Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2657 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GIUSEPPINA IALLORENZI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato FRANCESCO MARZOCCHINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 04/06/2025):
1
- considerato che ha la disponibilità della casa coniugale, Parte_1 [...]
si impegna a non dare la disdetta dal contratto di locazione relativo alla casa CP_1
coniugale fino alla scadenza naturale del contratto che sarà tra un triennio;
le parti concordano che, qualora fosse nel futuro tenuto a versare somme Controparte_1
in relazione a tale contratto di locazione, egli potrà integralmente rivalersi nei confronti di;
Parte_1
- spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , il quale si è Controparte_1
costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da circa cinque mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e in difetto di prole.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalle parti;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a MELFI Parte_1
(PZ), il 01/06/1985, e , n. a EMPOLI (FI), il 18/04/1976 Controparte_1
(matrimonio contratto a Vinci (FI) il 22/10/2022, iscritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Vinci (FI) al n. 37, parte I, anno 2022);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 04 giugno 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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