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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Anna Coletti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 337 bis, 337 ter, 337 quater c.c., 38 disp. att. c.c., 473- bis 11 e ss c.p.c., iscritto al n. 1615/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, riservato per la decisione all'udienza del 12 novembre 2024, avente ad oggetto: affidamento e mantenimento di figli naturali, promosso congiuntamente
DA
(c.f. ) nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla via Canale n. 28, presso lo studio dell'avv. Annunziata Aiello (c.f. ), che la rappresentata e C.F._2 difende in virtù di procura su foglio separato allegata al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-
8015930; indirizzo di p.e.c.: Email_1
E
(c.f. ) nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Giuseppe Cosenza n.262/D ed elettivamente domiciliato in Gragnano (Na), alla Piazza Francesco Rocco n.4, presso lo studio dell'avv. Alfonso
Scola ( ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato CodiceFiscale_4 allegata al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-8794900; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024 I procuratori delle parti hanno chiesto rimettersi la causa al collegio per la decisione con il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti come modificati alla medesima udienza.
Il P.M. in data 18.12.2024 ha espresso parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 31.07.2024, e , Parte_1 Controparte_1 chiedevano all'adito Tribunale di recepire gli accordi da essi raggiunti in ordine all'affidamento ed alla collocazione della figlia minore , all'assegnazione della casa familiare, Persona_1 alla regolamentazione dei rapporti della stessa con il genitore non stabilmente convivente, al contributo dovuto dal padre per il mantenimento di detta figlia.
A fondamento della domanda deducevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 06.12.2010, era nata la figlia , riconosciuta sin dalla nascita da entrambi Persona_1
i genitori;
che la coppia aveva convissuto inizialmente presso l'abitazione dei genitori della , Pt_1 sita in Vico Equense (Na) alla via Nicotera n.26, per poi trasferirsi dal 2012 al 2013 in altra abitazione, sempre sita in Vico Equense e, successivamente, in un immobile di proprietà del , Controparte_1 sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Cosenza n. 262/D, dove avevano convissuto fino all'ottobre del 2018, allorquando decidevano di porre fine alla loro relazione per sopraggiunta incompatibilità caratteriale;
che dopo la rottura del rapporto sentimentale la si era trasferita Pt_1 con la figlia dapprima presso l'abitazione dei suoi genitori in Vico Equense, alla Via Nicotera n. 26,
e da maggio 2024 in altro appartamento sito nel medesimo stabile preso in locazione per un canone mensile di Euro 750,00.
Aggiungevano i ricorrenti che la aveva conseguito il diploma di maturità classica e lavorava Pt_1 come assistente di Polizia Municipale presso il Comune di Castellammare di Stabia con turni prefissati ed uno stipendiomensile di euro 1400,00; che il era un Militare con il grado di Pt_2
Luogotenente della M.M. , appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, già in servizio presso la
Capitaneria di Porto di Castellammare ed in fase di trasferimento ad altra sede, con uno stipendio mensile di euro 2200,00; che il era altresì proprietario di un immobile in Castellammare di Pt_2
Stabia alla via Cosenza n. 262/D e di un altro appartamento in Gragnano locato a terzi;
che la minore era iscritta al liceo linguistico presso un istituto di Castellammare di Stabia.
1.2.-Con decreto del 10.09.2024, di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza del 12.11.2024 per la trattazione della causa, veniva altresì rilevata la non conformità del contenuto del ricorso al disposto dell'art. 473-bis cpc, ,la mancata allegazione della documentazione prevista dall'art. 473- bis.48 c.p.c., che l'abitazione in Vico Equense alla via Nicotera 26, presa in locazione dalla CP_1
a maggio del 2024, non poteva essere considerata “casa familiare” e, quindi, oggetto di assegnazione, che gli accordi raggiunti dalle parti non apparivano conformi all'interesse della minore nella parte attinente alla regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre.
Depositata documentazione reddituale integrativa, all'udienza del 12.11.2024, sentite le parti e preso atto della volontà dalle stesse espressa di non riconciliarsi, i ricorrenti provvedevano ad una modifica degli accordi riportati nel ricorso per regolamentare l'affidamento e la gestione della figlia minore, accordi che venivano integralmente trascritti nel verbale di udienza;
quindi, il giudice, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del prescritto parere del PM.
2.- In via preliminare, deve darsi atto che la minore , nata a [...] Persona_1
Stabia (Na) il 06.12.2024 risulta essere stata riconosciuta al momento della nascita da entrambi i genitori (vedi estratto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto comune in data 23.07.2024 allegato alla produzione dei ricorrenti).
Nel merito, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso, come dalle stesse modificate all'udienza di comparizione del 12.11.2024, possono essere senz'altro recepite dal
Tribunale e poste a fondamento della presente decisione siccome conformi all'interesse della piccola e non contrastanti con norme imperative. Il regime di affidamento e di visita concordato Persona_1 fra le parti soddisfa, infatti, il diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ed i rispettivi ambiti familiari, mentre l'entità del contributo mantenimento della figlia appare congruo in relazione all'età ed alle attuali esigenze della minore oltre che alla condizione economica dei genitori descritta in premessa.
Trattandosi di ricorso congiunto nulla va disposto in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore depositato in data 31.07.2024 da Persona_1
e , prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come di seguito Parte_1 Controparte_1 trascritti:
A) AFFFIDAMENTO E ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La minore di anni 13, è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza Persona_1 privilegiata presso la residenza materna sita in Vico Equense (Na) alla Via Nicotera n. 26, ove è ubicata l'abitazione di residenza, in locazione, della sig.ra con la quale la minore convive. Pt_1
Entrambi i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Entrambi i genitori sono tenuti a comunicarsi eventuali cambi di residenza.
B) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra e a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della piccola un contributo economico mensile di € 600,00 (seicento/00) Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con le modalità già note. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla data di udienza per la comparizione delle parti.
Entrambi i genitori, inoltre, contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia minore ovvero le spese medico-specialistiche, dentistiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
scolastiche, di istruzione;
ludiche e sportive.
A tal riguardo, per la determinazione delle spese straordinarie, ovvero se sono da concordare preventivamente o non necessitano del preventivo consenso, così come per la modalità di rimborso al genitore anticipatario, le parti si riportano integralmente al Protocollo di Intesa tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale di Torre Annunziata del 6.7.2021.
Quanto all'assegno unico e universale INPS, i genitori convengono espressamente che esso venga riscosso interamente al 100% dalla madre sig.ra in quanto collocataria della minore. A Parte_1 tal uopo, il sig. si impegna a dare la sua disponibilità nell'adempimento di eventuali CP_1 incombenti amministrativi.
C) MODALITA' DEL DIRITTO DI VISITA
I genitori concordano che la figlia minore trascorrerà con il padre due fine settimana al mese anche consecutivi sia in Castellammare di Stabia che presso il luogo di lavoro del padre in Portoferraio in
Toscana così come la minore durante i giorni di permanenza a Castellammare del padre resterà con lo stesso anche durante la settimana compatibilmente alle proprie esigenze scolastiche.
I genitori concordano che, in caso di difficoltà dovute a motivi di salute della figlia, il padre, previo accordo con la madre, potrà esercitare il suo diritto di visita presso l'abitazione materna.
In ogni caso, le vacanze natalizie saranno trascorse dalla minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e previo accordo tra i genitori.
Quanto alle festività pasquali la minore trascorrerà con il padre alternativamente ogni anno il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis.
Quanto alle vacanze estive, i genitori concorderanno i 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza che la minore trascorrerà con il padre entro il 30 maggio di ciascun anno.
Ciascun genitore ha l'onere di comunicare preventivamente all'altro il luogo e l'indirizzo ove lo trascorrerà con la minore.
Il compleanno e l'onomastico della minore verranno festeggiati con entrambi i genitori.
D) I genitori si concederanno reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto personale.
E) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente estensore dr.ssa Marianna Lopiano