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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15686 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sezione Fallimentare -
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. BI CI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8945 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona della Curatrice Fallimentare dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Pirani
ATTRICE
E
(c.f. e la Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. )
[...] P.IVA_3
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Il difensore della parte costituita ha concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del Fallimento n. 56/2020 della
(d'ora in avanti anche solo “il Fallimento” ovvero “la Curatela”) ha Parte_1 convenuto in giudizio le società e Controparte_1 Controparte_2 domandando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 Legge Fallimentare e 2901
[...]
c.c., fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita del 12 marzo
2021 concluso con atto pubblico a rogito del Notaio in AP (Rep n. Persona_1
39132 Racc n. 26539, trascritto in data 18/03/2021 Registro generale n. 12625 Registro particolare n. 809), in forza del quale Il ha trasferito in favore Controparte_1 della un bene immobile proveniente dall'atto di scissione della Controparte_2
atto di scissione, questo, già revocato e dichiarato inefficacie nei Parte_1 confronti della massa dei creditori dal Tribunale di Roma con sentenza n. 8819 del 24 maggio
2024.
In via subordinata, nell'ipotesi sia impossibile la restituzione del bene immobile compravenduto, la Curatela ha domandato la condanna delle società Controparte_2
e “al pagamento in favore della curatela della somma
[...] Controparte_1 pari al valore del bene immobile ceduto in data 30/03/2021 per € 700.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, a titolo di reintegrazione per equivalente monetario o in quello maggiore o minore da determinarsi in corso di causa anche se del caso a mezzo di CTU”.
In particolare, la Curatela ha dedotto che:
a) la è una società costituita il 2 febbraio 2012, per atto a OG Parte_1
Notaio del Distretto Notarile di Brescia, con il seguente oggetto sociale “la Persona_2 vendita, acquisto permuta, locazione, affitto di immobili civili, rurali ed industriali, incluse le aree fabbricabili e non, la gestione di immobili di proprietà sociale nonché l'attività edile in genere…”, con un capitale sociale di € 100.000,00 e la compagine sociale era originariamente costituita dal sig. [titolare di una quota di partecipazione pari al 95% del Controparte_3 capitale sociale] e dal sig. [titolare di una quota di partecipazione pari al 5% Controparte_4 del capitale sociale] e, a seguito di una serie di trasferimenti di quote, dal dicembre 2019 l'intera partecipazione societaria faceva capo al sig. ; Persona_3
b) con atto pubblico del 17 ottobre 2012 a rogito del Notaio (Rep n. Per_2
82.297/26.439), la società in bonis ha acquistato l'immobile sito in Comune di ZA-
ZA (BS), Via delle Sorti n.12, adibito a capannone artigianale ed identificato presso il
Catasto Fabbricati del Comune di ZA-ZA con il Fg 3, Mapp. 149, Sub. 35, Cat.
D/7, rendita € 2.846,00;
c) con atto del 30 giugno 2014 a rogito Notaio (Rep n. 367.846/39.963), la Per_4 società in bonis ha acquistato l'immobile sito in Ravenna, frazione Punta Marina Terme, con ingresso da Piazza San Massimiano costituito da locale ad uso laboratorio artigianale al piano
2 terreno ed identificato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna con il FgRA/14,
Mapp. 9, Sub.75, Z.C. 2, Cat.C/3, Cl. 3, mq 11, rendita € 378,36;
d) con atto del 30 giugno 2014 a rogito del Notaio Rep n. 367.847/39.964, la Per_4 società in bonis ha acquistato l'immobile sito in Ravenna, frazione San Zaccaria, Via Dismano costituito da negozio al piano terra ed identificato presso il Catasto Fabbricati del Comune di
Ravenna con il Fg 145, Mapp. 170, Sub.20, Z.C. 3, Cat.C/1, Cl. 1, mq 80, rendita € 2.045.17;
e) con atto di transazione del 16.10.2014, a rogito del Notaio (Rep Per_5
n.61.329/29.175), la società in bonis ha acquistato l'immobile sito in Comune di Cantù Via
Baracca n. 62 composto da appartamento al primo piano e autorimessa di pertinenza del fabbricato condominiale denominato “Residenza Gabbiano 1” ed identificato presso il Catasto
Fabbricati del Comune di Cantù con il Fg 23, Mapp. 25553, Sub. 17, Cat. A/2, Cl. 4, vani 3, rendita € 472,56 (l'appartamento) e Fg 23, Mapp. 25553, Sub. 6, Cat. C/6, Cl. 2, mq 16 rendita
€ 113,21(l'autorimessa);
f) con verbale di assemblea straordinaria del 24 settembre 2015, iscritto nel registro delle
Imprese in data 30.09.2015, l'assemblea dei soci - alla presenza del capitale sociale nelle persone del socio ed amministratore unico (titolare del 90% capitale sociale) ed Parte_3
(titolare del 10% del capitale sociale) - ha approvato il progetto di scissione Controparte_5 societaria parziale, mediante assegnazione di parte del patrimonio alla
[...]
(società di nuova costituzione, avente i medesimi soci della società scissa Controparte_1 partecipanti “al capitale della società beneficiaria nelle stesse proporzioni detenute nella società scindenda” ed il seguente oggetto sociale “la costruzione, diretta ed indiretta, la compravendita e la gestione di beni immobili nonché ogni altra operazione di carattere immobiliare”);
g) con atto di “scissione di società a responsabilità limitata mediante trasferimento di parte del patrimonio ad una società di nuova costituzione” del 21 aprile 2016 a rogito del Notaio
(Rep n. 86361 Racc n. 28844), iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in Per_2 data 09.05.2016, la in bonis ha trasferito alla Parte_1 Controparte_1 tutti gli elementi patrimoniali attivi facenti capo alla società scissa, ed in particolare, i beni
[...] immobili di cui supra;
h) il Tribunale di Roma con sentenza n. 60 del 29 gennaio 2020 ha dichiarato il fallimento n. 56/2020 della Parte_1
i) in accoglimento della domanda revocatoria formulata dalla Curatela ex artt. ex artt.
2901 c.c. e art. 66 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), il Tribunale di
Roma con sentenza n. 8819 del 24 maggio 2024 ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della l'atto “scissione di società a responsabilità Parte_1 limitata mediante trasferimento di parte del patrimonio ad una società di nuova costituzione” del 21 aprile 2016 e, per l'effetto, l'inefficacia delle attribuzioni patrimoniali con esso disposte in favore della Controparte_1
l) con atto pubblico del 12 marzo 2021 a rogito del Notaio in Persona_1
3 AP (Rep n. 39132 Racc n. 26539) la società ha trasferito Controparte_1
- in favore della [con sede legale in ZA ZA ( BS) Controparte_2
Via delle Sorti n.12] - un bene immobile proveniente dall'atto di scissione (poi dichiarato inefficacie: v. supra), e segnatamente l'immobile sito nel Comune di ZA ZA (BS) in Via delle Sorti n. 12 consistente in un capannone artigianale con locali ufficio, bagno, disimpegno e corte pertinenziale esclusiva al piano terra, locale ripostiglio al piano piano primo, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 3, Sezione urbana NCT, mappale: 149, sub. 35, via Delle Sorti, 12, piano T-1, cat. D/7, rendita euro 2.846,00;
m) la mala fede del terzo sub acquirente, la è Controparte_2 univocamente desumibile da molteplici indizi precisi e concordanti.
2. Le società e - benché Controparte_1 Controparte_2 regolarmente citate - non si sono costituite in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. La domanda formulata dalla Curatela del Fallimento n. 56/2020 della
[...]
è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
Ai sensi dell'art. 66, primo comma, L.Fall. (rubricato - già significativamente, per la qualifica dell'azione – “Azione revocatoria ordinaria”) – “Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
L'azione revocatoria ordinaria viene allora menzionata nella legge fallimentare, all'articolo 66, per rendere indiscutibile la legittimazione del curatore fallimentare non solo a subentrare nel processo già instaurato dal singolo creditore che l'ha esercitata, ma altresì a esercitarla egli stesso, quale giuridica ipostasi di tutto il ceto creditorio, sulla quale si sono convogliati tutti i diritti processuali, ovvero strumenti di tutela, antecedentemente spettanti ai creditori uti singuli.
La giurisprudenza di legittimità, invero, ha da sempre affermato che la dichiarazione del fallimento non compromette la tutela offerta dall'articolo 2901 c.c., individuando, al contrario, nell'azione revocatoria ordinaria una fonte analogica per la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare prima dell'intervento specifico del legislatore di cui qui si tratta, per l'intersezione teleologica di tali strumenti di contrasto con gli atti pregiudizievoli del debitore e di conseguente recupero delle porzioni di garanzia patrimoniale compromesse (cfr. Cass., Sez.Un.,
17 dicembre 2008 n. 29420, in motivazione).
L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex articolo 66, primo comma, L.
Fall. si identifica, quindi, con l'azione revocatoria prevista e disciplinata nel codice civile
(articoli 2901 ss. c.c.) che prima della dichiarazione di fallimento i singoli creditori avrebbero potuto esercitare avverso gli atti pregiudizievoli del debitore: l'effetto della dichiarazione del fallimento si circoscrive pertanto esclusivamente a tre profili, insiti nella natura della procedura
4 concorsuale, ovvero:
i) nella sostituzione del curatore ai creditori quanto alla legittimazione a proporre l'azione
(anche come subentro nell'azione già avviata: v. per tutte S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420);
ii) nell'attribuzione della competenza al tribunale fallimentare - espressamente statuita, come manifestazione del principio generale della vis attractiva, dal secondo comma dell'articolo 66 L. Fall.;
iii) nell'estensione a tutti i creditori del vantaggio che l'accoglimento della domanda apporta (Cass. 8680/2017).
Ne deriva che, in materia di azioni revocatorie proposte dal curatore fallimentare, trova piena applicazione la disciplina codicistica.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. ai fini della revocatoria di un atto dispositivo, oltre all'eventus damni, devono concorrere le seguenti condizioni “che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
La giurisprudenza di legittimità affermatasi in tema di azione revocatoria, ha chiarito che laddove l'atto di disposizione patrimoniale sia anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. in caso di atti a titolo gratuito è sufficiente il mero dolo generico (ovvero la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori), non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass.
25687/2023; Cass. 5812/2023).
Per gli atti a titolo oneroso, invece, ove l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è duplice:
i) il consilium fraudis del debitore,
ii) la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass.
18315/2015). Si è altresì evidenziato in dottrina che, nel caso in cui il sorgere del credito sia posteriore all'atto da revocare, è diversa la misura dell'intenzione fraudolenta, che è richiesta nel debitore, dal momento che la revoca potrà essere pronunciata solo quando l'atto di disposizione sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Nella diversa ipotesi in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito e con riferimento alla sua porzione di proprietà ceduta, la prova della partecipatio fraudis del terzo, può essere ricavata da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporto di convivenza extramatrimoniale tra il debitore ed il terzo (Cass., sez. 6-3, 9 giugno
2000 vendi, n. 10928).
In tal caso, infatti, l'unica condizione per l'esercizio della revocatoria è la conoscenza che
5 il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione - sotto il profilo soggettivo – deve essere accomunata a quella del debitore (Cass. 13265/2024; Cass.
16221/2019; Cass. 23326/2018; Cass. 27546/2014; Cass. 16825/2013).
Deve ulteriormente evidenziarsi come, l'azione revocatoria ordinaria esperibile nei confronti dei cd. acquisti a cascata - ovvero quelli effettuati dal terzo sub-acquirente dall'acquirente del debitore (quale quello di specie: v. supra) – presuppone:
a) in via principale, la revocabilità dell'atto (ovvero del primo acquisto);
b) in secondo luogo, la prova (il cui onere incombe sul creditore) della malafede del terzo sub-acquirente, che la giurisprudenza intende come piena consapevolezza della revocabilità del primo atto ex art. 2901 c.c. (v. Cass. 40872/2021; Cass. 13182/2013).
Ai sensi dell'articolo 2901, terzo comma c.c, infatti “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione” per cui il terzo sub-acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se era in buona fede al momento dell'acquisto, ove l'acquisto sia stato trascritto in un momento antecedente rispetto alla trascrizione della domanda di revocazione. Al contrario, qualora l'acquisto sia avvenuto successivamente alla trascrizione della domanda di revocazione, l'azione revocatoria si estende al terzo sub acquirente indipendentemente dalla buona o mala fede.
Nel caso in cui l'acquisto e relativa trascrizione sia avvenuta precedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione, come nel caso in esame, l'atto di acquisto a titolo del terzo sub-acquirente sarà revocabile solo ove si provi la sua mala fede;
negli atti a titolo gratuito, invece, la revocatoria si estende anche al sub - acquirente, indipendentemente dalla sua buona o mala fede.
3.1 L'atto dispositivo oggetto della domanda di revocatoria proposta dalla Curatela è costituito dall'atto pubblico del 12 marzo 2021 a rogito del Notaio in Persona_1
AP (Rep n. 39132 Racc n. 26539) in forza del quale la società Controparte_1 ha trasferito - in favore della - l'immobile sito nel Comune
[...] Controparte_2 di ZA ZA (BS) in Via delle Sorti n. 12 consistente in un capannone artigianale con locali ufficio, bagno, disimpegno e corte pertinenziale esclusiva al piano terra, locale ripostiglio al piano piano primo, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 3,
Sezione urbana NCT, mappale: 149, sub. 35, via Delle Sorti, 12, piano T-1, cat. D/7, rendita euro 2.846,00; bene, questo, proveniente dall'atto di scissione del 21 aprile 2016 a rogito del
Notaio , con cui la in bonis aveva trasferito alla Per_2 Parte_1 [...] tutti gli elementi patrimoniali attivi facenti capo alla società scissa (cfr. doc.ti Controparte_1
n. 4 e 8 allegati all'atto di citazione).
Come già accennato, la prima condizione che deve ricorrere ai fini dell'utile esperimento di un'azione revocatoria nei cd. acquisti a cascata, è rappresentata revocabilità del primo acquisto, già positivamente accertata dal Tribunale di Roma di Roma con sentenza n.
6 8819/2024, definitivamente passata in giudicato, che ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della Curatela della ai sensi degli articoli 66 l. fall e 2901 cod. civ., Parte_1 dell'atto di scissione societaria a rogito notaio del 21 aprile 2016, rep. n. Persona_2
86361, racc. n. 28844 e delle attribuzioni patrimoniali con esso disposte in favore della società
Controparte_1
Nella sentenza de qua il Tribunale, dopo avere accertato la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, in ordine all'eventus damni – facendo propri gli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui il pregiudizio alle ragioni creditorie consiste non solo nella depauperazione quantitativa del patrimonio del creditore, ma anche nel semplice mutamento qualitativo della sua composizione - ha accertato che l'atto di scissione
“ha determinato una modifica del patrimonio della società disponente [ Parte_1 tale da rendere maggiormente difficoltosa la realizzazione delle poste creditorie esistenti al momento della sua stipula e successivamente ammesse al passivo del fallimento della debitrice.
Non è contestato – oltre che accertato in c.t.u. – che il patrimonio della disponente a seguito della cessione sia stato privato degli immobili in precedenza detenuto poiché assegnati alla società di nuova costituzione [Il e sia residuato composto nella Controparte_1 misura del 70% da crediti commerciali”.
In ordine all'elemento soggettivo (consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo) il Tribunale ne ha accertato la sussistenza in ragione della “non contestata identità soggettiva dei titolari delle quote e della legale rappresentanza di entrambe le società partecipi di tale attività negoziale traslativa” (cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione).
3.2 Quanto all'ulteriore elemento necessario ai fini della revocabilità dell'atto di acquisto oggetto del presente giudizio, ovvero la malafede del terzo sub acquirente si osserva quanto segue.
La malafede del terzo sub acquirente non consiste in una mera ed astratta conoscibilità secondo un canone di diligenza media, ma nella attuale e concreta conoscenza della revocabilità del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito, la cui prova può essere fornita anche a mezzo presunzioni (Cass. 40872/2021; Cass. 27230/2009; Cass.
28988/2008; Cass. 2977/2006).
Ne deriva che, una volta pronunciata l'inefficacia dell'atto dispositivo posto all'origine della catena dei trasferimenti, affinché possa dichiararsi l'inefficacia del secondo acquisto è necessario accertare se il primo acquirente abbia compiuto un atto di disposizione del bene così acquistato, impedendo la sua retrocessione in favore della procedura concorsuale, nella consapevolezza delle circostanze che rendevano revocabile l'atto compiuto dal fallito.
In estrema sintesi, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di acquisto dei beni da parte del sub acquirente non dipende dalla sua autonoma revocabilità, ma dalla soggettiva situazione di mala fede del terzo sub acquirente, che può consistere anche nella semplice
7 conoscenza della revocabilità dell'atto in favore del suo dante causa.
Nel caso di specie – tenuto conto del fatto che la trascrizione dell'atto di acquisto immobiliare fu precedente alla trascrizione della domanda ex art. 2901 c.c. - al fine di configurare la revocabilità dell'atto dispositivo intercorso tra e Controparte_1 la si rende necessaria la prova positiva della mala fede della Controparte_2 terza sub-acquirente [ . Controparte_2
Tale prova risulta desumibile da una serie di indici precisi e concordanti, e segnatamente:
i) la è stata costituita solo un mese prima della stipula Controparte_2 dell'atto di compravendita dell'immobile sito nel Comune di ZA ZA (BS) in Via delle Sorti n. 12 (v. il documento n. 9 allegato all'atto di citazione);
ii) al momento della stipula dell'atto di compravendita (12.03.2021) socia unica dell'acquirente era la sig.ra la quale deteneva Controparte_2 Persona_6 altresì̀ altresì l'intero capitale sociale della venditrice (v. il Controparte_1 documento n. 10 allegato all'atto di citazione);
iii) amministratore unico e legale rappresentante della al Controparte_2 momento della stipula dell'atto di compravendita era il sig. figlio Controparte_6 convivente della sig.ra (v. il documento n. 14 allegato alla memoria depositata il Persona_6
30/06/2025); iv) entrambe le società̀ acquirente e venditrice [Il e la Controparte_1
avevano ed hanno sede legale a ZA-ZA (BS) in Controparte_2
Via delle Sorti n. 12, ossia presso il capannone oggetto della compravendita del 12/03/2021 rogito Notaio in AP Rep n. 39132 Racc n. 26539; Persona_1
v) prezzo irrisorio della compravendita, pattuito in € 109.999,99 a fronte di un valore di mercato del bene oggetto di alienazione almeno pari ad € 700.000,00 e corrisposto in minima parte (15.000,00 €) mediante il pagamento di n. 6 rate mensili e per la restante parte (94.006,45
€) mediante accollo di un mutuo (rispetto al quale peraltro non vi è evidenza di liberazione della venditrice-mutuataria); vi) la compravendita è stata effettuata in data successiva alla dichiarazione di fallimento della Parte_1
Tali elementi - unitamente alla circostanza secondo cui, nonostante il contratto di vendita prevedesse il pagamento rateale del prezzo (con effetti cambiari e con accollo del mutuo), la venditrice ha dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale in suo favore, così sostanzialmente privandosi della titolarità̀ dell'immobile senza ricevere il corrispettivo pattuito e senza ottenere dal compratore garanzie adeguate di adempimento – consentono di ritenere compiutamente raggiunta la prova in ordine alla mala fede del terzo sub-acquirente.
Deve, infatti, ritenersi provato non solo che la non Controparte_2 poteva non avere contezza dei rischi di revocatoria insiti nell'atto di acquisto dell'immobile da parte della propria dante causa [id est l'atto di “scissione di società a responsabilità limitata mediante trasferimento di parte del patrimonio ad una società di nuova costituzione” del 21
8 aprile 2016, in forza del quale la in bonis aveva trasferito alla Parte_1 tutti gli elementi patrimoniali attivi facenti capo alla società Controparte_1 scissa], ma anche con la sua partecipazione al disegno volto a sottrarre il cespite immobiliare alla procedura concorsuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda formulata dalla Curatela del
Fallimento n. 56/2020 della deve essere accolta e, per l'effetto, deve Parte_1 essere dichiarata l'inefficacia nei confronti della Curatela della compravendita conclusa per atto pubblico del 12 marzo 2021 a rogito del Notaio in AP (Rep n. Persona_1
39132 Racc n. 26539) in forza del quale la società ha Controparte_1 trasferito - in favore della - l'immobile sito nel Comune di Controparte_2
ZA ZA (BS) in Via delle Sorti n. 12 consistente in un capannone artigianale con locali ufficio, bagno, disimpegno e corte pertinenziale esclusiva al piano terra, locale ripostiglio al piano piano primo, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 3,
Sezione urbana NCT, mappale: 149, sub. 35, via Delle Sorti, 12, piano T-1, cat. D/7, rendita euro 2.846,00.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Alla soccombenza delle società convenute segue la loro condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della Curatela del Fallimento n. 56/2020 della Parte_1
spese che si liquidano in complessivi 20.545,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella
[...] misura del 15%, di cui 20.000,00 € a titolo di compenso e 545,00 € a titolo di spese vive
(compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ridotti in ragione della ridotta attività difensiva svolta in ragione della contumacia delle convenute).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della Curatela del Fallimento n.
56/2020 della della compravendita conclusa per atto pubblico del 12 Parte_1 marzo 2021 a rogito del Notaio in AP (Rep n. 39132 Racc n. Persona_1
26539), in forza del quale la società ha trasferito - in favore Controparte_1 della - l'immobile sito nel Comune di ZA ZA (BS) Controparte_2 in Via delle Sorti n. 12 consistente in un capannone artigianale con locali ufficio, bagno, disimpegno e corte pertinenziale esclusiva al piano terra, locale ripostiglio al piano piano primo, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 3, Sezione urbana NCT,
9 mappale: 149, sub. 35, via Delle Sorti, 12, piano T-1, cat. D/7, rendita euro 2.846,00;
2) condanna le società convenute e la Controparte_1 [...]
– in solido tra loro - al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela Controparte_2
che si liquidano complessivamente in Parte_1 Parte_1
20.545,00 €, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2025.
Il giudice designato
BI CI
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Noemi Martini, magistrato ordinario in tirocinio
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