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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. n. 1139/2022
Tribunale di Tempio Pausania
Udienza del 26.03.2025
Il Got,
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di udienza depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 22.18 dà lettura del dispositivo e della sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1139/2022 pendente tra
( ), elett.te dom.to in LA Parte_1 C.F._1
MADDALENA VIA INDIPENDENZA n.1/E presso lo studio dell'Avv. STEFANO
ABATE, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
CONTRO
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANNAMARIA FEROLETO ed elett.te dom.ta presso lo studio della medesima in
MILANO VIA L. MANARA, 15
*****************
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che l'attore è l'unico proprietario, per intervenuta usucapione delle porzioni dell'immobile contraddistinto al Catasto
Terreni del Comune di La Maddalena al Fg. 9, Mapp. 107, rispettivamente di mq.
758,37 e 85,71, meglio identificate nel progetto di frazionamento a firma Geom.
del 19.01.2022 quale Fg. 9 Mapp. 107 b e Fg. 9 Mapp. Persona_1 107c del Catasto Terreni del Comune di La Maddalena, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre quarant'anni anni sulle medesime. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, affermando l'insussistenza dei presupposti necessari alla maturazione dell'usucapione.
La causa veniva istruita con prova documentale, testimoniale e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 26.03.2025, previa concessione del termine per note conclusionali al 28.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione delle porzioni di terreno oggetto del presente giudizio merita di essere accolta.
All'esito dell'istruttoria svolta, infatti, è emerso che le porzioni dell'immobile reclamate dall'attore sono state materialmente possedute dal medesimo in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica per oltre vent'anni, come confermato dai testimoni escussi. Il teste sentito all'udienza del 15.04.2024, ha Testimone_1
così dichiarato: “ Conosco l'attore e prima di lui conoscevo i suoi genitori gli zii e la nonna. Mia moglie è proprietaria di un albergo vicino al terreno di cui è causa che risulta recintato con pali e rete in ferro ed è inglobato nel giardino di pertinenza della abitazione dell'attore e di un'altra abitazione che è stata di proprietà di sua nonna. Riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate il terreno per cui è causa.
ADR Confermo che il terreno si trova nella parte retrostante l'immobile di proprietà dell'attore e nella parte laterale sinistra per chi dà le spalle al mare.
ADR nell'anno 1974 quando sono arrivato alla Maddalena ho conosciuto i genitori dell'attore e altri parenti e ricordo che nel terreno vi tenevano animali da cortile, in particolare il pollame;
l'attore lo utilizza per posizionare sdraio e altri attrezzi.
ADR Si ribadisco che il terreno era recintato anche per evitare che uscissero gli animali. Io ero convinto che il fosse proprietario del terreno, perché ho Pt_1
sempre visto solo lui e la sua famiglia;
non ho mai visto nessun altro.”
Anche l'altra teste , escussa all'udienza del 15.07.24, ha Testimone_2
confermato i fatti posti a fondamento della domanda dall'attore, affermando quanto segue: “Conosco i luoghi che mi vengono mostrati nelle fotografie agli atti, perché l'abitazione dell'attore si trova vicino all'abitazione che è stata dei miei nonni e che ora è di proprietà Le fotografie che mi vengono mostrate CP_2
raffigurano una parte del cortile che circonda la casa dell'attore; nella fotografia n.
1 raffigura la parte retrostante alla casa di mio cugino che si intravvede dietro gli alberi. La rete che si vede è stata posizionata su incarico di mio cugino i sostituzione del filo spinato, perché consentiva l'accesso ai cinghiali;
il filo spinato da quanto ricordo era presente da quando io ero piccolissima ed ora ho 59; nella fotografia n. 2 del doc. 5 di parte attrice si intravede quello che a suo tempo chiamavamo “pollaio” e che era stato costruito da mio nonno nel terreno dei vicini, alla morte di mio nonno i miei zii hanno inglobato quella porzione di terreno e poi mio cugino ha continuato ad utilizzarla. Nella fotografia n. 4 è raffigurata la zona in cui si trova la fossa settica della casa di mio cugino, utilizzata ora come parcheggio
e separata da una rete. Nella fotografia n. 5 è presente il punto dove si trovano i mastelli della spazzatura. Anche questa zona è recintata.
ADR Tutto il terreno di è completamente recintato, anche la parte relativa Pt_1
alla porzione di ho già parlato ed anche dalla proprietà Non mi risulta che CP_2
qualcuno abbia mai reclamato la porzione del terreno di cui abbiamo parlato.”
Nel caso di specie, pertanto, l'attore ha dimostrato di aver utilizzato l'immobile oggetto del presente giudizio come proprio e di essersi sempre comportato come proprietario, utilizzando il bene con attività corrispondenti al diritto di proprietà, per cui sussistono i presupposti necessari all'usucapione del predetto bene.
Nessuna prova contraria al fine di dimostrare l'insussistenza dei presupposti necessari all'usucapione è stata, peraltro, fornita dalla convenuta. La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad
“usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005,
n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura
- un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa ai sensi dell'art. 1141 c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sella cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è esclusa, come si è detto, dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Ciò posto si osserva come il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dall'attore può dirsi dimostrato all'esito delle risultanze processuali.
In ragione dei fatti sopra esposti ben possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, avendo l'attore posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità, considerato che è stato recintato e inglobato nell'ulteriore proprietà dell'attore, escludendo qualsiasi utilizzo da parte di altri oltre ai propri familiari.
Considerato, dunque, che le summenzionate circostanze forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo all'attore l'acquisto della proprietà delle porzioni dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ultraventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
La sentenza è per legge soggetta a trascrizione.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara ( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_2
Maddalena il 23 agosto 1960, residente a [...], proprietario per intervenuta usucapione delle porzioni dell'immobile contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di La Maddalena al Fg. 9, Mapp.
107, rispettivamente di mq. 758,37 e 85,71, meglio identificate nel progetto di frazionamento a firma Geom. del 19.01.2022 quale Fg. 9 Persona_1
Mapp. 107 b e Fg. 9 Mapp. 107c del Catasto Terreni del Comune di La
Maddalena;
- Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione della sentenza.
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania 26/03/2025
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
Tribunale di Tempio Pausania
Udienza del 26.03.2025
Il Got,
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di udienza depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 22.18 dà lettura del dispositivo e della sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1139/2022 pendente tra
( ), elett.te dom.to in LA Parte_1 C.F._1
MADDALENA VIA INDIPENDENZA n.1/E presso lo studio dell'Avv. STEFANO
ABATE, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
CONTRO
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANNAMARIA FEROLETO ed elett.te dom.ta presso lo studio della medesima in
MILANO VIA L. MANARA, 15
*****************
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che l'attore è l'unico proprietario, per intervenuta usucapione delle porzioni dell'immobile contraddistinto al Catasto
Terreni del Comune di La Maddalena al Fg. 9, Mapp. 107, rispettivamente di mq.
758,37 e 85,71, meglio identificate nel progetto di frazionamento a firma Geom.
del 19.01.2022 quale Fg. 9 Mapp. 107 b e Fg. 9 Mapp. Persona_1 107c del Catasto Terreni del Comune di La Maddalena, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre quarant'anni anni sulle medesime. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, affermando l'insussistenza dei presupposti necessari alla maturazione dell'usucapione.
La causa veniva istruita con prova documentale, testimoniale e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 26.03.2025, previa concessione del termine per note conclusionali al 28.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione delle porzioni di terreno oggetto del presente giudizio merita di essere accolta.
All'esito dell'istruttoria svolta, infatti, è emerso che le porzioni dell'immobile reclamate dall'attore sono state materialmente possedute dal medesimo in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica per oltre vent'anni, come confermato dai testimoni escussi. Il teste sentito all'udienza del 15.04.2024, ha Testimone_1
così dichiarato: “ Conosco l'attore e prima di lui conoscevo i suoi genitori gli zii e la nonna. Mia moglie è proprietaria di un albergo vicino al terreno di cui è causa che risulta recintato con pali e rete in ferro ed è inglobato nel giardino di pertinenza della abitazione dell'attore e di un'altra abitazione che è stata di proprietà di sua nonna. Riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate il terreno per cui è causa.
ADR Confermo che il terreno si trova nella parte retrostante l'immobile di proprietà dell'attore e nella parte laterale sinistra per chi dà le spalle al mare.
ADR nell'anno 1974 quando sono arrivato alla Maddalena ho conosciuto i genitori dell'attore e altri parenti e ricordo che nel terreno vi tenevano animali da cortile, in particolare il pollame;
l'attore lo utilizza per posizionare sdraio e altri attrezzi.
ADR Si ribadisco che il terreno era recintato anche per evitare che uscissero gli animali. Io ero convinto che il fosse proprietario del terreno, perché ho Pt_1
sempre visto solo lui e la sua famiglia;
non ho mai visto nessun altro.”
Anche l'altra teste , escussa all'udienza del 15.07.24, ha Testimone_2
confermato i fatti posti a fondamento della domanda dall'attore, affermando quanto segue: “Conosco i luoghi che mi vengono mostrati nelle fotografie agli atti, perché l'abitazione dell'attore si trova vicino all'abitazione che è stata dei miei nonni e che ora è di proprietà Le fotografie che mi vengono mostrate CP_2
raffigurano una parte del cortile che circonda la casa dell'attore; nella fotografia n.
1 raffigura la parte retrostante alla casa di mio cugino che si intravvede dietro gli alberi. La rete che si vede è stata posizionata su incarico di mio cugino i sostituzione del filo spinato, perché consentiva l'accesso ai cinghiali;
il filo spinato da quanto ricordo era presente da quando io ero piccolissima ed ora ho 59; nella fotografia n. 2 del doc. 5 di parte attrice si intravede quello che a suo tempo chiamavamo “pollaio” e che era stato costruito da mio nonno nel terreno dei vicini, alla morte di mio nonno i miei zii hanno inglobato quella porzione di terreno e poi mio cugino ha continuato ad utilizzarla. Nella fotografia n. 4 è raffigurata la zona in cui si trova la fossa settica della casa di mio cugino, utilizzata ora come parcheggio
e separata da una rete. Nella fotografia n. 5 è presente il punto dove si trovano i mastelli della spazzatura. Anche questa zona è recintata.
ADR Tutto il terreno di è completamente recintato, anche la parte relativa Pt_1
alla porzione di ho già parlato ed anche dalla proprietà Non mi risulta che CP_2
qualcuno abbia mai reclamato la porzione del terreno di cui abbiamo parlato.”
Nel caso di specie, pertanto, l'attore ha dimostrato di aver utilizzato l'immobile oggetto del presente giudizio come proprio e di essersi sempre comportato come proprietario, utilizzando il bene con attività corrispondenti al diritto di proprietà, per cui sussistono i presupposti necessari all'usucapione del predetto bene.
Nessuna prova contraria al fine di dimostrare l'insussistenza dei presupposti necessari all'usucapione è stata, peraltro, fornita dalla convenuta. La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad
“usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005,
n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura
- un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa ai sensi dell'art. 1141 c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sella cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è esclusa, come si è detto, dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Ciò posto si osserva come il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dall'attore può dirsi dimostrato all'esito delle risultanze processuali.
In ragione dei fatti sopra esposti ben possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, avendo l'attore posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità, considerato che è stato recintato e inglobato nell'ulteriore proprietà dell'attore, escludendo qualsiasi utilizzo da parte di altri oltre ai propri familiari.
Considerato, dunque, che le summenzionate circostanze forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo all'attore l'acquisto della proprietà delle porzioni dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ultraventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
La sentenza è per legge soggetta a trascrizione.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara ( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_2
Maddalena il 23 agosto 1960, residente a [...], proprietario per intervenuta usucapione delle porzioni dell'immobile contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di La Maddalena al Fg. 9, Mapp.
107, rispettivamente di mq. 758,37 e 85,71, meglio identificate nel progetto di frazionamento a firma Geom. del 19.01.2022 quale Fg. 9 Persona_1
Mapp. 107 b e Fg. 9 Mapp. 107c del Catasto Terreni del Comune di La
Maddalena;
- Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione della sentenza.
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania 26/03/2025
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona