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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 29728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29728/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. QUERCIA GENNY che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 30/09/1979.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.7.1980, il Persona_1 Persona_2
24.12.1981 e il 28.6.1983. Persona_3
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
DÀ ATTO che i coniugi, in regime di separazione dei beni, hanno fissato l'abitazione familiare nell'immobile di Torino, Via Vische n. 6 condotto in locazione in forza di contratto intestato al marito. A tal fine si precisa che il sig. , pur rimanendo intestatario del suddetto contratto di locazione, Parte_1 ha già reperito altra sistemazione ove si trasferirà entro e non oltre il 31.1.2025 portando con sé tutti i suoi effetti personali. Detta casa coniugale resterà in uso alla sig.ra con tutti i beni mobili ivi Pt_2 presenti.
DÀ ATTO che il sig. continuerà a versare il canone di locazione mensile relativo alla casa Parte_1 coniugale pari ad € 475,13 comprensivo di spese e la sig.ra provvederà al pagamento dei soli Pt_2 consumi (luce, gas e riscaldamento).
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano la propria autosufficienza economica dando atto di non avanzare richieste a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento e di aver prima d'ora definito ogni questione patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29728/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. QUERCIA GENNY che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 30/09/1979.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.7.1980, il Persona_1 Persona_2
24.12.1981 e il 28.6.1983. Persona_3
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
DÀ ATTO che i coniugi, in regime di separazione dei beni, hanno fissato l'abitazione familiare nell'immobile di Torino, Via Vische n. 6 condotto in locazione in forza di contratto intestato al marito. A tal fine si precisa che il sig. , pur rimanendo intestatario del suddetto contratto di locazione, Parte_1 ha già reperito altra sistemazione ove si trasferirà entro e non oltre il 31.1.2025 portando con sé tutti i suoi effetti personali. Detta casa coniugale resterà in uso alla sig.ra con tutti i beni mobili ivi Pt_2 presenti.
DÀ ATTO che il sig. continuerà a versare il canone di locazione mensile relativo alla casa Parte_1 coniugale pari ad € 475,13 comprensivo di spese e la sig.ra provvederà al pagamento dei soli Pt_2 consumi (luce, gas e riscaldamento).
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano la propria autosufficienza economica dando atto di non avanzare richieste a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento e di aver prima d'ora definito ogni questione patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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