Pt_4
dichiarato con provvedimento del Tribunale di Napoli, in persona del G.D. Dott.
Giampiero Scoppa sentenza n. 137/2019 del 22/07/2019), sia per l'erronea imputazione dell'illecito amministrativo al sig. stante la carenza dell'elemento Parte_1
soggettivo necessario ad integrare l'illecito contestato.
Sul punto giova ricordare che l'art 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. Spiega la S.C. che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza
Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito:“ a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale…; b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della
“solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.”
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Dato che nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può
essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo, la persona giuridica come la società
o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012).
Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione,
operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione.
Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla stessa l. n. 689 all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n. 12264 del 2007).
A questo punto, al fine di individuare l'autore dell'illecito, occorre distinguere se la violazione è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, che indica la presenza di un comportamento attivo idoneo ad offendere l'interesse protetto da una norma, o omissiva, vale a dire un comportamento passivo che consiste nel non compiere l'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Nella fattispecie, bisogna considerare l'omissione posta in essere dal ricorrente, considerata la sua posizione di rappresentanza dell'ente.
Nell'ambito delle condotte omissive, anche la c. d. colpa in vigilando per il fatto illecito altrui è fonte di responsabilità, rispondendo secondo la S.C. ai principi di personalità e di causalità psichica dell'evento (formale o materiale) dal momento che nel caso di amministrazione congiunta (pur se di fatto disgiunta) delle società, l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi,
quindi, ne risponde “per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa, supposto che questa sia, nella materia necessaria e non sia, invece, sufficiente, la coscienza e la volontarietà
della condotta, omissiva o commissiva” (Cass. 10668 del 1996 cit.).
In tal senso, il provvedimento sanzionatorio ha correttamente individuato nel sig.
nella sua qualità di amministratore unico della , l'autore delle Pt_1 Pt_4
violazioni contestate e, conseguentemente, la persona fisica destinataria del provvedimento sanzionatorio.
Dunque, la pretesa creditoria è stata correttamente esercitata nei confronti della persona fisica dell'amministratore della società, anche se poi dichiarata fallita.
Ed invero: “in materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma dell'art. 18 della L. n. 689/1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della
L. n. 689/1981. (Cass. Civ. 1 Sez. n. 26274 del 2.12.2005).
Venendo al merito dell'opposizione, il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione emessa per la violazione consistente nell'impiego, in mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dei sig.ri , per il periodo dal 14/09/2018 al 20/09/2018, per Parte_5 Parte_6
il periodo dall'1/08/2018 al 20/09/2018, , per il periodo dal Parte_7
1/08/2018 al 20/09/2018, , per il periodo dal 1/05/2018 al 20/09/2018, Parte_8
per il periodo dall'1/05/2018 al 20/09/2018 e , Parte_9 Parte_10
per il periodo dall'1/08/2018 al 20/09/2018, in qualità di operai (elettricisti),
circostanza avvalorata dal fatto che la società, a seguito dell'intervento dell' , CP_1
provvedeva spontaneamente a registrare e regolarizzare i rapporti di lavoro.
Orbene, dai verbali di dichiarazioni spontanee, rese in data 20 settembre 2018 dai 6
lavoratori summenzionati, risulta che gli stessi lavorassero per la società , Pt_4
con diversa decorrenza, in modo continuativo (5 giorni alla settimana eccetto il sabato e la domenica dalle 7,30/8,00 circa sino alle 16,30, con un'ora di pausa pranzo), in qualità di senza aver firmato alcun contratto di lavoro. Parte_11
All'esito dell'istruttoria espletata, la domanda contenuta in ricorso si appalesa infondata e non può che essere rigettata.
Le allegazioni difensive poste a sostegno della domanda non sono state sufficientemente confermate dalle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Invero, il lavoratore , ascoltato come testimone all' udienza del Parte_7
14/11/2023 ha dichiarato, contrariamente a quanto riferito durante l'accesso del
20/09/2018, di avere svolto la sua attività lavorativa tra il 2018 e il 2019, per qualche mese, per un periodo non superiore ai sei mesi e di aver firmato un foglio “che credo corrispondesse ad un contratto di lavoro” e di non avere “particolari ricordi dei miei colleghi di lavoro, anche perché ognuno svolgeva compiti predeterminati. I nomi che mi ha elencato, ossia i sig.ri , , e , non mi dicono Pt_8 Parte_9 Pt_10 Pt_5 Pt_6
niente, pertanto, non me li ricordo come miei colleghi di lavoro”.
All'udienza del 9/2/2024 veniva escusso come teste il sig. che, in Parte_6
contraddizione alle originarie dichiarazioni, riferiva di aver “lavorato presso il cantiere per la realizzazione del centro commerciale “La Fabbrica” per un giorno soltanto, nel
2018.
Non ricordo il giorno, mi ricordo soltanto che non faceva molto freddo. Ho deciso di non tornare più sul posto di lavoro, perché non mi piaceva la situazione generale del posto di lavoro. Ricordo che per quella giornata fui regolarmente pagato.” E che,
avendo lavorato solo un giorno non aveva conoscenza degli altri colleghi”.
Gli stessi hanno poi aggiunto di avere sostanzialmente apposto la loro firma in calce al verbale, redatto dagli ispettori, senza che ne fosse loro letto il contenuto.
Viceversa, il teste ascoltato all'udienza del 14711/23, ha Parte_5
sostanzialmente confermato quanto dichiarato agli ispettori.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, godono di maggiore attendibilità rispetto a quanto potrebbe essere riferito successivamente, in sede di interrogatorio, poiché rese, in forma analitica, in un momento in cui i lavoratori non avevano consapevolezza delle conseguenze negative che sarebbero potute derivare al proprio datore di lavoro e non avevano alcuna ragione di rendere una versione dei fatti non conforme alla realtà, “mentre la medesima attendibilità non può essere data a dichiarazioni successive, che non solo si appiattiscono sulla tesi difensiva del datore di lavoro, finalizzata ad eliminare la sanzione irrogata, ma non danno alcuna logica giustificazione delle ragioni per cui in precedenza era stata fornita una diversa, e del tutto difforme spiegazione” (cfr. Corte
di Appello di Lecce, n. 483/2016- si vedano ex multis, Cass. Civ., n. 15073/2008; Cass.
Civ., n. 3525/2005; Cass. Civ., n. 19/04/2010 n. 9252).
Orbene, nella fattispecie, in assenza di ulteriori riscontri probatori, deve ritenersi che le predette dichiarazioni rese in corso di giudizio non godano della stessa attendibilità
e genuinità di quelle rese nell'immediatezza agli ispettori verbalizzanti, dalle quali peraltro emerge una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi con cui
è svolta l'attività lavorativa, non trascurabili attesa anche l'assenza di interesse dei lavoratori a riferire in sede ispettiva fatti non rispondenti al vero (cfr., in tal senso,
Tribunale di Milano, sentenza 14 aprile 2009, n. 1625, Tribunale di Cuneo, sentenza n.
43/2023 del 2 febbraio 2023).
La domanda deve essere conseguentemente rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico del sig.
considerato che
nel caso di specie Parte_12 l'Amministrazione resistente è stata in giudizio in persona del funzionario delegato,
nel qual caso secondo la giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 2362/2020) sono liquidabili in favore dell'Ente solo le spese, in considerazione dell'attività espletata e, considerate la natura, il valore (€ 50.790,00) e la complessità
delle questioni (bassa), si liquidano forfetariamente le spese spettanti all'Amministrazione resistente in € 3.809,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.
52786/2359A emessa in data 18/01/2021 dall' Controparte_1
e notificata a mezzo servizio postale in data 05/03/2021;
2) CONDANNA parte ricorrente alla rifusione in favore del convenuto
[...]
delle spese di giudizio che liquida Controparte_4
complessivamente in € 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 26.06.2025 mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2726 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Prof. Avv. Parte_1
Tomasino Andrea, presso il cui studio in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 16
elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, in persona Controparte_1
del suo Capo pro-tempore dr. , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
agli atti, da funzionario delegato, elettivamente domiciliato al Corso G. Garibaldi (Pal.
Amato), Salerno
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 n. 2786/2359A emessa in data 18/01/2021 dall' e Controparte_1
notificata a mezzo servizio postale in data 05/03/2021
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 19
giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. “Amministratore Unico dal Parte_1
14/04/2014 al 07/11/2018 della ” chiedeva che fosse, Parte_2 Controparte_3
in via cautelare, sospesa l'esecutività e, nel merito, annullata e/o revocata l'ordinanza ingiunzione n. 2786/2359A, emessa in data 18/01/2021 dall' Controparte_1
di e notificata il 5/3/2021, con cui era ingiunto di provvedere al
[...] CP_1
pagamento della somma di € 50.825,00 (di cui, Euro 35,00 per spese) ,come sanzione amministrativa per le violazioni di legge accertate con verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00000/2019-408-01 del 20/02/2019, consistenti nell'avere utilizzato irregolarmente, in mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, numero 6 lavoratori, trovati in abiti da lavoro e a ciò intenti presso il cantiere sito in (zona industriale) per la realizzazione di un nuovo CP_1
centro commerciale “La Fabbrica”, in qualità di operai-elettricisti, per differenti periodi. In tale circostanza, con verbale a parte, fu adottato anche il provvedimento di sospensione dell'attività che venne poi revocato in data 25/09/2018, a seguito dell'assunzione dei sei lavoratori trovati “a nero”.
Deduceva il ricorrente, la carenza, contraddittorietà e genericità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la mancata indicazione nel verbale unico di accertamento degli esiti dettagliati dell'indagine eseguita dagli ispettori, l'insufficienza delle fonti di prova indicate nel verbale, la mancanza di elementi concomitanti idonei a suffragare l'utilizzazione dei sei lavoratori, come lavoratori subordinati, nonché
l'improcedibilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per l'intervenuto
Part Fallimento della . Controparte_3
Nel merito lamentava altresì l'insussistenza della violazione contestata, in quanto le 6
unità lavorative eseguivano prestazioni sporadiche e occasionali, senza alcun vincolo né rispetto di orario di lavoro, prendendo accordi, peraltro, con il sig. Sig. Pt_3
che ne verificava la disponibilità lavorativa, con conseguente non imputabilità
[...]
al ricorrente stesso, per la carenza dell'elemento soggettivo necessario ad integrare l'illecito amministrativo, della violazione contestata.
Infine, lamentava che, avendo provveduto, successivamente alla verifica effettuata dagli ispettori, alla regolarizzazione delle posizioni lavorative contestate mediante le comunicazioni obbligatorie di assunzione, doveva considerarsi cessata la materia del contendere.
Con comparsa depositata in data 4/10/2021, si costituiva l' Controparte_1
eccependo l'infondatezza dell'impugnazione della quale chiedeva il
[...]
rigetto, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva.
All'udienza ex art. 27-ter c.p.c. del 19 Giugno 2024, la causa, istruita mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale, verificato il tempestivo deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, era decisa. Preliminarmente parte ricorrente deduce che l'ordinanza-ingiunzione impugnata sarebbe illegittima in quanto priva della motivazione.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge chiaramente come l'Amministrazione
resistente abbia rispettato il requisito della motivazione di cui all'articolo 3 della Legge
n. 241 del 1990: l'ordinanza ingiunzione n. 2786/2359A rinviene la sua motivazione mediante il rinvio “per relationem” al rapporto n. 2358 del 18/02/2019, redatto dagli
Ispettori del lavoro, i quali hanno accertato la violazione contestata in sede di primo accesso alla , ritenendo fondato quanto accertato nel predetto verbale di Pt_4
primo accesso ispettivo n. 161-160 del 20/09/2018.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l'Amministrazione ha indicato nel provvedimento sanzionatorio le ragioni, di fatto e di diritto, sottese alla sua emanazione mediante rinvio ad altri atti già loro noti, (verbale unico di accertamento n. SA00000/2019-408-01 del 20/2/2019), nonché in modo puntuale la violazione commessa, cioè il “aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato” e le norme che si assumono violate (norme violate: art. 3 D.L.22/02/2002
convertito nella Legge 23/04/202 n 73, come modificato e integrato dall'art. 4 Legge
04/11/2010 n 183).
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20189/08, ha chiarito che “il suddetto obbligo (di motivazione) deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e' ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre
2003, n. 16203)”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, consegue che tale motivo di opposizione è
infondato e va rigettato.
Parimenti è da rigettarsi la doglianza relativa alla nullità e/o illegittimità del Verbale
Unico di accertamento e notificazione (e di ogni altro atto connesso), propedeutici alle
Ordinanza di Ingiunzione, in quanto l'atto presupposto risulta, non solo conosciuto al ricorrente (notificato in data 6/03/2019), ma anche completo ed idoneo ad integrare,
direttamente o indirettamente, gli elementi essenziali e indispensabili della motivazione dell'atto impositivo previsti dalla legge.
Ulteriormente destituite di fondamento sono le doglianze relative all'improcedibilità
e/o inefficacia dell'atto impugnato, sia per l'intervenuto fallimento della , Pt_4
dichiarato con provvedimento del Tribunale di Napoli, in persona del G.D. Dott.
Giampiero Scoppa sentenza n. 137/2019 del 22/07/2019), sia per l'erronea imputazione dell'illecito amministrativo al sig. stante la carenza dell'elemento Parte_1
soggettivo necessario ad integrare l'illecito contestato.
Sul punto giova ricordare che l'art 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. Spiega la S.C. che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza
Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito:“ a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale…; b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della
“solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.”
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Dato che nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può
essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo, la persona giuridica come la società
o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012).
Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione,
operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione.
Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla stessa l. n. 689 all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n. 12264 del 2007).
A questo punto, al fine di individuare l'autore dell'illecito, occorre distinguere se la violazione è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, che indica la presenza di un comportamento attivo idoneo ad offendere l'interesse protetto da una norma, o omissiva, vale a dire un comportamento passivo che consiste nel non compiere l'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Nella fattispecie, bisogna considerare l'omissione posta in essere dal ricorrente, considerata la sua posizione di rappresentanza dell'ente.
Nell'ambito delle condotte omissive, anche la c. d. colpa in vigilando per il fatto illecito altrui è fonte di responsabilità, rispondendo secondo la S.C. ai principi di personalità e di causalità psichica dell'evento (formale o materiale) dal momento che nel caso di amministrazione congiunta (pur se di fatto disgiunta) delle società, l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi,
quindi, ne risponde “per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa, supposto che questa sia, nella materia necessaria e non sia, invece, sufficiente, la coscienza e la volontarietà
della condotta, omissiva o commissiva” (Cass. 10668 del 1996 cit.).
In tal senso, il provvedimento sanzionatorio ha correttamente individuato nel sig.
nella sua qualità di amministratore unico della , l'autore delle Pt_1 Pt_4
violazioni contestate e, conseguentemente, la persona fisica destinataria del provvedimento sanzionatorio.
Dunque, la pretesa creditoria è stata correttamente esercitata nei confronti della persona fisica dell'amministratore della società, anche se poi dichiarata fallita.
Ed invero: “in materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma dell'art. 18 della L. n. 689/1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della
L. n. 689/1981. (Cass. Civ. 1 Sez. n. 26274 del 2.12.2005).
Venendo al merito dell'opposizione, il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione emessa per la violazione consistente nell'impiego, in mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dei sig.ri , per il periodo dal 14/09/2018 al 20/09/2018, per Parte_5 Parte_6
il periodo dall'1/08/2018 al 20/09/2018, , per il periodo dal Parte_7
1/08/2018 al 20/09/2018, , per il periodo dal 1/05/2018 al 20/09/2018, Parte_8
per il periodo dall'1/05/2018 al 20/09/2018 e , Parte_9 Parte_10
per il periodo dall'1/08/2018 al 20/09/2018, in qualità di operai (elettricisti),
circostanza avvalorata dal fatto che la società, a seguito dell'intervento dell' , CP_1
provvedeva spontaneamente a registrare e regolarizzare i rapporti di lavoro.
Orbene, dai verbali di dichiarazioni spontanee, rese in data 20 settembre 2018 dai 6
lavoratori summenzionati, risulta che gli stessi lavorassero per la società , Pt_4
con diversa decorrenza, in modo continuativo (5 giorni alla settimana eccetto il sabato e la domenica dalle 7,30/8,00 circa sino alle 16,30, con un'ora di pausa pranzo), in qualità di senza aver firmato alcun contratto di lavoro. Parte_11
All'esito dell'istruttoria espletata, la domanda contenuta in ricorso si appalesa infondata e non può che essere rigettata.
Le allegazioni difensive poste a sostegno della domanda non sono state sufficientemente confermate dalle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Invero, il lavoratore , ascoltato come testimone all' udienza del Parte_7
14/11/2023 ha dichiarato, contrariamente a quanto riferito durante l'accesso del
20/09/2018, di avere svolto la sua attività lavorativa tra il 2018 e il 2019, per qualche mese, per un periodo non superiore ai sei mesi e di aver firmato un foglio “che credo corrispondesse ad un contratto di lavoro” e di non avere “particolari ricordi dei miei colleghi di lavoro, anche perché ognuno svolgeva compiti predeterminati. I nomi che mi ha elencato, ossia i sig.ri , , e , non mi dicono Pt_8 Parte_9 Pt_10 Pt_5 Pt_6
niente, pertanto, non me li ricordo come miei colleghi di lavoro”.
All'udienza del 9/2/2024 veniva escusso come teste il sig. che, in Parte_6
contraddizione alle originarie dichiarazioni, riferiva di aver “lavorato presso il cantiere per la realizzazione del centro commerciale “La Fabbrica” per un giorno soltanto, nel
2018.
Non ricordo il giorno, mi ricordo soltanto che non faceva molto freddo. Ho deciso di non tornare più sul posto di lavoro, perché non mi piaceva la situazione generale del posto di lavoro. Ricordo che per quella giornata fui regolarmente pagato.” E che,
avendo lavorato solo un giorno non aveva conoscenza degli altri colleghi”.
Gli stessi hanno poi aggiunto di avere sostanzialmente apposto la loro firma in calce al verbale, redatto dagli ispettori, senza che ne fosse loro letto il contenuto.
Viceversa, il teste ascoltato all'udienza del 14711/23, ha Parte_5
sostanzialmente confermato quanto dichiarato agli ispettori.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, godono di maggiore attendibilità rispetto a quanto potrebbe essere riferito successivamente, in sede di interrogatorio, poiché rese, in forma analitica, in un momento in cui i lavoratori non avevano consapevolezza delle conseguenze negative che sarebbero potute derivare al proprio datore di lavoro e non avevano alcuna ragione di rendere una versione dei fatti non conforme alla realtà, “mentre la medesima attendibilità non può essere data a dichiarazioni successive, che non solo si appiattiscono sulla tesi difensiva del datore di lavoro, finalizzata ad eliminare la sanzione irrogata, ma non danno alcuna logica giustificazione delle ragioni per cui in precedenza era stata fornita una diversa, e del tutto difforme spiegazione” (cfr. Corte
di Appello di Lecce, n. 483/2016- si vedano ex multis, Cass. Civ., n. 15073/2008; Cass.
Civ., n. 3525/2005; Cass. Civ., n. 19/04/2010 n. 9252).
Orbene, nella fattispecie, in assenza di ulteriori riscontri probatori, deve ritenersi che le predette dichiarazioni rese in corso di giudizio non godano della stessa attendibilità
e genuinità di quelle rese nell'immediatezza agli ispettori verbalizzanti, dalle quali peraltro emerge una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi con cui
è svolta l'attività lavorativa, non trascurabili attesa anche l'assenza di interesse dei lavoratori a riferire in sede ispettiva fatti non rispondenti al vero (cfr., in tal senso,
Tribunale di Milano, sentenza 14 aprile 2009, n. 1625, Tribunale di Cuneo, sentenza n.
43/2023 del 2 febbraio 2023).
La domanda deve essere conseguentemente rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico del sig.
considerato che
nel caso di specie Parte_12 l'Amministrazione resistente è stata in giudizio in persona del funzionario delegato,
nel qual caso secondo la giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 2362/2020) sono liquidabili in favore dell'Ente solo le spese, in considerazione dell'attività espletata e, considerate la natura, il valore (€ 50.790,00) e la complessità
delle questioni (bassa), si liquidano forfetariamente le spese spettanti all'Amministrazione resistente in € 3.809,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.
52786/2359A emessa in data 18/01/2021 dall' Controparte_1
e notificata a mezzo servizio postale in data 05/03/2021;
2) CONDANNA parte ricorrente alla rifusione in favore del convenuto
[...]
delle spese di giudizio che liquida Controparte_4
complessivamente in € 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 26.06.2025 mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.