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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/07/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3035/2024, pendente tra:
(c.f. ), nata IT (RG) il 10.04.1970 ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, con il patrocinio dell'avv. SCALOGNA
KATIUSCIA presso il cui studio in Comiso, Via delle Allodole n. 7 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...], il 11.06.1993 ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via P. Calamandrei n. 12;
INTERDICENDA
e con l'intervento di
( ), unitamente al suo amministratore di sostegno avv. CP_2 C.F._3 nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Augusto Righi n. 1, C.F.: Controparte_3
, giusta autorizzazione al g.t. del tribunale di Ragusa, con il patrocinio della C.F._4 medesima avv. Controparte_3
e nei confronti dei seguenti parenti
, nata a [...], il [...] (sorella della madre dell'interdicenda) CP_4
, nata a [...], il [...] (sorella del padre dell'interdicenda) Controparte_5
pagina 1 di 5 , nata a [...], il [...], , nata a [...], il CP_6 Controparte_7
2/6/1982, e , nato a [...], il [...] (figli di ) Controparte_8 Controparte_5
, nato a [...], il [...] (fratello della madre dell'interdicenda) P_
, nata a [...], il [...], e , nato a [...], il CP_10 CP_11
1/4/1992 (figli di ) P_
Conclusioni
Per parte attrice: “ricorre affinché l'Ill.mo Tribunale adito, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, Voglia ai sensi dell'art. 712 c.p.c., dichiarare l'interdizione ex art. 414 e ss c.c. della SI.ra , nata a [...], il [...] (C.F. ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_5 residente in [...], con ogni conseguenza di legge.
Si chiede la nomina di tutore a tempo indeterminato nella persona della SI.ra , nata a [...]
IT (RG) il 07.09.1976 (C.F. ) ed ivi residente in [...]
Case Escal 27, che si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico”.
Parte intervenuta: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA
Dichiarare, previ gli opportuni accertamenti medico-legali, l'interdizione ex art. 414 e ss. C.c. della
SI.ra , nata a [...] l'[...] ed ivi residente nella Via P. Calamandrei n. 12, Controparte_1
C.F.: e al contempo”, come da verbale del 6/5/2025, “nominarsi tutore non la C.F._2 ricorrente, ma la zia materna, sorella della mamma, ”. CP_4
Il p.m. in sede, a cui gli atti sono stati comunicati, nulla ha opposto.
Svolgimento del processo
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente citata.
Con ricorso depositato il 9/11/2024 promuoveva giudizio per Parte_1
l'interdizione della figlia , esponendo che la stessa: Controparte_1
- si trova in stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetta da insufficienza mentale grave, spasticità generalizzata da encefalopatia perinatale;
- a cagione dello stato invalidante in cui si trova, è stata dichiarata “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”, giusto verbale INPS in atti;
- non è in grado di provvedere ai propri interessi e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e che è necessario assicurare all'interdicenda a adeguata protezione ed agevole supporto;
pagina 2 di 5 - risiede con la madre, la quale non è in grado di assumere le funzioni di tutore, in quanto anch'essa ausiliata nello svolgimento delle attività di vita quotidiana dal di lei marito, SI. , e dalla Persona_1 di lei sorella, SI.ra ; CP_4
Rappresentava, inoltre, che:
- il marito dell'odierna ricorrente, SI. nato a [...] il [...], padre Persona_1 dell'interdicenda, è deceduto in data 07.05.2024;
- la SI.ra , sorella dell'odierna ricorrente e zia dell'interdicenda, ha sempre coadiuvato la CP_4 sorella nella gestione materiale e morale dell'interdicenda, intercorrendo tra questi un rapporto di sincero affetto e di totale fiducia ed è disponibile ad accettare l'incarico di tutore dell'interdicenda;
- l'interdicenda percepisce pensione di invalidità civile dell'importo mensile di euro 200,00 circa e pensione di accompagnamento di euro 550,00 ed è proprietaria per la quota del 50% della casa sita in
IT, Via P. Calamandrei n. 12, ove vi risiede con la madre.
Il giudice istruttore disponeva l'esame domiciliare dell'interdicenda, all'esito del quale, assegnato termine per la notifica del ricorso anche a tutti i parenti di cui agli artt. 473-bis.53. co. 1, c.p.c. e 419, co.
2, c.c.
Verificata la regolarità delle notifiche, preso atto della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale di , fratello del defunto padre dell'interdicenda, CP_2 quindi zio paterno della stessa, tramite l'amministratrice di sostegno, il quale ha concluso aderendo alle richieste della ricorrente, la quale ha infine insistito il ricorso e chiesto la nomina del tutore nella persona di , il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con comunicazione degli atti al pubblico CP_4 ministero in sede, riservandosi di riferire al collegio.
Rilevato, in diritto, per consolidata giurisprudenza, che:
- in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle eSIenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. 4866/10);
- non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare pagina 3 di 5 ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio- psichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie) (Cass. 18171/13);
- l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate eSIenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 22332/11).
Ritenuto, nel caso di specie, che all'esito della visita del 14/9/2011, effettuata presso L'INPS ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile, l'ente previdenziale ha trasmesso all'interessata il verbale sanitario, prodotto in atti, da cui si evince che l'interdicenda è affetta da una “insufficienza mentale grave, spasticità generalizzata da encefalopatia perinatale”, con correlato “grave deficit motorio”; le è stato pertanto riconosciuto lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani. Nel corso dell'esame personale dell'interdicenda, disposto in questo giudizio, in cui erano presenti oltre al difensore della ricorrente, la madre e la zia dell'interessata, nonché personalmente , quest'ultima è Controparte_1 apparsa assolutamente estranea e assente dalla realtà che la circonda, non essendo in grado di compiere attività quotidiane basilari;
infatti, alle domande che le sono state rivolte, relative al suo nome, cognome ed età, è stata in grado di rispondere solo in ordine al proprio nome, che però ha pronunciato a sillabe, in modo scoordinato e con l'aiuto della zia;
l'interdicenda non è stata poi in grado di sostenere la conversazione, non rispondendo alla successive domande sulla sua vita quotidiana;
si rappresenta, inoltre, che, nonostante l'età, la stessa è stata rinvenuta in braccio alla zia al momento dell'accesso.
pagina 4 di 5 Sul versante patrimoniale non è, tuttavia, emerso né un patrimonio ingente da amministrare né una particolare complessità delle eventuali azioni necessarie alla conservazione dello stesso, tale da richiedere la sostituzione integrale e permanente del tutore alla interdicenda. Infatti, è risultata titolare solo di una pensione di invalidità civile dell'importo mensile di euro 200,0 circa, di una pensione di accompagnamento di euro 550,00, e del 50% della piena proprietà della casa in cui risiede con la madre, sita in IT, Via P. Calamandrei n. 12.
Ritenuto, dunque, che deve esser rigettata la domanda di interdizione, con trasmissione degli atti al giudice tutelare in quanto appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno;
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 418, co. 3, c.c., così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, all'esito della camera di conSIlio del 10/07/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3035/2024, pendente tra:
(c.f. ), nata IT (RG) il 10.04.1970 ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, con il patrocinio dell'avv. SCALOGNA
KATIUSCIA presso il cui studio in Comiso, Via delle Allodole n. 7 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...], il 11.06.1993 ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via P. Calamandrei n. 12;
INTERDICENDA
e con l'intervento di
( ), unitamente al suo amministratore di sostegno avv. CP_2 C.F._3 nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Augusto Righi n. 1, C.F.: Controparte_3
, giusta autorizzazione al g.t. del tribunale di Ragusa, con il patrocinio della C.F._4 medesima avv. Controparte_3
e nei confronti dei seguenti parenti
, nata a [...], il [...] (sorella della madre dell'interdicenda) CP_4
, nata a [...], il [...] (sorella del padre dell'interdicenda) Controparte_5
pagina 1 di 5 , nata a [...], il [...], , nata a [...], il CP_6 Controparte_7
2/6/1982, e , nato a [...], il [...] (figli di ) Controparte_8 Controparte_5
, nato a [...], il [...] (fratello della madre dell'interdicenda) P_
, nata a [...], il [...], e , nato a [...], il CP_10 CP_11
1/4/1992 (figli di ) P_
Conclusioni
Per parte attrice: “ricorre affinché l'Ill.mo Tribunale adito, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, Voglia ai sensi dell'art. 712 c.p.c., dichiarare l'interdizione ex art. 414 e ss c.c. della SI.ra , nata a [...], il [...] (C.F. ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_5 residente in [...], con ogni conseguenza di legge.
Si chiede la nomina di tutore a tempo indeterminato nella persona della SI.ra , nata a [...]
IT (RG) il 07.09.1976 (C.F. ) ed ivi residente in [...]
Case Escal 27, che si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico”.
Parte intervenuta: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA
Dichiarare, previ gli opportuni accertamenti medico-legali, l'interdizione ex art. 414 e ss. C.c. della
SI.ra , nata a [...] l'[...] ed ivi residente nella Via P. Calamandrei n. 12, Controparte_1
C.F.: e al contempo”, come da verbale del 6/5/2025, “nominarsi tutore non la C.F._2 ricorrente, ma la zia materna, sorella della mamma, ”. CP_4
Il p.m. in sede, a cui gli atti sono stati comunicati, nulla ha opposto.
Svolgimento del processo
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente citata.
Con ricorso depositato il 9/11/2024 promuoveva giudizio per Parte_1
l'interdizione della figlia , esponendo che la stessa: Controparte_1
- si trova in stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetta da insufficienza mentale grave, spasticità generalizzata da encefalopatia perinatale;
- a cagione dello stato invalidante in cui si trova, è stata dichiarata “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”, giusto verbale INPS in atti;
- non è in grado di provvedere ai propri interessi e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e che è necessario assicurare all'interdicenda a adeguata protezione ed agevole supporto;
pagina 2 di 5 - risiede con la madre, la quale non è in grado di assumere le funzioni di tutore, in quanto anch'essa ausiliata nello svolgimento delle attività di vita quotidiana dal di lei marito, SI. , e dalla Persona_1 di lei sorella, SI.ra ; CP_4
Rappresentava, inoltre, che:
- il marito dell'odierna ricorrente, SI. nato a [...] il [...], padre Persona_1 dell'interdicenda, è deceduto in data 07.05.2024;
- la SI.ra , sorella dell'odierna ricorrente e zia dell'interdicenda, ha sempre coadiuvato la CP_4 sorella nella gestione materiale e morale dell'interdicenda, intercorrendo tra questi un rapporto di sincero affetto e di totale fiducia ed è disponibile ad accettare l'incarico di tutore dell'interdicenda;
- l'interdicenda percepisce pensione di invalidità civile dell'importo mensile di euro 200,00 circa e pensione di accompagnamento di euro 550,00 ed è proprietaria per la quota del 50% della casa sita in
IT, Via P. Calamandrei n. 12, ove vi risiede con la madre.
Il giudice istruttore disponeva l'esame domiciliare dell'interdicenda, all'esito del quale, assegnato termine per la notifica del ricorso anche a tutti i parenti di cui agli artt. 473-bis.53. co. 1, c.p.c. e 419, co.
2, c.c.
Verificata la regolarità delle notifiche, preso atto della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale di , fratello del defunto padre dell'interdicenda, CP_2 quindi zio paterno della stessa, tramite l'amministratrice di sostegno, il quale ha concluso aderendo alle richieste della ricorrente, la quale ha infine insistito il ricorso e chiesto la nomina del tutore nella persona di , il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con comunicazione degli atti al pubblico CP_4 ministero in sede, riservandosi di riferire al collegio.
Rilevato, in diritto, per consolidata giurisprudenza, che:
- in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle eSIenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. 4866/10);
- non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare pagina 3 di 5 ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio- psichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie) (Cass. 18171/13);
- l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate eSIenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 22332/11).
Ritenuto, nel caso di specie, che all'esito della visita del 14/9/2011, effettuata presso L'INPS ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile, l'ente previdenziale ha trasmesso all'interessata il verbale sanitario, prodotto in atti, da cui si evince che l'interdicenda è affetta da una “insufficienza mentale grave, spasticità generalizzata da encefalopatia perinatale”, con correlato “grave deficit motorio”; le è stato pertanto riconosciuto lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani. Nel corso dell'esame personale dell'interdicenda, disposto in questo giudizio, in cui erano presenti oltre al difensore della ricorrente, la madre e la zia dell'interessata, nonché personalmente , quest'ultima è Controparte_1 apparsa assolutamente estranea e assente dalla realtà che la circonda, non essendo in grado di compiere attività quotidiane basilari;
infatti, alle domande che le sono state rivolte, relative al suo nome, cognome ed età, è stata in grado di rispondere solo in ordine al proprio nome, che però ha pronunciato a sillabe, in modo scoordinato e con l'aiuto della zia;
l'interdicenda non è stata poi in grado di sostenere la conversazione, non rispondendo alla successive domande sulla sua vita quotidiana;
si rappresenta, inoltre, che, nonostante l'età, la stessa è stata rinvenuta in braccio alla zia al momento dell'accesso.
pagina 4 di 5 Sul versante patrimoniale non è, tuttavia, emerso né un patrimonio ingente da amministrare né una particolare complessità delle eventuali azioni necessarie alla conservazione dello stesso, tale da richiedere la sostituzione integrale e permanente del tutore alla interdicenda. Infatti, è risultata titolare solo di una pensione di invalidità civile dell'importo mensile di euro 200,0 circa, di una pensione di accompagnamento di euro 550,00, e del 50% della piena proprietà della casa in cui risiede con la madre, sita in IT, Via P. Calamandrei n. 12.
Ritenuto, dunque, che deve esser rigettata la domanda di interdizione, con trasmissione degli atti al giudice tutelare in quanto appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno;
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 418, co. 3, c.c., così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, all'esito della camera di conSIlio del 10/07/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
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