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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/08/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
553/25 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 553/25 promossa da:
nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Nulli Daniela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Piscicelli Michaela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 23/12/1989 in Perugia (PG), precisando che dall'unione sono nati i figli: , Persona_1 Persona_2
e tutti maggiorenni e che a far data dalla comparizione dinanzi al Persona_3
Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“a) i coniugi vivranno separatamente assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
b) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento e/o assegno divorzile l'uno dall'altro;
c) revoca dell'impegno alla contribuzione economica a favore della figlia Persona_3 per entrambi i genitori”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/12/1989 in Perugia (PG) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di PERUGIA (PG) (atto n. 130, parte I, anno 1989); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 553/25 promossa da:
nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Nulli Daniela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Piscicelli Michaela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 23/12/1989 in Perugia (PG), precisando che dall'unione sono nati i figli: , Persona_1 Persona_2
e tutti maggiorenni e che a far data dalla comparizione dinanzi al Persona_3
Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“a) i coniugi vivranno separatamente assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
b) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento e/o assegno divorzile l'uno dall'altro;
c) revoca dell'impegno alla contribuzione economica a favore della figlia Persona_3 per entrambi i genitori”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/12/1989 in Perugia (PG) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di PERUGIA (PG) (atto n. 130, parte I, anno 1989); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti