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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2045/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2045/2024 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Chieti, alla Via Parte_1 C.F._1
Teramo n.45, presso e nello studio dell'avv. Antonella Ventura che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ), residente in [...] -Villanova- Controparte_1 C.F._2
Via Principe Pignatelli n.13.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 2 luglio 2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
in Cepagatti, affinché venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle Controparte_1 condizioni di seguito riportate: “Voglia l'On. Le Tribunale A) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati;
B) DICHIARARE la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, sig.
; C) DISPORRE che i figli , e Controparte_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
vengano affidati in via esclusiva alla madre;
D) ORDINARE al sig.
[...] Parte_1 CP_1
l'immediato rilascio dell'abitazione familiare sita in Cepagatti -F.ne di Villanova- Via
[...]
Principe Pignatelli n.13, costituita da una porzione di fabbricato composta da tre vani ed accessori al primo piano, tre camere ed accessori al piano secondo di circa 140 mgq. e corte esclusiva al piano terra, identificata nel CF al Foglio 8, p.lla 976, sub.17, piano T-1- 2, Classe 2, Cat. A/2, cl.2, vani 7,5, rendita Euro 658,48, disponendo che lo stesso prelevi dalla stessa unicamente i propri effetti personali,
e ciò al fine di consentire ai figli minori , e di Persona_1 Persona_2 Controparte_2
farvi immediato rientro unitamente alla madre loro affidataria esclusiva e con la quale Parte_1
Per_ ivi continueranno a vivere;
D) ORDINARE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli ,
e tutti non economicamente autosufficienti e studenti, erogando la complessiva somma Per_2 CP_2 di €900,00 (€ 300,00 per ciascuno di loro) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da adeguarsi annualmente ed automaticamente agli indici ISTAT, con accredito sul seguente codice IBAN
1T37Q0760115400001052185244 facente capo alla madre, sig.ra ; E) DISPORRE che Parte_1
la sig.ra continui a percepire in via esclusiva la somma corrispondente al 100% Parte_1 dell'assegno universale stante la inaffidabilità del padre rispetto agli obblighi familiari;
F)
DISPORRE l'obbligo a carico del padre di rimborsare il 50% a favore della madre di tutte le spese di carattere straordinario, sanitarie non garantite la SSN anche specialistiche, sportive, scolastiche ed universitarie per i figli;
nonché di tutte le altre spese straordinarie che dovessero sopraggiungere da concordarsi previamente tra i coniugi e previa esibizione della relativa documentazione fiscale attestante 'avvenuto esborso. In tali casi, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il tutto in conformità del Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
G) DISPORRE l'obbligo per il padre di rimborsare alla madre il 50% di tutte le spese
Per_ straordinarie già in corso quali: per spese scolastiche e attività extrascolastiche;
per , Per_2
pagina 2 di 9 spese relative all'attività sportiva di danza classica e moderna pari ad € 65,00 mensili;
per CP_2
l'attività sportiva del basket pari ad € 27,78. mensili da corrispondersi con scadenza semestrale di € Per_ 125,00 nei mesi di settembre e febbraio di ogni anno;
H) DISPORRE che i figli minori , e Per_2
stiano con il padre nei giorni del mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola, avendo cura il padre Per_3
di andare a riprenderli, e sino alle ore 19,00, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne dalle ore 16,00 alle 19,00 con obbligo per il padre di riaccompagnarli presso I 'abitazione materna e di rispettare e rendere compatibile il proprio diritto di avere con sé i figli con i loro impegni sportivi e scolastici, con obbligo altresì di comunicare alla madre I 'indirizzo della propria nuova residenza;
D) Per_ DISPORRE che ad anni alterni i figli minori , e trascorreranno il Natale o il Per_2 CP_2
Capodanno e la Pasqua o il Lunedì dell''Angelo con un genitore e viceversa l'anno seguente;
nonché una settimana con ciascuno dei genitori durante le vacanze estive da concordarsi tra gli stessi entro il
31 di maggio di ciascun anno;
L) DICHIARARE che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
M)i coniugi dovranno darsi reciproco assenso per I 'espatrio ai fini turistici. Nella denegata ipotesi di contumacia o di costituzione e omessa produzione di documentazione da parte avversa si chiede sin d'ora che I' On. Presidente Voglia disporre gli accertamenti tramite la Polizia
Tributaria, nonché anche ai fini delle determinazioni sull'affidamento esclusivo dei tre minori alla madre e/o di altro provvedimento che verrà ritenuto di giustizia, si chiede sin d'ora e si opus sit perizia psicologica familiare anche diretta a verificare la necessita per i figli minori di intraprendere un percorso psicologico”.
2. A sostegno della domanda, la ricorrente premetteva in punto di fatto:
- di avere contratto matrimonio concordatario con il sig. in data 03.08.2013, in Controparte_1
Per_ Cepagatti (PE), e che dalla loro unione erano nati tre figli, e , tutti in Chieti ed in Per_2 CP_2
età scolare;
- che, tuttavia, la serenità coniugale e familiare veniva ad interrompersi in ragione dell'accentuata irascibilità e dei sempre più frequenti sbalzi di umore del resistente e ciò a causa dell'uso, iniziato nel
2018, di sostanze stupefacenti, precisando, al riguardo, che il sig. anche a seguito del CP_1
sostegno della moglie e dei propri familiari intraprendeva nel 2020 un percorso sperimentale di disintossicazione dall'uso di cocaina mediante l'elettrostimolazione stranscranica presso il Centro PSY -
Centro di psicologia applicata, con sede in Pescara alla Via N. Fabrizi n.60 che non completava e pertanto non ne riceveva gli effetti sperati;
- che nell'ultimo periodo di coabitazione protrattosi sino al 06.10.2022, diversi erano stati gli episodi in cui il sig. aveva assunto comportamenti di particolare aggressività verbale ed in rare CP_1
occasioni anche fisica nei confronti della moglie nonché di intolleranza rispetto ad impegni lavorativi pagina 3 di 9 Per_ disinteressandosi del tutto del proprio ruolo educativo nei confronti dei figli e Per_2 CP_2
negandogli ogni forma di partecipazione alle loro problematiche, alle scelte e ai loro bisogni e necessità;
- che, per i motivi di cui sopra, la resistente al fine di tutelare l'incolumità e lo sviluppo psico-fisico dei figli e garantire loro un sano equilibrio e una serenità adeguata alla loro tenera età, si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale a far data dal 06.10.2022 trovando ospitalità presso l'abitazione della madre sita in Cepagatti - Villanova — (PE) alla Via G. D'Annunzio n.8, nella quale si era trasferita ed attualmente dimora con i tre figli e con pochi effetti personali;
- che sino da allora la ricorrente unitamente ai propri figli erano andati a convivere con la madre, sigra.
, che provvede a tutt'oggi, altresì, a contribuire al loro sostentamento, ed il fratello Controparte_3
celibe della ricorrente di trentotto anni, in un appartamento di circa 90 mq. composto da Persona_4
due camere da letto, due bagni, soggiorno con angolo cottura;
- che dopo l'allontanamento della moglie e dei figli, nel novembre 2022 il sig. si era rivolto CP_1
al Centro Intherapy s.r.l. ed intraprendeva un nuovo percorso a pagamento di disintossicazione seguendo online unicamente alcune sedute di psicoterapia cognitivo-comportamentale, senza dar seguito all'indicazione ricevuta di rivolgersi all'Unità Complessa Servizio Dipendenze (Ser.D) del territorio, come risultante dal referto che inoltrava alla moglie a mezzo mail (doc.5 allegato al ricorso);
- che a far data dal 06.10.2022 il resistente si era sottratto ad ogni obbligo di assistenza morale, materiale ed economica, omettendo qualsivoglia contribuzione di natura economica ai bisogni anche primari della famiglia disinteressandosene completamente e rifiutando categoricamente le richieste della moglie e dei figli di liberare in loro favore l'abitazione famigliare sita in Villanova di Cepagatti alla Via Principe Pignatelli n. 13/A stante le difficoltà e i disagi di convivenza presso l'abitazione della madre materna;
- che la sig.ra , intestataria delle utenze di energia elettrica e gas della casa coniugale, si è vista Pt_1
costretta in tale periodo a provvedere al pagamento di tutti i consumi delle utenze di Energia elettrica e gas (doc. 6 allegato al ricorso) stante le minacce del marito di non lasciarlo privo di tali servizi peraltro lo stesso opponendo un netto rifiuto di rimborsare alla moglie tali esborsi per consumo di energia elettrica, gas e Tari di cui lo stesso usufruiva in modo esclusivo presso la casa coniugale;
- che a tutt'oggi il sig. , nonostante abbia una regolare fonte di reddito mensile, Controparte_1
continua ad occupare e godere in via esclusiva della casa coniugale sottraendola ai propri figli e alla di loro madre e omette ormai dall'ottobre 2022 il versamento di ogni forma di contribuzione al mantenimento dei propri tre figli, non provvedendo, altresì, al pagamento delle rate di mutuo di tale pagina 4 di 9 abitazione tanto che le rate dei mesi di aprile e maggio 2024 risultano saldate dalla moglie e dal padre - fideiussore- del resistente (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo).
3. Il ricorrente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza di prima comparizione delle parti del 28 novembre 2024 veniva dichiarata la sua contumacia.
4. All'esito della predetta udienza, il Giudice, rilevato il totale disinteresse del padre alle necessità dei bambini ed ai loro bisogni primari di educazione, istruzione e salute, assumeva ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Per_ i provvedimenti temporanei ed urgenti di seguito richiamati: “affida in via esclusiva , e CP_2
alla madre, la quale provvederà in via autonoma a tutte le decisioni di maggiore interesse per i Per_2 figli relative all'istruzione-educazione-salute dei minori;
assegna la casa coniugale alla sig.ra Pt_1
, la quale vi andrà a vivere insieme ai figli e dispone che il sig. versi entro
[...] Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese un mantenimento per i bambini pari ad euro 250,00 cadauno da versarsi direttamente in favore della madre;
atteso il totale disinteresse del padre, finanche al presente processo, nulla provvede in merito ai diritti di visita neanche assistiti, avuto riguardo anche al conclamato stato di dipendenza da droga che lo rende violento ed aggressivo nei confronti della sig,ra
e dei figli”; vista la contumacia del ricorrente e l'assenza di documentazione idonea a Pt_1
quantificare il patrimonio economico-finanziario del convenuto, il Giudice disponeva, per conto della
Guardia di Finanza, lo svolgimento di indagini di polizia tributaria in capo al sig. CP_1
[...]
5. All'udienza del 26 marzo 2025, parte ricorrente, riportandosi alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo – anche in considerazione delle risultanze degli accertamenti tributari svolti dalla
Guardia di Finanza e versati in atti il 7.01.2025 - rinunciava alla domanda di addebito a carico del marito;
quanto al diritto di visita dei minori da parte del padre, la ricorrente chiedeva disporsi il predetto diritto in misura protetta presso i Servizi Sociali del Comune di Cepagatti, già informati, in ragione della pendenza di un procedimento penale a carico del resistente, nonché a causa del perdurante stato di dipendenza da sostanze stupefacenti del sig. , tanto da avere subito, pochi Controparte_1
mesi addietro, una perquisizione domiciliare per conto delle Forze dell'Ordine e la revoca della patente di guida.
6. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale debba senz'altro essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. ed essendo indubitabile che lo stato di tossicodipendenza del marito ed il conseguente allontanamento della moglie insieme ai di loro figli dalla casa familiare, allegati dalla ricorrente ed in relazione ai quali il resistente, rimasto contumace, non ha fornito prova positiva contraria, abbia portato inevitabilmente al fallimento dell'unione matrimoniale.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
pagina 5 di 9 8. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo dei figli minori , Persona_1 Persona_2
e avanzata dalla ricorrente merita di essere accolta, confermandosi, dunque, le Controparte_2 statuizioni contenute nei provvedimenti provvisori resi all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024, per i motivi che seguono.
9. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
10. Ebbene, nel caso di specie, si palesa con palmare evidenza ed in difetto di prova contraria, che il comportamento perpetrato dal resistente, il quale, a far data dal 06.10.2022, si è sottratto ad ogni obbligo di assistenza morale, materiale ed economica, omettendo qualsivoglia contribuzione di natura economica ai bisogni anche primari della famiglia, finanche al presente processo, unitamente al conclamato e perdurante stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, possa compromettere gravemente il benessere psicofisico dei minori e rendere oltremodo difficile per l'altro genitore assumere decisioni anche importanti per la vita dei loro figli.
11. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche
Cass. n. 24256/2010; n. 17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
12. Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo dei figli minori , e Persona_1 Persona_2
all'unico genitore che attualmente se ne prende cura, cioè alla madre, sig.ra Controparte_2 Pt_1
con facoltà per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per la minore
[...]
ex. art. 337 ultimo comma c.c.
13. Parimenti, la casa familiare, in comproprietà tra le parti e gravata da mutuo ipotecario, deve essere assegnata alla madre, sig.ra in quanto genitore convivente con i figli minori. Parte_1
All'assegnazione consegue che i costi di ordinaria gestione dell'immobile saranno a carico dell'assegnataria, mentre i costi di straordinaria gestione seguiranno il regime ordinario della proprietà.
pagina 6 di 9 14. Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei minori, deve rilevarsi come la condizione soggettiva del resistente – caratterizzata un conclamato stato di tossicodipendenza tuttora in atto (v. doc. 5 allegato al ricorso) e dalla pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti– configuri un contesto fortemente pregiudizievole per il sereno sviluppo e l'equilibrio psico-fisico dei figli minori.
La condizione sopra descritta evidenzia una compromissione della capacità genitoriale, tale da rendere, allo stato, non conforme all'interesse superiore dei minori un libero esercizio del diritto di visita, stante il rischio concreto che da tale relazione derivino ricadute negative sul benessere psicologico ed emotivo degli stessi.
15. Pertanto, risulta oltremodo opportuno - dovendosi garantire, per quanto possibile, un rapporto affettivo con la figura paterna, quale espressione del diritto alla bigenitorialità - disporsi lo svolgimento degli incontri padre-figli in modalità protetta, con cadenza settimanale e sotto la supervisione dei
Servizi Sociali del Comune di Cepagatti, restando impregiudicata ogni successiva valutazione in ordine alla rimodulazione della modalità di esercito di detto diritto, all'esito di un comprovato e stabile percorso riabilitativo e terapeutico da parte del padre.
16. In ordine alle statuizioni economiche, tenuto conto di quanto emerso all'esito delle indagini di
Polizia Tributaria svolte in capo al sig. e versate in atti il 7.01.2025, si riporta quanto CP_1
segue. Il ricorrente nell'ultimo triennio, a far data dal deposito del ricorso introduttivo, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi in qualità di persona fisica e per gli anni 2022-2023 le uniche dichiarazioni di redditi riscontrate risultano ascritte a redditi di impresa (rispettivamente di €
23.077,00 per l'anno 2022 e € 31.265,00 per l'anno 2023); ciò in quanto lo stesso risulta ricoprire la carica di Socio Accomandante nella società “Cical Zoo. ” altresì, socio nella “Robot Abruzzo CP_4
SNC di SA SI & C” (impresa inattiva), nonché amministratore unico nella “Solo Passione
S.R.L.S” (impresa inattiva). Ed ancora, il risulta cointestatario, insieme alla moglie, CP_1 dell'immobile adibito a casa familiare sito in Villanova di Cepagatti alla Via Principe Pignatelli n.
13/A, (gravato da mutuo ipotecario i cui oneri condivisi con la sig.ra ammontano ad € 1.000,00 Pt_1
mensili), nonché proprietario titolare di un autoveicolo modello Volvo, non emergendo, altresì, alcun dato in ordine alla presenza di qualsivoglia conto corrente bancario-postale allo stesso intestato.
17. Quanto alla situazione reddituale della ricorrente, come da documentazione allegata, la sig.ra percepisce a far data dal 2023 un compenso mensile da lavoratrice autonoma, in qualità di Pt_1 consulente informatica, di € 1.400,00 lordi (doc. n.4 allegato al ricorso), mentre nel periodo 2020, 2021
e sino all'aprile 2022 la ricorrente è stata dipendente della ditta Cical Zoo sas, di cui è socio il marito
[...]
, percependo rispettivamente nell'anno 2020 redditi per €. 17.908,50, nell'anno 2021 Controparte_1
pagina 7 di 9 € 19.908,40 e nel 2022 € 5.235,27 (doc.8); dal maggio 2022 la ricorrente è stata disoccupata e ha percepito la Naspi in unica soluzione per un totale di circa € 13.000,00. La sig.ra inoltre Parte_1 ha sempre percepito l'assegno Universale a far data dal giugno 2022 che attualmente ammonta ad €
695,10 mensili.A ciò aggiungasi che la ricorrente, nonostante l'allontanamento dalla casa coniugale a far data dal novembre 2022, ho provveduto in via esclusiva al pagamento delle utenze di energia elettrica e gas della casa familiare dove, allo stato, vi risiede ancora il resistente nonostante l'ordinanza di assegnazione della stessa alla sig.ra unitamente ai figli;
ed ancora, la resistente sopporta, Pt_1
unitamente al , il pagamento della rata mensile del mutuo iscritto su detto immobile per un CP_1 importo complessivo di € 1000,00; importo che, a far data dal maggio 2024, viene corrisposto per la quota di spettanza del dal di lui padre, in qualità di fideiussore. CP_1
17. Pertanto, preso atto di tali risultanze - e della conseguente lacunosità in ordine alla ricostruzione del quadro economico e patrimoniale del ricorrente - considerato che è circostanza incontestata che in ragione del disposto affido esclusivo presso la madre, la stessa sopporterà un conseguente aumento dei costi per il loro mantenimento ordinario, valutate le presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate all'età evolutiva degli stessi, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo richiesto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, disponendo che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di complessivi euro € 900,00 mensili (€ 300,00 mensili per ciascun figlio) da corrispondere alla madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2024 (data della domanda), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di Questo Tribunale.
18. In considerazione di quanto sopra, l'assegno Unico Universale erogato in favore dei figli dovrà essere percepito interamente dalla madre, sig.ra . Parte_1
19. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
pagina 8 di 9 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati Parte_1 Controparte_1
con matrimonio concordatario in Cepagatti (PE) in data 03.08.2013;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cepagatti (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) affida i figli minori , e in via esclusiva Persona_1 Persona_2 Controparte_2
alla madre , con facoltà per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per la minore ex. art. 337 ultimo comma c.c.
d) assegna la casa familiare sita in Villanova di Cepagatti alla Via Principe Pignatelli n. 13/A, alla sig.ra , genitore collocatario dei figli minori , e Parte_1 Persona_1 Persona_2
; Controparte_2
e) dispone il diritto di visita del padre sig. secondo le modalità indicate nella Controparte_1
parte motiva sotto la supervisione dei SS.SS. del Comune di Cepagatti.
f) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a , con decorrenza Controparte_1 Parte_1
dal mese di luglio 2024, quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di complessivi € 900,00, (€ 300,00 ciascuno) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel Protocollo Famiglia di questo
Tribunale;
g) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 10.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2045/2024 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Chieti, alla Via Parte_1 C.F._1
Teramo n.45, presso e nello studio dell'avv. Antonella Ventura che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ), residente in [...] -Villanova- Controparte_1 C.F._2
Via Principe Pignatelli n.13.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 2 luglio 2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
in Cepagatti, affinché venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle Controparte_1 condizioni di seguito riportate: “Voglia l'On. Le Tribunale A) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati;
B) DICHIARARE la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, sig.
; C) DISPORRE che i figli , e Controparte_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
vengano affidati in via esclusiva alla madre;
D) ORDINARE al sig.
[...] Parte_1 CP_1
l'immediato rilascio dell'abitazione familiare sita in Cepagatti -F.ne di Villanova- Via
[...]
Principe Pignatelli n.13, costituita da una porzione di fabbricato composta da tre vani ed accessori al primo piano, tre camere ed accessori al piano secondo di circa 140 mgq. e corte esclusiva al piano terra, identificata nel CF al Foglio 8, p.lla 976, sub.17, piano T-1- 2, Classe 2, Cat. A/2, cl.2, vani 7,5, rendita Euro 658,48, disponendo che lo stesso prelevi dalla stessa unicamente i propri effetti personali,
e ciò al fine di consentire ai figli minori , e di Persona_1 Persona_2 Controparte_2
farvi immediato rientro unitamente alla madre loro affidataria esclusiva e con la quale Parte_1
Per_ ivi continueranno a vivere;
D) ORDINARE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli ,
e tutti non economicamente autosufficienti e studenti, erogando la complessiva somma Per_2 CP_2 di €900,00 (€ 300,00 per ciascuno di loro) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da adeguarsi annualmente ed automaticamente agli indici ISTAT, con accredito sul seguente codice IBAN
1T37Q0760115400001052185244 facente capo alla madre, sig.ra ; E) DISPORRE che Parte_1
la sig.ra continui a percepire in via esclusiva la somma corrispondente al 100% Parte_1 dell'assegno universale stante la inaffidabilità del padre rispetto agli obblighi familiari;
F)
DISPORRE l'obbligo a carico del padre di rimborsare il 50% a favore della madre di tutte le spese di carattere straordinario, sanitarie non garantite la SSN anche specialistiche, sportive, scolastiche ed universitarie per i figli;
nonché di tutte le altre spese straordinarie che dovessero sopraggiungere da concordarsi previamente tra i coniugi e previa esibizione della relativa documentazione fiscale attestante 'avvenuto esborso. In tali casi, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il tutto in conformità del Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
G) DISPORRE l'obbligo per il padre di rimborsare alla madre il 50% di tutte le spese
Per_ straordinarie già in corso quali: per spese scolastiche e attività extrascolastiche;
per , Per_2
pagina 2 di 9 spese relative all'attività sportiva di danza classica e moderna pari ad € 65,00 mensili;
per CP_2
l'attività sportiva del basket pari ad € 27,78. mensili da corrispondersi con scadenza semestrale di € Per_ 125,00 nei mesi di settembre e febbraio di ogni anno;
H) DISPORRE che i figli minori , e Per_2
stiano con il padre nei giorni del mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola, avendo cura il padre Per_3
di andare a riprenderli, e sino alle ore 19,00, nonché il sabato o la domenica a settimane alterne dalle ore 16,00 alle 19,00 con obbligo per il padre di riaccompagnarli presso I 'abitazione materna e di rispettare e rendere compatibile il proprio diritto di avere con sé i figli con i loro impegni sportivi e scolastici, con obbligo altresì di comunicare alla madre I 'indirizzo della propria nuova residenza;
D) Per_ DISPORRE che ad anni alterni i figli minori , e trascorreranno il Natale o il Per_2 CP_2
Capodanno e la Pasqua o il Lunedì dell''Angelo con un genitore e viceversa l'anno seguente;
nonché una settimana con ciascuno dei genitori durante le vacanze estive da concordarsi tra gli stessi entro il
31 di maggio di ciascun anno;
L) DICHIARARE che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
M)i coniugi dovranno darsi reciproco assenso per I 'espatrio ai fini turistici. Nella denegata ipotesi di contumacia o di costituzione e omessa produzione di documentazione da parte avversa si chiede sin d'ora che I' On. Presidente Voglia disporre gli accertamenti tramite la Polizia
Tributaria, nonché anche ai fini delle determinazioni sull'affidamento esclusivo dei tre minori alla madre e/o di altro provvedimento che verrà ritenuto di giustizia, si chiede sin d'ora e si opus sit perizia psicologica familiare anche diretta a verificare la necessita per i figli minori di intraprendere un percorso psicologico”.
2. A sostegno della domanda, la ricorrente premetteva in punto di fatto:
- di avere contratto matrimonio concordatario con il sig. in data 03.08.2013, in Controparte_1
Per_ Cepagatti (PE), e che dalla loro unione erano nati tre figli, e , tutti in Chieti ed in Per_2 CP_2
età scolare;
- che, tuttavia, la serenità coniugale e familiare veniva ad interrompersi in ragione dell'accentuata irascibilità e dei sempre più frequenti sbalzi di umore del resistente e ciò a causa dell'uso, iniziato nel
2018, di sostanze stupefacenti, precisando, al riguardo, che il sig. anche a seguito del CP_1
sostegno della moglie e dei propri familiari intraprendeva nel 2020 un percorso sperimentale di disintossicazione dall'uso di cocaina mediante l'elettrostimolazione stranscranica presso il Centro PSY -
Centro di psicologia applicata, con sede in Pescara alla Via N. Fabrizi n.60 che non completava e pertanto non ne riceveva gli effetti sperati;
- che nell'ultimo periodo di coabitazione protrattosi sino al 06.10.2022, diversi erano stati gli episodi in cui il sig. aveva assunto comportamenti di particolare aggressività verbale ed in rare CP_1
occasioni anche fisica nei confronti della moglie nonché di intolleranza rispetto ad impegni lavorativi pagina 3 di 9 Per_ disinteressandosi del tutto del proprio ruolo educativo nei confronti dei figli e Per_2 CP_2
negandogli ogni forma di partecipazione alle loro problematiche, alle scelte e ai loro bisogni e necessità;
- che, per i motivi di cui sopra, la resistente al fine di tutelare l'incolumità e lo sviluppo psico-fisico dei figli e garantire loro un sano equilibrio e una serenità adeguata alla loro tenera età, si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale a far data dal 06.10.2022 trovando ospitalità presso l'abitazione della madre sita in Cepagatti - Villanova — (PE) alla Via G. D'Annunzio n.8, nella quale si era trasferita ed attualmente dimora con i tre figli e con pochi effetti personali;
- che sino da allora la ricorrente unitamente ai propri figli erano andati a convivere con la madre, sigra.
, che provvede a tutt'oggi, altresì, a contribuire al loro sostentamento, ed il fratello Controparte_3
celibe della ricorrente di trentotto anni, in un appartamento di circa 90 mq. composto da Persona_4
due camere da letto, due bagni, soggiorno con angolo cottura;
- che dopo l'allontanamento della moglie e dei figli, nel novembre 2022 il sig. si era rivolto CP_1
al Centro Intherapy s.r.l. ed intraprendeva un nuovo percorso a pagamento di disintossicazione seguendo online unicamente alcune sedute di psicoterapia cognitivo-comportamentale, senza dar seguito all'indicazione ricevuta di rivolgersi all'Unità Complessa Servizio Dipendenze (Ser.D) del territorio, come risultante dal referto che inoltrava alla moglie a mezzo mail (doc.5 allegato al ricorso);
- che a far data dal 06.10.2022 il resistente si era sottratto ad ogni obbligo di assistenza morale, materiale ed economica, omettendo qualsivoglia contribuzione di natura economica ai bisogni anche primari della famiglia disinteressandosene completamente e rifiutando categoricamente le richieste della moglie e dei figli di liberare in loro favore l'abitazione famigliare sita in Villanova di Cepagatti alla Via Principe Pignatelli n. 13/A stante le difficoltà e i disagi di convivenza presso l'abitazione della madre materna;
- che la sig.ra , intestataria delle utenze di energia elettrica e gas della casa coniugale, si è vista Pt_1
costretta in tale periodo a provvedere al pagamento di tutti i consumi delle utenze di Energia elettrica e gas (doc. 6 allegato al ricorso) stante le minacce del marito di non lasciarlo privo di tali servizi peraltro lo stesso opponendo un netto rifiuto di rimborsare alla moglie tali esborsi per consumo di energia elettrica, gas e Tari di cui lo stesso usufruiva in modo esclusivo presso la casa coniugale;
- che a tutt'oggi il sig. , nonostante abbia una regolare fonte di reddito mensile, Controparte_1
continua ad occupare e godere in via esclusiva della casa coniugale sottraendola ai propri figli e alla di loro madre e omette ormai dall'ottobre 2022 il versamento di ogni forma di contribuzione al mantenimento dei propri tre figli, non provvedendo, altresì, al pagamento delle rate di mutuo di tale pagina 4 di 9 abitazione tanto che le rate dei mesi di aprile e maggio 2024 risultano saldate dalla moglie e dal padre - fideiussore- del resistente (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo).
3. Il ricorrente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza di prima comparizione delle parti del 28 novembre 2024 veniva dichiarata la sua contumacia.
4. All'esito della predetta udienza, il Giudice, rilevato il totale disinteresse del padre alle necessità dei bambini ed ai loro bisogni primari di educazione, istruzione e salute, assumeva ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Per_ i provvedimenti temporanei ed urgenti di seguito richiamati: “affida in via esclusiva , e CP_2
alla madre, la quale provvederà in via autonoma a tutte le decisioni di maggiore interesse per i Per_2 figli relative all'istruzione-educazione-salute dei minori;
assegna la casa coniugale alla sig.ra Pt_1
, la quale vi andrà a vivere insieme ai figli e dispone che il sig. versi entro
[...] Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese un mantenimento per i bambini pari ad euro 250,00 cadauno da versarsi direttamente in favore della madre;
atteso il totale disinteresse del padre, finanche al presente processo, nulla provvede in merito ai diritti di visita neanche assistiti, avuto riguardo anche al conclamato stato di dipendenza da droga che lo rende violento ed aggressivo nei confronti della sig,ra
e dei figli”; vista la contumacia del ricorrente e l'assenza di documentazione idonea a Pt_1
quantificare il patrimonio economico-finanziario del convenuto, il Giudice disponeva, per conto della
Guardia di Finanza, lo svolgimento di indagini di polizia tributaria in capo al sig. CP_1
[...]
5. All'udienza del 26 marzo 2025, parte ricorrente, riportandosi alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo – anche in considerazione delle risultanze degli accertamenti tributari svolti dalla
Guardia di Finanza e versati in atti il 7.01.2025 - rinunciava alla domanda di addebito a carico del marito;
quanto al diritto di visita dei minori da parte del padre, la ricorrente chiedeva disporsi il predetto diritto in misura protetta presso i Servizi Sociali del Comune di Cepagatti, già informati, in ragione della pendenza di un procedimento penale a carico del resistente, nonché a causa del perdurante stato di dipendenza da sostanze stupefacenti del sig. , tanto da avere subito, pochi Controparte_1
mesi addietro, una perquisizione domiciliare per conto delle Forze dell'Ordine e la revoca della patente di guida.
6. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale debba senz'altro essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. ed essendo indubitabile che lo stato di tossicodipendenza del marito ed il conseguente allontanamento della moglie insieme ai di loro figli dalla casa familiare, allegati dalla ricorrente ed in relazione ai quali il resistente, rimasto contumace, non ha fornito prova positiva contraria, abbia portato inevitabilmente al fallimento dell'unione matrimoniale.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
pagina 5 di 9 8. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo dei figli minori , Persona_1 Persona_2
e avanzata dalla ricorrente merita di essere accolta, confermandosi, dunque, le Controparte_2 statuizioni contenute nei provvedimenti provvisori resi all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024, per i motivi che seguono.
9. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
10. Ebbene, nel caso di specie, si palesa con palmare evidenza ed in difetto di prova contraria, che il comportamento perpetrato dal resistente, il quale, a far data dal 06.10.2022, si è sottratto ad ogni obbligo di assistenza morale, materiale ed economica, omettendo qualsivoglia contribuzione di natura economica ai bisogni anche primari della famiglia, finanche al presente processo, unitamente al conclamato e perdurante stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, possa compromettere gravemente il benessere psicofisico dei minori e rendere oltremodo difficile per l'altro genitore assumere decisioni anche importanti per la vita dei loro figli.
11. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche
Cass. n. 24256/2010; n. 17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
12. Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo dei figli minori , e Persona_1 Persona_2
all'unico genitore che attualmente se ne prende cura, cioè alla madre, sig.ra Controparte_2 Pt_1
con facoltà per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per la minore
[...]
ex. art. 337 ultimo comma c.c.
13. Parimenti, la casa familiare, in comproprietà tra le parti e gravata da mutuo ipotecario, deve essere assegnata alla madre, sig.ra in quanto genitore convivente con i figli minori. Parte_1
All'assegnazione consegue che i costi di ordinaria gestione dell'immobile saranno a carico dell'assegnataria, mentre i costi di straordinaria gestione seguiranno il regime ordinario della proprietà.
pagina 6 di 9 14. Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei minori, deve rilevarsi come la condizione soggettiva del resistente – caratterizzata un conclamato stato di tossicodipendenza tuttora in atto (v. doc. 5 allegato al ricorso) e dalla pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti– configuri un contesto fortemente pregiudizievole per il sereno sviluppo e l'equilibrio psico-fisico dei figli minori.
La condizione sopra descritta evidenzia una compromissione della capacità genitoriale, tale da rendere, allo stato, non conforme all'interesse superiore dei minori un libero esercizio del diritto di visita, stante il rischio concreto che da tale relazione derivino ricadute negative sul benessere psicologico ed emotivo degli stessi.
15. Pertanto, risulta oltremodo opportuno - dovendosi garantire, per quanto possibile, un rapporto affettivo con la figura paterna, quale espressione del diritto alla bigenitorialità - disporsi lo svolgimento degli incontri padre-figli in modalità protetta, con cadenza settimanale e sotto la supervisione dei
Servizi Sociali del Comune di Cepagatti, restando impregiudicata ogni successiva valutazione in ordine alla rimodulazione della modalità di esercito di detto diritto, all'esito di un comprovato e stabile percorso riabilitativo e terapeutico da parte del padre.
16. In ordine alle statuizioni economiche, tenuto conto di quanto emerso all'esito delle indagini di
Polizia Tributaria svolte in capo al sig. e versate in atti il 7.01.2025, si riporta quanto CP_1
segue. Il ricorrente nell'ultimo triennio, a far data dal deposito del ricorso introduttivo, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi in qualità di persona fisica e per gli anni 2022-2023 le uniche dichiarazioni di redditi riscontrate risultano ascritte a redditi di impresa (rispettivamente di €
23.077,00 per l'anno 2022 e € 31.265,00 per l'anno 2023); ciò in quanto lo stesso risulta ricoprire la carica di Socio Accomandante nella società “Cical Zoo. ” altresì, socio nella “Robot Abruzzo CP_4
SNC di SA SI & C” (impresa inattiva), nonché amministratore unico nella “Solo Passione
S.R.L.S” (impresa inattiva). Ed ancora, il risulta cointestatario, insieme alla moglie, CP_1 dell'immobile adibito a casa familiare sito in Villanova di Cepagatti alla Via Principe Pignatelli n.
13/A, (gravato da mutuo ipotecario i cui oneri condivisi con la sig.ra ammontano ad € 1.000,00 Pt_1
mensili), nonché proprietario titolare di un autoveicolo modello Volvo, non emergendo, altresì, alcun dato in ordine alla presenza di qualsivoglia conto corrente bancario-postale allo stesso intestato.
17. Quanto alla situazione reddituale della ricorrente, come da documentazione allegata, la sig.ra percepisce a far data dal 2023 un compenso mensile da lavoratrice autonoma, in qualità di Pt_1 consulente informatica, di € 1.400,00 lordi (doc. n.4 allegato al ricorso), mentre nel periodo 2020, 2021
e sino all'aprile 2022 la ricorrente è stata dipendente della ditta Cical Zoo sas, di cui è socio il marito
[...]
, percependo rispettivamente nell'anno 2020 redditi per €. 17.908,50, nell'anno 2021 Controparte_1
pagina 7 di 9 € 19.908,40 e nel 2022 € 5.235,27 (doc.8); dal maggio 2022 la ricorrente è stata disoccupata e ha percepito la Naspi in unica soluzione per un totale di circa € 13.000,00. La sig.ra inoltre Parte_1 ha sempre percepito l'assegno Universale a far data dal giugno 2022 che attualmente ammonta ad €
695,10 mensili.A ciò aggiungasi che la ricorrente, nonostante l'allontanamento dalla casa coniugale a far data dal novembre 2022, ho provveduto in via esclusiva al pagamento delle utenze di energia elettrica e gas della casa familiare dove, allo stato, vi risiede ancora il resistente nonostante l'ordinanza di assegnazione della stessa alla sig.ra unitamente ai figli;
ed ancora, la resistente sopporta, Pt_1
unitamente al , il pagamento della rata mensile del mutuo iscritto su detto immobile per un CP_1 importo complessivo di € 1000,00; importo che, a far data dal maggio 2024, viene corrisposto per la quota di spettanza del dal di lui padre, in qualità di fideiussore. CP_1
17. Pertanto, preso atto di tali risultanze - e della conseguente lacunosità in ordine alla ricostruzione del quadro economico e patrimoniale del ricorrente - considerato che è circostanza incontestata che in ragione del disposto affido esclusivo presso la madre, la stessa sopporterà un conseguente aumento dei costi per il loro mantenimento ordinario, valutate le presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate all'età evolutiva degli stessi, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo richiesto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, disponendo che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di complessivi euro € 900,00 mensili (€ 300,00 mensili per ciascun figlio) da corrispondere alla madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2024 (data della domanda), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di Questo Tribunale.
18. In considerazione di quanto sopra, l'assegno Unico Universale erogato in favore dei figli dovrà essere percepito interamente dalla madre, sig.ra . Parte_1
19. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
pagina 8 di 9 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati Parte_1 Controparte_1
con matrimonio concordatario in Cepagatti (PE) in data 03.08.2013;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cepagatti (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) affida i figli minori , e in via esclusiva Persona_1 Persona_2 Controparte_2
alla madre , con facoltà per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per la minore ex. art. 337 ultimo comma c.c.
d) assegna la casa familiare sita in Villanova di Cepagatti alla Via Principe Pignatelli n. 13/A, alla sig.ra , genitore collocatario dei figli minori , e Parte_1 Persona_1 Persona_2
; Controparte_2
e) dispone il diritto di visita del padre sig. secondo le modalità indicate nella Controparte_1
parte motiva sotto la supervisione dei SS.SS. del Comune di Cepagatti.
f) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a , con decorrenza Controparte_1 Parte_1
dal mese di luglio 2024, quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di complessivi € 900,00, (€ 300,00 ciascuno) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel Protocollo Famiglia di questo
Tribunale;
g) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 10.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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