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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2024, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
Rg.n. 5166/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5166/2020 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Esposito, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1
ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Castellammare di Stabia alla via Privati n. 98
ATTORE
E
1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_1
generale alle liti in atti, dall'avv. Marcello Picciotti, con studio in Napoli alla via Aniello Falcone n. 332,
elett.te dom.ta unitamente al suo difensore presso lo studio dell'avv. Michele Bonagura in Torre
Annunziata al Corso Umberto I n. 148
CONVENUTA
NONCHÉ
, res.te in Tornimparte (AQ) alla via L'Aquila n. 1 Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate e da verbale d'udienza del 19.12.2023.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
e la al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 e degli artt. 2054 e ss
[...] CP_1
c.c., il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 19.07.2018 alle ore 22.30 circa, in Castellammare di Stabia alla via Casa Coppola, in cui rimaneva coinvolto mentre viaggiava in qualità di trasportato sul motoveicolo Piaggio Tg. EC45762, di proprietà di
[...]
ed assicurato per la r.c.a. con la , nell'occasione condotto da CP_2 CP_1 Per_1
.
[...]
Esponeva, difatti, che il conducente del , nel percorrere un tratto curvilineo a velocità elevata, Pt_2
perdeva il controllo del motoveicolo rovinando al suolo sul lato sinistro;
di conseguenza, quale trasportato,
riportava lesioni personali, per le quali veniva condotto presso il P.O. ” di Castellammare di Org_1
Stabia, dove gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo del ginocchio sx con edema dello stesso”; esponeva
2 che a causa delle lesioni subite era stato, poi, costretto a intervento chirurgico e ad ulteriori controlli specialistici ed a successiva riabilitazione.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del Parte_1
veicolo tipo Piaggio nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in lite, quantificati in € 52.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, per cui ne Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia con provvedimento reso all'udienza del 29.06.2021.
Si costituiva, invece la , in persona del legale rapp.te p.t., che deduceva l'infondatezza della CP_1
domanda attorea, rilevando varie anomalie riguardo al sinistro (esistenza di due verbali di pronto soccorso del P.O. ” di Castellammare di Stabia in conseguenza di correzione;
rettifica nel certificato Org_1
della ” di Prato contenente la prima anamnesi, in cui era indicata quale causa delle Organizzazione_2
lesione un incidente sportivo;
mancata sottoposizione a perizia della Vespa Piaggio da parte del proprietario;
pluralità di sinistri con il coinvolgimento delle parti in causa, in uno dei quali il teste Tes_1
risultava conducente della Vespa Piaggio del convenuto), e contestava la quantificazione dei danni
[...]
lamentati; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata la c.t.u medico-legale in persona dell'attore; in seguito, all'udienza del 19.12.2023, il
Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta Compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 con l'invio alla Compagnia
citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. diffida e messa in mora a mezzo Pec ricevuta dalla in CP_1
data 13.12.2018); nella richiesta inoltrata sono osservate le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148
d. lgs. n. 209/2005, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione
3 delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, nonché l'allegazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2,
d.lgs. n. 209/2005, del modello C.A.I.. E', altresì provato che il danneggiato si è sottoposto a visita medico-
legale presso lo studio medico fiduciario della compagnia convenuta, dr. , in data Persona_2
20.03.2019 (cfr. allegato n. 16 della produzione di parte convenuta), al quale la danneggiata aveva consegnato la documentazione medica relativa alle lesioni subite consentendo alla convenuta di conoscere l'entità delle lesioni e di valutare le varie voci di danno, nonché di formulare un'offerta risarcitoria.
Si evidenzia, inoltre, che le legittimazioni attiva e passiva, più precisamente la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, sono provate dai documenti depositati dalle parti, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni dell'attore (cfr. doc. da 4 a 14 prodotti dall'attore), dal certificato cronologico del veicolo del convenuto (cfr. doc. 27 prodotto dall'attore); la s.p.a, inoltre, non ha contestato CP_3
la copertura assicurativa del ciclomotore, avendo provveduto, altresì, ad aprire il sinistro ed alla gestione stragiudiziale dello stesso, nominando consulente di parte per l'ispezione del ciclomotore coinvolto nel sinistro e per l'espletamento della visita medico-legale in persona del danneggiato (doc. 17 e 18 della produzione dell'attore, documenti 8 e 16 della produzione della convenuta).
Per quanto riguarda la qualificazione della domanda proposta da , la stessa è stata Parte_1
correttamente proposta quale azione ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 e art. 2054 c.c..
L'attore, invero, in merito all'evento dannoso in cui riportava lesioni personali in qualità di terzo trasportato, ha riferito, nella prospettazione della domanda, di un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto un solo veicolo, e ha proposto l'azione di risarcimento nei confronti del proprietario e della compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava, qualificandola quale azione ex art. 144 d.lgs.
209/2005 e 2054 e ss c.c.
Si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, ha precisato che “... nel caso in cui nel sinistro sia stato
coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella
prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile”. (Cass. civ. SS.UU. 30.11.2022 n. 35318).
4 Ne consegue che, essendo l'azione di cui all'art. 144 un'azione di responsabilità, su parte attrice grava l'onere di provare la dinamica del sinistro, il danno subito ed il nesso di causalità tra evento e danno,
spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto permette di ritenere raggiunta con certezza la prova dell'esclusiva responsabilità del veicolo convenuto nella causazione del sinistro.
Innanzitutto, i testi escussi indicati da parte attrice, sig.ri , cugino dell'istante, e Testimone_2 Tes_1
, all'epoca collega di ed indifferente alle parti, della cui attendibilità non vi è
[...] Persona_1
motivo per dubitare (cfr. verbale d'udienza del 28.04.2022 e del 29.09.2022), hanno concordemente confermato di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero nel mese di luglio dell'anno 2018, verso le ore 22.00 – 22.30, in
Castellammare di Stabia alla via Casa Coppola, in un tratto curvilineo situato poco prima dell'abitazione di
; in merito alla dinamica del sinistro hanno riferito di aver visto che il conducente della Parte_1
Vespa Piaggio di colore bianco, su cui viaggiava quale trasportato , nell'eseguire una Parte_1
curva perdeva il controllo del veicolo rovinando al suolo sul lato sinistro unitamente allo scooter ed al trasportato.
In particolare, il primo teste ha riferito di avere visto transitare nei pressi della propria abitazione la Vespa,
condotta da e su cui viaggiava il cugino come trasportato, il cui Persona_1 Parte_1
conducente, “nell'affrontare una curva cadeva per terra”. Ha dichiarato che “Via II Casa Coppola è una
strada a doppio senso di circolazione”, che il motociclo, nel procedere in direzione dell'abitazione dell'attore, “è caduto nel mentre stava effettuando una curva a sinistra e si è abbattuto unitamente agli
occupanti sul lato sinistro” e che “Il conducente del motociclo ha perso il controllo dello stesso senza
scontrarsi con nessun altro veicolo”; ha riferito che l'istante, il quale indossava regolarmente il casco, pur lamentando dolori al ginocchio sinistro, al momento preferì tornare a casa, ma si recò in ospedale il giorno successivo e in seguito fu anche operato al ginocchio. Ha riconosciuto nelle foto in atti la Vespa su cui viaggiava , precisando che dalle foto risulta più danneggiata rispetto al momento del Parte_1
sinistro.
5 Il secondo teste ha dichiarato che “ procedeva lungo via Casa Coppola con direzione via Persona_1
Privati in salita e trasportava su di una Vespa bianca D ”, e “che nell'effettuare una curva a Parte_1
sinistra, un po' stretta, perdeva il controllo del veicolo cadendo al suolo unitamente al veicolo e al
trasportato”, abbattendosi sul lato sinistro;
ha precisato che “Via Casa Coppola è una strada a doppio senso
di circolazione abbastanza stretta”, che “dopo la caduta il subìto si è rialzato senza riportare Per_1
lesioni, mentre è rimasto per terra, con la gamba sinistra sotto la Vespa”; ha riferito che l'istante Pt_1
al momento preferì recarsi a casa, abitando nelle vicinanze.
Le risultanze della prova testimoniale trovano conferma nella documentazione prodotta dalla parte attrice e, in particolare, nel modello C.A.I. allegato alla richiesta di risarcimento, nel verbale di accettazione di pronto soccorso, nelle consulenze mediche di parte allegate, nella c.t.u. medico-legale a firma del dr.
. Persona_3
Dal verbale di Pronto Soccorso n. 2018038178 del 20.7.2018 del P.O. ” di Castellammare di Org_1
Stabia, rilasciato in data 24.07.2018 a seguito di correzione del precedente verbale 2018038192 del
20.07.2018 (cfr. doc. 4 e 5 allegati dall'attore), si evince che si recava la mattina Parte_1
successiva presso il Pronto Soccorso del detto nosocomio;
nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente in strada” avvenuto il giorno precedente, 19.07.2018, alle ore 22.30 in
Castellammare di Stabia alla via Casa Coppola, con responsabilità di terzi;
al danneggiato è diagnosticato
“trauma distorsivo ginocchio sx con edema dello stesso”; nel verbale è precisato il rilascio in data successiva per “errata corrige” del referto 2018038192 del 20.07.2018, contenente errori anche nei dati identificativi del paziente.
Va, poi, rilevato, che dalle risultanze delle consulenze mediche sia di parte attrice (doc. 16 della produzione dell'attore – ctp a firma della dr. , pag. 1) che della (doc. 16 della produzione Persona_4 CP_1
della convenuta – ctp a firma della dr. , pag. 4), nonché dalla relazione del c.t.u., emerge Persona_2
che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
Invero, la contesta il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento dannoso descritto sulla CP_1
base della documentazione medica della ” di Prato, in particolare, del certificato Organizzazione_2
6 del 10.10.2018 del Dr. in cui la causa delle lesioni al ginocchio sinistro veniva dichiarata Persona_5
in un infortunio occorso “giocando a calcio”; tale certificato veniva successivamente rettificato dal medesimo ortopedico con note del 12.11.2018 e del 30.11.2018, in cui lo stesso precisava “che per errore di
compilazione, la modalità del trauma riferito risulta essere legata ad incidente stradale e non a trauma
sportivo come descritto” (doc. 5, 6 7 della produzione della convenuta).
Va rilevato, tuttavia, che , fin dall'accesso al pronto soccorso, in cui veniva riscontato il Parte_1
trauma al ginocchio sinistro, ha riferito dell'incidente stradale.
Orbene, le dichiarazioni rese dal danneggiato al pronto soccorso e riportate nel verbale, entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione -
dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice
(Cass. ord. n. 16030/2020).
La documentazione medica successiva attesta, poi, l'iter diagnostico e terapeutico seguito per le lesioni al ginocchio dal sinistro fino al ricovero presso la ”. Organizzazione_2
Nel modello C.A.I allegato, sottoscritto dal conducente del ciclomotore del convenuto, sono indicate le circostanze di tempo e di luogo dell'evento dannoso, le parti coinvolte nel sinistro;
è indicato Parte_1
quale danneggiato in qualità di passeggero a bordo del motoveicolo Piaggio;
viene riportata la
[...]
seguente dinamica del sinistro: “il conducente del veicolo A (Vespa Piaggio) perdeva il controllo del veicolo
in curva e rovinava al suolo sul lato sinistro unitamente al trasportato, che riportava lesioni”.
Orbene, come è stato precisato, per costante giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sull'art. 143
d.lgs. 209/2005, le dichiarazioni contenute nel modello C.A.I., pur sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro stradale, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio,
ma sono solo idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute, in particolare modo della compagnia assicurativa, che potrà superarla fornendo la prova contraria ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 25468 del 12.11.2020, Cass. civ.,
sez. III, n. 25770 del 14.10.2019 e n. 4536 del 08.03.2016); la dichiarazione confessoria riportata nel relativo
7 modulo rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al Giudice di giungere all'accertamento del fatto.
Nel caso di specie le dichiarazioni rese nel modello C.A.I., valutate unitamente alle deposizioni testimoniali e al verbale di pronto soccorso, confermano la dinamica del sinistro descritta dall'attore.
La rileva dubbi sulla veridicità del sinistro sulla base delle risultanze della “Lista Ivass” che CP_1
evidenzia numerosi sinistri con il coinvolgimento dell'attore, del convenuto e del veicolo Vespa Piaggio;
tuttavia, tale assunto costituisce una presunzione semplice che non può assumere rilievo a fronte di prove dirette, quali le dichiarazioni del teste oculare, che depongono in senso contrario (Cass.civ. n. 8814/2020).
Evidenzia, altresì, che, in uno dei sinistri in cui è coinvolta la Vespa Piaggio -tra l'altro di proprietà dello zio dell'attore (cfr. doc. 15 depositato dalla )-, il veicolo era condotto dallo stesso teste CP_1 Tes_1
; dalla prova testimoniale, tuttavia, è emerso che sia che avevano
[...] Testimone_1 Persona_1
lavorato entrambi alle dipendenze di , proprietario del motoveicolo e che “La vespa Controparte_2
condotta dal era a disposizione di tutti i dipendenti dell'albergo per effettuare Per_1 Org_3
servizi vari” (cfr. verbale di udienza del 29.09.2022 – dichiarazione testimoniale del teste ). Testimone_1
Alla luce di tanto può dirsi certamente provata la responsabilità del conducente del veicolo Piaggio Tg.
EC45762, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la , posto che, da un Controparte_2 CP_1
canto, è risultato che il conducente del ciclomotore ha perso il controllo del veicolo ed è rovinato al suolo unitamente al trasportato e, d'altro canto, non è emersa alcuna prova in ordine ad un eventuale concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.
Dalle risultanze testimoniali è chiaramente emersa una condotta gravemente imprudente e negligente del conducente del ciclomotore, nella cui condotta sono ravvisabili più infrazioni stradali;
difatti, sono configurabili, oltre alla violazione dell'art. 140, primo comma, C.d.S., secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, anche la violazione dell'art. 141, primo comma, C.d.S., il quale prevede che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle
caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e
del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle
persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma
8 sancisce che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di
compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, ...”; ancora al terzo e al quarto comma aggiunge che “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità delle intersezioni ... nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni
atmosferiche o per altre cause ... ”.
Va, pertanto, affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa.
Le lesioni riportate dall'attore ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1
descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dal teste e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, in particolare dal referto di Pronto Soccorso del P.O. ” di Org_1
Castellammare di Stabia, dalla cartella clinica della ” di Prato, dalle consulenze Organizzazione_2
mediche di parte, nonché dalle risultanze dell'espletata C.T.U.
Per quanto attiene, infine, alla quantificazione del danno alla persona riportato dall'istante ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal C.T.U per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 31.05.2003, n.
8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che,
nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Al fine di evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva
9 consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità – fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità
tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va ricordato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e,
successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha disciplinato i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Si procederà, pertanto, a liquidare il danno temporaneo e permanente del danneggiato in base alla detta disciplina, tenuto conto che i relativi parametri liquidativi sono stati aggiornati con il D.M.16 ottobre 2023,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21.10.2023.
Orbene, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, è provato che
, a seguito del sinistro in oggetto, riportava lesioni per le quali veniva trasportato al Parte_1
pronto soccorso del P.O. ” di Castellammare di Stabia, dove gli veniva riscontrato: “trauma Org_1
distorsivo ginocchio sinistro con edema dello stesso. Prognosi dieci giorni salvo complicazioni”; in data
23.07.2018 effettuava esame RM ginocchio sinistro presso il Centro di Castellammare di Stabia, con Org_4
riscontro di “lesione del corpo-corno posteriore del menisco interno…interessamento traumatico distrattivo
di alto grado del LCA, da valutare in sede clinica…edema intraspongioso post-contusivo del condilo femorale
antero-laterale e del contrapposto emipiatto tibiale posteriore. Distrazione capsulare posterolaterale.
Sinovite diffusa con abbondante quota di versamento nei recessi supero-laterali ed articolare…”, per cui gli veniva prescritto l'uso di ginocchiera armata per venti giorni;
in data 10.10.2018 veniva sottoposto ad intervento di “meniscectomia selettiva + innesto autoplastico STG-D pro-LCA in assistenza artroscopica”
presso la ” di Prato, cui seguivano terapie mediche, rimozione dei punti di sutura e Organizzazione_2
ciclo di FKT, fino alla guarigione con postumi certificata in data 12.02.2019.
10 Gli accertamenti effettuati dal C.T.U. medico-legale, Dott. , hanno evidenziato che, a causa Persona_3
del sinistro, lo stesso ha riportato postumi di “trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con lesione
del LCA (legamento crociato anteriore) e lesione del menisco mediale, sottoposti a chirurgia artroscopica
ricostruttiva”.
Le lesioni riportate, compatibili secondo il C.T.U. medico-legale con l'incidente ed ormai stabilizzatesi (cfr.
C.T.U. pag. 6: “Relativamente al nesso di causalità materiale tra le lesioni di cui sopra e l'evento traumatico
del 19 luglio 2018, la dinamica dichiarata dal periziato (e coerentemente prospettata nel ricorso
introduttivo) è da ritenere compatibile con la produzione di quelle lesioni. ...”), hanno comportato all'attore
, secondo il consulente medico, un'invalidità temporanea totale di giorni 10 (dieci), Parte_1
un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 30 (trenta); un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 7%.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati D.M. 08
giugno 2022, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 33 anni, può riconoscersi al danneggiato per danni in oggetto, Parte_1
la somma di € 548,00 per l'invalidità temporanea totale;
la somma di € 822,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% , la somma di € 411,00 per inabilità temporanea parziale al 25%, mentre il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 11.061,68, per un totale di € 12.842,68.
Non è possibile riconoscere una voce autonoma a titolo di danno morale, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché
conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto
subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato
dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad
apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. (Cass. civ. n.
339/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25164/2020; n. 17209/2015). Va, quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent. n. 25164/2020).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che il danneggiato si è limitata a domandare il ristoro
11 del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è dunque Parte_1
pari a € 12.842,68, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (19.07.2018) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad € 16.034,46 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 16.034,46. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
A titolo di danno emergente va riconosciuta, altresì, la somma di € 1.088,35 per le spese mediche sostenute e documentate, ritenute congrue dal c.t.u.; trattandosi di debito di valuta, su detta somma decorreranno gli interessi legali codicistici dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività difensiva svolta, nonché dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, si calcolano in applicazione di un valore compreso tra i valori medi e quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento ( da € 5.200,01 a € 26.000,00, in ragione del principio del
decisum).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra gli stessi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2
12 di , della somma di € 12.842,68, oltre interessi legali codicistici sulla Parte_1
somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (19.07.2018) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad €
16.034,46 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 16.034,46;
2) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e , CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
1.088,35, oltre interessi legali codicistici dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e , CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, alla rifusione a favore della parte attrice delle spese processuali sostenute, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 6.347,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
Giovanni Esposito, dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra gli stessi.
Così deciso in Torre Annunziata in data 17.3.2024
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5166/2020 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Esposito, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1
ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Castellammare di Stabia alla via Privati n. 98
ATTORE
E
1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_1
generale alle liti in atti, dall'avv. Marcello Picciotti, con studio in Napoli alla via Aniello Falcone n. 332,
elett.te dom.ta unitamente al suo difensore presso lo studio dell'avv. Michele Bonagura in Torre
Annunziata al Corso Umberto I n. 148
CONVENUTA
NONCHÉ
, res.te in Tornimparte (AQ) alla via L'Aquila n. 1 Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate e da verbale d'udienza del 19.12.2023.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
e la al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 e degli artt. 2054 e ss
[...] CP_1
c.c., il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 19.07.2018 alle ore 22.30 circa, in Castellammare di Stabia alla via Casa Coppola, in cui rimaneva coinvolto mentre viaggiava in qualità di trasportato sul motoveicolo Piaggio Tg. EC45762, di proprietà di
[...]
ed assicurato per la r.c.a. con la , nell'occasione condotto da CP_2 CP_1 Per_1
.
[...]
Esponeva, difatti, che il conducente del , nel percorrere un tratto curvilineo a velocità elevata, Pt_2
perdeva il controllo del motoveicolo rovinando al suolo sul lato sinistro;
di conseguenza, quale trasportato,
riportava lesioni personali, per le quali veniva condotto presso il P.O. ” di Castellammare di Org_1
Stabia, dove gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo del ginocchio sx con edema dello stesso”; esponeva
2 che a causa delle lesioni subite era stato, poi, costretto a intervento chirurgico e ad ulteriori controlli specialistici ed a successiva riabilitazione.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del Parte_1
veicolo tipo Piaggio nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in lite, quantificati in € 52.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, per cui ne Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia con provvedimento reso all'udienza del 29.06.2021.
Si costituiva, invece la , in persona del legale rapp.te p.t., che deduceva l'infondatezza della CP_1
domanda attorea, rilevando varie anomalie riguardo al sinistro (esistenza di due verbali di pronto soccorso del P.O. ” di Castellammare di Stabia in conseguenza di correzione;
rettifica nel certificato Org_1
della ” di Prato contenente la prima anamnesi, in cui era indicata quale causa delle Organizzazione_2
lesione un incidente sportivo;
mancata sottoposizione a perizia della Vespa Piaggio da parte del proprietario;
pluralità di sinistri con il coinvolgimento delle parti in causa, in uno dei quali il teste Tes_1
risultava conducente della Vespa Piaggio del convenuto), e contestava la quantificazione dei danni
[...]
lamentati; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata la c.t.u medico-legale in persona dell'attore; in seguito, all'udienza del 19.12.2023, il
Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta Compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 con l'invio alla Compagnia
citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. diffida e messa in mora a mezzo Pec ricevuta dalla in CP_1
data 13.12.2018); nella richiesta inoltrata sono osservate le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148
d. lgs. n. 209/2005, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione
3 delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, nonché l'allegazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2,
d.lgs. n. 209/2005, del modello C.A.I.. E', altresì provato che il danneggiato si è sottoposto a visita medico-
legale presso lo studio medico fiduciario della compagnia convenuta, dr. , in data Persona_2
20.03.2019 (cfr. allegato n. 16 della produzione di parte convenuta), al quale la danneggiata aveva consegnato la documentazione medica relativa alle lesioni subite consentendo alla convenuta di conoscere l'entità delle lesioni e di valutare le varie voci di danno, nonché di formulare un'offerta risarcitoria.
Si evidenzia, inoltre, che le legittimazioni attiva e passiva, più precisamente la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, sono provate dai documenti depositati dalle parti, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni dell'attore (cfr. doc. da 4 a 14 prodotti dall'attore), dal certificato cronologico del veicolo del convenuto (cfr. doc. 27 prodotto dall'attore); la s.p.a, inoltre, non ha contestato CP_3
la copertura assicurativa del ciclomotore, avendo provveduto, altresì, ad aprire il sinistro ed alla gestione stragiudiziale dello stesso, nominando consulente di parte per l'ispezione del ciclomotore coinvolto nel sinistro e per l'espletamento della visita medico-legale in persona del danneggiato (doc. 17 e 18 della produzione dell'attore, documenti 8 e 16 della produzione della convenuta).
Per quanto riguarda la qualificazione della domanda proposta da , la stessa è stata Parte_1
correttamente proposta quale azione ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 e art. 2054 c.c..
L'attore, invero, in merito all'evento dannoso in cui riportava lesioni personali in qualità di terzo trasportato, ha riferito, nella prospettazione della domanda, di un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto un solo veicolo, e ha proposto l'azione di risarcimento nei confronti del proprietario e della compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava, qualificandola quale azione ex art. 144 d.lgs.
209/2005 e 2054 e ss c.c.
Si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, ha precisato che “... nel caso in cui nel sinistro sia stato
coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella
prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile”. (Cass. civ. SS.UU. 30.11.2022 n. 35318).
4 Ne consegue che, essendo l'azione di cui all'art. 144 un'azione di responsabilità, su parte attrice grava l'onere di provare la dinamica del sinistro, il danno subito ed il nesso di causalità tra evento e danno,
spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto permette di ritenere raggiunta con certezza la prova dell'esclusiva responsabilità del veicolo convenuto nella causazione del sinistro.
Innanzitutto, i testi escussi indicati da parte attrice, sig.ri , cugino dell'istante, e Testimone_2 Tes_1
, all'epoca collega di ed indifferente alle parti, della cui attendibilità non vi è
[...] Persona_1
motivo per dubitare (cfr. verbale d'udienza del 28.04.2022 e del 29.09.2022), hanno concordemente confermato di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero nel mese di luglio dell'anno 2018, verso le ore 22.00 – 22.30, in
Castellammare di Stabia alla via Casa Coppola, in un tratto curvilineo situato poco prima dell'abitazione di
; in merito alla dinamica del sinistro hanno riferito di aver visto che il conducente della Parte_1
Vespa Piaggio di colore bianco, su cui viaggiava quale trasportato , nell'eseguire una Parte_1
curva perdeva il controllo del veicolo rovinando al suolo sul lato sinistro unitamente allo scooter ed al trasportato.
In particolare, il primo teste ha riferito di avere visto transitare nei pressi della propria abitazione la Vespa,
condotta da e su cui viaggiava il cugino come trasportato, il cui Persona_1 Parte_1
conducente, “nell'affrontare una curva cadeva per terra”. Ha dichiarato che “Via II Casa Coppola è una
strada a doppio senso di circolazione”, che il motociclo, nel procedere in direzione dell'abitazione dell'attore, “è caduto nel mentre stava effettuando una curva a sinistra e si è abbattuto unitamente agli
occupanti sul lato sinistro” e che “Il conducente del motociclo ha perso il controllo dello stesso senza
scontrarsi con nessun altro veicolo”; ha riferito che l'istante, il quale indossava regolarmente il casco, pur lamentando dolori al ginocchio sinistro, al momento preferì tornare a casa, ma si recò in ospedale il giorno successivo e in seguito fu anche operato al ginocchio. Ha riconosciuto nelle foto in atti la Vespa su cui viaggiava , precisando che dalle foto risulta più danneggiata rispetto al momento del Parte_1
sinistro.
5 Il secondo teste ha dichiarato che “ procedeva lungo via Casa Coppola con direzione via Persona_1
Privati in salita e trasportava su di una Vespa bianca D ”, e “che nell'effettuare una curva a Parte_1
sinistra, un po' stretta, perdeva il controllo del veicolo cadendo al suolo unitamente al veicolo e al
trasportato”, abbattendosi sul lato sinistro;
ha precisato che “Via Casa Coppola è una strada a doppio senso
di circolazione abbastanza stretta”, che “dopo la caduta il subìto si è rialzato senza riportare Per_1
lesioni, mentre è rimasto per terra, con la gamba sinistra sotto la Vespa”; ha riferito che l'istante Pt_1
al momento preferì recarsi a casa, abitando nelle vicinanze.
Le risultanze della prova testimoniale trovano conferma nella documentazione prodotta dalla parte attrice e, in particolare, nel modello C.A.I. allegato alla richiesta di risarcimento, nel verbale di accettazione di pronto soccorso, nelle consulenze mediche di parte allegate, nella c.t.u. medico-legale a firma del dr.
. Persona_3
Dal verbale di Pronto Soccorso n. 2018038178 del 20.7.2018 del P.O. ” di Castellammare di Org_1
Stabia, rilasciato in data 24.07.2018 a seguito di correzione del precedente verbale 2018038192 del
20.07.2018 (cfr. doc. 4 e 5 allegati dall'attore), si evince che si recava la mattina Parte_1
successiva presso il Pronto Soccorso del detto nosocomio;
nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente in strada” avvenuto il giorno precedente, 19.07.2018, alle ore 22.30 in
Castellammare di Stabia alla via Casa Coppola, con responsabilità di terzi;
al danneggiato è diagnosticato
“trauma distorsivo ginocchio sx con edema dello stesso”; nel verbale è precisato il rilascio in data successiva per “errata corrige” del referto 2018038192 del 20.07.2018, contenente errori anche nei dati identificativi del paziente.
Va, poi, rilevato, che dalle risultanze delle consulenze mediche sia di parte attrice (doc. 16 della produzione dell'attore – ctp a firma della dr. , pag. 1) che della (doc. 16 della produzione Persona_4 CP_1
della convenuta – ctp a firma della dr. , pag. 4), nonché dalla relazione del c.t.u., emerge Persona_2
che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
Invero, la contesta il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento dannoso descritto sulla CP_1
base della documentazione medica della ” di Prato, in particolare, del certificato Organizzazione_2
6 del 10.10.2018 del Dr. in cui la causa delle lesioni al ginocchio sinistro veniva dichiarata Persona_5
in un infortunio occorso “giocando a calcio”; tale certificato veniva successivamente rettificato dal medesimo ortopedico con note del 12.11.2018 e del 30.11.2018, in cui lo stesso precisava “che per errore di
compilazione, la modalità del trauma riferito risulta essere legata ad incidente stradale e non a trauma
sportivo come descritto” (doc. 5, 6 7 della produzione della convenuta).
Va rilevato, tuttavia, che , fin dall'accesso al pronto soccorso, in cui veniva riscontato il Parte_1
trauma al ginocchio sinistro, ha riferito dell'incidente stradale.
Orbene, le dichiarazioni rese dal danneggiato al pronto soccorso e riportate nel verbale, entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione -
dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice
(Cass. ord. n. 16030/2020).
La documentazione medica successiva attesta, poi, l'iter diagnostico e terapeutico seguito per le lesioni al ginocchio dal sinistro fino al ricovero presso la ”. Organizzazione_2
Nel modello C.A.I allegato, sottoscritto dal conducente del ciclomotore del convenuto, sono indicate le circostanze di tempo e di luogo dell'evento dannoso, le parti coinvolte nel sinistro;
è indicato Parte_1
quale danneggiato in qualità di passeggero a bordo del motoveicolo Piaggio;
viene riportata la
[...]
seguente dinamica del sinistro: “il conducente del veicolo A (Vespa Piaggio) perdeva il controllo del veicolo
in curva e rovinava al suolo sul lato sinistro unitamente al trasportato, che riportava lesioni”.
Orbene, come è stato precisato, per costante giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sull'art. 143
d.lgs. 209/2005, le dichiarazioni contenute nel modello C.A.I., pur sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro stradale, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio,
ma sono solo idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute, in particolare modo della compagnia assicurativa, che potrà superarla fornendo la prova contraria ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 25468 del 12.11.2020, Cass. civ.,
sez. III, n. 25770 del 14.10.2019 e n. 4536 del 08.03.2016); la dichiarazione confessoria riportata nel relativo
7 modulo rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al Giudice di giungere all'accertamento del fatto.
Nel caso di specie le dichiarazioni rese nel modello C.A.I., valutate unitamente alle deposizioni testimoniali e al verbale di pronto soccorso, confermano la dinamica del sinistro descritta dall'attore.
La rileva dubbi sulla veridicità del sinistro sulla base delle risultanze della “Lista Ivass” che CP_1
evidenzia numerosi sinistri con il coinvolgimento dell'attore, del convenuto e del veicolo Vespa Piaggio;
tuttavia, tale assunto costituisce una presunzione semplice che non può assumere rilievo a fronte di prove dirette, quali le dichiarazioni del teste oculare, che depongono in senso contrario (Cass.civ. n. 8814/2020).
Evidenzia, altresì, che, in uno dei sinistri in cui è coinvolta la Vespa Piaggio -tra l'altro di proprietà dello zio dell'attore (cfr. doc. 15 depositato dalla )-, il veicolo era condotto dallo stesso teste CP_1 Tes_1
; dalla prova testimoniale, tuttavia, è emerso che sia che avevano
[...] Testimone_1 Persona_1
lavorato entrambi alle dipendenze di , proprietario del motoveicolo e che “La vespa Controparte_2
condotta dal era a disposizione di tutti i dipendenti dell'albergo per effettuare Per_1 Org_3
servizi vari” (cfr. verbale di udienza del 29.09.2022 – dichiarazione testimoniale del teste ). Testimone_1
Alla luce di tanto può dirsi certamente provata la responsabilità del conducente del veicolo Piaggio Tg.
EC45762, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la , posto che, da un Controparte_2 CP_1
canto, è risultato che il conducente del ciclomotore ha perso il controllo del veicolo ed è rovinato al suolo unitamente al trasportato e, d'altro canto, non è emersa alcuna prova in ordine ad un eventuale concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.
Dalle risultanze testimoniali è chiaramente emersa una condotta gravemente imprudente e negligente del conducente del ciclomotore, nella cui condotta sono ravvisabili più infrazioni stradali;
difatti, sono configurabili, oltre alla violazione dell'art. 140, primo comma, C.d.S., secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, anche la violazione dell'art. 141, primo comma, C.d.S., il quale prevede che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle
caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e
del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle
persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma
8 sancisce che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di
compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, ...”; ancora al terzo e al quarto comma aggiunge che “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità delle intersezioni ... nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni
atmosferiche o per altre cause ... ”.
Va, pertanto, affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa.
Le lesioni riportate dall'attore ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1
descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dal teste e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, in particolare dal referto di Pronto Soccorso del P.O. ” di Org_1
Castellammare di Stabia, dalla cartella clinica della ” di Prato, dalle consulenze Organizzazione_2
mediche di parte, nonché dalle risultanze dell'espletata C.T.U.
Per quanto attiene, infine, alla quantificazione del danno alla persona riportato dall'istante ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal C.T.U per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 31.05.2003, n.
8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che,
nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Al fine di evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva
9 consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità – fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità
tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va ricordato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e,
successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha disciplinato i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Si procederà, pertanto, a liquidare il danno temporaneo e permanente del danneggiato in base alla detta disciplina, tenuto conto che i relativi parametri liquidativi sono stati aggiornati con il D.M.16 ottobre 2023,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21.10.2023.
Orbene, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, è provato che
, a seguito del sinistro in oggetto, riportava lesioni per le quali veniva trasportato al Parte_1
pronto soccorso del P.O. ” di Castellammare di Stabia, dove gli veniva riscontrato: “trauma Org_1
distorsivo ginocchio sinistro con edema dello stesso. Prognosi dieci giorni salvo complicazioni”; in data
23.07.2018 effettuava esame RM ginocchio sinistro presso il Centro di Castellammare di Stabia, con Org_4
riscontro di “lesione del corpo-corno posteriore del menisco interno…interessamento traumatico distrattivo
di alto grado del LCA, da valutare in sede clinica…edema intraspongioso post-contusivo del condilo femorale
antero-laterale e del contrapposto emipiatto tibiale posteriore. Distrazione capsulare posterolaterale.
Sinovite diffusa con abbondante quota di versamento nei recessi supero-laterali ed articolare…”, per cui gli veniva prescritto l'uso di ginocchiera armata per venti giorni;
in data 10.10.2018 veniva sottoposto ad intervento di “meniscectomia selettiva + innesto autoplastico STG-D pro-LCA in assistenza artroscopica”
presso la ” di Prato, cui seguivano terapie mediche, rimozione dei punti di sutura e Organizzazione_2
ciclo di FKT, fino alla guarigione con postumi certificata in data 12.02.2019.
10 Gli accertamenti effettuati dal C.T.U. medico-legale, Dott. , hanno evidenziato che, a causa Persona_3
del sinistro, lo stesso ha riportato postumi di “trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con lesione
del LCA (legamento crociato anteriore) e lesione del menisco mediale, sottoposti a chirurgia artroscopica
ricostruttiva”.
Le lesioni riportate, compatibili secondo il C.T.U. medico-legale con l'incidente ed ormai stabilizzatesi (cfr.
C.T.U. pag. 6: “Relativamente al nesso di causalità materiale tra le lesioni di cui sopra e l'evento traumatico
del 19 luglio 2018, la dinamica dichiarata dal periziato (e coerentemente prospettata nel ricorso
introduttivo) è da ritenere compatibile con la produzione di quelle lesioni. ...”), hanno comportato all'attore
, secondo il consulente medico, un'invalidità temporanea totale di giorni 10 (dieci), Parte_1
un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 30 (trenta); un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 7%.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati D.M. 08
giugno 2022, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 33 anni, può riconoscersi al danneggiato per danni in oggetto, Parte_1
la somma di € 548,00 per l'invalidità temporanea totale;
la somma di € 822,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% , la somma di € 411,00 per inabilità temporanea parziale al 25%, mentre il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 11.061,68, per un totale di € 12.842,68.
Non è possibile riconoscere una voce autonoma a titolo di danno morale, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché
conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto
subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato
dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad
apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. (Cass. civ. n.
339/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25164/2020; n. 17209/2015). Va, quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent. n. 25164/2020).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che il danneggiato si è limitata a domandare il ristoro
11 del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è dunque Parte_1
pari a € 12.842,68, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (19.07.2018) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad € 16.034,46 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 16.034,46. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
A titolo di danno emergente va riconosciuta, altresì, la somma di € 1.088,35 per le spese mediche sostenute e documentate, ritenute congrue dal c.t.u.; trattandosi di debito di valuta, su detta somma decorreranno gli interessi legali codicistici dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività difensiva svolta, nonché dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, si calcolano in applicazione di un valore compreso tra i valori medi e quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento ( da € 5.200,01 a € 26.000,00, in ragione del principio del
decisum).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra gli stessi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2
12 di , della somma di € 12.842,68, oltre interessi legali codicistici sulla Parte_1
somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (19.07.2018) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad €
16.034,46 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 16.034,46;
2) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e , CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
1.088,35, oltre interessi legali codicistici dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e , CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, alla rifusione a favore della parte attrice delle spese processuali sostenute, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 6.347,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
Giovanni Esposito, dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra gli stessi.
Così deciso in Torre Annunziata in data 17.3.2024
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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