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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3725/2025 del ruolo generale, vertente
TRA
, C.F. nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DE LAZZARI ELENA , elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “che non sia più dovuto l'assegno di divorzio a carico del Sig. ed in favore Pt_1 della Sig.ra a far data dal 12.05.17 in ragione del venir meno dei presupposti per cui il Pt_2 medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
la riconsegna in favore del Sig. dell'appartamento di cui è proprietario, Parte_1 precedentemente assegnato quale casa coniugale, atteso che non sussistono più i presupposti che ne giustificavano l'assegnazione; ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
FATTO e DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19.11.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto la pronuncia della modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previste dalla sentenza n. 1267/2006 del Tribunale di Padova.
I ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato il figlio , il 14.5.1996, e che la citata Per_1 sentenza prevedeva:
- l'obbligo del di corrispondere alla la somma di 600,00 euro a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-l'assegnazione della casa familiare alla . Pt_1
Inoltre, gli istanti hanno dedotto che sin dal 12.5.2017, divenuto ormai il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, hanno concordato la cessazione della corresponsione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie.
2. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi venuto meno il presupposto sia per l'assegnazione della casa familiare sia per il contributo al mantenimento del figlio in capo al , Pt_1 atteso che il figlio delle parti, , è ormai economicamente autosufficiente. Per_1
Dunque, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Nulla sulle spese, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, a parziale modifica della sentenza n. 1267/2006 del Tribunale di Padova, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
REVOCA l'assegnazione a della casa familiare, sita in Este, Via Europa, n. 34; Parte_2
DICHIARA cessato l'obbligo di alla contribuzione al mantenimento del figlio Parte_1
. Per_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.12.2025
La Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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